Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1967 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419 del

Codice di procedura penale e dell'art. 28 del R.D. 28 maggio 1931, n.

602, contenente le norme di attuazione del Codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1966 dal pretore di Venezia

nel procedimento penale a carico di Garganego Dante ed altro, iscritta

al n. 38 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Un'ordinanza del 24 gennaio 1966, emessa dal pretore di Venezia, ha

proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 del

Codice di procedura penale, per la parte in cui dispone che l'imputato

non ammesso al gratuito patrocinio deve anticipare le spese per le

citazioni e per l'indennità ai testimoni di cui domanda l'escussione

ai sensi del precedente art. 415. La questione è stata estesa

all'art. 28 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, contenente le norme di

attuazione del Codice di procedura penale, che stabilisce il

procedimento di liquidazione di tali spese e il deposito della somma

liquidata.

Il pretore ha rilevato che la norma denunciata è suscettibile di

creare disparità fra l'imputato che sia e l'imputato che non sia nelle

condizioni di effettuare il suddetto deposito e pone un ostacolo

estrinseco all'esercizio della difesa in uno dei suoi aspetti più

rilevanti, quale quello di introdurre testi a discarico.

L'istituto del gratuito patrocinio non elimina l'accennata

disuguaglianza, perché l'ammissione al beneficio è sulordinata alla

valutazione dello stato di povertà da parte di un organo che è

investito di funzioni amministrative e che decide previa informazione e

parere di organi amministrativi; la prescrizione del previo deposito

non inerisce ad alcuna esigenza interna al processo e si spiega perciò

come un indiretto impedimento posto dalla legge processuale a presunti

tentativi della difesa di decampare dall'oggetto del giudizio,

impedimento, da un lato, inutile perché esiste nell'art. 420 del

Codice di procedura penale, il mezzo per frustrare siffatti tentativi,

e, dall'altro lato, in contrasto con la natura pubblicistica della

difesa, in modo che vengono posti limiti all'acquisizione delle prove,

creandosi una disparità fra l'accusa e la difesa.

L'ordinanza, essendo gli imputati presenti alla udienza pretorile,

è stata notificata soltanto al Presidente del Consiglio dei Ministri

il 7 febbraio 1966 ed è stata comunicata ai Presidenti delle due

Camere il giorno 2 febbraio stesso anno. È stata pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 30 aprile 1966 n. 105.

Nessuno si è costituito o è intervenuto. Considerato in diritto :

1. - L'art. 419 del Codice di procedura penale è denunciato

soltanto per quanto concerne l'onere, fatto all'imputato, di depositare

l'importo delle spese per l'escussione dei testimoni compresi nelle

liste ammesse ai sensi dell'art. 420 stesso Codice.

La ragione dell'onere sta nell'esigenza di stimolare la parte ad un

uso cosciente del suo diritto di difesa ed a evitare che ne abusi per

fini dilatori o sterili. Rimedio utile ad ovviare a tali eccessi è

certo il potere dato al presidente del collegio o al pretore di ridurre

le liste testimoniali sovrabbondanti e di eliminare le testimonianze

inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del

giudizio (art. 420 del Codice di procedura penale); ma tal potere

viene esercitato in una fase processuale in cui non può compiersi se

non una deliberazione sommaria della pertinenza delle testimonianze

addotte in lista, a differenza del caso in cui la necessità di

assumere nuovi testi sorge nel corso del dibattimento (art. 457,

secondo comma, del Codice di procedura penale), in cui è possibile una

cognizione piena del carattere imprescindibile della nuova istruttoria.

In vista di ciò è ragionevole richiamare la parte ad una seria

valutazione dell'opportunità di proporre il mezzo istruttorio, in modo

da evitare semplici supposizioni, improvvide illazioni o sconsiderate e

leggere determinazioni; le quali, se fossero di mala fede, altro non

farebbero che interrompere l'ordinato svolgimento del processo e recare

intralcio all'esercizio regolare della funzione giurisdizionate.

Deve essere respinto, quindi, l'assunto, profilato nell'ordinanza,

che il Codice di procedura penale abbia voluto, con la norma impugnata,

imprimere al processo una direzione informata al preconcetto di

ritenere sufficienti le prove acquisite dagli uffici del pubblico

ministero o da quelli dell'istruzione, o un indirizzo rivolto a porre

limiti all'acquisizione di altre prove: questo assunto è smentito dal

potere dato al giudice del dibattimento nel citato art. 457, secondo

comma. Una valutazione del sistema che non guardi alla superficie pone

in reciproca correlazione gli artt. 419 e 420 del Codice di procedura

penale, e dà, all'onere imposto alla parte privata e al potere

concesso al giudice, la portata di mezzi concorrenti alla soddisfazione

del fine sopraindicato, di impedire smoderatezze e esorbitanze

nell'impiego dei mezzi difensivi.

In conseguenza rimane altresì contestato che il sistema determini

una disparità fra l'accusa e la difesa: la garanzia contro gli eccessi

della prima è nella posizione fatta dall'ordinamento costituzionale al

pubblico ministero e, del resto, anche lo Stato è tenuto ad anticipare

la spesa delle testimonianze dedotte dal pubblico ministero mediante la

presentazione delle liste di cui all'art. 415, comma primo, del Codice

di procedura penale; così risultando, a favore del pubblico ministero,

la sola differenza dell'esonero dal deposito, che è una differenza di

ovvia ragione.

Non si vede pertanto come, sotto i profili contrastati, la

questione preposta possa trovare fondamento.

2. - La questione è priva di base anche con riguardo all'ipotesi

in cui la parte privata non sia in condizioni economiche tali da

tollerare l'anticipazione della spesa: per essa soccorre il beneficio

del gratuito patrocinio. Ciò è rilevato nella ordinanza di

rimessione; ma essa non ne trae le logiche conseguenze.

Il gratuito patrocinio, nella materia penale, può essere

consentito alla sola condizione della prova dello stato di povertà,

senza cioè far luogo ad indagini sulla probabilità in un esito del

processo favorevole all'istante, com'è per la materia civile (art. 15,

sesto comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito

patrocinio); e il giudice a quo inutilmente obietta che la valutazione

dello stato di povertà del ricorrente è fatta discrezionalmente da un

organo investito di funzioni amministrative, il quale decide su

informazioni e su pareri di organi amministrativi (art. 15, terzo

comma, e art. 16, secondo, terzo e quinto comma, del predetto R.D. 30

dicembre 1923, n. 3282). Le commissioni di gratuito patrocinio sono

organi ausiliari di quelli giurisdizionali presso i quali operano, e

hanno il compito di accertare l'esistenza dei presupposti richiesti

dalla legge per l'ammissione ad un servizio pubblico com'è quello di

gratuito patrocinio. La pronunzia è emessa da un collegio che

assicura imparzialità di giudizio perché composto oltre che da

magistrati, da rappresentanti del foro i quali apportano, all'esame da

compiere, il contributo di chi fa, del diritto di difesa, oggetto di

continua preoccupazione; ed è assurdo opinare che, per essere liberati

dall'onere di anticipare le spese di un futuro processo

giurisdizionale, l'ordinamento debba apprestare a colui che richiede il

beneficio della difesa gratuita un altro procedimento di identica

natura. Un procedimento del genere sarebbe una inutile anticipazione di

quello che la parte vuole instaurare, o nel quale essa è chiamata a

contraddire, e, comunque, sarebbe causa di lunga remora alla

definizione del processo.

3. - È opportuno inoltre rilevare che l'onere imposto alla parte

privata dalla norma denunciata è temperato dall'attribuzione al

giudice del dibattimento del potere, di cui si è fatto parola, di

disporre che siano citati i testimoni dei quali risulti la necessità

di assunzione (art. 457, secondo comma, del Codice di procedura

penale).

L'esercizio di quel potere è certamente discrezionale; ma la

discrezionalità del giudice è suscettibile di controllo, sia di

merito che di legittimità, essendo correlativa al carattere del

procedimento penale, che, dominato dal principio di indisponibilità,

impone al giudice di formare il materiale di cognizione prescindendo

dalla condotta processuale delle parti, in modo da tendere soltanto

alla verità materiale.

L'inosservanza dell'onere al quale si riferisce l'ordinanza del

pretore di Venezia non può pertanto recare alcun pregiudizio alla

difesa della parte, ove nel dibattimento emerga l'imprescindibilità di

quegli stessi esami testimoniali che sono stati chiesti ai sensi

dell'art. 415, primo comma, del Codice suddetto; e la notizia di tale

necessità può venire al giudice anche dalla lettura dell'istanza

rimasta senza effetto per la mancanza del deposito prescritto dal

successivo articolo 419. Nocumento alla parte viene, in tal caso, non

dalla norma impugnata, ma dal vizio dell'attività del giudice del

dibattimento; ed esso è rimediabile con i mezzi apprestati per

l'impugnazione della sentenza.

Il vero è, come altra volta ha deciso questa Corte (18 marzo

1964, n. 30), che nessuna norma costituzionale garantisce la gratuità

della prestazione giudiziaria. Né si può far differenza tra materia

civile e materia penale, come assume il giudice a quo, perché l'art.

24, terzo comma, della Costituzione che non ha un contenuto assoluto,

non distingue, e perché questa distinzione non è desumibile dal

principio dell'officialità e da quello dell'obbligatorietà

dell'azione penale, consacrati nell'art. 112 della Costituzione, i

quali non intendono assorbire, com'è noto, né escludere, né

sostituire tutta l'attività processuale privata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta dal pretore di Venezia con ordinanza 24 gennaio 1966, in

relazione all'art. 419 del Codice di procedura penale e all'art. 28

delle disposizioni di attuazione dello stesso Codice approvato con R.D.

28 maggio 1931, n. 602, in quanto impongono all'imputato non ammesso al

gratuito patrocinio di anticipare le spese per le citazioni e le

indennità ai testimoni da lui richiesti, ed in riferimento agli artt.

3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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