Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
I precetti di cui agli artt. 11 e 10, comma primo, Cost. erigono a limite della legge ordinaria il rispetto dei trattati istitutivi di organizzazioni sovranazionali, qual e` la CEE, e della produzione normativa da essi derivata, nonche` delle consuetudini e delle altre regole generalmente riconosciute di diritto internazionale, e non anche di regole convenzionali contenute in accordi tariffari e commerciali, non appartenenti ne` all'una ne` all'altra delle anzidette categorie di norme. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 11 e 10, comma primo, Cost. in relazione al accordo G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade) ratificato e reso esecutivo con l. 5 aprile 1950 n. 295 e l. 7 novembre 1957 n. 1307 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, comma secondo, l. 21 marzo 1958 n. 267, nella parte in cui riduce l'aliquota I.G.E. dal 6% al 4% per il cotone in massa di produzione interna, e non anche per quello importato dall'area del G.A.T.T.).
Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili
Sospesa ogni altra decisione dispone che entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza: 1) il Ministero degli Affari Esteri: a) comunichi alla Corte, previa opportuna consultazione degli organi del G.A.T.T., se detti organi abbiano indicato come, nell'ordinamento interno di ciascun contraente, debba operare il divieto - scaturente dall'art. IV, paragrafo 2, de…
Art. 5 Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili · Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 2 Imposta generale sull'entrata "una tantum" sui prodotti tessili
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1969 al 22 dicembre 2008. 49 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nei modi e termini normali con l'aliquota dell'uno per cento. COMMA ABROGATO DAL DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 1969aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 319, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI aggiunto: 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. tolto: 1 AGOSTO 1969 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 478. aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;267~art5 · fonte del testo
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