Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1982 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 (Modifica delle tabelle A e B

allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta

generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili) e dell'art. 9

della legge 1 agosto 1969, n. 478 (Conversione in legge, con

modificazioni del d.l. 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime

fiscale di alcuni prodotti tessili), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 24 giugno 1976 dal Tribunale di Milano

nei procedimenti civili vertenti tra s.p.a. Legler Industria Tessile,

s.p.a. Manifattura Festi Rasini e l'Amministrazione delle Finanze dello

Stato, iscritte ai nn. 617 e 619 del registro ordinanze 1976 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 17

novembre 1976;

2) ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra s.p.a. M.T. Castoldi ed altri e

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 74 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Legler Industria

Tessile, della s.p.a. Manifattura Festi Rasini, della s.p.a. M.T.

Castoldi e della s.p.a. Manifattura Rotondi e gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi gli avv.ti Vincenzo Palladino e Giuseppe Guarino per le

s.p.a. Legler e Manifattura Festi Rasini, l'avv. Guido Scarpa per le

s.p.a. Castoldi ed altri e Manifattura Rotondi e l'avvocato dello Stato

Mario Fanelli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanze di identico contenuto emesse il 24 giugno 1976

nel corso di due cause civili vertenti tra la S.p.A. Legler Industria

Tessile e la Manifattura Festi Rasini S.p.A. contro l'Amministrazione

delle Finanze dello Stato, il Tribunale di Milano ha sollevato

questione di costituzionalità dell'art. 5, secondo comma, legge 21

marzo 1958, n. 267, in riferimento agli artt. 10 e 11 della

Costituzione.

Le parti attrici richiedono la restituzione della quota

dell'imposta generale sull'entrata, che si assume illegittimamente

riscossa dall'Amministrazione. Si tratta, precisamente, dell'IGE sui

cotoni nazionali in massa. La norma denunziata fissa l'aliquota del

tributo in questione al 4%; lo stesso prodotto, importato dai paesi

aderenti al GATT, è tuttavia gravato di un'aliquota pari al 6%; tale

differenza risulterebbe in contrasto con l'art. III dell'Accordo GATT

(cui l'Italia ha aderito e dato esecuzione con la legge 5 aprile 1950,

n. 295). Questa disposizione è così testualmente formulata: "i

prodotti del territorio di ogni contraente importati nel territorio di

ciascuna altra parte non saranno colpiti, direttamente o

indirettamente, da tasse o altre imposizioni interne, di qualsiasi

natura, superiori a quelle che colpiscono, direttamente o

indirettamente, i prodotti nazionali similari".

Osserva il Tribunale di Milano che la riduzione dell'aliquota dal 6

al 4%, disposta dalla norma impugnata, in quanto relativa ai soli

cotoni nazionali, non può in via di interpretazione ritenersi

automaticamente estesa ai prodotti provenienti dai paesi aderenti

all'Accordo GATT; d'altro lato il giudice non sarebbe abilitato a

riesaminare ed eventualmente modificare la scelta discrezionale del

legislatore; egli ritiene, tuttavia, di non poter disattendere per ciò

solo la domanda dell'attrice, e di dover invece sollevare d'ufficio il

giudizio, di cui la Corte è ora investita.

La questione, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda

delle parti attrici, sarebbe altresì non manifestamente infondata.

Lo stesso legislatore, si dice, ha, con la legge 1 agosto 1969, n.

478, abrogato la norma qui denunziata e ripristinato il regime

tributario originariamente previsto dalla legge 12 agosto 1957, n. 757.

Con ciò si sarebbe riconosciuto che la previgente e più onerosa

aliquota a carico dei prodotti importati era stata prevista in

violazione dell'Accordo GATT, e dunque delle invocate norme

costituzionali, poste a salvaguardia degli obblighi internazionali.

2. - Analogo ordine di rilievi vien fatto valere dalla difesa della

Società Legler, costituitasi nel presente giudizio. L'asserita

infrazione del divieto di discriminazione fiscale sancito in Trattato,

sarebbe stata avvertita dagli organi del GATT e, dopo i rilievi

formulati da questi ultimi, dallo stesso legislatore nazionale, il

quale, abrogando con la legge 1 agosto 1969 n. 478 la norma censurata,

avrebbe, appunto, inteso rimediare alla lamentata sperequazione.

Si osserva, poi, che con sentenza 183/73 questa Corte ha posto

taluni fondamentali principi. Le limitazioni di sovranità - e così di

tutte le tradizionali funzioni dello Stato: legislativa, esecutiva,

giurisdizionale - opererebbero in forza dell'art. 11 Cost., anche con

il mezzo della legge ordinaria, che serve ad autorizzare la ratifica

del Trattato e rendere interamente efficaci le norme in esso poste.

Da ciò segue, continua la difesa di parte privata, che le norme

prodotte dagli organi sovranazionali hanno diretta efficacia in Italia,

senza peraltro sottostare al regime costituzionale dettato per le leggi

nazionali, segnatamente negli artt. 23, 75, 81 e 134 del testo

fondamentale.

Dalla suddetta pronunzia della Corte deriverebbe altresì, che la

limitazione della sovranità statuale, ex art. 11 Cost., può valere, a

maggior ragione, per il contenuto delle singole leggi, nel senso che le

manifestazioni di volontà del legislatore statuale devono cedere di

fronte alle statuizioni incompatibili di alcun Trattato, coperto dal

disposto costituzionale in esame. Precisamente, si assume che il

sistema del GATT sia analogo a quello dell'ordinamento delle Comunità

Europee, sebbene abbia finalità e strutture più ridotte di quelle

comunitarie. Si tratterebbe pur sempre di una organizzazione investita

di proprie competenze, che si pone come autonoma rispetto agli Stati

membri. I termini della questione non muterebbero, peraltro, anche in

assenza delle caratteristiche strutturali che si ravvisano

nell'ordinamento del GATT. Il trattamento tributario riservato al

prodotto nazionale a differenza di quello importato dall'area del GATT,

travalica comunque - si dice - dal legittimo esercizio della

discrezionalità legislativa, con il risultato di offendere la clausola

di parità sancita dall'Accordo.

3. - Si costituisce davanti alla Corte il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. L'art. 2

della legge 12 agosto 1957, n. 757, deduce l'Avvocatura, stabiliva che

1'IGE sui prodotti importati era comprensiva dell'imposta sui prodotti

ottenuti o residuati dalla lavorazione delle materie tessili, qualora

detti prodotti figurassero nella tabella A annessa al testo normativo;

per gli scambi anteriori alla lavorazione l'IGE era limitata al 3%.

Siffatta previsione normativa danneggiava i prodotti nazionali non

lavorati, che erano comunque soggetti alla maggiore aliquota. Per

ovviare a tale sperequazione è stata emanata la legge 21 marzo 1958,

n. 267, che determina nella misura del 4% l'aliquota gravante sul

"cotone in massa" nazionale.

Soltanto dopo dieci anni, si osserva, è stata affacciata la tesi

della violazione dell'Accordo GATT, accolta peraltro, in un primo

momento, dalla suprema Corte di Cassazione.

Tuttavia, si soggiunge, le Sezioni Unite della Cassazione sono

successivamente andate in contrario avviso. È stato infatti affermato

che l'esecuzione nell'ordinamento interno dell'Accordo istitutivo del

GATT non implica necessariamente la puntuale identità dell'aliquota

IGE, che va assolta per il prodotto nazionale e per il similare

prodotto di provenienza estera. Secondo questa più recente

giurisprudenza del Supremo Collegio, occorre invece aver riguardo al

complessivo carico gravante, nel territorio dello Stato importatore,

sull'uno e l'altro degli anzidetti prodotti. Tale criterio troverebbe

generale applicazione nei paesi aderenti al GATT, e ad esso sarebbe

ispirato l'art. 5 della legge n. 267 del 1958, con il quale si è

sostanzialmente adottata una misura perequativa a favore del prodotto

nazionale, il cui apprezzamento nel merito - come si è ultimamente

precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - è precluso

al giudice, trattandosi di un mero presupposto del provvedimento

legislativo. La questione che - di fronte al mutato indirizzo della

Corte di Cassazione il Tribunale di Milano prospetta in questa sede

sarebbe infondata. In relazione all'art. 10 Cost., l'Avvocatura deduce

che il testo fondamentale si riferisce, qui, esclusivamente alle norme

generalmente riconosciute del diritto internazionale, non ai singoli

impegni assunti in campo internazionale dallo Stato.

La legge posta in esecuzione dell'Accordo GATT non avrebbe dunque

altro valore che quello della legge ordinaria, e così potrebbe essere

modificata o derogata da una legge successiva, senza che per ciò

sussista - oltre all'eventuale illecito internazionale derivante dal

mancato rispetto degli obblighi pattizi - l'infrazione dell'invocato

precetto costituzionale.

Del pari, ad avviso dell'Avvocatura, resta esclusa la prospettata

lesione dell'art. 11 Cost.. A quest'altra statuizione costituzionale

l'Avvocatura annette il significato d'una norma, che consente, tutt'al

più, limitazioni della sovranità statuale, ma dalla quale non

discende automaticamente la prevalenza delle norme contenute nel

Trattato rispetto alle confliggenti norme interne. In riferimento al

parametro ora considerato, la subordinazione della legge al Trattato si

prospetterebbe solamente là dove la limitazione della sovranità

nazionale statuale si connette, in conformità della previsione

costituzionale, con l'instaurazione di tali enti analoghi alla CEE ed

il perseguimento dei fini ad essi istituzionalmente devoluti. Il GATT,

semplice accordo tariffario e commerciale, rimarrebbe tuttavia fuori da

questa prospettiva, essendo d'altra parte rimasto inattuato

l'originario disegno di un'International Trade Organization, diretto a

superare gli schemi protezionistici su base sovranazionale.

La questione, nei termini in cui è posta alla Corte, sarebbe

quindi chiaramente destituita di fondamento, se non, addirittura,

inammissibile. L'Avvocatura deduce, ancora, che la parità del

trattamento fiscale dei prodotti importati rispetto ai nazionali, va

intesa come parità del complessivo carico fiscale e non come puntuale

coincidenza del singolo tributo, o della singola aliquota, gravante

sull'uno e l'altro prodotto. La norma che la prevede in seno al

Trattato non potrebbe allora ritenersi di immediata applicazione: essa

sancirebbe un impegno, che gli Stati contraenti, i quali non hanno

certamente inteso adottare un nuovo ed uniforme sistema impositivo,

sono chiamati a realizzare, ciascuno nella propria autonomia, con i

mezzi che il legislatore interno presceglie per conseguire la finalità

perequatrice indicata nel Trattato. Sotto questo riflesso, la mancata o

inadeguata corrispondenza al disposto dell'Accordo di singoli

provvedimenti legislativi non rileverebbe come illecito di diritto

internazionale né , tanto meno, come alcun motivo di illegittimità,

che possa esser censurato in questa sede. La parità di trattamento

fiscale dei prodotti interni e importati esigerebbe del resto - osserva

l'Avvocatura - l'armonizzazione delle imposte sugli affari, ed un

simile risultato' si consegue nel quadro di un'organizzazione

fondamentalmente diversa dal GATT, com'è accaduto nella Comunità

Europea, grazie all'introduzione nei paesi membri del sistema

impositivo monofase. Peraltro lo stesso Trattato di Roma (cfr. art. 95)

lascia liberi gli Stati membri della CEE di pervenire alla parità

complessiva del carico fiscale per le vie ritenute più idonee. Per

quanto in particolare riguarda l'imposta sugli affari, vi è poi l'art.

97 del Trattato, che adotta - riguardo agli oneri fiscali "a cascata",

quale era appunto l'IGE - il criterio della parità complessiva, e a

tal fine prevede la cosiddetta aliquota media, rinviando alle

necessarie e insindacabili determinazioni del singolo legislatore

statuale.

4. - La difesa di parte privata ha prodotto in prossimità

dell'udienza altra memoria, che illustra ulteriormente gli assunti

difensivi dedotti nell'atto di costituzione, sempre nel presupposto che

l'Accordo istitutivo del GATT ponga un limite alla legge ordinaria, del

quale il denunziato art. 5 della legge del 1958 concreterebbe la

lesione.

5. - Con ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 il Tribunale di Milano

ha sollevato, nel corso di un procedimento civile, vertente tra la

Società M.T. Castoldi ed altre contro l'Amministrazione delle

Finanze, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 legge

21 marzo 1958, n. 267 e 9 d.l. n. 319 del 1969 convertito con

modificazioni in legge 1 agosto 1969, n. 478, "per irrazionalità di

tali norme in relazione agli artt. 3, 53 Cost., e per contrasto con

l'art. 11 Cost.".

Le società ricorrenti hanno chiesto il rimborso dell'IGE

corrisposta in più rispetto alla quota del 4- 4,80%, che essi assumono

da loro dovuta, in considerazione del fatto che la merce importata,

sulla quale andava riscossa l'IGE, proveniva da Paesi aderenti al GATT,

e andava quindi, secondo le ricorrenti, soggetta allo stesso

trattamento tributario delle merci nazionali.

Le ricorrenti ricordano che con la legge 12 agosto 1957, n. 757, il

cotone in massa, sia importato, sia nazionale, era stato assoggettato

all'IGE del 6- 7,20%; mentre con l'art. 5 della successiva legge 21

marzo 1958, n. 267, (ora denunziato), l'aliquota è stata, per i soli

prodotti nazionali, ridotta al 4% in media. Si chiede, pertanto, il

rimborso delle quote (corrispondenti, in media, al 2% in più) versate

al fisco, per l'importazione di prodotti provenienti da Paesi aderenti

al GATT, tra il 1958 e il 1969: anno, quest'ultimo, nel quale la

dedotta disparità di trattamento sarebbe stata appunto rimossa, con la

legge n. 478 del 1969.

Il Tribunale, ritenuto che per accertare l'effettiva violazione

dell'accordo GATT fosse necessario riferirsi al trattamento tributario

globale così delle merci importate come di quelle nazionali, aveva

rimesso gli atti al Giudice istruttore, affinché chiedesse alla

pubblica Amministrazione i dati occorrenti alla comparazione degli

anzidetti oneri fiscali. D'altro lato, con la pronunzia 10/75 le SS.

UU. hanno, mutando indirizzo, negato la rilevanza di alcuna indagine

circa l'effettivo raggiungimento di una reale parità, poiché un

eventuale errore del legislatore, il cui intento era nella specie

indubbiamente perequativo, non potrebbe certo esonerare il giudice

dall'applicare la norma in discorso.

Nel sottoporre alla Corte l'attuale questione, l'anziedetto giudice

esclude che vi fosse, prima del 1958, disparità di trattamento

impositivo in danno dei prodotti nazionali. Depone a suo avviso in

questo senso la circostanza che, nel 1969, lo stesso legislatore abbia

provveduto con dichiarato intento perequativo ad eliminare la riduzione

dell'aliquota disposta nel 1958 a favore del prodotto nazionale

depurato, senza tuttavia sopprimere, in sede di conversione del decreto

legge, l'IGE "a cascata" dell'1% sul cotone in seme, com'era stata in

detto decreto prevista.

La finalità correttiva della legge 1 agosto 1969, n. 478,

sarebbe, sempre ad avviso del giudice a quo, ammessa anche nella

menzionata decisione della Cassazione. Ma il Supremo Collegio avrebbe

al tempo stesso negato che tale finalità possa rilevare ai fini

dell'accoglimento della domanda di rimborso, relativa alla maggiore

aliquota sulle importazioni avvenute sotto la vigenza della legge 21

marzo 1958, n. 267, dal momento che la legge n. 478 del 1969 non è né

retroattiva, né interpretativa della legge n. 267 del 1958. D'altro

lato, l'art. 5 di tale ultima legge è stato posto dal legislatore nel

discrezionale apprezzamento dello scopo perequativo che si voleva anche

allora perseguire: ed il giudice deve prescindere dal risultato

effettivamente raggiunto, né può sindacarne la congruenza rispetto al

fine ispiratore della legge.

Di fronte ad un tale orientamento giurisprudenziale il Tribunale di

Milano ritiene di dover prospettare alla Corte la seguente questione di

costituzionalità:

A) L'art.5 della legge n.267 del 1958 - a prescindere dalla stessa

volontà del legislatore - avrebbe violato le norme dell'accordo GATT,

determinando una sperequazione nel trattamento tributario del prodotto

nazionale e del prodotto importato dai paesi aderenti al GATT.

La questione di costituzionalità si porrebbe, precisa il suddetto

giudice, sotto vari profili. Anzitutto, l'art. 5 della legge n. 267

sarebbe una norma oggettivamente irrazionale, che discende da un errore

di valutazione dell'organo legiferante. Questa Corte, continua il

Tribunale di Milano, è competente a verificare la congruenza del mezzo

rispetto al fine perseguito dal legislatore. Ora di questa congruenza

si dubita nel caso in esame. Si deduce che essa difetti, e che l'art. 9

della legge abrogatrice n. 478 del 1969 ne risulti, a sua volta,

viziato, per non aver regolato gli effetti della normativa previgente,

rimuovendo la sperequazione creatasi fino dall'emanazione dell'art. 5

della legge n. 267.

B) L'incostituzionalità delle due norme, poste nel 1958 e nel

1969, per determinare l'aliquota del tributo, deriverebbe, dunque, o

direttamente dal contrasto con l'art. 11 Cost., per violazione

dell'Accordo GATT, ovvero dal fatto che la violazione del principio

della parità del trattamento impositivo previsto dall'Accordo medesimo

vulnererebbe, indirettamente, il principio della proporzione tra carico

fiscale e capacità contributiva, a sua volta collegato col principio

di eguaglianza. In punto di rilevanza, si osserva che un'eventuale

pronuncia di fondatezza delle suddette eccezioni implicherebbe

l'accoglimento delle domande di rimborso, presentate dalle ricorrenti.

Le ricorrenti, costituitesi nel giudizio di costituzionalità,

rilevano, innanzi tutto, che la presente controversia si è sviluppata

intorno agli artt. 1 e 17 della legge n. 762 del 1940 istitutiva

dell'IGE, nonché all'art. III dell'Accordo GATT, e alle altre norme

già menzionate.

L'art. II a) del Trattato GATT prevede che i singoli Stati possono

istituire sui prodotti importati un'imposta di conguaglio, pari

all'importo degli oneri che nell'intero ciclo di lavorazione vengono a

gravare il prodotto nazionale.

La legge n. 570 del 1954 prevede tale imposta solo a carico del

cotone idrofilo e non di quello depurato del seme. La legge n. 757 del

1957 introduce, sempre con riguardo al cotone in massa, un'identica

aliquota dell'IGE per i prodotti nazionali e per quelli importati, che

viene elevata dal 3 al 6%, e si assolve una tantum, non importa se per

il prodotto nazionale o per quello di provenienza estera. La norma che

costituisce il principale oggetto della presente questione è quella,

posta successivamente (l'art. 5 della legge n. 267 del 1958), che ha

ridotto la suddetta aliquota dal 6% al 4% per il solo cotone nazionale,

provocando le rimostranze degli organi del GATT, in seguito alle quali

è stata poi emanata la legge n. 478 del 1969 al fine di ristabilire

l'identica aliquota del 6%, quale era prevista nella normativa del

1957, sia per il prodotto importato, sia per quello nazionale.

La difesa delle ricorrenti ricostruisce altresì gli sviluppi della

giurisprudenza (sopra riferiti con riguardo alle altre ordinanze in

esame) per respingere la tesi ultimamente accolta dalle Sezioni Unite,

le quali hanno ritenuto irrazionale la legge n. 478 del 1969, e

razionale, per contro, la disparità delle aliquote, introdotta, come

si è detto, con l'art. 5 della legge n. 267 del 1958. Le ricorrenti

sostengono, dal canto loro, la fondatezza delle censure formulate

nell'ordinanza di rimessione, denunciando come lesiva del criterio di

eguaglianza tutte e due le anzidette disposizioni di legge, la prima

perché non estende al prodotto straniero l'aliquota del 4%, la seconda

perché manca di congegnare retroattivamente l'aumento dell'aliquota

del 6% per il prodotto nazionale: fermo restando che - in conformità

del Trattato, nonché dell'intento di attuarlo, che il legislatore

avrebbe sempre inteso di perseguire - il trattamento fiscale dei due

prodotti dovesse, nell'uno e nell'altro caso, risultare identico. Con

ciò, sarebbe violato anche l'art. 11 della Costituzione, sull'assunto

che il GATT possa assimilarsi all'accordo istitutivo delle Comunità

Europee e godere di analoga copertura costituzionale.

Si costituisce con atto separato davanti alla Corte anche la

Manifattura Rotondi, per sentir dichiarare la fondatezza delle

questioni sollevate.

6. - Anche nel presente giudizio ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale deduce sostanzialmente lo stesso ordine

di rilievi sopra esposti con riguardo alle ordinanze n. 617 e 619 del

1976, asserendo l'infondatezza della questione anche in relazione alla

prospettata lesione degli artt. 3 e 53 Cost.. Pur a voler prescindere

dalla considerazione che un problema di parità di trattamento in

ordine alla capacità contributiva dei soggetti passivi è

improponibile, dove si tratti di imposte doganali, il giudice

costituzionale dovrebbe comunque apprezzare il merito della scelta del

legislatore, essendo evidente in ogni caso che con le norme del 1958

questo abbia voluto perseguire un fine perequativo, come si afferma

nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte. Le successive

disposizioni del 1969 avrebbero, per le ragioni chiarite dalla Corte di

cassazione, successivamente ricreato una sperequazione in danno del

prodotto nazionale, senza incidere d'altro lato sulla disciplina del

prodotto importato: di guisa che, posta la questione sotto il riflesso

che la norma in esame eleva al 6% l'aliquota sul cotone nazionale solo

a far tempo dalla sua entrata in vigore, si tratta in definitiva di

vedere se sia conforme al principio di eguaglianza la mancata

previsione del rimborso da corrispondere all'erario, per tutto il

periodo in cui il prodotto interno ha goduto di un trattamento fiscale

più favorevole rispetto al prodotto importato. Ma il problema di

legittimità così prospettato non rileverebbe per la definizione del

caso di specie, in cui, viceversa, viene in considerazione l'eventuale

rimborso di somme, che gli importatori assumono percette in virtù di

un'illegittima maggiorazione dell'aliquota gravante sul prodotto

straniero.

7. - In prossimità dell'udienza, la difesa delle Società Castoldi

ed altre produce una memoria aggiuntiva. Ivi si osserva che l'unico

rimedio nei confronti dell'errore del legislatore o dell'eccesso di

potere legislativo - dove non si abbia alcun intervento correttivo da

parte dello stesso organo legiferante - è offerto dal sindacato di

costituzionalità. La presente questione, del resto, si atteggerebbe

sostanzialmente negli stessi termini di quella concernente i cosiddetti

diritti di visita sanitaria, decisa dalla Corte con la sentenza n. 163

del 1977. La norma nazionale istitutiva di tale diritto, allora

censurata, per asserita violazione dell'art. 11 Cost., in quanto

incompatibile con il divieto del dazio doganale sancito nella normativa

CEE, è stata a tal titolo dichiarata incostituzionale dalla Corte. Nel

caso presente lo stesso legislatore si è avveduto dell'errore e ha

provveduto ad abrogare l'art. 5 della legge n. 267 del 1958. Senonché,

non essendo stata accolta la tesi, più volte sostenuta davanti alle

giurisdizioni ordinarie, della retroattività della legge abrogante

(legge n. 478 del 1969), non rimane ai ricorrenti che denunziare in

questa sede l'omessa eliminazione degli effetti verificatisi a danno

degli importatori nel periodo della vigenza della legge n. 267. Sotto

tale profilo, vien dedotto che l'art. 9 di quest'ultima legge contrasta

con l'art. 3 Cost., in quanto chi ha importato il prodotto straniero

nel suddetto periodo soggiacerebbe ingiustificatamente - per errore del

legislatore - a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a chi

ha invece acquistato il prodotto interno nello stesso arco di tempo.

Anche a questo riguardo, la questione sarebbe analoga a quella risolta

con la sentenza n. 163 del 1977: con la sola ed evidente differenza che

tale ultima questione era stata sollevata esclusivamente in relazione

alla normativa previgente rispetto alla riscossione dell'imposta;

mentre nel presente caso la Corte avrebbe la possibilità di censurare

anche la disposizione di una legge sopravveniente, la quale manchi di

regolare gli effetti pregressi della norma impugnata. La censura che

qui si considera riguarderebbe anche la lamentata lesione dell'art.53

Cost., dovendosi presumere l'eguale capacità contributiva di coloro i

quali hanno compiuto l'operazione, soggetta all'onere fiscale in tempi

diversi, ma pur sempre a parità di presupposti e condizioni, dal

momento che il legislatore non ha mai ritenuto di dover discriminare il

prodotto straniero da quello nazionale.

La difesa della S.p.A. Rotondi presenta una memoria in prossimità

dell'udienza, nella quale si deduce, come asseriscono le altre

Società, la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., e si osserva che

l'Avvocatura dello Stato trascura le pronunzie rese da questa Corte in

tema di irrazionalità del provvedimento legislativo.

8. - Nel corso del presente giudizio questa Corte emetteva

l'ordinanza istruttoria n. 198/80, al fine di acquisire per il tramite

dei Ministeri degli Esteri e delle Finanze, ulteriori elementi di

valutazione - in merito ai rilievi, che le società ricorrenti

assumevano formulati dagli organi del GATT, per la pretesa

incompatibilità dell'art.5 della legge n.267 del 1958, con la

normativa pattizia - nonché in merito all'applicazione del principio

della parità tributaria, sancito dalla suddetta normativa.

I due Ministeri, ottemperando al disposto dell'ordinanza, hanno

inviato note e documenti allegati.

Il Ministero degli Esteri con telespresso, in data 4 aprile 1981,

comunica che la rappresentanza italiana presso le organizzazioni

internazionali con sede a Ginevra ha fornito varie notizie in relazione

a quanto richiesto dalla Corte. La norma pattizia che si ritiene

violata - informa il Ministero - è contenuta esclusivamente nell'art.

III, non essendo mai stata approvata la proposta di modifica

dell'ordine di successione delle norme GATT. Quanto ai richiami che

sarebbero stati mossi da parte degli organi del GATT al nostro governo,

si afferma che di essi non vi è traccia e che in ogni caso sarebbero

contrari alla prassi.

In casi analoghi, si precisa nella nota, è avvenuto che alcuno dei

paesi aderenti, il quale lamentasse di esser leso dalle norme prodotte

da altri contraenti in violazione del Trattato, abbia chiesto ed

ottenuto la modifica di tali norme.

Nel telespresso del Ministero delle Finanze, inviato alla Corte il

26 maggio 1981, si ricorda che una prima valutazione comparativa del

carico fiscale complessivo, cui sono stati rispettivamente sottoposti i

cotoni nazionali e quelli esteri, è stata effettuata in occasione

appunto dell'approvazione della legge n. 267 del 1958. Questa legge, si

dice, ha inteso con la sopra riferita riduzione dell'aliquota IGE sul

cotone nazionale, perseguire finalità perequative, essendo emerso

durante i lavori preparatori che il carico IGE su tale prodotto era

del 9%.

Nel 1973, però, rileva il Ministero delle Finanze, è stata

compiuta una nuova indagine, con riferimento al periodo di vigenza

della legge n. 267 del 1958. Di tale indagine l'Avvocatura ha peraltro

deciso di non tener conto, insistendo nella linea difensiva

dell'Erario, che le Sezioni Unite della Cassazione, mutando la

giurisprudenza del Supremo Collegio, hanno poi accolto. L'indagine era

stata affidata al Capo Ispettore dell'Amministrazione delle Tasse e

Imposte Indirette sugli affari, e si trova riassunta nella nota 510161

del 26 marzo 1973: da essa risulta che il carico fiscale IGE cui

sarebbe stato sottoposto il cotone nazionale poteva essere compreso,

secondo il numero di passaggi dal coltivatore all'azienda cotoniera,

tra l'1% e il 6%, e che, comunque, la maggior parte del cotone era

sottoposta all'IGE dell'1%; in ogni caso, anche volendo calcolare la

media semplice, risultava un carico fiscale IGE sul prodotto nazionale

- approssimato, peraltro, per eccesso - del 4 %, rispetto a quello del

6 %, previsto per quello estero.

9. - La difesa delle società cotoniere costituitesi nel terzo

giudizio di costituzionalità (di cui all'ordinanza 74/77) presenta una

memoria, nella quale si ribadiscono i precedenti assunti difensivi.

Dal 1966 numerose aziende cotoniere - notano le ricorrenti - hanno

presentato ricorsi. La Corte di Cassazione aveva in un primo momento

accolta la tesi, ad esse favorevole, dell'implicita estensione

dell'aliquota sui cotoni nazionali, anche ai cotoni importati dai paesi

aderenti all'Accordo GATT. Gli organi del GATT - si dice poi - avevano,

attraverso l'Ambasciata degli USA, espresso al nostro governo le

proprie rimostranze. Ulteriori rilievi venivano avanzati per il tramite

della Direzione generale degli affari economici presso il Ministero

degli Esteri, e il ministro delle Finanze dell'epoca presentava alle

Camere il decreto legge n. 319, successivamente convertito nella legge

n. 478 del 1969. Richiamato ancora una volta l'iter giurisprudenziale

della Cassazione, si rileva il divario che sussisterebbe fra le

finalità rispettivamente perseguite dalla legge n. 757 del 1957 (la

quale avrebbe eliminato il sistema a "cascata", elevando l'aliquota IGE

sul cotone sia nazionale, sia estero) dalla legge n. 267 del 1958, e,

infine, dalla legge n. 478 del 1969. Nel 1957 il legislatore riteneva

che il cotone nazionale fosse troppo poco tassato; nel 1958 esso ha

voluto invece evitare una presunta sperequazione ai danni di tale

prodotto, e nel 1969 ha ripristinato la formula adottata nel 1957.

Quanto poi al preteso specifico vizio di costituzionalità dell'art. 9

della legge n. 478 del 1969 viene rilevato come questa Corte abbia in

precedenti pronuncie riconosciuto la sindacabilità delle omissioni

legislative, che si risolvono in violazioni della Costituzione.

Il legislatore del 1969, continua ancora la difesa delle

ricorrenti, aveva infatti due alternative: o fissare la parità

dell'aliquota in basso, al 4%, o fissarla in alto, al 6%. Omettendo di

prevedere sia la ritassazione a carico degli acquirenti di cotone

nazionale, sia il rimborso agli importatori si è incorso, sostiene

sempre la difesa delle aziende che hanno importato cotoni esteri, nella

violazione degli artt. 3 e 53 Cost..

Con riferimento, poi, alle richieste formulate dalla Corte

nell'ordinanza istruttoria viene osservato che è depositata in atti la

nota interpretativa degli organi del GATT del 1970, nella quale si

afferma testualmente: "la taxe (sul prodotto importato e su quello

interno) doit etre la meme". Inoltre, la rimostranza di taluni ultimi

organi risulterebbe dall'allegata relazione in Parlamento

dell'onorevole Pandolfi e del senatore Martinelli.

Il riconoscimento della violazione dell'art. III dell'Accordo GATT

verrebbe altresì avvalorato dai lavori preparatori della legge del

1969, del pari allegati. Ancora: la risposta inviata dal ministro delle

Finanze e in particolare l'indagine comparativa compiuta nel 1973

offrirebbero ulteriori elementi di conferma delle tesi proposte dalla

parte privata. La nota ministeriale, per vero, pur avendo lealmente

dato conto dell'indagine suddetta, cercherebbe di sminuirne i

risultati, sia richiamando le sentenze della Cassazione in cui si

afferma l'insindacabilità dell'eventuale errore di fatto del

legislatore, sia insistendo sul carattere solo apparentemente

discriminatorio - ma sostanzialmente perequativo - della disposizione

del 1958. Senonché siffatti argomenti non persuaderebbero. In

relazione a quello riferito per ultimo, si osserva, infatti, che l'art.

9 del d.l. n. 319 del 1969, che prevedeva la soppressione dell'IGE

dell'1% sul cotone in seme, non è stato incluso nella legge di

conversione; l'aliquota in esso prevista sarebbe stata dunque mantenuta

ferma sull'evidente presupposto del maggior carico fiscale che verrebbe

diversamente a gravare sul prodotto importato.

10. - Anche l'Avvocatura dello Stato presenta altra memoria, con

riferimento a tutti e tre i giudizi di costituzionalità.

Riguardo alla risposta del Ministero delle Finanze,

l'Amministrazione si sarebbe sempre attenuta al criterio di applicare

le aliquote poste dal legislatore, al quale è riservato il compito del

rispetto degli obblighi internazionali.

L'unica comparazione, relativa al carico fiscale complessivo sui

cotoni effettuata in sede legislativa, risale alla formazione dell'art.

5 della legge n. 267 del 1958, ora censurato.

L'indagine successivamente compiuta nel 1973, i cui primi risultati

non erano stati condivisi dal patrocinio dell'Amministrazione, non ha

avuto concreto seguito e non è stata nemmeno approfondita, avendo il

Supremo Collegio intanto accolto l'opposto punto di vista della stessa

Avvocatura dello Stato.

Con riferimento, poi, alla nota del Ministero degli Esteri, si

osserva che non risulti esservi stata alcuna protesta degli organi del

GATT; la modifica del 1969 sarebbe invece avvenuta sulla spinta delle

categorie interessate, dopo le prime pronunzie della Cassazione,

superate poi dalla successiva giurisprudenza.

Ad ogni modo, continua l'Avvocatura, non si è mai ipotizzato

nell'ambito del GATT alcuna possibilità di sindacato che verifichi la

parità tributaria complessiva. Si è solo talvolta richiesto di

valutare l'opportunità di rivedere le disposizioni contestate e ciò

sulla base degli articoli XXII e XXIII del Trattato. Vengono quindi

ribadite le tesi già enunciate nell'atto di intervento sia in merito

alla natura del GATT, che non sarebbe un'organizzazione sovranazionale

del tipo della CEE, al quale fa riferimento l'art. 11 della

Costituzione, sia in merito al preteso contrasto dell'art. 5 della

legge n. 267 del 1958 con l'art. 10 della Costituzione.

Rileva ancora l'Avvocatura che l'art. III dell'Accordo GATT si

configura come norma che non pone precetti compiuti e immediatamente

applicabili, ma è diretta, semplicemente, a garantire il rispetto

della complessiva parità tributaria. La Corte in ogni caso non

potrebbe essere chiamata a individuare le misure di conguaglio, che al

legislatore spetta di adottare. Anche per questo, non si pone il dubbio

di costituzionalità che nell'ordinanza di rinvio è sollevato in

riferimento all'art. 10 Cost. La difesa dello Stato fa rinvio al

proprio atto di intervento con riguardo, altresì, alla presunta

violazione dell'art. 11 Cost.. Quanto, poi, alla parità complessiva

dell'imposizione fiscale, come richiesta dal Trattato, viene osservato

che tutti gli interventi legislativi hanno perseguito intenti

perequativi. Le norme al riguardo dettate sfuggirebbero dunque al

sindacato, in punto di ragionevolezza.

Per un corretto calcolo del carico impositivo dovrebbe del resto

esser preso in considerazione il quantitativo di cotone grezzo

occorrente per ottenere un chilogrammo di cotone depurato; si dovrebbe

poi stabilire l'onere fiscale per il cotone in seme; calcolatone il

totale, occorrerebbe tradurlo in termini percentuali rispetto al valore

del cotone in massa. Ma anche un calcolo di tale tipo, continua la

difesa dello Stato, appare pur sempre empirico, non potendosi escludere

che, anche procedendo sulla base di criteri corretti sotto il profilo

giuridico ed economico, si pervenga a risultati difformi, dall'uno

all'altro caso di specie. Spetta invece al legislatore mediare tra le

differenti situazioni, e conseguire un risultato unitario, che risponda

all'esigenza della generalità ed uniformità del precetto normativo.

Viene quindi osservato che il criterio di non discriminazione

richiede che si tenga conto dei sistemi vigenti nei singoli paesi, che

possono peraltro ispirarsi anche a criteri alternativi, secondo se i

beni importati sono tassati esclusivamente dal paese di origine, ovvero

dal paese importatore. Per l'una via o l'altra, viene evidentemente

evitata la doppia tassazione. Nella realtà, quanto meno con

riferimento alle imposte indirette, il sistema basato sul carico

fiscale del paese di origine non ha trovato attuazione, perché,

anzitutto, presupporrebbe l'abolizione delle frontiere fiscali. L'altro

principio trova, per contro, generale attuazione nell'ambito della CEE.

L'Avvocatura osserva, ancora, che la neutralità concorrenziale

sotto il profilo fiscale, in conformità del principio di non

discriminazione, che è posto a base dell'Accordo GATT, si attua, in

concreto, solo parificando gli oneri tributari ai quali sono soggetti i

prodotti interni e quelli importati. A tal scopo possono adottarsi due

sistemi: in caso d'imposizione monofase si applicherà una medesima

aliquota sul prodotto, importato o nazionale; nell'ipotesi

d'imposizione plurifase, qual era appunto l'IGE, per ottenere la

neutralità concorrenziale può rendersi indispensabile il ricorso ad

aliquote differenziate o ad un tributo compensativo.

Nell'ambito della stessa CEE la direttiva emessa in data 30 aprile

1968 ha posto in risalto la necessità di lasciare ai paesi membri la

valutazione forfettaria (relativamente al periodo precedente

l'istituzione dell'IVA). Dalle disposizioni della circolare risulta

peraltro che il calcolo degli oneri complessivi non può comunque

essere realizzato con precisione.

La stessa conclusione si imporrebbe, a maggior ragione, con

riferimento alla sfera di applicazione del GATT, per la quale, Si dice,

è impensabile che il giudice della costituzionalità sia chiamato a

verificare nei singoli casi l'ammontare complessivo dell'IGE. Tutt'al

più, potrebbe configurarsi un sindacato sulla effettiva funzione

perequativa delle norme: della quale funzione pare, però, anche alla

luce della giurisprudenza della Cassazione, non possa dubitarsi, sol

che si abbia presente il quadro normativo in cui si colloca la

disposizione ora censurata. I risultati sopra esposti trarrebbero

conferma dai lavori preparatori della normativa in esame: la riduzione

dell'aliquota IGE all'1% del cotone in seme e la riduzione

dell'aliquota al 4% del cotone in massa, si deduce, sono state

prospettate ed approvate in sede parlamentare sempre nel presupposto

che sul prodotto nazionale gravasse con le precedenti aliquote un

carico complessivo ben superiore a quello cui soggiaceva il cotone

importato, per il quale era prevista l'aliquota del 6%. Ma il

sindacato di costituzionalità, osserva l'Avvocatura, non ha mai

toccato altro vizio, che non sia quello afferente alla legittimità

della norma, sia pure sotto il profilo della ragionevolezza. Una volta

accertato il fine perequativo della legge, e l'effettiva sussistenza

della sperequazione, alla quale il legislatore ha voluto poi rimediare,

la Corte non potrebbe, in nessun caso, spingersi oltre. In questa

prospettiva, perde ogni rilievo l'indagine intrapresa dal Ministero

delle Finanze nel 1973, epperò mai approfondita e condotta a termine.

Si precisa in proposito, comunque, che non sono ammissibili indagini,

le quali abbiano riguardo alla prevalenza di alcun ipotetico sistema

impositivo, quale sarebbe quello incentrato sul trasferimento del

cotone in seme dal coltivatore all'azienda. In concreto, anche qui, non

potrebbero escludersi oneri intermedi, lungo il ciclo della lavorazione

del prodotto tassato. A maggior ragione, dove si abbia un doppio

passaggio (dal produttore al grossista e da questi allo sgranatore) - e

questa è l'ipotesi che, ad avviso dell'Avvocatura, si verifica più

frequentemente - il carico fiscale complessivo sfavorirebbe il cotone

nazionale, rispetto a quello straniero. D'altra parte, un'ipotetica

aliquota intermedia tra il 4% e 6%, difetterebbe del carattere di

uniformità e generalità, indispensabili per l'imposizione fiscale.

Il rilievo della parte privata, che le aziende cotoniere utilizzano

spesso le proprie attrezzature per la prima lavorazione del cotone

acquistato ancora in seme, non sarebbe rilevante al fine di individuare

il regime impositivo. Detto regime deve essere predisposto in

considerazione delle ipotesi normali e non delle altre, che possono pur

verificarsi, per motivi di convenienza.

Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere un sindacato

sull'eguaglianza di trattamento fiscale nell'ambito degli stessi

produttori nazionali.

L'Avvocatura conclude che solo l'introduzione dell'IVA ha potuto

eliminare quelle eventuali discrepanze di fatto che si connettono

inevitabilmente con l'imposizione "a cascata".

Per tutte le suddette ragioni si chiede alla Corte che le questioni

poste con le tre ordinanze del Tribunale di Milano siano dichiarate

inammissibili o comunque infondate.

Nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982, l'Avvocatura dello Stato

e la difesa della parte privata hanno ribadito e svolto le rispettive

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Nel presente caso vengono in considerazione due norme di

legge, concernenti l'aliquota dell'IGE gravante sul c.d. cotone in

massa (cotone depurato dai semi), e precisamente:

a) l'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267 ("Modifica delle

tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957 n.757, concernente

l'imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili"), il

quale stabilisce, al secondo comma, che "per il cotone di produzione

nazionale depurato dai semi l'aliquota è ridotta al 4%". La previgente

normativa - va subito precisato: cfr. la legge 12 agosto 1957, n. 757,

art. 2, a) e b) - prevedeva l'aliquota del 6% sia per il prodotto

nazionale, sia per il prodotto proveniente dall'estero; il citato art.

5 della legge 267 del 1958 nulla espressamente dispone con riguardo al

cotone in massa importato.

b) L'art. 9 della legge 1 agosto 1969, n. 478 ("Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319,

concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili"), che abroga

la testé ricordata statuizione della legge n. 267 del 1958 e

nuovamente assoggetta il cotone di produzione nazionale depurato dai

semi al regime impositivo dell'IGE già dettato dalla citata legge del

1957: dunque, all'aliquota del 6%.

Il Tribunale di Milano, in tutte e tre le controversie dalle quali

trae origine l'attuale questione, era chiamato a conoscere della

domanda di rimborso delle somme che le parti attrici assumono percette

dall'Amministrazione finanziaria in eccedenza dell'importo dell'IGE, da

loro dovuto per importazione di cotone in massa. I prodotti importati -

nella specie, dall'area del General Agreement on Tariffs and Trade

(GATT) - avevano infatti scontato l'aliquota del 6%, e non l'aliquota

del 4%, prevista per il cotone in massa di produzione nazionale. Il

GATT - ratificato e reso esecutivo nell'ordinamento interno (cfr. leggi

del 5 aprile 1950, n. 295 e del 7 novembre 1957, n. 1307) - avrebbe

infatti, secondo le società promotrici del giudizio a quo, prescritto

la puntuale identità delle aliquote gravanti rispettivamente sul

prodotto nazionale e su quello importato, a norma della seguente

clausola (art. III, 2): "Les produits du territoire de toute partie

contractante importés sur le territoire de toute autre partie

contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de

taxes ou d'autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles

soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou

indirectement, les produits nationaux similaires".

1 A) - Il giudice a quo assume che secondo la ormai consolidata

giurisprudenza della Corte di cassazione:

a) la clausola pattizia or ora citata implichi l'obbligo per

ciascun contraente di assicurare, non l'identità formale dei singoli

tributi e delle singole aliquote per il prodotto interno e per quello

importato dal territorio delle rimanenti parti del GATT, sibbene la

parità sostanziale del complessivo carico fiscale, quale risulta dal

coacervo dei tributi che gravano - beninteso, nel territorio dello

Stato importatore - sull'uno e sull'altro prodotto;

b) la comparazione degli oneri tributari che concorrono a stabilire

l'anzidetta parità di trattamento, a norma dell'Accordo, sia

esclusivamente rimessa al legislatore, e le discrezionali

determinazioni da questo adottate al riguardo, non siano suscettibili

di revisione, in sede applicativa, né per eccesso né per difetto, da

parte del giudice;

c) la norma regolatrice della specie - e cioè, l'art. 5, secondo

comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 - sia diretta negli intenti

dello stesso legislatore, non a proteggere il cotone nazionale, ma,

semplicemente, a perequarne il trattamento tributario, rispetto al

cotone straniero, rettificando il regime già fissato nella legge del

1957. Ciò nel presupposto che, ai sensi di quest'ultima legge, il

prodotto interno fosse più tassato di quello straniero: e

precisamente, fosse gravato oltre che, al pari del prodotto di

importazione, dell'aliquota del 6%, posta sul cotone in massa -

dall'IGE incidente, "a cascata", sul cotone in seme;

d) il legislatore del 1958 abbia calcolato il suddetto aggravio

differenziale a carico del cotone nazionale - tenendo in conto almeno

due passaggi soggetti a tassazione nell'anteriore ciclo di

trasformazione del prodotto - come ammontante al 2%: ed abbia dunque

alleggerito di altrettanto - in funzione perequativa - l'aliquota sul

cotone in massa nazionale, mentre ha mantenuto l'aliquota del 6% per il

similare prodotto di importazione.

2. - Ad avviso del Tribunale di Milano, il trattamento fiscale

così configurato discrimina ingiustificatamente il prodotto importato

da quello interno. Di qui la presente questione, così proposta

all'attenzione della Corte:

a) In due ordinanze di identico contenuto (nn.617 e 619) si censura

l'art. 5, secondo comma, della legge 1958 in riferimento agli artt. 10,

primo comma, e 11 Cost.. Con il ridurre l'aliquota dal 6% al 4% per il

cotone in massa di produzione interna - e non anche per quello

importato dall'area del GATT - il legislatore avrebbe disatteso il

principio di parità tributaria, sancito in detto trattato, vulnerando

gli invocati precetti costituzionali, dai quali si assume garantito il

rispetto dell'obbligo internazionale. Il ripristino della parità delle

aliquote - disposto con le norme del 1969, in seguito a rimostranze che

si asseriscono mosse all'Italia dagli organi del GATT - dimostrerebbe

che il regime dettato nel 1958 implicava un aggravio sul prodotto

importato, incompatibile con le prescrizioni dell'Accordo

internazionale.

b) Analogo ordine di rilievi è avanzato con più diffusa

motivazione nell'ordinanza di rinvio emessa dal Tribunale di Milano il

7 ottobre 1975 (reg. ord. n. 74 del 1977), e nella quale sono

denunziati sia l'art. 5 della legge n. 267 del 1958, sia l'art. 9 della

legge n. 478 del 1969.

b 1) La prima delle censurate disposizioni - pur diretta, come si

ritiene dalla Corte di Cassazione, a perequare l'aliquota sul prodotto

straniero, di fronte al ritenuto minor carico fiscale gravante sul

prodotto importato - sarebbe tuttavia viziata dalla sua stessa

"oggettiva irrazionalità", perché frutto di un "errore", compiuto dal

legislatore nella comparazione degli oneri, che complessivamente

incidono sull'uno e l'altro prodotto. Anche qui, come nell'altro

provvedimento di rimessione, si asserisce che tale errore è stato

riconosciuto dallo stesso legislatore, nel momento in cui, con la

successiva legge del 1969, si è ristabilita la parità dell'aliquota

per i due prodotti;

b 2) l'art. 9 della legge n. 478 del 1969, si afferma poi, è

parimenti irrazionale, nel senso che, disponendo l'identità delle

aliquote solo per il futuro, esso lascia sussistere i presunti effetti

discriminatori intanto spiegati dalla norma "errata", invece di

eliminarli fin dalla loro insorgenza, come avrebbe invece richiesto il

corretto adempimento dell'obbligo pattizio.

Con ciò si deduce che l'una e l'altra delle disposizioni in esame

sono costituzionalmente illegittime, o per immediato contrasto con

l'art. 11 della Costituzione, in relazione alle norme che hanno

autorizzato la ratifica del GATT e lo hanno reso internamente efficace,

e sull'assunto che detto Accordo vada, quanto ai rapporti con le fonti

interne, assimilato al Trattato istitutivo della CEE; ovvero, per

inosservanza del principio di parità tributaria stabilito nel

Trattato, dalla quale discenderebbe l'indiretta lesione del principio

della necessaria proporzione, ex art. 53 Cost., tra carico fiscale e

capacità contributiva dei soggetti, e del connesso principio

costituzionale di eguaglianza: giacché, si osserva, a situazioni

rivelatrici di identica capacità contributiva non son fatti

corrispondere uguali regimi impositivi.

3. - I giudizi instaurati con le ordinanze in epigrafe possono,

data l'identità delle questioni prospettate, essere riuniti e

congiuntamente decisi.

4. - Il Tribunale di Milano denuncia, in definitiva, l'infrazione

del sopra riferito disposto dell'art. III, 2 del GATT. Il problema è

sollevato in questa sede in quanto si assume, come si è appena visto,

che il rispetto di detta regola convenzionale sia direttamente o

mediatamente garantito dagli invocati precetti costituzionali. Occorre

quindi, prima di tutto, precisare come si configuri il criterio di

parità tributaria ivi stabilito. Ci troviamo, va avvertito, di fronte

ad una norma internazionale, la quale, immediatamente applicabile

nell'ordinamento statale, ha, in virtù del relativo ordine di

esecuzione, acquistato piena idoneità a conferire in capo ai singoli

situazioni giuridiche, tutelabili in via giurisdizionale. Resta,

tuttavia, da vedere se essa esiga necessariamente l'identità delle

singole aliquote che, nel sistema impositivo dell'IGE, gravano sul

prodotto straniero e sul similare prodotto interno: o se non si debba,

invece, aver riguardo alla sostanziale equivalenza del carico

tributario, al quale - nel territorio e secondo l'ordinamento dello

Stato importatore - soggiacciono, in complesso, l'uno e l'altro

prodotto.

4 a) - Secondo la difesa della Società Legler, Manifattura Festi

Rasini e Società Rotondi la parità di trattamento fiscale ai sensi

del Trattato va puntualmente riferita alle aliquote di tributo. Questa

tesi sarebbe, peraltro, la sola conforme al sistema e alla prassi

applicativa dell'Accordo. Al riguardo le parti private producono in

giudizio una nota interpretativa degli organi del GATT, che concerne

l'art. III, 2 e nel testo inglese ha il seguente tenore: "Internal

taxes on imported products could be increased if the tax on the

domestic products was also increased; the requirement was that the tax

should be the same on both imported and domestic products."

(E/CONF.2/C. 3/SR42 p. 4, GATT, Analytical Index, Third Revision March

1970).

La citata dichiarazione delle parti contraenti - ha affermato il

patrono delle Società Legler, Festi Rasini e Manifattura Rotondi,

nell'udienza del 12 novembre 1980 - stabilisce senza possibilità di

equivoco il significato della regola pattizia. Il criterio della

parità delle singole aliquote sarebbe stato infatti sancito, in sede

di interpretazione del Trattato, come generale ed inderogabile, con il

risultato di precludere ogni possibile differenza di regime ai danni

del prodotto importato: ciò, - sia se il legislatore aggravi

l'aliquota sul prodotto interno - e tale è l'ipotesi espressamente

considerata nella nota sopra riportata - sia se esso alleggerisca , per

converso , il trattamento del prodotto nazionale, com'è accaduto nella

specie.

Quest'affermazione non può, tuttavia, essere accolta. Com'è

spiegato in narrativa, la Corte ha ritenuto di dover acquisire,

mediante l'ordinanza istruttoria n. 198 del 1980, ulteriori elementi di

giudizio anche in ordine allo specifico profilo della specie che viene

ora in esame.

La documentazione fatta pervenire dal Ministero degli Affari Esteri

in ottemperanza a detto provvedimento dimostra che in seno al GATT

sussiste divergenza di vedute sul modo come, nell'ordinamento interno

di ciascun contraente, deve operare il divieto di peggiorare il

trattamento tributario del prodotto importato rispetto a quello del

similare prodotto nazionale: al punto che, nelle sedi competenti, non

si è inteso, né potuto, adottare alcuna statuizione interpretativa

dell'Accordo, in forza della quale la tesi della parità delle singole

aliquote del tributo possa, come si vorrebbe dalle parti private,

ritenersi preferita a quella del carico complessivo fiscale sui

prodotti in considerazione. (Cfr. il citato Analytical Index, sub art.

III, 2, alla voce 5 (c), che fa specifico riferimento alle tasse

interne incidenti su più stadi del ciclo di produzione: 3 s/210211

para. 10).

D'altra parte, tale ultima tesi trova il supporto della più

recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ne ha

compiutamente rischiarato il fondamento. Questa Corte ritiene di

doverla accogliere, dal canto suo.

4 b) - Per la soluzione che così si adotta soccorre, infatti, più

di una considerazione. Il criterio del complessivo carico fiscale,

opera già, nel nostro ordinamento, con riguardo alla clausola di

parità tributaria del Trattato di Roma (art. 95), la quale è fuor di

dubbio analoga a quella in esame, dal momento che la CEE promuove e

tutela - non diversamente dal GATT: anzi, con tutte le istituzionali

risorse di un ente sovranazionale - la libertà di scambio e commercio

dei rapporti fra gli Stati membri.

Quanto, invece, all'altro criterio dell'identità delle singole

aliquote di tributo, è da ritenere, come osserva l'Avvocatura, che

esso possa giustificarsi solo nella prospettiva di un comune sistema di

imposta "monofase", una volta armonizzate in questo senso le

legislazioni interne dei paesi aderenti all'Accordo: giacché allora

sarebbe effettivamente e razionalmente soddisfatto il requisito

dell'automatica e puntuale coincidenza fra gli oneri fiscali che

afferiscono al prodotto importato e a quello interno, l'uno e l'altro

considerati, appunto, in quanto "similari", al medesimo stadio dei

relativi cicli di lavorazione. Un tale risultato è stato conseguito,

nel nostro sistema tributario, con l'introduzione dell'imposta - sul

valore aggiunto (IVA), epperò, con la simultanea soppressione

dell'IGE, che è imposta del tipo "onnifase". (Cfr. art. 90 d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633). Senonché, il presente caso si inquadra in un

contesto della legislazione interna, in cui l'IGE esiste, serbando

integra la propria potenzialità di applicazione, insieme con altri

strumenti fiscali, preordinati a perequare gli oneri sul prodotto

nazionale e su quello straniero, rispettivamente in sede di

esportazione o importazione (cfr. artt. 1 e 2, legge 31 luglio 1954, n.

570: "Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti

esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle

importazioni"). E noto, del resto, come la successiva adozione dell'IVA

abbia adempiuto alle esigenze scaturenti dal Trattato di Roma, anche

nel senso di superare i rilievi sollevati in sede comunitaria con

riguardo al rimborso dell'IGE all'atto dell'esportazione, qual era

congegnato nella citata legge n. 570 del 1954; rilievi, che erano

dovuti proprio al funzionamento del caratteristico sistema dell'imposta

onnifase. Detto ciò, va peraltro escluso che l'assetto normativo sopra

richiamato abbia subito modifiche, in forza del disposto dell'art. III,

2 del GATT. Alla previsione di tale regola internazionale,

l'ordinamento interno si è, certo, adattato. In Italia, in quanto

paese di destinazione, si è dunque reso operante il divieto di

discriminare il prodotto importato da quello nazionale. Ma il

legislatore non è stato per questo spogliato della possibilità,

dischiusa dalle disposizioni allora vigenti, di giovarsi dell'uno o

dell'altro mezzo per assicurare la "neutralità fiscale", che l'Accordo

gli imponeva: e ha dunque anche mantenuto - dove una simile scelta

servisse alle finalità stabilite nel Trattato - la facoltà di

differenziare le aliquote dell'IGE, sia a favore del prodotto interno,

sia a svantaggio del cotone straniero. Il che dimostra come il

risultato prescritto dal GATT sia necessariamente quello, sopra

indicato, della complessiva parità del carico tributario, che si può

conseguire per vie diverse.

5. - Poste queste premesse, l'attenzione va fermata

sull'ammissibilità della questione concernente l'art. 9 della legge

n. 478 del 1969. L'Avvocatura dello Stato ne ha infatti eccepito

l'irrilevanza.

Detta statuizione, si è visto sopra, è denunziata come

irrazionale, sull'assunto che, nel porla, il legislatore abbia inteso

correggere, in conformità del GATT, l'erronea diversificazione delle

aliquote previste dalla legge del 1958, per l'IGE sul cotone in massa

di produzione nazionale e sul similare prodotto di provenienza estera:

ma abbia poi omesso di regolare retroattivamente gli effetti della

norma, che si asserisce errata. Con ciò, dunque, si deduce

un'illegittima disparità di discipline, sotto il duplice profilo della

discriminazione del prodotto estero da quello interno, e della

diseguaglianza degli oneri fiscali per chi ha importato il cotone in

massa dopo l'entrata in vigore della normativa del 1969, e chi invece

lo ha importato prima, sotto l'impero della legge n. 267 del 1958.

Senonché, osserva l'Avvocatura, il vizio così configurato verrebbe

nella specie a inficiare la norma, che, nel 1969, ha fissato l'aliquota

del tributo sul prodotto interno nella misura non del 4%, ma del 6%: la

lamentata irretroattività di questa disposizione, si osserva poi,

starebbe dunque in ciò, che si è mancato di prevedere il recupero

della maggiore imposta per il cotone nazionale; ma una simile censura,

si soggiunge, non rileva evidentemente per la definizione del giudizio

a quo, nel quale la parte attrice chiede, invece, il rimborso delle

somme che assume percette dall'Amministrazione finanziaria in eccedenza

dell'aliquota del 4%, posta nella legge del 1958 sul cotone di

produzione interna.

L'eccezione è fondata. La questione va quindi dichiarata

inammissibile in relazione a tutti gli invocati parametri

costituzionali (3, 11, 53 Cost.).

6. - Residuano all'esame della Corte le censure che investono

l'art. 5 della legge n. 267 del 1958. Giova esaminare anzitutto quella,

comune a tutte le ordinanze in esame, che ha riguardo alla pretesa

violazione dell'art. 11 Cost., insieme con l'altra, sollevata in

riferimento all'art. 10, primo comma, Cost.. I precetti che si assumono

violati erigono a limite della legge ordinaria il rispetto dei trattati

istitutivi di organizzazioni sovranazionali, qual è la CEE, e della

produzione normativa da essi derivata, nonché delle consuetudini e

delle altre regole generalmente riconosciute di diritto internazionale.

La regola convenzionale in discorso, contenuta in un accordo tariffario

e commerciale, non appartiene, però, né all'una né all'altra delle

anzidette categorie di norme, né gode altrimenti di coperture o

guarantigie costituzionali, in virtù delle quali si possa estrarre da

essa, in seno all'ordinamento statuale, alcun criterio di raffronto per

le disposizioni del legislatore ordinario. Già per questo solo e

assorbente motivo, la questione va ritenuta, in relazione ai parametri

che qui si invocano, priva di fondamento.

7. - La censura che si muove all'art. 5 della legge del 1958, in

riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., è, in buona sostanza, argomentata

in base al presunto errore del legislatore, cui si è fatto

riferimento, sub 2 b 1), e alla conseguente divergenza della

statuizione in esame dal fine, che con essa si voleva perseguire.

La norma denunziata, occorre ricordare, abbassa l'aliquota dell'IGE

sul cotone di produzione nazionale al 4%, e mantiene l'aliquota del 6%

sul prodotto importato. Si assume dal giudice a quo che il legislatore

si sia proposto di perequare, sempre nei limiti consentiti dal GATT, la

tassazione del cotone italiano rispetto a quella del prodotto

straniero: ma abbia, nel trattamento dei due prodotti, in realtà

avvantaggiato quello interno, proprio per aver erroneamente ritenuto

che, senza l'anzidetta diversificazione delle aliquote, esso avrebbe,

in rapporto all'altro, sopportato un maggior carico tributario.

L'incidenza di tale errore sulla norma censurata risulterebbe, poi,

dal confronto con il disposto della successiva statuizione dell'art. 9

della legge del 1969, che rimuove lo sgravio fiscale prima disposto nei

confronti del prodotto interno. L'anzidetta disparità delle aliquote -

ha peraltro osservato la difesa delle parti private, nell'udienza del

26 gennaio 1982 non è mai stata prevista, nel corso della nostra

legislazione, né prima né dopo la norma regolatrice della specie: la

quale ultima concreterebbe dunque, nella prospettazione del giudice a

quo, un'ingiustificata deviazione del regime dell'IGE sul cotone in

massa, che in ogni altro caso, vien dedotto, ha sempre puntualmente

aderito al criterio di non discriminazione, sancito nell'art. III, 2

del GATT. Nell'ordinanza di rinvio si assume, d'altro canto, che

nell'adeguare a detto criterio il trattamento comparativo del prodotto

estero e di quello interno, il legislatore abbia necessariamente

presupposto la stessa capacità contributiva - e comunque la stessa

situazione, ai fini dell'eguaglianza dell'onere tributario - di chi

importa il cotone in massa e di chi lo acquista dal produttore (o

dall'ente ammassatore) all'interno dello Stato (cfr. art. 2 a) e b)

legge 12 agosto 1957, n. 757, richiamato nella norma censurata).

Così posto il problema, la disposizione istitutiva della

disparità di aliquote potrebbe ritenersi affetta dal censurato vizio

di irrazionalità, solo se fosse certa la sussistenza dell'errore che

si assume abbia determinato l'organo legislativo ad emanarla. Escluso,

poi, che la presunta inosservanza del GATT possa costituire un'autonoma

ipotesi di infrazione dell'art. 10, primo comma, o dell'art. 11 Cost.,

l'indagine di cui è investita la Corte va esercitata rigorosamente

alla stregua dei criteri che governano il sindacato di legittimità in

ordine al principio costituzionale di eguaglianza, com'è qui appunto

invocato: e cioè, con specifico riferimento alla proporzione fra onere

tributario e capacità contributiva dei soggetti. Ad aversi violazione

dei menzionati precetti costituzionali, deve pertanto ricorrere una

manifesta irrazionalità dell'imposizione fiscale. Nella specie,

tuttavia, tale estremo difetta, per le considerazioni che seguono.

7 a) - Non regge, in primo luogo, l'affermazione che l'errore, dal

quale scaturirebbe l'irrazionalità della norma censurata, sia

comprovato dall'aver il legislatore successivamente rimosso la

disparità di aliquote a favore del prodotto interno, in detta

disposizione contemplata. Il giudice a quo giunge a questa conclusione

asserendo che l'identità di oneri per il cotone nazionale e per quello

straniero è stata ripristinata (come attesterebbero i lavori

preparatori della legge del 1969) in seguito ad apposito richiamo degli

organi del GATT. Fermo restando che il legislatore abbia adottato il

criterio di adeguarsi al trattato sia nel 1958, sia nel 1969, la prima

soluzione, accolta con la norma censurata, è errata, si deduce,

perché, contestata in sede internazionale, risulta aver discriminato

il prodotto importato, e la seconda, invece, corretta, perché rimedia

- in conformità dell'intento dell'organo legiferante, sebbene solo per

l'avvenire - alla lamentata discriminazione.

Ora, in relazione al punto che qui viene in rilievo; la Corte si è

curata di attingere dal Ministero degli Affari Esteri, con l ordinanza

istruttoria n. 198/80, ogni dato conoscitivo ed esplicativo dei rilievi

che si assumono mossi al nostro Governo dagli organi del GATT. Detto

Ministero ha fatto sapere di non aver potuto reperire "elementi precisi

nel caso specifico". La prassi applicativa dell'Accordo è ad ogni modo

nel senso che le eventuali doglianze di alcun contraente, quanto ai

tributi discriminatori posti dalle altre parti sui prodotti importati,

diano ingresso all'apposita procedura di conciliazione, disciplinata

nell'art. XXIII del GATT. In quella sede non è però sancito l'obbligo

di parificare retroattivamente le imposizioni fiscali, quando il

prodotto estero non fosse soggetto alla stessa aliquota del similare

prodotto interno; ciò che più importa, non è nemmeno precluso al

legislatore nazionale, il quale eguagli le aliquote di tributo per i

due prodotti, di ricorrere - nella manovra di un sistema impositivo,

com'è quello dell'IGE - ad un qualche congegno perequativo degli oneri

sopportati dal prodotto interno, con riguardo agli anteriori stadi del

relativo ciclo di lavorazione.

Vi è dunque questo dato da considerare, pur a voler ammettere che

la norma censurata sia stata oggetto, anche in seno al GATT, di rilievi

o contestazioni, dei quali non è comunque rimasta traccia ufficiale.

Infatti, è significativo che l'art. 9, nel testo del decreto legge n.

319 del 1969, prevedesse l'assorbimento nell'imposta scontata, con

l'aliquota del 6%, dal cotone in massa (nazionale), di quella dovuta

per il cotone in seme. La più favorevole aliquota prevista per il

prodotto interno nella legge del 1958, ed ora abolita, aveva del resto,

osserva il Ministro delle Finanze nella relazione alle Camere (Camera,

V Legislatura, stampato n. 1659) una sua giustificazione, perché

"rifletteva la necessità di compensare in qualche maniera gli altri

oneri tributari gravanti sul cotone nazionale, e cioè l'IGE sul cotone

in seme". La riferita previsione del decreto legge, si afferma inoltre

nella relazione ministeriale, voleva "raggiungere quindi, secondo una

tecnica impositiva più appropriata e non contrastante con le regole

GATT, un equo assetto tributario per il cotone nazionale, al quale

vengono evitate le successive imposizioni lungo l'arco del processo di

trasformazione della materia prima". È vero che questa disposizione

del decreto non è passata nella legge di conversione. Ma se si vuole,

anche qui, far affidamento su alcun elemento dei lavori preparatori,

che possa acclarare l'intento del legislatore nel sopprimerla, altro

non risulta, se non questo: chi ha proposto nel dibattito in aula il

testo dell'art. 9, qual è stato poi convertito in legge, riteneva che

l'assorbimento dell'imposta sul cotone in seme in quella sul cotone in

massa, avrebbe lasciato sussistere un regime di favore per il prodotto

interno, pur assoggettato all'aliquota del 6% al pari di quello estero,

in quanto il cotone di importazione continuava a scontare una

tassazione indiretta nel paese d'origine (Camera, V Legislatura,

9715-9716). Ora, non si vede come - sempre alla stregua delle

indicazioni offerte dai lavori preparatori della normativa in discorso

- possa giudicarsi corretta questa valutazione degli oneri gravanti sul

prodotto importato, che incorre nell'evidente inesattezza di attribuire

rilevanza alle imposte stabilite in ordinamenti statuali, diversi dal

nostro: e debbano, invece, ritenersi manifestamente errati gli

apprezzamenti fatti dal legislatore del 1958 in merito alla

sperequazione introdotta nella previgente disciplina ai danni del

cotone nazionale; apprezzamenti, peraltro, giustificati dalla

considerazione, sopra richiamata (sub 1 A c e d), che il prodotto

interno, prima della commercializzazione come prodotto sgranato, subiva

almeno altre due imposizioni, come cotone in seme (Camera dei Deputati,

II Legislatura, quarta commissione, pp. 2034, 2060-Senato della

Repubblica, II Legislatura, quinta commissione, p.3209). Il che è

stato, come si diceva, tenuto in considerazione dal Governo, sempre nel

dichiarato proposito di osservare le prescrizioni del GATT, con

l'inserire nel testo del citato decreto legge la norma, che esonerava

il prodotto interno dall'imposta a cascata sul cotone greggio.

7 b) - I rilievi fin qui svolti trovano, poi, chiara e decisiva

conferma, se si riflette che il trattamento tributario da adeguare al

criterio di parità sancito nell'Accordo è quello complessivamente

gravante, così sul prodotto importato, come sul similare prodotto

interno. Nessun fondamento può dunque avere l'ipotesi, delineata dalla

difesa delle parti private, secondo la quale dall'art. III, 2 del GATT

si desume l'opposto criterio della parità delle singole aliquote, di

guisa che, nell'ordinamento interno, proprio a detto criterio si

sarebbe in via di principio uniformato il regime dell'IGE sul cotone in

massa, con la sola ed ingiustificata eccezione del regolamento dettato

per la specie. D'altronde, non si ravvisano ragioni per ritenere che lo

scarto formale tra le aliquote, qual è stabilito dalla norma

censurata, abbia potuto irrazionalmente alterare, a favore del cotone

interno, l'intero carico fiscale sui due prodotti.

Una simile conclusione non sarebbe, del resto, autorizzata da

alcuna risultanza del suddetto provvedimento istruttorio. La Corte ha

in proposito richiesto all'Amministrazione finanziaria di precisare "se

e con quali criteri essa abbia, nell'applicare il regime dell'IGE al

cotone in massa", importato dall'area del GATT, "provveduto alla

comparazione degli oneri fiscali complessivamente gravanti su detto

prodotto e sul cotone in massa nazionale". Nella documentazione

prodotta dal competente Ministero figura - va qui avvertito - un

rapporto relativo al periodo di vigenza della norma censurata

(1958-1969), indirizzato il 26 marzo 1973 dalla Direzione Generale

delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari all'Avvocatura

generale dello Stato, che ne ha rimesso il testo alla Corte. Ivi, tra

l'altro, considerate varie probabilità di commercializzazione del

prodotto (dal produttore del cotone in seme all'utilizzatore del cotone

in massa), si formula - in base ad una media semplice delle relative

aliquote di incidenza fiscale - l'ipotesi che il cotone interno potesse

nell'anzidetto periodo ritenersi complessivamente meno gravato del

corrispondente prodotto d'importazione. Ma si tratta, per l'appunto, di

un ipotetico approccio al calcolo comparativo degli oneri fiscali sui

due prodotti, prospettato con la cautela che imponeva la difficoltà

delle indagini sottostanti, non ulteriormente controllato, né di fatto

seguito nell'applicazione data dagli organi amministrativi al regime

fiscale in questione. Il rapporto testé richiamato non manca, in ogni

caso, di porre in rilievo che il prodotto interno scontava, ai sensi

della legge del 1958, un onere aggiuntivo, oltre a quello del 4% sul

cotone in massa. D'altra parte, la maggiore aliquota sul prodotto di

importazione, che si assume lesiva del criterio di eguaglianza, trae

giustificazione, ai fini del presente giudizio, dall'atteggiarsi come

un'aliquota media e unica: tale, deve aggiungersi, proprio perché

regola il carico tributario sul cotone straniero in funzione della

somma degli oneri afferenti - per via dell'imposta operante con il

sistema onnifase - all'intero ciclo produttivo del cotone nazionale.

La previsione di aliquote differenziate serve, in definitiva, a

perequare l'imposizione fiscale contestata in questa sede : essa

resiste, allora, alla censura di irrazionalità, pur di fronte al

rilievo che - secondo il concreto atteggiarsi del circuito di

produzione e di commercializzazione del prodotto interno - l'una o

l'altra fase del ciclo anzidetto possa rimanere non colpita dal

tributo. L'Avvocatura dello Stato ha ricordato - in relazione, qui,

all'art. 97 del Trattato di Roma - l'ordinamento della CEE, e

l'attuazione che esso ha ricevuto ad opera della Corte del Lussemburgo.

Gli Stati membri della Comunità, si è detto, hanno la facoltà di

istituire aliquote medie, finché si valgano del sistema dell'imposta

cumulativa a cascata per riscuotere l'imposta sull'entrata: nel qual

caso è riconosciuta - pur nel quadro di un'integrazione sovranazionale

- la necessaria e insindacabile discrezionalità del legislatore

interno. La stessa soluzione dovrebbe, quindi, a maggior ragione valere

per il sistema del GATT.

A parte quest'ordine di riflessioni, non risulta comunque che il

regime delle aliquote differenziate sia nella specie viziato da

irrazionalità, tanto meno manifesta. Il legislatore ha, infatti,

valutato il carico tributario complessivo sui prodotti che, in

relazione alla regola pattizia, non andavano discriminati; e nel

discrezionale apprezzamento del fenomeno esso è ricorso all'ausilio di

presunzioni, che lo hanno poi condotto a quantificare diversamente

l'imposta sul cotone in massa, secondo se il prodotto fosse interno o

di provenienza estera: ma è un metodo certo non ingiustificato, sul

terreno fiscale, dove i fatti siano, come nella specie, di difficile

accertamento. La questione, in conclusione, non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge 1 agosto 1969, n. 478, sollevata dal Tribunale

di Milano con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 11 e

53 Cost.;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267,

sollevata dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe in

riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 11 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari