Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/04/1975 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17r.d.l. 1404/1934

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del r.d.l.

20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per

i minorenni), e dell'art. 304 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 12 marzo 1973 dal tribunale di Teramo nel

procedimento penale a carico di Esposito Antonio ed altri, iscritta al

n. 261 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di procedimento penale a carico di Esposito Antonio

e altri (imputati di reati di cui agli artt. 633 e 340 cod. pen.) il

tribunale di Teramo, rilevato che non era stato a suo tempo inviato al

genitore esercente la patria potestà su uno degli imputati l'avviso di

procedimento preveduto dall'allora vigente testo dell'art. 304 c.p.p.,

come modificato dall'art. 8 legge 6 dicembre 1969, n. 932 (ed ora

sostituito dall'articolo 3 legge 15 dicembre 1972, n. 773) ha

sollevato, con ordinanza 12 marzo 1973, in riferimento all'art. 24,

comma secondo, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (recante

norm sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i

minorenni), e dell'art. 304 del codice di procedura penale.

L'ordinanza è stata comunicata, notificata e pubblicata ma non vi

è stata costituzione di parte o intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 304 del codice di

procedura penale e l'art. 17 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404

(recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i

minorenni), contrastino con l'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, che garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa in

ogni stato e grado del procedimento, nella parte in cui non prevedono

la notifica dell'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria:

art. 3 legge 15 dicembre 1972, n. 773) all'esercente la patria

potestà o la tutela sull'imputato minore degli anni 18.

Nell'ordinanza si assume che, al fine di evitare ogni pregiudizio

alla difesa dell'imputato minorenne, sarebbe necessario porre

l'esercente la patria potestà o la tutela in grado di conoscere, fin

dall'inizio, l'esistenza del procedimento a carico del medesimo. Ma

tale esigenza non sarebbe rispettata né dall'art. 17 del regio decreto

sopra menzionato, che si limita a prescrivere la notifica per

conoscenza all'esercente la patria potestà o tutela sul minore del

solo decreto di citazione a giudizio, senza nulla disporre per la

precedente fase istruttoria; né dall'art. 304 c.p.p., che non

sembrerebbe includere, tra i soggetti ai quali va notificato l'avviso

di procedimento (ora comunicazione giudiziaria), l'esercente la patria

potestà o la tutela.

La questione è fondata, sia pur solo con riferimento all'art. 304

del codice di procedura penale. Per vero l'art. 17 del già menzionato

r.d.l. n. 1404 del 1934 riguarda non la istruttoria ma la fase del

giudizio ed in relazione ad essa prevede esplicitamente che copia del

decreto di citazione sia notificata per conoscenza all'esercente la

patria potestà o tutela. Esso sfugge, pertanto, alle censure mosse dal

giudice a quo.

A diversa conclusione deve invece giungersi, come si è già

accennato, per ciò che concerne l'art. 304 del codice di procedura

penale.

2. - A tale proposito va considerato che la peculiare natura del

processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la

possibilità della diretta e personale partecipazione dell'imputato.

Acquista così rilievo, accanto alla difesa tecnica, cui attende il

difensore, l'autodifesa, che ha riguardo a quel complesso di attività

mediante le quali l'imputato è posto in grado di influire sullo

sviluppo dialettico del processo e di contribuire così, attivamente,

ad una più sicura ricerca della verità materiale (sent. n. 186 del

1973).

L'uno e l'altro aspetto del diritto di difesa trovano puntuale

riscontro nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione che, come

questa Corte ha di recente ribadito, tutela l'autodifesa, non meno

della difesa tecnica, quale diritto primario dell'imputato, immanente a

tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio,

sino al momento di chiusura del dibattimento, in cui l'imputato deve

avere per ultimo la parola (sent. n. 205 del 1971).

3. - Non può negarsi, peraltro, che il minore degli anni diciotto

nell'id quod plerumque accidit non possa considerarsi pienamente idoneo

a prendere coscienza e a valutare l'importanza e la gravità degli atti

e delle conseguenze di carattere morale e materiale del processo

penale, al fine di adeguare ad esse il proprio comportamento

processuale.

L'assistenza del solo difensore non sarebbe sufficiente a tale fine

poiché la valutazione, la ricerca e l'allegazione di elementi di fatto

o di mezzi di prova a favore dell'imputato rientrano assai spesso nelle

esclusive disponibilità di questo ultimo.

4. - Questa esigenza, del resto, è stata avvertita dallo stesso

legislatore che con il già menzionato art. 17 r.d.l. 20 luglio 1934,

n. 1404, ha imposto, come mezzo al fine, la notifica al genitore o al

tutore del decreto di citazione a giudizio del minore degli anni

diciotto. Questa norma (valevole, oltre che per il processo davanti al

tribunale dei minorenni anche per quello instaurato contro coimputati

minori in sede ordinaria) non è diretta soltanto ad assicurare la

presenza al dibattimento del minore, ma, secondo quanto ormai

comunemente si ritiene in dottrina e in giurisprudenza, mira altresì a

garantire all'imputato una forma di assistenza diversa ed ulteriore

rispetto a quella prestata dal difensore che non può mai surrogare

quell'assistenza piena, anche da un punto di vista morale, che in

ordine allo svolgimento della propria difesa, il minore può ricevere

soltanto dall'esercente la patria potestà o la tutela. Onde la mancata

notifica è causa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art.

185, n. 3, del codice di procedura penale.

Detta norma si limita però a disporre per il giudizio

dibattimentale. Per le fasi anteriori manca una corrispondente

disposizione la quale prescriva di portare a conoscenza dell'esercente

la patria potestà o la tutela l'esistenza di un procedimento penale a

carico del minore degli anni diciotto. Non ha provveduto a tanto

nemmeno l'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, che, nel

modificare il contenuto dell'articolo 304 c.p.p, non ha menzionato tra

i soggetti cui va rivolta la comunicazione giudiziaria anche

l'esercente la patria potestà o tutela sul minore. Sicché può

verificarsi, ed in fatto si verifica, che un procedimento penale sia

iniziato e condotto a carico di un minore senza che la sua famiglia ne

sia informata.

5. - Tale carenza non può non apparire in contrasto con l'art.

24, secondo comma, della Costituzione che, come si è visto, non si

limita ad assicurare l'assistenza tecnico-processuale del difensore ma

riconosce l'autodifesa come diritto primario dell'imputato, inerente a

tutto l'iter processuale dalla fase istruttoria a quella del giudizio.

Basti considerare che la comunicazione giudiziaria ha proprio lo

scopo di rendere edotta la persona indiziata di un reato dell'inizio

della procedura a suo carico, in modo da consentirle di predisporre

tempestivamente la sua difesa nella fase più delicata del processo,

quella in cui viene impostata l'accusa e vengono raccolte le prime

prove. Né va dimenticato, che il diritto di difesa, nel duplice

aspetto che sopra è stato sottolineato, è in primo luogo garanzia di

contraddittorio. Il che è quanto dire che esso può dirsi assicurato

solo nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di

partecipare ad un'effettiva dialettica processuale (sent. n. 190 del

1970); possibilità che, per quanto si è detto, nel caso di specie

considerato non è pienamente realizzabile senza l'intervento, oltre

che del difensore dell'esercente la patria potestà o la tutela.

6. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

304 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la comunicazione

giudiziaria, nei casi di procedimento penale a carico di imputato

minore degli anni diciotto sia inviata anche all'esercente la patria

potestà o tutela su di lui.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale - dell'art. 304 del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la

comunicazione giudiziaria, nei casi di procedimento penale a carico di

imputato minorenne, sia inviata anche all'esercente la patria potestà

o la tutela su di lui;

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17

del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (recante norme sull'istituzione e

funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata dal tribunale

di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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