Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 55d.P.R. 128/1959

citata

  • art. 24d.P.R. 128/1959

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.

9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave),

promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1973 dal tribunale di

Lucera nel procedimento penale a carico di Lupardi Bruno, iscritta al

n. 62 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 26 novembre 1973, nel procedimento penale a

carico di Lupardi Bruno, il tribunale di Lucera ha ritenuto rilevante e

non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55

del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, nella parte in cui consente al

funzionario del Corpo delle miniere, incaricato della constatazione di

un infortunio, di compiere accertamenti tecnici peritali senza le

garanzie di difesa stabilite, per l'imputato o l'indiziato di reato,

dagli artt. 304 bis e 225 del codice di procedura penale.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi

di legge.

Nel giudizio dinanzi alla Corte e intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata infondata la

questione di legittimità costituzionale promossa dal tribunale di

Lucera.

Secondo l'Avvocatura, la norma impugnata contiene null'altro che

una mera attribuzione di competenza, perché non disciplina in alcun

modo le forme e il procedimento da seguire nel compimento

dell'attività istruttoria: ne deriva che il funzionario del Corpo

delle miniere, nel compiere gli accertamenti previsti dall'art. 55 del

decreto n. 128 del 1959, è tenuto ad osservare tutte le norme di

procedura relative alle indagini di polizia giudiziaria e in

particolare quella prevista dall'art. 225 del codice di procedura

penale, nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62,

che assicura la tutela del diritto di difesa col prescrivere la

assistenza del difensore a determinati atti, tra cui gli accertamenti

tecnici.

All'udienza di discussione la difesa dello Stato si è riportata

alle proprie deduzioni scritte. Considerato in diritto :

Il tribunale di Lucera denunzia l'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959,

n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e cave, perché, nel

disciplinare l'inchiesta infortunistica, demanda al funzionario del

Corpo delle miniere accertamenti tecnici su fatti che possono anche

costituire reati, senza nulla disporre per il rispetto delle garanzie

di difesa, previste, in via generale, dall'art. 304 bis c.p.p., ed

estese alla fase delle indagini di polizia giudiziaria dall'art. 225

dello stesso codice.

Secondo il giudice a quo, tali omissioni, in rapporto alle dette

garanzie, violerebbero l'art. 24 della Costituzione.

La questione non è fondata.

Il funzionario del Corpo delle miniere, incaricato di compiere

l'inchiesta infortunistica, ha ovviamente il compito di accertare tutti

gli elementi di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato

l'evento, compresi quelli che possono integrare estremi di reato, e di

tutto ha l'obbligo di riferire, per il tramite dell'ingegnere capo,

all'autorità giudiziaria.

Come persona incaricata di ricercare ed accertare determinate

specie di reati, il funzionario delle miniere, ai sensi dell'art. 221,

terzo comma, c.p.p., è certamente da ritenersi ufficiale di polizia

giudiziaria e, come tale, vincolato al rispetto di tutti gli

adempimenti previsti nell'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui all'art. 3

della legge 18 marzo 1971, n. 62) e nell'art. 223 dello stesso codice.

Egli deve perciò osservare, nel compimento degli accertamenti

commessigli, le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste

dall'art. 304 bis c.p.p.; e ciò in base al preciso disposto delle

norme citate.

Può aggiungersi in via generale, ed in conformità di quanto

deciso dalla Corte nella sentenza 145 del 1974, che quando una norma di

una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere

all'accertamento di fatti costituenti reato, senza nulla disporre in

merito alle norme da seguire perché siano rispettati i diritti di

difesa dell'indiziato, non consegue da tale omissione alcuna violazione

di norme che tutelano quel diritto, essendo questo assicurato da norme

generali, al cui rispetto sono tenuti tutti coloro cui quel potere è

conferito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di

polizia delle miniere e delle cave; questione proposta con l'ordinanza

in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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