Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23

febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Venezia, negli atti relativi alla querela proposta da

Tanis Asim, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Venezia, investito della richiesta d'archiviazione in un procedimento

per diffamazione a mezzo stampa, con ordinanza emessa il 23 febbraio

1996 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, in relazione

all'art. 2, comma 1, direttiva numero 51, della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen., nella

parte in cui prescrive a pena d'inammissibilità che la persona

offesa indichi nell'atto di opposizione l'oggetto della

investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, anziché i

soli motivi dell'opposizione.

Il giudice rileva che l'opposizione del querelante era da ritenersi

inammissibile ai sensi del comma 1 dell'art. 410 cod. proc. pen.,

perché non conteneva indicazioni circa l'oggetto della

investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, anche se

era ampiamente motivata in ordine alla sussistenza della fattispecie

delittuosa denunciata e, quindi, appariva fornita dei requisiti

previsti dalla legge-delega nella direttiva numero 51.

Di conseguenza, ad avviso del rimettente, l'art. 410, comma 1, cod.

proc. pen., nella parte in cui prescrive a pena di inammissibilità

che la persona offesa indichi nell'atto di opposizione l'oggetto

della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova,

sarebbe in contrasto con la citata direttiva della legge-delega, che

prevede semplicemente la "facoltà della persona offesa dal reato ...

di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza

preliminare", violando, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

La disciplina dell'opposizione della persona offesa regolata

dall'art. 410 contrasterebbe inoltre con l'art. 3 della

Costituzione: in via generale, perché sarebbe priva di

ragionevolezza la differente tutela accordata alla persona offesa, la

quale, nel caso in cui il pubblico ministero, per scarsa diligenza o

per altra ragione, non abbia completato le indagini, ha la

possibilità di proporre opposizione ammissibile, con cui far valere

anche le sue diverse valutazioni in diritto o sul materiale

acquisito, mentre quando il pubblico ministero ha esaurito ogni

indagine è in concreto privata di tale facoltà. L'ingiustificata

disparità di trattamento della persona offesa sarebbe ancora più

irragionevole nell'ipotesi - che ricorre nel caso di specie - di

reati di diffamazione a mezzo stampa, per i quali - non essendo per

la maggior parte dei casi necessario espletare indagine alcuna - la

persona offesa avrebbe possibilità di intervento assai ridotte in

sede di opposizione alla richiesta di archiviazione: e ciò malgrado

il legislatore abbia ritenuto che per i reati di ingiuria e

diffamazione il patrimonio morale delle persone offese meritasse una

più energica tutela, come può desumersi dal fatto che l'art. 577

cod. proc. pen. prevede eccezionalmente la loro facoltà, se

costituite parte civile, di proporre impugnazione anche agli effetti

penali.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

L'Avvocatura sostiene che la delega ha offerto al legislatore un

discreto margine di manovra in relazione al contenuto

dell'opposizione all'archiviazione. Nell'ambito di questa

discrezionalità, la scelta legislativa è di evitare che

l'opposizione all'archiviazione si risolva in proposizione di temi o

mezzi di prova manifestamente superflui o irrilevanti, tanto è vero

che la giurisprudenza ha ritenuto inammissibile l'opposizione che si

risolva nella mera valutazione critica delle indagini e che si limiti

a sollecitare approfondimenti generici. L'impianto sarebbe, secondo

l'Avvocatura, coerente con la disciplina generale dell'art. 90 cod.

proc. pen., in relazione alla veste processuale della persona offesa

e al contributo che la stessa può offrire nell'indicazione dei mezzi

di prova, e con l'art. 187 cod. proc. pen., per il quale tra i fatti

oggetto di prova non rientra l'interpretazione delle norme (iura

novit curia).

La disparità di trattamento sarebbe poi esclusa dal fatto che

ragionevolmente dispongono dello strumento dell'opposizione

ammissibile solo coloro che - in relazione a qualsiasi reato - siano

in grado di dimostrare la necessità di completare il materiale

probatorio già acquisito.

Da ultimo l'Avvocatura osserva che comunque il giudizio di

costituzionalità andrebbe esteso all'art. 156 disposizioni

attuazione che si riferisce all'archiviazione disposta dal pretore. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 410, comma

1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive che

nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la persona

offesa indichi a pena di inammissibilità l'oggetto della

investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, mentre la

direttiva numero 51 dell'art. 2, comma 1, della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, si limita a stabilire che la persona offesa

deve formulare istanza motivata di fissazione dell'udienza

preliminare.

La disciplina dettata dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen.,

violerebbe quindi l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega,

e contrasterebbe inoltre con l'art. 3 della Costituzione, a causa

dell'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento

riservata alla persona offesa a seconda che il pubblico ministero,

per scarsa diligenza o per altra ragione, abbia svolto indagini

incomplete, ovvero abbia compiuto tutte le indagini necessarie: in

tale ultimo caso la persona offesa - secondo il giudice rimettente -

rimarrebbe infatti priva della possibilità di presentare opposizione

basata su una diversa prospettazione dei fatti ovvero su valutazioni

in diritto difformi da quelle sostenute dal pubblico ministero.

La disparità di trattamento sarebbe ancora più irragionevole nei

confronti di quei reati - tra cui il delitto di diffamazione a mezzo

stampa, oggetto del giudizio a quo - per i quali non è in genere

necessario espletare alcuna indagine. Nel caso di specie, la

disparità di trattamento si porrebbe in ulteriore contrasto con la

più energica tutela riservata dal legislatore alle persone offese

dai reati di ingiuria e di diffamazione, eccezionalmente abilitate

dall'art. 577 cod. proc. pen., se costituite parte civile, a proporre

impugnazione anche agli effetti penali.

2. - La questione è infondata con riferimento ad entrambi i

parametri invocati.

3. - Il profilo di illegittimità per eccesso di delega è stato

prospettato sulla base di un'erronea interpretazione della disciplina

apprestata dall'art. 410, commi 1 e 2, cod. proc. pen..

Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, dal

combinato disposto dei commi primo e secondo di tale norma non emerge

infatti che il codice abbia predisposto una tutela della persona

offesa opponente minore di quella voluta dalla direttiva numero 51

della legge-delega.

È vero che l'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. prescrive che con

l'atto di opposizione la persona offesa chieda la prosecuzione delle

indagini e indichi, a pena di inammissibilità, l'oggetto della

investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (requisiti

non richiesti dalla direttiva numero 51 della legge-delega), ma il

comma 2 stabilisce che la pronuncia immediata del decreto di

archiviazione è subordinata alla duplice condizione che

l'opposizione sia inammissibile e che la notizia di reato sia

infondata. In questo senso si è costantemente e uniformemente

pronunciata la giurisprudenza di legittimità, che ha appunto

sostenuto la necessità di entrambe le condizioni perché il giudice

possa pronunciare de plano decreto di archiviazione.

Sulla base di questa disciplina, una opposizione che non contenga

l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di

prova non preclude quindi al giudice che non ravvisi, ad un primo

esame, l'infondatezza della notizia di reato, di fissare l'udienza in

camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen.,

così assicurando alla persona offesa la medesima forma di tutela

prescritta dalla direttiva numero 51 della legge-delega. Anzi, in

tale ipotesi il codice garantisce maggiormente la persona offesa, in

quanto l'art. 410, comma 2, cod. proc. pen. indica espressamente i

due presupposti (inammissibilità dell'opposizione e infondatezza

della notizia di reato) che legittimano la pronuncia del decreto di

archiviazione de plano, mentre alla stregua della direttiva numero 51

della legge-delega l'obbligo di fissare l'udienza viene meno in ogni

caso in cui il giudice non ritenga di dover disporre direttamente

l'archiviazione.

In definitiva, la disciplina dettata dall'art. 410, commi 1 e 2,

cod. proc. pen. ha voluto introdurre un meccanismo idoneo a

contrastare istanze di prosecuzione delle indagini meramente

pretestuose o dilatorie, offrendo in tali ipotesi al giudice lo

strumento per disporre direttamente il decreto di archiviazione.

L'equivoco interpretativo in cui è caduto il giudice rimettente

può trovare spiegazione nel rilievo che il comma 1 dell'art. 410

cod. proc. pen. disciplina l'opposizione solo con riferimento alla

situazione - che ricorre certamente con maggior frequenza - in cui la

persona offesa si duole per l'insufficienza e l'incompletezza delle

indagini svolte dal pubblico ministero. Al riguardo, è significativo

che, nell'individuare i vari strumenti di garanzia volti a rendere

effettivo il principio di obbligatorietà dell'azione penale in caso

di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, questa

Corte abbia indicato anche l'opposizione della persona offesa

(sentenza n. 88 del 1991), facendo espresso richiamo alla disciplina

descritta dall'art. 410 cod. proc. pen..

L'opposizione motivata dalla incompletezza delle indagini del

pubblico ministero non è peraltro l'unico strumento per contrastare

la richiesta di archiviazione: nelle situazioni in cui le indagini

siano state esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o

le concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non

necessaria alcuna indagine, la persona offesa può egualmente

presentare atto di opposizione, indicando motivi volti a dimostrare

la non infondatezza della notizia di reato. Ove le argomentazioni

della persona offesa siano convincenti, il giudice deve comunque

fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma

2, peraltro espressamente richiamato dall'art. 410, comma 3, cod.

proc. pen., così assicurando alla persona offesa la medesima tutela

prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione

delle indagini preliminari.

4. - Le considerazioni sinora svolte in ordine all'insussistenza

del profilo di illegittimità per eccesso di delega valgono ad

escludere anche la supposta violazione dell'art. 3 della

Costituzione. La disciplina apprestata dall'art. 410, commi 1, 2 e 3,

cod. proc. pen., è infatti idonea a tutelare le ragioni della

persona offesa sia nel caso in cui questa intenda contrastare carenze

e lacune investigative, sia quando l'opposizione sia basata su una

valutazione dei fatti ovvero su ragioni in diritto diverse da quelle

poste a base della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Non assume, cioè, rilievo che il pubblico ministero abbia svolto

indagini esaustive ed esaurienti, ovvero che le indagini presentino

lacune e carenze tali da consentire alla persona offesa di indicare

l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di

prova, così come è irrilevante che il titolo del reato, ovvero le

concrete modalità della sua realizzazione, non consentano alla

persona offesa di chiedere la prosecuzione delle indagini

preliminari: in ogni caso l'atto di opposizione è potenzialmente

idoneo ad impedire la pronuncia di un decreto di archiviazione de

plano e ad indurre il giudice a fissare l'udienza in camera di

consiglio per l'esame delle ragioni della persona offesa in

contraddittorio con le altre parti.

5. - In conclusione, dal sistema del codice emerge chiaramente che

in sede di opposizione la persona offesa, nei casi in cui si trovi

nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini

preliminari, può comunque fare valere le ragioni volte a contrastare

la richiesta di archiviazione, in accordo del resto con la facoltà,

riconosciutale in via generale dall'art. 90 cod. proc. pen., di

presentare memorie al giudice: ove le argomentazioni della persona

offesa siano fondate e convincenti, il giudice non accoglierà la

richiesta di archiviazione, ma fisserà a norma dell'art. 409, comma

2, cod. proc. pen. l'udienza in camera di consiglio, così

pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica

disciplina apprestata dai primi tre commi dell'art. 410 cod. proc.

pen..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 410, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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