Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle

lavoratrici madri, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1973

dal pretore di San Miniato nel procedimento civile vertente tra Ruggeri

Franca e Barontini Carisio, iscritta al n. 77 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del

27 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile, promosso da Franca Ruggeri

contro Carisio Barontini e diretto ad ottenere la reintegrazione nel

rapporto di lavoro di collaboratrice domestica, interrotto per

licenziamento in seguito a stato di gravidanza, il pretore di San

Miniato ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 15 novembre 1973, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per avere escluso dal divieto di

licenziamento durante il periodo di gravidanza e fino ad un anno di

età del bambino le lavoratrici domestiche e familiari, in riferimento

agli artt. 3, 4, 31, 35 e 37 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo l'esclusione delle collaboratrici

familiari dalla disciplina prevista per le altre lavoratrici madri

sarebbe ingiusta e irragionevole e contrasterebbe tanto con il

principio di eguaglianza, quanto con il diritto al lavoro e alla sua

difesa. In modo particolare sarebbero violate le norme costituzionali

predisposte a tutela della madre nell'adempimento delle essenziali

funzioni familiari e a protezione del bambino.

Osserva, inoltre, il proponente che la estensione alle

collaboratrici domestiche del trattamento riservato alle altre

lavoratrici non comporterebbe nessun onere per il datore di lavoro per

quanto attiene alla assistenza e alla indennità di maternità, poiché

tali previdenze sarebbero a completo carico dell'INAM. Il datore di

lavoro, d'altra parte, ben potrebbe assumere personale sostitutivo con

contratto a termine, così come sarebbe previsto per le segretarie, le

impiegate e le operaie. Tutto ciò si inquadrerebbe nel principio

orientativo desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85

del 1972, per il quale dovrebbe sussistere parità di diritti tra

lavoratrici in genere e lavoratrici domestiche.

Non vi è stata costituzione delle parti e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in epigrafe ha proposto, in riferimento agli artt.

3, 4, 31, 35 e 37 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971,

n. 1204, nella parte in cui esclude dal divieto di licenziamento

durante il periodo di gestazione e fino ad un anno di età del bambino

le collaboratrici domestiche; divieto, invece, previsto, per le altre

lavoratrici.

2. - Questa Corte ha già, con sentenza n. 27 del 1974, dichiarato

non fondata la stessa questione, proposta nei medesimi termini, ma solo

in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.

In ordine, pertanto, a tale aspetto, deve essere dichiarata la

manifesta infondatezza della questione.

3. - Non fondata è l'altra parte della questione che si riferisce

agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione. Con la ricordata sentenza n.

27 del 1974 la Corte ha posto in evidenza, in linea generale, quali

particolari aspetti concorrono a differenziare, nella sostanza, il

rapporto di lavoro domestico da ogni altro tipo di lavoro dipendente,

ritenendo, di conseguenza, legittima la diversa disciplina prevista dal

legislatore in tema di rescissione del contratto a seguito di

intervenuta gravidanza.

È senz'altro da rilevare che le argomentazioni poste da questa

Corte a sostegno della sentenza valgono ad escludere la violazione da

parte della norma impugnata, come genericamente si assume

nell'ordinanza, dei diritti che la Costituzione riconosce al cittadino

a conseguire una occupazione e a conservare il posto di lavoro (art. 4)

e dell'obbligo imposto alla Repubblica di tutelare e proteggere la

maternità e l'infanzia (art. 31) e lo stesso lavoro in tutte le sue

forme e applicazioni (art. 35). Invero, se i richiamati articoli della

Costituzione fanno divieto al legislatore di imporre limiti

discriminatori alla libertà di conseguire e scegliere un posto di

lavoro e di conservarlo, e gli fanno obbligo di sviluppare una adeguata

protettiva attività assistenziale nei riguardi della famiglia, della

maternità e dell'infanzia e di determinare modi e forme adatte alla

tutela del lavoro stesso, tuttavia non gli impediscono, in senso

assoluto, di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e

lavoratore, tenendo conto della particolare natura che alcuni rapporti

vengono ad assumere di fronte ad altri, e prevedendo di conseguenza,

discipline diverse, dirette ad equilibrare e armonizzare tra loro

interessi contrastanti.

Non v'è dubbio che una disciplina uniforme che non si preoccupasse

di ciò si potrebbe risolvere in un illogico, sproporzionato e

irrazionale danno per una delle parti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma della legge 30 dicembre 1971,

n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 37 della Costituzione con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del

precitato articolo, sollevata, con la stessa ordinanza, in riferimento

agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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