Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1965 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33,

secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del Trattato istitutivo della

Comunità europea del carbone e dell'acciaio, reso esecutivo con legge

25 giugno 1952, n. 766, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre

1964 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la

società Acciaierie San Michele e la Comunità europea del carbone e

dell'acciaio, iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 98 del 17

aprile 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione delle Acciaierie San Michele e della

Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

udita nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1965 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Arturo Cottrau, per le Acciaierie San Michele, l'avv.

Mario Giuliano, per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Torino, giudicando in una causa di opposizione

a precetto proposta dalle Acciaierie San Michele di Torino contro la

Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ha denunciato per

illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 102 e 113

della Costituzione, gli artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma,

del Trattato istitutivo della Comunità predetta, reso esecutivo con

legge 25 giugno 1952, n. 766.

L'ordinanza di rimessione, pronunciata l'11 dicembre 1964, ha

rilevato che le norme denunciate determinano l'esclusiva competenza

della Corte di giustizia della Comunità a giudicare sui ricorsi contro

i provvedimenti dell'Alta autorità ed a sospendere l'efficacia

esecutiva di quelli emessi, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del

trattato; e inoltre limitano la tutela giurisdizionale contro tali

provvedimenti ai soli casi di sviamento di potere. In tal modo

collidono con fondamentali principi della nostra Costituzione: quelli

che demandano la funzione giurisdizionale a magistrati ordinari

istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario, e quelli

che vietano l'istituzione di giudici straordinari o di giudici

speciali, e assicurano ad ogni cittadino la piena tutela dei diritti ed

interessi legittimi contro gli atti della pubblica Amministrazione.

A queste considerazioni il Tribunale ha premesso che suscita

perplessità il problema del modo di inserimento, nel nostro

ordinamento giuridico, di disposizioni racchiuse in trattati

internazionali capaci di incidere su norme della Costituzione; e che

tali perplessità si sono accentuate dopo la sentenza di questa Corte

del 7 marzo 1964, n. 14, la quale, pur ribadendo la possibilità di

stipulare trattati limitanti la sovranità e di darvi esecuzione con

legge ordinaria, ha precisato che l'art. 11 della Costituzione non ha

conferito a questa legge efficacia superiore a quella propria di tale

fonte di diritto: la conseguenza è, secondo il Tribunale, che le norme

alle quali allude il citato art. 11 della Costituzione acquistano

efficacia soltanto se la legge che ne autorizza la ratifica sia una

legge di revisione costituzionale.

L'ordinanza è stata notificata ai procuratori delle parti il 21

dicembre 1964 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il giorno 26

successivo; è stata comunicata ai Presidenti delle Camere il 23

dicembre 1964; è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 98 del 17 aprile 1965.

Si sono costituiti in giudizio, l'11 gennaio 1965 la Comunità

europea del carbone e dell'acciaio, e il 5 maggio 1965 le Acciaierie

San Michele. Il 15 febbraio 1965 è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

2. - Le Acciaierie San Michele hanno opposto l'incostituzionalità

formale dell'ordine di esecuzione del trattato istitutivo della

Comunità contenuto nella legge 25 giugno 1952, n. 766, e hanno

ribadito l'illegittimità costituzionale degli artt. 33, secondo comma,

41 e 92, ultimo comma, del trattato, in riferimento agli artt. 102 e

113 della Costituzione. Hanno rilevato analoga illegittimità per gli

artt. 38, ultimo comma, 39, 42, 43, 44, 47, 50 n. 3, 58 n. 4, 59 n. 7,

60, 61, 63 lett. b, 64, 65 nn. 5 e 6, 92, primo e secondo comma, dello

stesso trattato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, primo comma, 25,

27, 71, primo comma, 101, 102,108, primo comma, 111, 113 e 138 della

Costituzione; e anche a questi articoli hanno fatto risalire l'assunto

vizio di incostituzionalità dei predetti artt. 41 e 92, ultimo comma,

del trattato. Hanno impugnato di illegittimità anche gli artt. 19, 38

e 40 del protocollo dello statuto della Corte di giustizia della

Comunità europea e 74, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

I motivi di incostituzionalità formale della legge 25 giugno 1952,

n. 766, sono stati appoggiati alla opinione per cui le norme poste

mediante un accordo internazionale non possono derogare alla

Costituzione senza una corrispondente modifica di questa, attuata

mediante legge costituzionale. La legge suddetta, osservano le

Acciaierie, è legge ordinaria, e il trattato al quale essa ha dato

esecuzione contiene numerose norme in chiaro conflitto con quelle della

Costituzione. Il problema che si pone di fronte a tale trattato non è

quello di vederne i particolari aspetti che lo distinguono da ogni

altra fonte normativa di produzione internazionale o di rilevare la

particolare struttura della Comunità che esso ha realizzato, ma

l'altro di riconoscere la compatibilità di quegli aspetti e di quella

struttura con le particolarità del nostro ordinamento costituzionale.

Le norme del trattato non sono fra quelle generalmente riconosciute, e

pertanto non cadono sotto i principi dell'adattamento automatico

dettati nell'art. 10 della Costituzione (sentenza di questa Corte del

12 maggio 1960, n. 32); non cadono nemmeno sotto l'influenza della

regola del successivo art. 11, perché risulta dai lavori preparatori

della Costituzione che questa norma fu predisposta in vista

dell'auspicata ammissione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni

Unite e ad altre intese internazionali di carattere generale, sia pure

intereuropee, non con riguardo ad organizzazioni economiche limitate ad

alcuni Stati dell'Europa. Comunque, se pure, in base all'art. 11

predetto, si possono inserire nell'ordinamento interno norme di

trattati che, nei casi previsti, comportano limitazioni di sovranità,

queste limitazioni potrebbero implicare rinuncia dello Stato alla

supremazia esclusiva che gli spetta sul cittadino, ma non soppressione

o restrizione delle garanzie fondamentali a questi riconosciute dalla

Costituzione: si tratta di garanzie che attengono al rapporto tra Stato

e sudditi, e pertanto sono sottratte ad un potere di libera

disponibilità, e soprattutto non possono essere lasciate alla mercé

di istituzioni internazionali estranee all'ordinamento del nostro

Paese.

Quanto ai motivi di illegittimità sostanziale rilevati dal

Tribunale di Torino sulla base dell'art. 102 della Costituzione, le

Acciaierie osservano che l'ordinanza di rimessione non dà confini al

potere della Corte costituzionale, la quale può precisare in virtù

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, quali siano le altre

disposizioni del trattato la cui illegittimità consegue alla decisione

che adotta; e pertanto esse, entro tale ambito, si ritengono

facultizzate ad estendere l'oggetto del giudizio anche a norme diverse

da quelle eccepite dal giudice a quo.

Le Acciaierie perciò rilevano che il trattato incide su rapporti

di natura strettamente privata concernenti cittadini italiani, e la

tutela giurisdizionale ne è affidata ad un organo, come la Corte di

giustizia delle Comunità, che non è idoneo a svolgere quella

funzione, perché costituito su designazione dei rappresentanti degli

esecutivi dei sei Stati membri, i quali non possiedono le doti di

estraneità e di disinteresse necessarie ad assolvere un compito di

scelta così importante e delicato e che non hanno assicurata

l'indipendenza di funzioni; questo profilo, pur non essendo stato

proposto dal Tribunale, può essere esaminato in questa sede perché

l'art. 102 della Costituzione è stato già dedotto in giudizio e

l'accertamento dei limiti del suo oggetto deve essere compiuto con

riguardo al complesso testo. Con la istituzione della Corte di

giustizia, e con l'attribuzione ad essa di amplissimi poteri

giurisdizionali nei confronti di numerosissimi cittadini italiani, si

soggiunge, non solo è drasticamente limitata la loro tutela

giurisdizionale, ma si sono ristrette anche le relative garanzie; le

quali costituiscono, nel loro insieme, diritti fondamentali ed

inalienabili della persona umana. Il contrasto con la Costituzione sta

nel fatto che questa afferma il principio dell'unità della

giurisdizione, mentre il trattato, non soltanto legittima una

giurisdizione speciale, ma altresì una giurisdizione speciale alla

quale si può accedere con dispendio insopportabile, perché ha una

sede assai distante dal territorio dello Stato.

Secondo le Acciaierie si sono assoggettati i cittadini a principi

giuridico-economici inusitati, a pene gravissime comminate da un organo

esecutivo, attraverso un procedimento abnorme rispetto ai principi del

nostro ordinamento giuridico interno, e con confusione di poteri,

avendo l'Alta autorità quello di dare esecuzione a disposizioni che

essa stessa ha emanato.

Infine le Acciaierie, con riferimento all'art. 33, secondo comma,

del trattato, che limita ai casi di sviamento di potere l'impugnativa

delle decisioni e delle raccomandazioni generali dell'Alta autorità,

osservano che la norma, nei confronti diretti degli imprenditori,

riduce ad uno solo i quattro motivi di impugnazione che essa indica nel

primo comma, e che comprendono anche l'incompetenza, la violazione

delle forme essenziali, e la violazione del trattato e di ogni norma

giuridica concernente la sua applicazione. Con riguardo all'art. 44

dello stesso trattato, che dà alle decisioni della Corte forza

esecutiva nel territorio degli Stati membri, le Acciaierie ritengono

che ciò implica sottrazione di tali sentenze al dettato dell'art. 111

della Costituzione, il quale garantisce il controllo di legittimità

della Cassazione per tutte le sentenze; e comporta altresì esclusione

dal presidio del doppio grado di giurisdizione, nell'un caso o

nell'altro con violazione dell'art. 3 della Costituzione. Inoltre le

Acciaierie rilevano che il protocollo sullo statuto della Corte di

giustizia, all'art. 38 in contrasto con l'art. 395 del Codice di

procedura civile, ammette la revocazione delle sentenze della stessa

soltanto in conseguenza della scoperta di un fatto di natura tale da

esercitare una influenza decisiva e che prima della loro pronunzia non

era conosciuto dalla Corte e dalla parte che domanda la revocazione: la

sentenza di revocazione non è nemmeno essa impugnabile, mentre

impugnabile, secondo l'art. 403 del Codice di procedura civile, è la

sentenza pronunciata dai nostri giudici nel processo di revocazione.

Infine viene rilevato che, mentre, per l'art. 52 del Codice di

procedura civile, le parti hanno facoltà di proporre di propria

iniziativa la ricusazione del giudice, per l'art. 19 del protocollo

suddetto tale facoltà è totalmente interdetta.

3. - La Comunità oppone l'art. 11 della Costituzione, che è

formulato in modo da non avvalorare l'ipotesi di una volontà di

limitarne l'applicazione alla partecipazione alla Organizzazione delle

Nazioni Unite. Che la Comunità persegue scopi di pace e di giustizia

fra le Nazioni può desumersi dai termini della dichiarazione Schumann

del 9 maggio 1950, nella quale si disse che il sistemare sotto una

comune Alta autorità l'insieme della produzione franco-tedesca,

avrebbe eliminato il contrasto secolare fra la Francia e la Germania, e

che il contributo alla civiltà di una Europa organizzata e vitale è

indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. Non sembra

dubbio che l'art. 11 della Costituzione esprima la reciproca

compenetrabilità delle esigenze di un ordinato assetto dei rapporti

sociali in seno, così alla comunità nazionale, come alla comunità

internazionale; in modo da determinare una correlazione stabile fra

l'ordinamento interno e quello internazionale e fra ben determinati

obblighi internazionali dell'Italia e l'ordinamento italiano. Si è

data cioè rilevanza costituzionale alle esigenze di tale coordinamento

e di tale adeguamento, che l'art. 10 della Costituzione vuole pure

appagare con riferimento alle norme del diritto internazionale così

detto generale o comune; in modo che le norme interne di adeguamento,

automatico o non automatico, del duplice ordine di norme internazionali

indicate nei due suddetti articoli della Carta fondamentale si pongono

sullo stesso livello di ogni altra norma costituzionale e ne assumono

il rango nel sistema delle fonti dell'ordinamento italiano:

l'efficacia e il valore di tutte le norme poste dalla Costituzione si

dispiegano perciò in tutta la sfera dei rapporti che esse considerano,

ma non in quella dei rapporti rientranti nelle norme legittimate dagli

artt. 10 e 11 della Costituzione. La Comunità si richiama all'opinione

della dottrina che assume la sufficienza di una legge ordinaria per

l'adeguamento dei trattati previsti nell'art. li e alla conforme citata

sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 1964, n. 14; ed osserva che

tale opinione è e potrebbe essere soltanto la conseguenza del

presupporre che l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi

discendenti da trattati del genere non ha il medesimo valore

dell'adeguamento agli obblighi discendenti da un qualunque altro

accordo internazionale, ma ha di per sé rilevanza o valore

costituzionale ed è di per sé idoneo ad immettere, nell'ordinamento

interno, norme divergenti da precetti costituzionali.

In subordine la Comunità sostiene che sia infondato il contrasto

fra le norme del trattato denunciate a questa Corte e gli artt. 102 e

113 della Costituzione. Gli accordi istitutivi di una organizzazione

internazionale come la C.E.C.A. pongono in essere norme giuridiche

internazionali che hanno per oggetto, non il comportamento degli Stati

contraenti, ma l'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni o

degli organi nei quali si struttura e attraverso le quali opera

l'organizzazione; il provvedimento di attuazione del trattato non si

può riferire a queste norme, non essendo concepibili né un

adeguamento ad esse dell'ordinamento giuridico italiano, né la

necessità di un tale adeguamento, perché l'organizzazione è chiamata

ad operare nel quadro di un sistema distinto e separato dagli

ordinamenti degli Stati che hanno creato l'organizzazione, pur se

variamente ad essi correlato, e perché, se fosse necessario tale

adeguamento e ad esso si provvedesse, la stessa internazionalità

dell'organizzazione verrebbe irreparabilmente compromessa. Vi sono, nei

trattati istitutivi di organizzazioni internazionali come la C.E.C.A.,

norme che obbligano gli Stati a non intralciare l'esercizio delle

funzioni conferite all'organizzazione e a dare efficacia nei propri

ordinamenti interni, in quanto occorra, agli atti della organizzazione;

ma nessuna delle norme che riguardano l'attività giurisdizionale della

Corte di giustizia comunitaria ha a che fare con l'art. 102 della

Costituzione; il quale, nello stabilire da chi e come la funzione

giurisdizionale debba essere esercitata, lascia al legislatore

ordinario il compito di delimitare la cerchia della giurisdizione

interna. In quanto poi tali norme riducono i casi di impugnazione degli

atti adottati dagli organi della Comunità, esse sono anche estranee

all'art. 113 della Costituzione, perché non sono destinate ad operare

nel quadro degli ordinamenti interni e perché la Costituzione

ovviamente ed esclusivamente si riferisce agli atti della pubblica

Amministrazione italiana; e ciò a prescindere dal considerare che

l'art. 33 del trattato limita allo sviamento di potere il ricorso alla

Corte comunitaria soltanto per le decisioni e le raccomandazioni

generali, mentre l'art. 36 del trattato contempla una piena

giurisdizione per le impugnative contro gli atti singoli, come era

l'atto contro il quale le Acciaierie avevano reagito innanzi alla Corte

comunitaria.

Infine, quanto al fatto che il trattato imponga agli Stati di

attribuire forza esecutiva nel proprio territorio alle sentenze di tale

Corte e alle decisioni dell'Alta autorità che importano obblighi

pecuniari, viene considerato che la disciplina dell'efficacia in Italia

delle sentenze straniere e l'esecuzione di altri atti di autorità

straniere non forma oggetto di normativa costituzionale.

4. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri si richiama all'art.

11 della Costituzione; se, in base a questo, è legittimo che lo Stato

partecipi attivamente ad organizzazioni sopranazionali istituite per

assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, deve ritenersi

legittimo l'esercizio da parte di tali organismi di certi poteri di

sovranità, nella specie di poteri giurisdizionali, con efficacia anche

nell'ambito del nostro Stato.

Il fatto che i cittadini, per le materie indicate nel trattato ed

entro i limiti da esso segnati, siano soggetti ad un diverso ordine di

poteri sovrani, deriva appunto dalla loro soggezione ad un ordinamento

diverso ed autonomo da quello interno, per quanto interdipendente e

compenetrabile; la riduzione dei motivi di impugnazione contro gli atti

della autorità competente, secondo questo ordinamento, non cade sotto

il divieto dell'art. 113 della Costituzione, che si riferisce soltanto

alla tutela degli atti imputabili all'ordinamento interno.

5. - Nella memoria depositata il 1 ottobre 1965 le Acciaierie

negano anzitutto che le limitazioni della sovranità italiana

desumibili dal trattato della C.E.C.A. siano imposte in condizione di

parità con gli altri paesi membri perché :

a) nel Consiglio dei ministri dell'Organizzazione i singoli

componenti non hanno una rappresentanza paritaria e il trattato adotta

(art. 53) alcuni accorgimenti per evitare che importanti decisioni

possano venire prese senza tenere conto di quegli Stati membri che in

materia preponderante producono acciaio e carbone;

b) le modificazioni dei poteri conferiti alla Alta autorità

secondo l'art. 93 del trattato, possono essere deliberate, scaduto il

periodo transitorio previsto dalla Convenzione, con le maggioranze

qualificate, le quali escludono che ogni componente concorra con pari

efficacia alle relative determinazioni;

c) anche nel comitato consultivo dell'Alta autorità si rilevano

condizioni di disparità tra la posizione delle singole rappresentanze

dei paesi membri.

Inoltre le Acciaierie contestano che le limitazioni di sovranità

contenute nel trattato servano ad assicurare la pace e la giustizia fra

le Nazioni: l'organizzazione non ha carattere universale e, di fatto,

non ostante la sua apertura all'adesione di tutti gli Stati

dell'Europa, è stato posto il veto all'ingresso di molti di essi.

Quelle limitazioni, inoltre, secondo le Acciaierie, non hanno un

carattere definitivo, tanto vero che nell'art. 95 del trattato si

attribuiscono agli organi esecutivi poteri tanto ampi da consentire

modificazioni del suo testo; e l'Alta autorità della C.E.C.A. ha

usufruito spesse volte di tali poteri, il cui esercizio toglie alla

legge di esecuzione del trattato il significato e la portata che le

sono propri.

Le Acciaierie elencano le disposizioni del trattato che derogano a

norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale; e tra esse

pongono quelle di contenuto penale, che, per la sentenza 19 gennaio

1957, n. 12, di questa Corte, possono essere poste soltanto dallo

Stato. Ricordano che, secondo una parte della dottrina, solo il

diritto comunitario può valutare gli atti delle istituzioni della

C.E.C.A. per quanto possano incidere su diritti garantiti

costituzionalmente; la stessa dottrina ha opinato che ogni conflitto

tra legge interna e legislazione comunitaria deve risolversi a favore

di quest'ultima.

Le Acciaierie rilevano altresì che, impugnato il procedimento di

formazione dell'ordine di esecuzione, l'eccezione di illegittimità

costituzionale deve involgere tutto il contenuto del trattato, senza

che si possa distinguere norma da norma, non potendo un trattato essere

respinto o accolto per parti e potendo quindi discutersi se sia

sostenibile che una legge di esecuzione di un trattato sia viziata,

oltre che formalmente, anche materialmente.

Viene infine osservato che le norme impugnate non operano soltanto

nel quadro dell'ordinamento comunitario, ma hanno valore anche

nell'ordinamento interno per gli effetti che tale ordinamento riconosce

agli atti compiuti in forza delle stesse; e questi effetti, secondo

l'art. 31 delle preleggi, non possono prodursi se contrastino con

l'ordine pubblico, come vi contrastano specialmente quelle concernenti

l'amministrazione della giustizia.

6. - La Comunità, nella memoria presentata il 28 settembre 1965,

dopo avere rilevato che il Tribunale di Torino ha denunciato alla Corte

soltanto le tre disposizioni del trattato enunciate nel dispositivo

dell'ordinanza, osserva che quella del secondo comma dell'art. 33 non

è rilevante ai fini del giudizio di merito, perché limita la tutela

giurisdizionale per le decisioni e le raccomandazioni generali

dell'Alta autorità, non per le decisioni e le raccomandazioni riferite

a singoli soggetti, come è la decisione impugnata dalle Acciaierie,

per le quali l'art. 33 riconosce la più estesa protezione.

In tutto il resto la Comunità ribadisce le deduzioni proposte in

sede di costituzione, soprattutto in quanto assumono che la legge di

esecuzione del trattato non ha inteso immettere nell'ordinamento

interno le istituzioni comunitarie, e che gli Stati membri si sono

soltanto impegnati ad assicurare, oltre che l'esercizio indipendente

delle funzioni comunitarie, anche l'efficacia, nei singoli ordinamenti,

degli atti delle istituzioni, come mezzo indispensabile per raggiungere

gli scopi di cooperazione organizzata che è nel fine del trattato, e

comunque quale conseguenza delle ben marcate individualità e

indipendenza conferite alla comunità. Il trattato ha quindi lo stesso

contenuto di quelli che due o più Stati concludono per coordinare le

rispettive sfere giuridiche ed i rispettivi ambiti di sovranità; i

quali riguardano materie non incidenti in quella costituzionale, ed

anzi estranee alla normativa costituzionale.

La Comunità infine confuta le nuove eccezioni di illegittimità

dedotte nelle deduzioni delle Acciaierie.

7. - Il Presidente del Consiglio, nella sua memoria 1 ottobre 1965,

osserva che la Corte deve escludere ogni esame delle questioni

prospettate dalle Acciaierie oltre i limiti posti nell'ordinanza del

tribunale, salvo a dichiarare, in ipotesi, l'illegittimità di altre

norme come conseguenza della decisione che sarà per emettere, e nei

limiti di tali rapporti di conseguenzialità.

Ritiene infondate le questioni proposte dal Tribunale di Torino,

per le ragioni esposte nelle deduzioni di intervento, e aggiunge che

l'art. 102 della Costituzione stabilisce solo da chi e in che modo deve

essere esercitata la funzione giurisdizionale, senza definire l'ambito

concreto della giurisdizione, compito che nel nostro ordinamento è

lasciato al legislatore ordinario. Ritiene irrilevante la questione

concernente l'art. 33, secondo comma, del trattato, che non viene in

discussione innanzi al giudice di merito, e osserva che il principio

del doppio grado di giurisdizione e la disciplina della revocazione non

costituiscono oggetto di garanzia costituzionale, così come non

riveste carattere di garanzia assoluta il principio della

ricorribilità in Cassazione per violazione di legge; escluso per le

sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ed a fortiori

inapplicabile per le decisioni di una corte di giustizia

sovranazionale.

8. - All'udienza pubblica del 14 ottobre 1965 i difensori delle

parti hanno illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del Tribunale di Torino ha presupposto che il

trattato della C.E.C.A. si inserisca pienamente nell'ambito segnato

dall'art. 11 della Costituzione.

Infatti, ricordate le perplessità manifestatesi in dottrina sul

problema del modo di immissione nel nostro ordinamento di disposizioni

contenute in trattati internazionali che incidono su norme della

Costituzione, e richiamata la sentenza di questa Corte 7 marzo 1964, n.

14, nella quale si decise che a disposizioni del genere l'ordinamento

interno può essere adattato mediante una legge ordinaria, il Tribunale

ha denunziato per illegittimità costituzionale soltanto gli artt. 33,

secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del trattato, meglio, dell'art. 2

della legge 25 giugno 1952, n. 766, nella parte in cui a quegli

articoli ha adeguato il nostro ordinamento. Il Tribunale ha cioè

ritenuto che, avendo questa Corte assegnato all'art. 11 della

Costituzione un valore permissivo senza attribuire alla legge

ordinaria, che rende esecutivo uno dei trattati considerativi, una

efficacia maggiore di quella che è ad essa propria, resti aperta

soltanto la questione di illegittimità costituzionale di quella legge

con riguardo a specifiche norme del singolo trattato: alle norme cioè

che possono influenzare la pronunzia di merito.

Così intesa l'ordinanza che ha provocato l'attuale procedimento,

diviene a questo estraneo l'assunto per cui qualsiasi questione che ha

per oggetto la legittimità costituzionale di una norma di legge

ordinaria si risolve in un sindacato formale di questa legge. E non

debbono nemmeno prendersi in esame le deduzioni e le istanze delle

parti che non si richiamano alle tre norme specificamente denunciate

dal Tribunale di Torino e agli articoli della Costituzione da esso

invocati; alla norma cioè che attribuisce alla Corte di giustizia

comunitaria la competenza esclusiva per la decisione dei ricorsi

proposti dagli imprenditori avverso le deliberazioni dell'Alta

autorità, alla disposizione che, secondo il Tribunale, limita tali

ricorsi al solo motivo dello sviamento di poteri, e all'altra che

deferisce alla stessa Corte di giustizia ogni decisione sulla

sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni dell'Alta

autorità che impongono prestazioni di carattere pecuniario.

2. Le disposizioni denunciate sono fuori dal dettato degli artt.

102 e 113 della Costituzione.

Tali articoli concernono soltanto la tutela dei diritti e degli

interessi che sono attribuiti ad ogni soggetto per la sua posizione

nell'ordinamento interno, e non dei diritti e degli interessi che gli

derivano dalla sua posizione in un ordinamento estraneo, com'è quello

della C.E.C.A. La C.E.C.A., avendo lo scopo di coordinare alcune

iniziative economiche svolgentisi nel territorio di più Stati, compone

un ordinamento del tutto distinto da quello interno; il quale ha

riconosciuto l'ordinamento comunitario, non per inserirlo nel suo

sistema, ma per rendere in questo operante la cooperazione

internazionale che è nei suoi fini, e per delimitare i casi in cui ha

effetti interni l'attività che gli organi della comunità sono

legittimati a svolgere nella cerchia della rispettiva competenza.

Non si nega che codesti effetti vanno determinati senza pregiudizio

del diritto del singolo alla tutela giurisdizionale; questo diritto è

tra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce

all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è

fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa

esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Ma l'ordinamento

comunitario assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti dei suoi

organi che riguardano singoli soggetti (il solo punto ritenuto

rilevante dal giudice a quo): appresta infatti una protezione mediante

impugnazione ad una Corte di giustizia che, secondo il preciso testo

dell'art. 31 del trattato, ha il compito di assicurare il rispetto del

diritto nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che

compongono il suo sistema e che è costituita ed opera secondo regole

corrispondenti alle linee fondamentali del nostro ordinamento

giurisdizionale, anche se non ne ripetono pedissequamente la normativa,

non in tutto conveniente ad un organo di formazione internazionale.

Alla Corte di giustizia predetta concordemente si attribuisce natura

giurisdizionale; e deve rilevarsi che i suoi membri debbono esplicare

le rispettive funzioni con indipendenza e imparzialità (artt. 32 bis e

32 ter del trattato e artt. 2 e 19 dello Statuto della Corte).

È poi vano discutere, agli effetti degli artt. 102 e VI della

Costituzione, se la Corte si pone come organo di giurisdizione speciale

rispetto ad organi ordinari della giurisdizione dello Stato, perché il

rapporto fra organi di giurisdizione ordinaria e organi di

giurisdizione speciale cui accennano i predetti articoli deve

ricercarsi nel quadro dell'ordine giuridico interno, e quindi non è

delineabile tra gli organi della giurisdizione italiana e quelli della

giurisdizione comunitaria, posti, come sono, in orbite giuridiche

separate. Gli organi della giurisdizione interna non hanno competenza a

sindacare gli atti degli organi della C.E.C.A., perché questi organi

non sono soggetti al potere sovrano degli Stati che partecipano alla

comunità, non vivono nell'ordinamento di nessuno di tali Stati, e i

loro atti costituiscono soltanto materia di qualificazione legislativa

da parte dei singoli ordinamenti, sia pure nei limiti in cui può

esistere un obbligo di non disconoscerne gli effetti.

3. - Né è esatto che, nell'ambito dell'ordinamento della

C.E.C.A., risulta compressa la tutela giurisdizionale dei diritti e

degli interessi legittimi previsti dall'art. 113 della Costituzione.

A parte il vedere se la norma invocata, quando vieta di limitare la

tutela giurisdizionale a particolari mezzi di impugnazione, si

riferisca pure ad atti di organi che, come quelli della C.E.C.A., non

compongono l'amministrazione interna e a limiti che concernono i motivi

della impugnazione, è certo che la restrizione alla quale il Tribunale

si è richiamato concerne le impugnazioni contro le decisioni e le

raccomandazioni diverse dalle decisioni che impongono prestazioni

pecuniarie, e non vale quindi per la decisione emessa nei confronti

delle Acciaierie San Michele, che ha per oggetto imposizioni di quel

genere. Questo secondo gruppo di decisioni, in forza dell'art. 36,

secondo comma, del trattato, è impugnabile alla Corte comunitaria con

ricorso di piena giurisdizione; e financo v'è chi sostiene che

proposta tale impugnazione, ex art. 36, terzo comma, si possono

incidentalmente impugnare anche gli atti previsti nell'art. 33, secondo

comma, i quali, per la loro natura, nemmeno nell'ordinamento interno

potrebbero, del resto, subire un sindacato più diffuso di quelli che

per essi è predisposto dal trattato.

4. - Quanto alla disposizione che dà alla Corte comunitaria

competenza esclusiva per la sospensione dell'esecuzione forzata

iniziata in base agli atti dell'Alta autorità rivestiti di forza

esecutiva (art. 92, ultimo comma, del trattato), è ovvio che questa

forza, concernendo provvedimenti emessi da organi estranei

all'ordinamento dello Stato, non può essere sospesa da organi che

fanno parte di questo ordinamento; il quale non può svolgere un suo

imperio se non entro la sfera che gli compete, ed è competente

soltanto a valutare se possa darsi riconoscimento, nell'ambito proprio,

ad atti compiuti da organi non propri.

Ammesso che all'esclusività della giurisdizione della Corte

comunitaria sulle questioni concernenti l'interpretazione e

l'applicazione del trattato non ostano principi della Costituzione, non

si vede perché trovi ostacolo nella medesima la norma che dà alla

Corte predetta il potere di sospendere la forza esecutiva degli atti

comunitari. E a questo punto non è inutile rilevare che essa ha già

chiarito (sentenza 21 gennaio 1965) che l'art. 92 del trattato della

C.E.C.A. va inteso nel senso fatto palese dall'art. 192, quarto comma,

del trattato della Comunità economica europea e dall'art. 164, terzo

comma, di quello della Comunità europea della energia atomica, per cui

il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di

competenza delle giurisdizioni nazionali.

5. Pertanto la questione proposta con l'ordinanza indicata in

epigrafe deve giudicarsi priva di fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta, in riferimento agli artt. 102 e 113 della Costituzione, con

l'ordinanza del Tribunale di Torino 11 dicembre 1964, in relazione

all'art. 2 della legge 25 giugno 1952, n. 766, che rese esecutivo il

trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

per la parte in cui sono stati immessi nell'ordinamento dello Stato gli

artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del trattato stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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