Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/04/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, concernente

l'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 maggio 1969 dal pretore di Recanati nel

procedimento penale a carico di Coppari Pietro, iscritta al n. 273 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969;

2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1970 dal pretore di Cagli nel

procedimento penale a carico di Buroni Luigi, iscritta al n. 165 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Donadio,

per il Presidente del Consiglio dei ministri

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Coppari Pietro,

imputato del reato di cui agli artt. 4 e 7 della legge 23 novembre 1939

n. 1815. per aver svolto l'attività di consulente del lavoro senza

l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, il pretore di Recanati,

con l'ordinanza in epigrafe, ha proposto questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964,

n. 1081 (recante: Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro),

in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione.

La norma impugnata stabilisce che coloro il cui coniuge, o i cui

parenti o affini sino al secondo grado, sono dipendenti del Ministero

del lavoro, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale e degli

Istituti di patronato, non possono esercitare l'attività di consulente

del lavoro nell'ambito della circoscrizione territoriale cui tali loro

congiunti sono addetti.

Il pretore, dopo avere dedotto, in merito alla rilevanza, che

l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma avrebbe

influenza sulla determinazione dell'ammontare della pena o della

concessione delle attenuanti, se non anche su quella della stessa

esistenza della responsabilità dell'imputato, ritiene, quanto alla non

manifesta infondatezza, che la norma denunziata appaia in contrasto con

i seguenti articoli della Costituzione, e cioè:

a) con l'art. 3, perché l'incompatibilità da esso sancita

sarebbe irrazionale in quanto non discrimina, in rapporto alle mansioni

svolte dai congiunti dei consulenti del lavoro, quelle che

effettivamente interferiscono con l'attività istituzionale da essi

svolta, da quelle che invece non interferiscono affatto;

b) con lo stesso art. 3, perché, tra i liberi esercenti atti vita'

professionali (avvocati, ragioneri, ecc.), anche se svolgono quella di

consulenza del lavoro, solo per i consulenti del lavoro autorizzati

dagli ispettorati viene configurata una incompatibilità a causa di

rapporti di coniugio, di parentela e di affinità con pubblici

dipendenti, e tale incompatibilità viene poi risolta con l'inibizione

dell'esercizio della loro attività, mentre negli altri casi, come per

i magistrati, essa viene eliminata col trasferimento di essi pubblici

dipendenti in altra sede;

c) con l'art. 4, che tutela il diritto al lavoro, perché esso

verrebbe, dalla norma denunziata, e nel caso ivi dedotto, fortemente

limitato con l'inibizione dell'esercizio dell'attività del consulente

del lavoro nella sede ove egli vive ed ha o può procurarsi clientela;

d) con l'art. 41, che garantisce la libertà della iniziativa

economica, perché essa verrebbe, nel caso, quanto all'attività del

consulente del lavoro, violata mediante la inibizione al suo libero

esercizio.

La questione di costituzionalità dello stesso art. 4, secondo

comma, della legge n. 1081 del 1964, è stata sollevata, con

l'ordinanza in epigrafe, anche dal pretore di Cagli, ma con riferimento

al solo art. 4 della Costituzione e per gli stessi motivi innanzi

richiamati.

Nel giudizio proposto dal pretore di Recanati è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato che, oltre ad aver sollevato obiezioni sulla rilevanza, ha

chiesto che le dedotte questioni di costituzionalità siano dichiarate

infondate.

Secondo l'Avvocatura non vi sarebbe violazione dell'articolo 3,

perché la norma denunziata trova la razionalità nel suo intento di

garantire la moralità dell'azione amministrativa, evitando ogni

possibilità o sospetto di collusione o di favoritismo in una attività

che incide profondamente nell'interesse pubblico, costituzionalmente

protetto, della tutela dei lavoratori: il che non consentirebbe di

poter distinguere fra mansioni di pubblici dipendenti che, nell'ambito

dell'ufficio interferiscono con l'attività del consulente del lavoro,

da quelle che non interferiscono.

Né può parlarsi di disparità di trattamento, per il modo come la

situazione di incompatibilità determinata da rapporti di coniugio, di

parentela e di affinità, con pubblici dipendenti del settore lavoro

viene risolta con l'inibizione al consulente del lavoro dell'esercizio

dell'attività anziché, come in altri casi (magistrati) con il

trasferimento dei pubblico dipendente, perché non può riconoscersi ad

esso consulente, che deriva il diritto all'esercizio di quell'attività

da una semplice autorizzazione amministrativa revocabile, un vero

status professionale, su cui si fondano veri e propri diritti

soggettivi ben diversamente garantiti e protetti.

Quanto alla censura concernente l'art. 4, l'Avvocatura ritiene non

possa parlarsi di sua violazione per una restrizione all'esercizio del

diritto al lavoro determinata da tutela di altri interessi anch'essi

costituzionalmente protetti, mentre ritiene estraneo al tema l'art. 41

della Costituzione, che tutela non il lavoro, ma solo l'esercizio di

attività economiche imprenditoriali.

Nel giudizio si è costituito Coppari Pietro con memoria 29 ottobre

1969 e perciò fuori del termine di legge.

All'udienza di trattazione l'Avvocatura si è rimessa alle

deduzioni scritte Considerato in diritto :

Le cause, avendo in comune l'oggetto, vengono riunite e decise con

unica sentenza

1. - Sono state sollevate questioni di costituzionalità dell'art.

4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964 n. 1081, recante norme

sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.

Il detto articolo, inibendo ai consulenti del lavoro l'esercizio

della loro attività nell'ambito del territorio in cui il coniuge,

parenti ed affini sino al secondo grado, prestano servizio come

dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli

Istituti di previdenza e assistenza sociale, e degli Istituti di

patronato, violerebbe, secondo le ordinanze di rimessione, gli artt. 3,

4 e 41 della Costituzione.

Nel ritenere, in contrario avviso con l'Avvocatura, sufficiente la

motivazione in ordine alla rilevanza, si osserva in merito che l'art. 3

della Costituzione si assume violato, sotto un primo profilo, per

trattamento eguale di situazioni soggettive ed oggettive differenziate,

in quanto, nella incompatibilità sorgente dai rapporti di coniugio, di

parentela e di affinità, tra il consulente del lavoro e il pubblico

dipendente, non si fa alcuna distinzione fra il caso in cui le mansioni

cui quest'ultimo adempie, nell'ufficio al quale è addetto,

interferiscono con l'attività che quello svolge presso lo stesso

ufficio e quello in cui esse, in concreto, non interferiscono affatto.

La censura non è fondata.

La norma che, in conformità dell'art. 97 della Costituzione, mira

a garantire l'imparzialità, e quindi la moralità, dell'azione

amministrativa, non può ritenersi priva di ragionevolezza.

Essa non può perciò essere sindacata, nei termini della sua

formulazione, per quanto riguarda l'omessa distinzione del caso per

caso, sulla quale, in sostanza, la censura si impernia, perché non è

consentito alla Corte un esame così penetrante della norma afferente

il suo contenuto di merito, la cui regolamentazione è riservata alla

discrezionalità del legislatore

2. - Ma, nelle ordinanze di rimessione, la violazione dell'art. 3

viene dedotta anche sotto altro profilo, in connessione con l'art. 4

della Costituzione.

Si deduce al riguardo una differenza di trattamento tra i

consulenti del lavoro autorizzati all'esercizio dagli Ispettorati del

lavoro e quei professionisti (avvocati, procuratori, ragionieri ecc.)

cui è consentito per legge di svolgere la stessa attività di

consulenza, perché soltanto per i primi è configurata la

incompatibilità di cui si è detto ed è disposto il divieto

dell'esercizio.

La questione è fondata.

Pur ammettendo che le situazioni soggettive dei consulenti

autorizzati con provvedimento amministrativo e quelle dei

professionisti autorizzati direttamente dalla legge a svolgere

l'attività di consulenti del lavoro siano differenziabili, non può

ammettersi fra loro alcuna distinzione in rapporto a una situazione che

ha carattere oggettivo, come quella del rapporto di coniugio, parentela

o affinità con pubblici dipendenti di determinati uffici aventi sede

nello stesso luogo.

La ragione della incompatibilità che da quei vincoli si induce non

può non essere eguale per tutti perché consiste nella esigenza di

evitare anche il sospetto di possibili collusioni a danno della

pubblica amministrazione fra professionisti e pubblici dipendenti che

svolgono attività contrapposte, in rapporto agli stessi interessi, e

nel medesimo ambito territoriale.

Di fronte a tale identità di presupposti, la differenza di

trattamento, che inibisce ad alcuni e non ad altri l'esercizio

dell'attività, non trova alcuna razionale giustificazione, e viola,

perciò, come è stato dedotto, l'art. 3 della Costituzione

3. - Ogni altra questione proposta resta assorbita

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, avente per oggetto

l'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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