Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1973 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 27 del

codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 aprile 1971 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione III civile - nel procedimento civile vertente tra

Federici Gabriele e Corradetti Carolina, vedova Marchei, iscritta al n.

331 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

2) ordinanza emessa il 9 luglio 1971 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra gli eredi di Cosentino Giuseppe e

Caputo Vittorio, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17

novembre 1971;

3) ordinanza emessa il 13 gennaio 1972 dalla Corte di appello di

Catania nel procedimento civile vertente tra Ferrari Paolo ed Agostino

e Di Francesco Nunziato ed altro, iscritta al n. 106 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 122 del 10 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un procedimento civile - pendente innanzi alla Corte di

cassazione, a seguito del ricorso proposto da Gabriele Federici avverso

la sentenza di secondo grado, che ne aveva confermato la condanna,

quale responsabile civile della morte di Enrico Marchei (in quanto

proprietario del mezzo investitore, il conducente del quale, Tonino

Testardi, era stato appunto, condannato, per omicidio colposo con

sentenza penale irrevocabile) - la Corte di cassazione, con ordinanza

27 aprile 1971, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità dell'art. 27 del codice di procedura penale,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Nella motivazione del provvedimento di rinvio, espressamente si

richiama la sentenza n. 55 del 1971 di questa Corte - dichiarativa

dell'illegittimità dell'art. 28 del codice di procedura penale "nella

parte in cui dispone che, nel giudizio civile o amministrativo,

l'accertamento dei fatti materiali, oggetto di giudizio penale, sia

vincolante anche nei confronti di coloro che vi rimasero estranei

perché non posti in condizione di intervenire" - e, conseguentemente,

si osserva che, in realtà, "considerazioni identiche (a quelle che,

nella detta sentenza, sorreggono l'affermazione di contrasto dell'art.

28 del codice di procedura penale con l'art. 24 della Costituzione)

potrebbero prospettarsi per l'art. 27 del codice di procedura penale,

giacché, in base a tale norma, la sentenza di condanna ha autorità di

cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità

e alla responsabilità del condannato, anche nei confronti del

responsabile civile, quantunque questi non sia stato citato, come non

lo fu il Federici, nel procedimento penale, ad istanza della parte

civile.

Il medesimo dubbio di legittimità dell'art. 27 del codice di

procedura penale è stato sollevato anche dal tribunale di Napoli, con

ordinanza 8 giugno 1971, nel procedimento instaurato dagli eredi di

Giuseppe Cosentino contro Vittorio Caputo (proprietario dell'auto, alla

cui guida Angelo Caputo aveva investito ed ucciso il Cosentino, venendo

per questo condannato, per omicidio colposo, con sentenza penale

irrevocabile); nonché dalla Corte di appello di Catania, con ordinanza

resa, il 13 gennaio 1972, nel procedimento civile Vertente tra Paolo e

Agostino Ferrari e Nunziato Di Francesco.

Tutte le ordinanze indicate sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate.

Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe sottopongono all'esame di

questa Corte la questione se contrasti con l'art. 24 della Costituzione

l'art. 27 del codice di procedura penale nella parte in cui consente

che l'efficacia del giudicato penale, quanto alla sussistenza del

fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato, nel

giudizio civile per risarcimento del danno, operi anche nei confronti

del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale.

I giudizi, in quanto sollevano una medesima questione, possono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Questa Corte, con sentenza n. 55 del 1971, ha già dichiarato

la illegittimità dell'art. 28 del codice di procedura penale nella

parte in cui dispone che nel giudizio Civile o amministrativo

l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio

penale sia vincolante nei confronti di coloro che rimasero ad esso

estranei perché non posti in condizione di intervenirvi.

Nella pronuncia si è richiamato il principio, costantemente

riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, che per la esigenza di

pienezza e di effettività del diritto di difesa garantito dall'art. 24

della Costituzione è necessario che sia assicurata la instaurazione di

un contraddittorio tra le parti. E si è rilevato che il contrasto con

tale principio della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti

materiali di cui alla predetta norma dell'art. 28 nei confronti di

terzi rimasti estranei al giudizio penale, per impossibilità giuridica

(in quanto non legittimati) o di fatto (perché non posti in condizione

di intervenirvi) di partecipare al giudizio penale, non può

giustificarsi con l'invocare la esigenza di economia processuale né

quella di evitare contraddizioni meramente logiche fra giudicati

diversi.

Le stesse ragioni valgono a dimostrare la fondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p., nella

parte denunciata.

È vero che nel giudizio penale spettano al responsabile civile i

diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato (art. 123 c.p.p.), per

ciò che concerne non solo l'accertamento se egli debba rispondere del

danno cagionato dal reato, ma anche la responsabilità dell'imputato

(cfr., per l'impugnazione, articolo 203, ultimo comma), ma la sua

partecipazione al giudizio non può aversi se non a seguito di

citazione ad istanza della parte civile o mediante intervento

volontario dello stesso responsabile civile, il che presuppone in ogni

caso che vi sia stata costituzione di parte civile (art. 112).

In difetto di tale costituzione, anche l'innovazione normativa

prevista dall'art. 8 della legge 5 novembre 1969, n. 932, concernente

l'avviso di procedimento, resta inoperante nei confronti del

responsabile civile.

Va poi considerato, pur nell'ipotesi di costituzione di parte

civile, che può verificarsi che il responsabile civile non sia stato

posto in condizione di partecipare al giudizio, o per omissione

dell'avviso predetto, ovvero, se chiamato dalla stessa parte civile,

per nullità della citazione o della notificazione: nel qual caso,

restando salvo l'esercizio davanti al giudice civile dell'azione di

danni contro il responsabile civile (art. 111, comma terzo), questi non

potrebbe, a norma dell'art. 27, porre in discussione la sussistenza del

fatto, la sua illiceità, e la responsabilità del condannato, con

evidente violazione del diritto di difesa.

Lo stesso è a dire per le ipotesi in cui il responsabile civile

sia stato messo fuori causa a istanza del pubblico ministero o

dell'imputato, a norma degli artt. 116 e seguenti, ovvero di ufficio

dal giudice (art. 120).

In tutte le dette ipotesi in cui il responsabile civile non è

stato in condizione di intervenire nel giudizio penale o di

parteciparvi compiutamente per le cause predette, la estensione nei

suoi confronti del vincolo di cui all'art. 27 c.p.p. importa violazione

dell'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27 del codice

di procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile

o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa

giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e

alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato

conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile

civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in

condizione di parteciparvi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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