Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1970 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 242 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio

1969 dal pretore di Monopoli nel procedimento penale a carico di Greco

Giovanni, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1970 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Greco Giovanni, arrestato

dal direttore dei magazzini "Gamma" di Monopoli perché colto in

flagranza del reato di furto di oggetti esposti in vendita, il pretore

di quella città ha sollevato - con l'ordinanza in data 3 febbraio 1969

- questione di legittimità costituzionale dell'art. 242 del codice di

procedura penale, il quale consente l'arresto ad opera dei privati, in

presenza di determinate condizioni, in riferimento all'art. 13 della

Costituzione.

Nell'ordinanza il pretore argomenta innanzi tutto per dimostrare la

propria legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità e la

rilevanza della specifica questione rispetto al processo in corso.

Sul primo punto, dopo aver richiamato la conforme giurisprudenza di

questa Corte, ed in particolare le sentenze n. 13 e 52 del 1965, il

pretore osserva che, pur prescindendo dal rilievo che serie ragioni

suggerirebbero di riconoscere la legittimazione a sollevare questioni

di costituzionalità anche al pubblico ministero nel corso

dell'istruzione sommaria, è comunque indubbio che il pretore, anche

nell'esercizio delle corrispondenti funzioni, resta sempre e soltanto

un organo giurisdizionale.

Sul secondo punto egli osserva che, se la norma impugnata

risultasse incostituzionale, l'arresto dell'imputato dovrebbe ritenersi

illegittimo perché avvenuto fuori dei casi consentiti dalla legge e

dovrebbe conseguentemente emanarsi un decreto di scarcerazione ai sensi

dell'art. 246, primo comma, del codice di procedura penale. La

questione è perciò rilevante e tale rilevanza non viene meno neppure

per effetto della concessione della libertà provvisoria, (peraltro

condizionata al divieto di dimorare nel comune di Monopoli), disposta

col provvedimento stesso, in quanto siffatto beneficio comporta

soltanto la conversione di una forma di soggezione in altra, assai più

attenuata, ma non una vera e propria liberazione come quella che

conseguirebbe all'eventuale decreto di scarcerazione ex art. 246, primo

comma, del codice di procedura penale.

Dopo aver disatteso così il contrario indirizzo accolto nella

sentenza di questa Corte n. 13 del 1965, il pretore di Monopoli

aggiunge che la rilevanza della questione emerge anche dal fatto che la

legittimità o meno dell'avvenuto arresto potrebbe condizionare la

valutazione, sul piano probatorio, delle dichiarazioni e della condotta

dell'imputato nel periodo in cui egli è rimasto in potere del privato.

Passando a dimostrare la non manifesta infondatezza della

questione, il pretore muove dalla considerazione che l'art. 13 della

Costituzione riserva all'autorità giudiziaria e, in circostanze

eccezionali e con determinate limitazioni all'autorità di pubblica

sicurezza, il potere di disporre restrizioni della libertà personale

dei cittadini e non prevede invece un analogo potere del privato che si

trovi presente alla commissione di un reato. Il riconoscimento a favore

di questo di un tale potere concreta pertanto una violazione del

precetto costituzionale e non può trovare giustificazione in alcuna

delle teorie che sono state a questo scopo formulate dalla dottrina.

Respinta la tesi che vede nel privato che procede all'arresto un

negotiorum gestor o un organo occasionale dell'autorità di pubblica

sicurezza, quella secondo cui l'attività del privato realizzerebbe una

semplice fase preliminare rispetto alla presa in consegna

dell'arrestato da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale

rappresenterebbe l'arresto vero e proprio, e quella secondo cui l'art.

242 del codice di procedura penale, più che fondare un potere di

arresto, conterrebbe essenzialmente una causa di giustificazione della

condotta del privato che la rende non perseguibile, il pretore osserva

che l'arresto ex art. 242 del codice di procedura penale, oltre alla

fisica coazione della persona altrui, incide notevolmente sulla

personalità morale e sulla dignità sociale del colpito, producendo

così quelle altre conseguenze che, secondo un recente orientamento

dottrinale, costituirebbero i sicuri connotati distintivi di ogni

provvedimento concernente la libertà personale.

Ricordate quindi le ragioni di opportunità che militano a favore

dell'introduzione della norma nell'ordinamento positivo, il pretore

conclude notando che esse potrebbero trovare accoglimento da parte del

legislatore mediante la formulazione di una diversa norma la quale

salvaguardi il diritto di libertà personale, mentre se ciò risultasse

impossibile non resterebbe che rinunciare alla soddisfazione di tali

esigenze di sicurezza e di difesa sociale.

Dopo che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 2 aprile 1969, è

intervenuto nel processo costituzionale il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale dello

Stato con deduzioni depositate il 22 aprile 1969.

In esse l'Avvocatura, dopo avere diffusamente illustrato i motivi

che hanno indotto il legislatore a riconoscere al privato il potere di

arresto in flagranza, mette particolarmente in evidenza come il

rispetto della libertà personale non si può spingere fino al punto da

consentire l'annullamento della libertà altrui, impedendo quelle forme

di autodifesa che sono consentite in tutti gli ordinamenti giuridici.

Rifacendosi all'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che

vede nel privato che procede all'arresto ai sensi dell'articolo 242 del

codice di procedura penale, un organo dell'amministrazione della

pubblica sicurezza, l'Avvocatura illustra quindi come tale costruzione

logico - giuridica consenta di superare il denunciato contrasto con

l'art. 13 della Costituzione e conclude quindi chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

La questione sollevata dal pretore di Monopoli - con cui si

eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 242 del codice di

procedura penale, nella considerazione che l'arresto ivi previsto, per

opera di un privato, di chi sia colto in flagranza di reato si pone in

contrasto con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione il quale

consente l'adozione di siffatti provvedimenti provvisori restrittivi

della libertà personale solo all'autorità di pubblica sicurezza -,

non appare fondata.

È esatto che i provvedimenti in parola, costituendo deroga al

principio consacrato nel citato articolo, che incentra nella sola

autorità giudiziaria ogni potere di disporre misure incidenti sulla

libertà delle persone, devono ritenersi di stretta interpretazione, e

quindi non suscettibili di applicazione estensiva. Tuttavia è da

ritenere che la facoltà conferita al privato dalla norma in

contestazione non opera una vera estensione della portata propria della

disposizione costituzionale, in quanto il privato, allorché agisce in

presenza delle condizioni e rimane nei limiti stabiliti dalla norma

stessa, assume la veste di organo di polizia, sia pure straordinario e

temporaneo, ed in conseguenza viene a godere, nell'esercizio delle

funzioni pubbliche assunte, della stessa speciale posizione giuridica

conferita agli ufficiali di polizia giudiziaria, come risulta dal n. 2

dell'art. 357 del codice penale. Ciò non diversamente da quanto

avviene nell'ipotesi prevista dall'art. 652 del codice penale che

impone al privato, sotto comminatoria di sanzioni penali, di prestare,

se richiesto, il proprio aiuto o la propria opera nella flagranza di un

reato. Il fatto che in quest'ultima ipotesi il privato obbedisca ad un

ordine, conseguente all'accertamento della flagranza stessa da parte di

una pubblica autorità, mentre nell'altra agisce di propria iniziativa

e sulla base della constatazione della flagranza da lui stesso

effettuata, non muta sostanzialmente il tipo di attività giuridica che

egli viene ad esplicare nelle due ipotesi, diversificabili pertanto fra

loro solo sotto l'aspetto quantitativo della durata del tempo di

apprensione del colpevole fino al momento dell'intervento

dell'autorità ordinaria di polizia.

In entrambi i casi esaminati si fa applicazione del principio

generale della "collaborazione civica" in base al quale ogni cittadino

è, secondo i casi, obbligato o facultato a svolgere attività

richieste, con carattere di assoluta e urgente necessità, nel comune

interesse, per far fronte ad eventi rispetto ai quali, data la loro

eccezionalità o imprevedibilità, le autorità costituite non siano in

grado di intervenire con la necessaria tempestività, oppure in misura

sufficiente al bisogno. Il ricorso al privato nel caso denunciato deve

farsi derivare dal richiamo che l'art. 2 della Costituzione fa

all'osservanza dei "doveri di solidarietà sociale", e che trova nel

diritto vigente numerose specie di applicazione.

La circostanza che il campo di azione consentito al privato

dall'art. 242 sia più limitato di quello in cui si muove l'autorità

costituita e si limiti alla sola apprensione materiale del reo (e

all'eventuale custodia delle cose costituenti il corpo del reato), non

comprendendo la compilazione del processo verbale dell'arresto o

qualunque comunicazione all'autorità giudiziaria (mentre egli può

pretendere dagli uffici di polizia il certificato del fermo da lui

operato), discende dalla veste che viene ad assumere di organo

straordinario, fornito, come tale, dei soli poteri strettamente

necessari ad evitare il pericolo della fuga, e limitatamente al tempo

anch'esso strettamente necessario ad operare la consegna dell'arrestato

alla più vicina autorità. Analogamente la facoltatività del potere

ex art. 242 trova la sua ovvia spiegazione nell'esigenza di evitare al

privato l'assunzione dell'obbligo di iniziative che, oltre a presentare

pericoli alla propria integrità fisica, possono far sorgere in lui

ragioni di dubbio circa la sussistenza dei requisiti che, ai sensi

dell'articolo stesso, sono necessari a legittimare l'arresto.

Le considerazioni che precedono conducono a far concludere che la

disposizione denunciata non contrasta con il terzo comma dell'art. 13,

non facendo a ciò ostacolo né il fatto che quest'ultimo non ricordi

espressamente il privato fra gli abilitati all'adozione delle attività

ivi menzionate, né la considerazione che alla potestà consentita al

privato non si adegui la qualifica di provvedimento, adottata

dall'articolo stesso (in realtà detto termine non assume un

significato tecnico, e pertanto è da interpretare come includente

qualsivoglia misura, comunque adottata dal cittadino nella veste di

titolare straordinario di una pubblica funzione, assunta sotto la

propria responsabilità). Ciò sempreché l'attività esercitata si

mantenga nei limiti derivanti dalla natura stessa del potere

consentito, e che inoltre rimanga fermo il rispetto del limite massimo

di vigenza di ogni provvedimento provvisorio qual è stabilito

dall'art. 13, con la conseguenza che l'inizio del termine di 48 ore

prescritto per la comunicazione all'autorità giudiziaria venga sempre

fatto decorrere dal momento dell'arresto operato dal privato e non già

da quello della consegna da parte sua all'autorità di polizia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 242 del codice di procedura penale, proposta con l'ordinanza

del pretore di Monopoli, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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