Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del

codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio

1976 dal tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra

Barboro Giuseppina e Bianchi Mario, iscritta al n.598 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 294 del 3 novembre 1976.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Genova alla presenza della inquilina Giuseppina

Barboro che non mosse opposizione, convalidò lo sfratto per morosità

intimato dai locatori Scorcia Elisabetta e Bianchi Mario, Giovanna,

Paolo, con ordinanza 27 dicembre 1972, con la quale fissò alla

conduttrice termine sino al 15 gennaio 1973 ai sensi dell'art. 4, comma

sesto, legge 26 novembre 1969 n. 833.

Instauratasi la procedura esecutiva, la Barboro spiegò opposizione

ex art. 615 cod.proc.civ. affermando di aver pagato i canoni di cui era

morosa alla data della prolazione della ordinanza di sfratto, e

sostenendo che tale pagamento, effettuato mediante vaglia postale,

sarebbe stato tempestivo se il Pretore non avesse fissato il termine di

grazia in misura inferiore al minimo, indicato nell'art. 4, comma

sesto, ma la opposizione veniva respinta dall'adito Pretore di Genova,

il quale giudicava che l'errore ivi indicato sarebbesi dovuto censurare

mediante opposizione alla convalida (e non già mediante opposizione

all'esecuzione), che, in ogni caso, il vaglia postale, emesso il 15

gennaio 1973, non poteva essere stato recapitato lo stesso giorno ai

locatori né di tale tempestività era stata offerta la prova.

Gravata di appello detta sentenza dalla Barboro, l'adito Tribunale

di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1976, a norma di legge notificata e

comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 3 novembre

1976 (n. 598 reg. ord. 1976), ha sollevato questione di

costituzionalità, in riferimento all'art, 24 Cost., dell'art. 663

cod.proc.civ., nella parte in cui non consente la facoltà di impugnare

l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto, anche quando

l'ordinanza stessa sia viziata per violazione di legge.

Non essendosi costituita alcuna delle parti né avendo spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incidente è

stato assegnato alla camera di consiglio del 14 giugno 1979, nel corso

della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

Succedendo all'art. 37 legge 23 maggio 1950 n. 253, l'articolo 4,

comma sesto, legge 26 novembre 1969 n. 833 (da ultimo richiamato

dall'art. 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito in legge 31 marzo

1979 n. 93) così statuisce: "Nel provvedimento che dispone il rilascio

per morosità di un immobile destinato ad uso abitazione può essere

concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non

superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute. Il

provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le

somme dovute entro il termine precedentemente fissato".

Orbene, il giudice a quo si è limitato a richiamare questa norma

di diritto, la cui violazione era stata posta a base della opposizione

della Barboro, ma non ha menomamente motivato sul se l'inappellabilità

della ordinanza di convalida di cui all'art. 663, che lo stesso

Tribunale ha postulato in contrasto con il consistente orientamento

interpretativo della giurisprudenza e della maggioranza della dottrina,

coinvolga quel capo (o parte) della ordinanza con cui il Pretore

provvede sulla concessione del termine di grazia.

Si aggiunga che non il solo art. 663, ma i divergenti disposti di

detta norma e dell'art. 339 cod.proc.civ. potrebbero formare oggetto

di incidente di costituzionalità rilevante nella causa di merito se

involgente la sola convalida.

Nei termini in cui è stata postulata, la questione è

inammissibile per irrilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di

costituzionalità dell'art. 663 cod.proc.civ., sollevata, in

riferimento all'art. 24 Costituzione, con ordinanza 7 febbraio 1976 del

Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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