Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 373 del

codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327,

promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1971 dal pretore di

Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Annunziato Andrea e

il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, iscritta al n. 363

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1973 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di una controversia in tema di lavoro instaurata da tale

Andrea Annunziato contro il Ministero dei trasporti, il pretore di

Civitavecchia ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 377 del codice della navigazione nella parte

in cui stabilisce un termine di prescrizione biennale, anziché

quinquennale (art. 2948, n. 5, c.c.), per i diritti nascenti dal

contratto di arruolamento, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della

Costituzione.

Osserva il giudice a quo di non condividere la giustificazione

comunemente addotta a sostegno della più breve durata del termine

suddetto, che viene riferita all'esigenza di eliminare al più presto

la pendenza dei rapporti di credito e di debito, supposta come

dominante nel particolare settore dei traffici marittimi. Invero,

mentre il carattere speciale di tutto il diritto della navigazione non

può essere richiamato proprio per quei fatti che presuppongono la

cessazione della navigazione, i diritti nascenti dal precorso contratto

di arruolamento non sono connaturati, per quanto riguarda il

lavoratore, con i traffici esercitati dall'impresa di navigazione, ma

si collocano nella sfera individuale retributiva del lavoratore stesso,

alla stessa stregua dei diritti di tutti gli altri lavoratori,

rientranti sotto la disciplina dell'art. 2948, n. 5, del codice civile.

Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :

Secondo l'ordinanza del pretore di Civitavecchia l'art. 373 del

codice della navigazione contrasterebbe con il principio generale

d'uguaglianza e con gli artt. 4 e 35 della Costituzione in quanto

sottopone a prescrizione biennale, anziché quinquennale (art. 2948, n.

5), le indennità per la cessazione del rapporto d'arruolamento

marittimo.

La questione non è fondata. Rileva giustamente il pretore che il

contratto di arruolamento trova tutela nell'ordinamento italiano e che

tale tutela dovrebbe essere la stessa che viene accordata agli altri

rapporti di lavoro, salvo che esistano situazioni diverse tali da

giustificare termini di prescrizione più brevi di quelli previsti

dall'art. 2948, n. 5 del codice civile. Non è esatta, invece,

l'ulteriore affermazione che tale differenza di situazioni manchi del

tutto.

L'esigenza, di carattere pubblico e privato, che domina nella

materia dei traffici marittimi - dati i caratteri e le finalità

dell'impresa, con i rischi che vi sono connessi - è quella di esaurire

al più presto tutti i rapporti di debito e credito, nessuno escluso. A

questo fine il codice della navigazione prefigge termini di

prescrizione, estinzione, decadenza assai brevi, in talune ipotesi di

soli quindici giorni (art. 564). Si tratta di un sistema di norme

particolari rispetto a quelle comuni che regolano le obbligazioni, ma

logicamente coordinate e conformi alle leggi marittime degli altri

paesi, alle convenzioni internazionali, agli usi. Il carattere di

specialità di tali norme è sottolineato dal fatto che il legislatore

italiano in occasione della riforma dei codici, che condusse a riunire

in un solo corpus il codice civile e quello di commercio, riconobbe

l'essenziale convenienza di mantenere la separazione e l'autonomia del

codice della marina mercantile, giusta le unanimi indicazioni della

dottrina.

Per quanto riguarda in specie il contratto d'arruolamento, esistono

numerose peculiarità che lo distinguono e diversificano dai rapporti

ai quali è applicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 2948,

nn. 4 e 5, del codice civile. Basti indicarne alcune:

l'arruolamento può essere fatto per un solo viaggio, anche

brevissimo, e ciò accade molto spesso, dato il vigente sistema dei

turni d'imbarco;

la retribuzione, anziché a giornata, settimana, quindicina, mese,

come avviene per i rapporti di lavoro cui si riferisce l'art. 2948

c.c., può essere stabilita in una somma fissa per la durata del

viaggio, o in forma di partecipazione al nolo e agli altri proventi del

viaggio;

la prescrizione decorre non dalla fine del rapporto contrattuale e

dalla correlativa cessazione d'opera da parte dell'arruolato, ma, dal

ritorno di lui nel porto di arruolamento, a cura e spese dell'armatore;

gli arruolati hanno diritto ad essere mantenuti a bordo, con la

paga contrattuale, anche dopo la cessazione o la risoluzione del

contratto fino a che non siano interamente soddisfatti delle somme loro

dovute in dipendenza del rapporto;

l'arruolamento deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto

dall'autorità marittima o, se all'estero, da quella consolare, ciò

che facilita la prova e rende più sicura e più rapida l'azione per il

conseguimento del dovuto.

Ben lungi dal costituire una violazione dell'art. 3 della

Costituzione, in rapporto ai principi sanciti negli artt. 4 e 35, il

più breve termine di prescrizione stabilito dall'art. 373 del codice

della navigazione è razionalmente giustificato dalla diversità delle

situazioni.

È appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte

secondo cui l'art. 35, primo comma, della Costituzione - e l'art. 4,

primo comma - non vogliono determinare i modi e le forme della tutela

del lavoro, ma solo enunciarne il criterio ispiratore (sentenze nn. 22

del 1967 e 7 del 1966).

Si vuole, infine, ricordare che il termine stabilito dall'art. 373,

il più lungo previsto dall'intero codice della navigazione, era in

origine molto più breve: portato a un anno dal r.d. 6 febbraio 1936,

n. 337, fu esteso a due dal vigente codice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 373 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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