Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1967 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 72r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3269, sulla legge del registro, promosso con

ordinanza emessa il 21 gennaio 1966 dalla Corte d'appello di Milano nel

procedimento civile vertente tra Germani Marcello e l'Amministrazione

finanziaria dello Stato, iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1966

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30

aprile 1966.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato

e di Germani Marcello;

udita nell'udienza pubblica del 12 aprile 1967 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione

finanziaria dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 21 gennaio 1966 e depositata il 10 febbraio

successivo, nel corso della fase di appello di un giudizio civile di

opposizione, proposto dal sig. Germani Marcello contro un'ingiunzione

notificatagli dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per il

pagamento dell'imposta di registro (comprensiva della così detta

"tassa di titolo") su una sentenza del Tribunale di Milano, non ancora

passata in giudicato, la quale aveva accertato l'esistenza di un

contratto non registrato relativo alla vendita di un immobile

effettuata dalla società per azioni Petroli d'Italia al Germani e

aveva dichiarato risolto il contratto stesso per colpa di quest'ultimo,

la Corte d'appello di Milano ha rimesso a questa Corte la questione

della legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge del registro

approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, in riferimento agli artt.

3, 24 e 113 della Costituzione.

La Corte milanese ha ritenuto che la risoluzione dell'anzidetta

questione sia rilevante ai fini del giudizio di sua spettanza poiché

dalla disposizione denunciata - la quale, per la registrazione delle

sentenze che pronuncino su domande basate su convenzioni non risultanti

da un titolo registrato, impone il pagamento all'erario di una somma

proporzionale al valore della convenzione-dipende "la sussistenza per

l'ufficio del registro del potere di gravare la sentenza delle imposte

proporzionali e delle sopratasse prima del suo passaggio in cosa

giudicata".

Ha motivato, poi, in ordine alla non manifesta infondatezza della

questione osservando che la disposizione dell'art. 72, con l'esigere il

pagamento dell'imposta proporzionale di registro anche per le sentenze

non ancora passate in giudicato, "consente, in concreto, la tassazione

di convenzioni che, ancora controverse fra le parti in ordine alla loro

stessa giuridica esistenza, potrebbero, nei successivi giudizi di

impugnazione, essere ritenute neppur sorte o radicalmente nulle": ciò,

"con la conseguenza, per il caso di mancato pagamento anticipato del

tributo preteso, di porre l'intimato nella condizione di non potere

avere rilasciata, dal cancelliere, copia della sentenza soggetta alla

registrazione (art. 117 della legge di registro), e, quindi, di non

potere inserire tale copia nel fascicolo della causa di appello

promossa contro la sentenza tassata (art. 347, secondo comma, del

Codice di procedura civile); con l'effetto ulteriore di avere preclusa,

in tal modo, la possibilità di adire validamente il giudice di appello

per fare definitivamente accertare la inesistenza stessa della

convenzione (art. 348, secondo comma, del Codice di procedura civile),

e di conseguire, pertanto, la piena tutela dei propri diritti, che è

garantita dalla Costituzione (art. 24, primo comma)". In sostanza

l'ordinanza lamenta che la disposizione impugnata incide negativamente

sul diritto dei cittadini di agire e difendersi in giudizio. Al qual

riguardo, attraverso un riferimento alla sentenza n. 21 del 1961 di

questa Corte, l'ordinanza di rimessione adombra una condizione di

particolare sfavore dei meno abbienti in ordine a tale diritto, e

perciò l'incompatibilità della disposizione denunciata con gli artt.

3, 24 e 113 della Costituzione.

L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa il 10 febbraio

1966 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 febbraio

successivo. Di essa è stata data comunicazione ai Presidenti dei due

rami del Parlamento il 10 febbraio. La pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale è avvenuta il 30 aprile 1966 (S.U. n. 105).

Davanti a questa Corte si è costituito il Germani con deduzioni

depositate il 20 maggio 1966, nelle quali si ribadiscono,

sostanzialmente, gli argomenti contenuti nell'ordinanza.

Si è altresì costituito, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione finanziaria, l'Avvocatura

generale dello Stato, con atto depositato il 19 aprile 1966, sostenendo

l'infondatezza della questione.

Ricordato che la questione ora proposta è già stata dichiarata

infondata da questa Corte con sentenza n. 82 del 1963, l'Avvocatura

osserva che la c.d. tassa di titolo non sarebbe una tassa giudiziale,

ma la "normale imposta di registro" dovuta sulle convenzioni non

registrate; che l'art. 72, dato che si basa sulla esistenza di fatti

rivelatori di una capacità contributiva, e data la possibilità di

invocare il gratuito patrocinio, non può essere considerato lesivo

dell'art. 3 della Costituzione; che esso non contrasta con l'art. 24

della Costituzione, in quanto non pone nessun divieto alla

"instaurazione di ulteriori giudizi qualora non vengano corrisposte la

"tassa giudiziaria" o la "tassa di titolo"; che non lede nemmeno l'art.

113 della Costituzione, poiché non nega la possibilità di far valere

nelle sedi competenti l'illegittimità dell'applicazione del tributo.

Nega poi che la possibilità di pretendere il tributo, nonostante il

mancato passaggio in giudicato della sentenza, possa esser considerata

lesiva degli artt. 24 e 113: il tributo mira infatti a colpire le

convenzioni accertate, per le quali l'imposta di registro avrebbe

dovuto esser corrisposta in precedenza; e l'andamento

dell'amministrazione finanziaria sarebbe sicuramente compromesso se

dovesse attendersi il passaggio in giudicato delle sentenze che abbiano

preceduto all'accertamento, mentre, qualora nelle ulteriori fasi

giudiziarie dovesse risultare l'inesistenza o la nullità delle

convenzioni o l'obbligo di altri di far fronte al tributo, la

restituzione di questo varrebbe a ripianare la situazione di chi avesse

dovuto indebitamente corrisponderlo.

In una memoria depositata il 25 marzo 1967 l'Avvocatura fa richiamo

alla sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 80 del 1966, la quale ha

dichiarato l'illegittimità dell'art. 117 della legge sul registro

"nella parte in cui vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie

di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o

estratti di sentenze il cui deposito in giudizio sia condizione

essenziale per la procedibilità dell'impugnativa, ai sensi dell'art.

348 del Codice di procedura civile". E osserva che gli inconvenienti

lamentati con l'ordinanza di rimessione, lungi dal dipendere dal

contenuto dell'art. 72-il quale in sé e per sé non limita in alcun

modo la tutela giurisdizionale dei diritti del cittadino -,

"dipendevano, prima che intervenisse la citata sentenza n. 80/1966,

dalla disposizione dell'art. 117 della stessa legge di registro", e

sarebbero perciò venuti meno col venir meno di tale disposizione. Considerato in diritto :

La questione sottoposta a questa Corte investe soltanto l'art. 72

della legge del registro (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269); e la investe

sotto un unico profilo. La disposizione dell'art. 72, che impone

l'obbligo del pagamento della così detta tassa di titolo per la

registrazione delle sentenze in cui venga accertata l'esistenza di

"convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non siano stati

enunciati titoli registrati" anche se le sentenze stesse non siano

ancora passate in cosa giudicata, è stata denunciata infatti

unicamente perché la sottoposizione alla "tassa di titolo" delle

sentenze non ancora passate in giudicato comporterebbe un onere, il

quale, anche per essere assai gravoso nel caso di convenzioni di valore

elevato, sarebbe in grado di incidere in modo accentuatamente

sfavorevole sul diritto di agire e di difendersi in giudizio dei meno

abbienti. Perciò appunto essa vulnererebbe i precetti degli artt. 3,

24 e 113 della Costituzione, e segnatamente dell'art. 24. L'ordinanza

argomenta in proposito dall'impossibilità, risultante dall'art. 117

della legge del registro, che chi sia interessato a impugnare una

sentenza ne ottenga la copia da produrre nel giudizio di impugnazione

quando non sia stata pagata l'imposta di registro (e quindi la "tassa

di titolo") prescritta per quella sentenza, e dalla conseguente

improcedibilità, statuita dal Codice di procedura civile (artt. 347,

secondo comma, e 348, secondo comma; ma V. pure l'art. 369), del

giudizio di impugnazione proposto nonostante la mancata registrazione.

Improcedibilità risolventesi a sua volta nell'assoluta non

raggiungibilità, da parte di chi non sia in grado di pagare il

tributo, del risultato della caducazione proprio di quella sentenza

dalla quale, in ipotesi, avrebbe potuto derivare la sua indebita

tassazione. Di qui l'accostamento alla fattispecie dell'art. 6 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (regola del solve et repete),

dichiarato illegittimo con la sentenza n. 21 del 1961 di questa Corte.

Con la sentenza n. 82 del 1963 questa Corte ebbe però ad affermare

che una denuncia come quella ora riferita era malamente proposta nei

confronti dell'art. 72. Questo, infatti, non diversamente dagli

articoli che immediatamente lo precedono (artt. 68-71), si limita a

regolare l'importo dell'imposta di registro dovuta in occasione

dell'emanazione di certe categorie di sentenze; e nei confronti di tale

regolamento nessuna denuncia viene sollevata. Nulla statuisce però

l'articolo in ordine alle conseguenze del mancato assolvimento

dell'obbligazione tributaria, e, in particolare, in ordine al divieto

di rilascio di copie delle sentenze non registrate e

all'improcedibilità dei giudizi d'impugnazione nel caso di mancato

deposito della sentenza impugnata. Le statuizioni in questi ultimi

sensi sono contenute invece in altre disposizioni (sopra ricordate)

della legge del registro e del Codice di procedura civile, non

denunciate né nel giudizio concluso con la sentenza n. 82 del 1963,

né ora.

Per di più la sentenza di questa Corte n. 80 del 1966, intervenuta

successivamente all'ordinanza che ha dato origine al presente giudizio,

ha fa venir meno quella parte della disposizione dell'art. 117 della

legge del registro che vietava ai funzionari delle cancellerie

giudiziarie di rilasciare, prima che fosse avvenuta la registrazione

delle sentenze, copie o estratti di esse, il cui deposito in giudizio

fosse condizione essenziale per la procedibilità dell'impugnativa.

Con la conseguenza che ormai gli effetti sfavorevoli denunciati

dall'ordinanza di rimessione non sono, comunque, più realizzabili.

La questione proposta deve essere perciò dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza indicata

in epigrafe, relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 72

del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla legge del registro, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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