Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 342

e 352 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

5 e il 24 maggio 1976 dai giudici istruttori dei tribunali di Torino e

di Roma, nel procedimento penale a carico di Sogno Rata del Vallino

Edgardo ed altri, iscritte ai nn. 533 e 712 del registro ordinanze 1976

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22

settembre 1976 e n. 10 del 12 gennaio 1977.

Visto l'atto di costituzione di Sogno Rata del Vallino Edgardo;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'avv. Antonio Pinto, per Sogno Rata del Vallino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 5 maggio 1976, emessa nel corso del procedimento

penale a carico di Sogno Rata del Vallino Edgardo, Cavallo Luigi ed

altri (n. 665 del 1975) il giudice istruttore presso il tribunale di

Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 342 e 352 c.p.p., limitatamente alla parte relativa al segreto

politico- militare, in relazione agli artt. 101, 102 e 112 della

Costituzione.

Nell'ordinanza si espone che, in seguito a richiesta all'Autorità

nazionale per la sicurezza del carteggio sull'imputato Sogno, fu

trasmesso solo parte del carteggio, allegando per la rimanente il

segreto politico-militare, in quanto materiale attinente ad attività

di controspionaggio. Il segreto fu allegato anche dal Presidente del

Consiglio dei ministri, il quale precisava che il carteggio non esibito

rientrava "nella materia connessa a specifica attività di

controspionaggio, in relazione a dati formali soggettivi che debbono

essere mantenuti segreti a tutela d'interessi politici e militari",

riguardando nomi di "personaggi stranieri" e di agenti informatori,

sigle di operazioni di controspionaggio ed altri elementi analoghi.

Il segreto veniva anche opposto alla richiesta del carteggio

relativo agli eventuali rapporti fra l'imputato Sogno ed i servizi di

sicurezza italiani, nonché del carteggio relativo all'imputato

Cavallo. Il generale Miceli, infine, interrogato come teste, rifiutava

anch'egli di fornire notizie su talune circostanze (eventuali

finanziamenti ricevuti dall'ambiente USA quando egli era capo del SID e

loro finalità), allegando il segreto politico-militare.

Secondo il giudice istruttore di Torino, nei casi su detti il

segreto politico-militare sarebbe stato male invocato, in quanto il

carattere della segretezza non potrebbe dedursi automaticamente

dall'asserzione che i dati richiesti riguarderebbero attività di

controspionaggio.

In particolare, non potrebbero considerarsi coperti dal segreto i

nomi dei cittadini stranieri che avessero collaborato col Sogno in

attività che potrebbero assumere rilevanza penale. Né potrebbero

considerarsi coperte dal segreto politico- militare le notizie relative

ad eventuali finanziamenti forniti al generale Miceli - e da questi

eventualmente al Sogno o ad altri imputati - da servizi di sicurezza

stranieri.

Osserva l'ordinanza che, a norma degli artt. 342 e 352 c.p.p.,

l'autorità giudiziaria, ritenendo non fondata l'allegazione del

segreto politico-militare, dovrebbe fare rapporto al Procuratore

generale presso la Corte d'appello, il quale dovrebbe informare il

Ministro della giustizia; altro rapporto, a norma dell'art. 2 c.p.p.,

dovrebbe essere fatto al Procuratore della Repubblica, il quale però

non potrebbe procedere per i delitti di falso ideologico e falsa

testimonianza senza l'autorizzazione del Ministro stesso.

Tale normativa, secondo il giudice istruttore di Torino,

contrasterebbe con gli artt. 101,102 e 112 della Costituzione per i

seguenti motivi:

a) La procedura da essa fissata non consentirebbe alcuna

valutazione giurisdizionale del carattere di segretezza del documento o

della dichiarazione e demanda la valutazione di tale carattere ad un

accertamento compiuto in veste autoritativa da un organo non

giurisdizionale, con la conseguente compressione dell'esercizio dei

poteri giurisdizionali inerenti alla ricerca delle prove.

A sostegno di tale doglianza si citano le sentenze n. 40 del 1964 e

n. 82 del 1976 della Corte costituzionale, la prima delle quali ha

ritenuto costituzionalmente illegittima una legge che condizioni la

pronuncia del giudice ad accertamenti di organi non giurisdizionali; la

seconda che, accedendo alla tesi della costituzionalizzazione del

segreto politico-militare (art. 52 della Costituzione), ha previsto la

necessità di un bilanciamento fra l'interesse all'acquisizione della

prova e l'interesse alla segretezza di fatti attinenti alla sicurezza

dello Stato.

"Giudice di questo bilanciamento" - si osserva nell'ordinanza -

"nel nostro sistema costituzionale non potrebbe certo essere la P.A.".

b) L'acquisizione del documento o della testimonianza indebitamente

ricusati non sarebbero garantiti attraverso l'instaurazione di un

procedimento penale per l'indebita allegazione del segreto. Infatti

potrebbe accadere che manchi il dolo del pubblico ufficiale il quale

abbia rifiutato di consegnare il documento o rendere testimonianza -

essendo egli vincolato alla classificazione di segretezza degli atti

senza poterne discutere l'esattezza - cosicché non possa essere

instaurato il procedimento penale contro di lui. E potrebbe anche

accadere che, instaurato tale procedimento ed ottenutasi

l'autorizzazione a procedere, non si possa acquisire il documento in

questione per un contrasto fra il Ministro di grazia e giustizia ed il

Ministro competente a decidere sulla segretezza del documento; ovvero,

in caso di rifiuto a rendere testimonianza, tale rifiuto potrebbe

perdurare, ben rifiutando il testimone divenuto imputato di sottoporsi

all'interrogatorio.

Osserva il giudice a quo che la normativa prevista dagli artt. 342

e 352 c.p.p. "è in sostanza una normativa di sbarramento all'esercizio

della funzione giurisdizionale".

Tale normativa non corrisponderebbe all'assetto dei rapporti fra

potere esecutivo e giudiziario fissato dall'attuale Costituzione, in

quanto la "riconosciuta indipendenza della Magistratura dal Governo e

la esclusiva dipendenza dalla legge" comporterebbe "come corollario

l'incostituzionalità del potere del Governo di impedire accertamenti

istruttori" diretti all'acquisizione di elementi di prova.

Risponderebbe invero ai principi della Costituzione che il

conflitto fra l'interesse alla segretezza di taluni fatti di rilevanza

politico-militare e l'interesse alla ricerca delle prove su fatti

penalmente rilevanti fosse risolto dalla Corte costituzionale mediante

la procedura dei conflitti di attribuzione.

Il giudice istruttore di Torino, nel trasmettere gli atti alla

Corte costituzionale, sospendeva il giudizio a quo "limitatamente

all'attività istruttoria disciplinata dalla normativa degli articoli

impugnati".

Con ordinanza 24 maggio 1976 il giudice istruttore del tribunale di

Roma - al quale il giudice istruttore del tribunale di Torino aveva

trasmesso gli atti non inviati alla Corte costituzionale, essendosi

dichiarato incompetente per territorio con sentenza di pari data

all'ordinanza che ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale - ha sospeso l'intero giudizio a quo e trasmesso alla

Corte la restante documentazione.

L'imputato Sogno si è costituito tardivamente rispetto

all'ordinanza del giudice istruttore di Torino ed in termini rispetto

all'ordinanza del giudice istruttore di Roma.

Negli scritti depositati, il suo difensore sostiene che il giudice

istruttore di Torino avrebbe sollevato irritualmente la questione di

legittimità costituzionale, in quanto non poteva procedere contro il

Sogno e gli altri imputati, essendo stata già dichiarata la sua

incompetenza dalla Cassazione sin dal dicembre 1974, ed avendo comunque

esso stesso giudice istruttore ritenuto tale incompetenza per

territorio con sentenza di data uguale a quella dell'ordinanza con la

quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Si eccepisce inoltre l'irrilevanza della questione e si conclude

chiedendo una declaratoria d'inammissibilità ovvero di manifesta

infondatezza della medesima. Considerato in diritto :

1. - Vanno affrontate, in via pregiudiziale, le eccezioni

riguardanti la rituale proposizione della questione di legittimità

costituzionale.

2. - Preliminarmente deve osservarsi che - come riconosce la difesa

della stessa parte privata nella memoria depositata il 29 marzo 1977 -

la sentenza della Corte di cassazione (Sez. I Pen.) 30 dicembre 1974,

n. 200O, dichiarativa della competenza dell'A.G. di Roma, riguardava il

procedimento n. 902 del 1972, pendente presso l'ufficio d'istruzione

del tribunale di Torino, e non il procedimento n. 665 del 1975,

pendente presso lo stesso ufficio, nel corso del quale è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale. È quindi da

respingere la pretesa inammissibilità della questione, fondata

sull'affermazione che con detta sentenza il giudice istruttore di

Torino era già stato spogliato del procedimento a quo.

3. - Al contrario - anche se con consolidata giurisprudenza questa

Corte, pur ritenendo che il potere di sollevare questioni di

legittimità costituzionale spetta solo al giudice che deve applicare

la norma impugnata, ha ritenuto non sindacabile da parte sua, nei

giudizi in via incidentale, l'esistenza dei presupposti processuali

relativi al giudizio a quo, ed in particolare della competenza del

giudice - va presa attentamente in esame l'altra questione sollevata

dalla parte privata, con la quale si contesta la ritualità

dell'incidente di legittimità costituzionale, sotto il profilo che

sarebbe stato sollevato da un giudice dichiaratosi esso stesso

incompetente a ulteriormente conoscere del giudizio de quo.

Con tale eccezione, infatti, non si contesta l'insindacabilità da

parte della Corte costituzionale dell'esistenza dei su detti

presupposti processuali e in particolare della competenza del giudice,

ma si nega - citandosi in proposito la sentenza n. 109 del 1964 di

questa Corte - che quella insindacabilità possa essere invocata quando

il giudice a quo non abbia, esplicitamente o implicitamente, affermato

la propria competenza, bensì l'abbia egli stesso negata, con un

provvedimento contestuale alla proposizione dell'incidente di

legittimità costituzionale.

Nella fattispecie, però, non ci si trova dinanzi ad un caso

analogo a quello - risolto con la citata sentenza n. 109 del 1964 - di

un giudice a quo che, nel sollevare la questione, si sia

contemporaneamente dichiarato incompetente a decidere il merito della

causa e ad applicare la norma impugnata, ma di fronte ad una situazione

più complessa, per il sovrapporsi di fatti processuali anomali.

Il giudice istruttore di Torino, infatti, incompetente per

territorio, ha espletato una voluminosa istruttoria, nel corso della

quale sono venuti in applicazione gl'impugnati artt. 342 e 352 c.p.p.

Egli, inoltre, non si è limitato ad emettere una sentenza

d'incompetenza e contestualmente a sollevare la questione di

legittimità costituzionale, ma ha inviato a questa Corte - in copia -

solo una parte degli atti di causa, trasmettendoli integralmente, in

originale, al giudice istruttore di Roma e sospendendo in parte il

processo.

La situazione è divenuta più complessa perché successivamente il

giudice istruttore del tribunale di Roma, con ordinanza del 24 maggio

1976, ha sospeso l'intero giudizio a quo e trasmesso tutti gli atti a

questa Corte.

Si è verificata così una fattispecie nella quale la proposizione

della questione di legittimità costituzionale, la sospensione del

processo a quo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,

non sono - come di regola avviene - il risultato di una sola ordinanza,

bensì di due ordinanze, emesse in date diverse, da due giudici

diversi, ancorché con riferimento ad un unico processo.

Nel contesto di tale fattispecie deve ritenersi infatti che il

giudice istruttore di Roma - avendo sospeso il giudizio a quo ex art.

23 della legge n. 87 del 1953, avendo disposto la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale, ed avendo disposto le notificazioni ex

art. 23, ultimo comma, della citata legge n. 87 - abbia inteso, con la

propria ordinanza, rimediare alla situazione di anomalia processuale

creatasi, aderendo nella sostanza alla proposta questione di

legittimità costituzionale.

Ne consegue che la medesima, sollevata dal giudice istruttore di

Torino dinanzi al quale le norme impugnate erano venute in applicazione

e fatta propria dal giudice istruttore di Roma competente ratione loci

a proseguire la istruttoria, può essere ritenuta ammissibile sotto

questo primo profilo.

4. - Neppure può essere accolta la eccezione di inammissibilità

per irrilevanza, sollevata dalla parte privata, essendo evidente che si

tratta di norme delle quali il giudice avrebbe dovuto senz'altro fare

applicazione nel processo a quo.

Sussistono, pertanto, i presupposti per potere passare all'esame

del merito.

5. - Osserva la Corte che il giudice a quo contesta non la

legittimità costituzionale del segreto politico-militare in sé e per

sé considerato o nella sua estensione, bensì la legittimità

costituzionale della disciplina che in concreto ad esso hanno dato gli

artt. 342 e 352 c.p.p., ponendo in essere una normativa di sbarramento

per effetto della quale il giudice non ha alcuna possibilità di

intervenire ed il potere esecutivo rimane pienamente arbitro di

decidere.

Pur essendo questi i limiti della denuncia proposta dal giudice a

quo, la Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale

delle citate norme nella parte in cui si riferiscono al "segreto

politico o militare" (art. 342) ovvero (art. 352) a "segreti politici o

militari dello Stato o altre notizie che possono nuocere alla sicurezza

dello Stato o all'interesse politico, interno o internazionale, dello

Stato", non possa essere convenientemente risolta senza delimitare con

la maggiore esattezza possibile, sotto il profilo obbiettivo, il

contenuto delle cennate espressioni in modo da dare ad esse una

interpretazione che sia conforme ai principi della Costituzione.

Quando si parla di segreto politico-militare o di segreto di Stato

si pone necessariamente un problema di raffronto o di interferenza con

altri principi costituzionali (come appunto quello del rapporto con i

principi che reggono la funzione giurisdizionale), sicché occorre dare

una interpretazione la quale deve essere armonizzata ed inquadrata nel

nostro assetto costituzionale. Un principio di segretezza che possa

resistere anche dinanzi ad altri valori costituzionali, quali quelli

tutelati dal potere giurisdizionale, deve, cioè, trovare, a sua volta,

fondamento e giustificazione in esigenze anch'esse fatte proprie e

garantite dalla Costituzione e che possano essere poste su un piano

superiore.

Questa Corte, con la sentenza n. 82 del 1976, premesso che il

segreto militare (art. 86 c.p.m.p.) assiste le notizie concernenti "la

forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato", ha rilevato

che esso involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella

sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello

Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria

indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza. Tale

interesse - si è aggiunto - è presente e preminente su ogni altro in

tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, e trova

espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne

dell'art. 52, che afferma essere sacro dovere del cittadino la difesa

della Patria.

Richiamando e sviluppando tale concetto, che trova fondamento nella

individuazione di un interesse costituzionale superiore, rileva la

Corte che occorre fare riferimento proprio al concetto di difesa della

Patria ed a quello di sicurezza nazionale (del quale ultimo è cenno

nell'art. 126 della Costituzione ed in numerose altre disposizioni

degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale).

Il primo concetto, quello di difesa della Patria, può avere una

accezione molto larga ed abbracciare anche aspetti che vanno al di là

di quel che in effetti merita di trovare una protezione che valga a

superare (come si vedrà in prosieguo) altri principi che pur sono

ritenuti essenziali nel nostro ordinamento costituzionale. Ma si può

osservare che in altre disposizioni il concetto di difesa assume un

significato più specifico, come nell'art. 87 Cost. che prevede un

organo ad hoc denominato Consiglio supremo di difesa e che certamente,

anche nel silenzio della norma, ha compiti attinenti in maniera

rigorosa ai problemi concernenti la difesa militare e, pertanto, la

sicurezza dello Stato.

E proprio a questo concetto occorre fare riferimento per dare

concreto contenuto alla nozione del segreto politico-militare, ponendo

il concetto stesso in relazione con altre norme della stessa

Costituzione che fissano elementi e momenti imprescindibili del nostro

Stato: in particolare vanno tenuti presenti la indipendenza nazionale,

i principi della unità e della indivisibilità dello Stato (art. 5) e

la norma che riassume i caratteri essenziali dello Stato stesso nella

formula di "Repubblica democratica" (art. 1).

Con riguardo a queste norme si può, allora, parlare della

sicurezza esterna ed interna dello Stato, della necessità di

protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito

democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi

interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e

che, come si è detto, possono coinvolgere la esistenza stessa dello

Stato.

In tal modo si caratterizza sicuramente la natura di questi

interessi istituzionali, i quali devono attenere allo Stato-comunità

e, di conseguenza, rimangono nettamente distinti da quelli del Governo

e dei partiti che lo sorreggono.

È solo nei casi nei quali si tratta di agire per la salvaguardia

di questi supremi, imprescindibili interessi dello Stato che può

trovare legittimazione il segreto in quanto mezzo o strumento

necessario per raggiungere il fine della sicurezza. Mai il segreto

potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti eversivi

dell'ordine costituzionale.

Perciò al criterio oggettivo della materia - che andrebbe meglio

qualificata e precisata in sede legislativa - si deve aggiungere, in

ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine.

Questo rapporto può essere dichiarato all'inizio di una

determinata operazione o di una determinata serie di atti o di fatti

fra loro collegati; ma questa predeterminazione non può costituire

caratteristica costante o essenziale, non essendo da escludere casi nei

quali una predeterminazione non sia possibile.

Comunque anche in caso di predeterminazione del segreto permangono

i problemi che si vanno ad esaminare.

6. - La individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc.

che possono compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi,

rimanere segreti, costituisce indubbiamente il frutto di una

valutazione della autorità preposta appunto a salvaguardare questa

sicurezza e non può non consistere in una attività ampiamente

discrezionale e, più precisamente, di una discrezionalità che supera

l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa,

in quanto tocca la salus rei pubblicae ed è, quindi, intimamente

legata all'accertamento di questi interessi ed alla valutazione dei

mezzi che ne evitano la compromissione o ne assicurano la salvaguardia.

A giudizio della Corte questo è un compito che può essere

definito istituzionale per i supremi organi dello Stato, per quelli,

appunto, ai quali spetta il compito di salvaguardare - come si è detto

- la esistenza, la integrità, la essenza democratica dello Stato.

A questo punto si pongono, allora, due problemi fondamentali allo

scopo di operare quel bilanciamento di interessi e di poteri di cui è

cenno nella ordinanza di rimessione, come anche in dottrina: l'uno

riguarda la competenza a stabilire in via definitiva quando il segreto

sia necessario; l'altro attiene alle possibilità di controlli sulle

determinazioni di autorità competenti.

7. - Quanto al primo problema la soluzione non sembra dubbia:

quando si pongono problemi che attengono alla sicurezza nazionale come

sopra intesa si è al vertice delle attività di carattere pubblico e

perciò dinanzi ad attività che tutte le altre sovrastano e

condizionano.

Consegue da ciò che, anche se la iniziativa di operazioni

rientranti n quel concetto può partire da organi diversi e minori, nel

momento nel quale si tratta di adottare le decisioni definitive e

vincolanti non può non intervenire chi è posto al vertice della

organizzazione governativa, deputata a ciò in via istituzionale.

Torna qui applicabile senz'altro il disposto dell'art. 95, primo

comma, della Costituzione, in virtù del quale il Presidente del

Consiglio dei ministri "dirige la politica generale del Governo e ne è

responsabile". In questa sintetica espressione non può non essere

compresa la suprema attività politica, quella attinente alla difesa

esterna ed interna dello Stato.

Se si aggiunge che, come continua la norma citata, il Presidente

del Consiglio dei ministri deve anche coordinare l'attività dei

Ministri - e possono essere più i Ministri direttamente competenti in

argomento anche in singoli casi - la predetta affermazione rimane

corroborata, sicché è al Presidente di quel Consiglio che deve essere

riportata la direzione, nel più ampio senso del vocabolo, della

gestione di tutto quanto attiene ai supremi interessi dello Stato.

Ed allora si profila un primo motivo di illegittimità

costituzionale degli artt. 342 e 352 c.p.p. i quali, in definitiva,

riportano ogni decisione in ordine al segreto al Ministro di grazia e

giustizia, al quale si deve rivolgere il procuratore generale della

Corte di appello investito dell'affare dalla autorità procedente nel

singolo caso.

Pur non disconoscendo che possono esservi validi motivi, almeno in

talune fattispecie, perché il Ministro di grazia e giustizia esprima

il suo avviso (in quanto si tratta di rapporti fra la autorità

politica e quella giurisdizionale), è peraltro da osservare che,

mentre la posizione del Ministro stesso nell'ordinamento repubblicano

è notevolmente diversa da quella che aveva nell'ordinamento

precedente, egli ha competenza per un singolo settore e può non essere

a conoscenza di altri e forse anche più rilevanti aspetti della

sicurezza nazionale.

Ritiene, pertanto, la Corte che, alla stregua delle vigenti norme

costituzionali, gli artt. 342 e 352 siano da ritenere

costituzionalmente illegittimi nella parte in cui conferiscono il

potere di decidere definitivamente sulla conferma o meno del segreto di

Stato al Ministro di grazia e giustizia e non al Presidente del

Consiglio dei ministri.

8. - L'altro aspetto della questione, come sopra indicata, è

quello che tocca più da vicino il problema sollevato dalla ordinanza

di rimessione, poiché si tratta di stabilire se il c.d. sbarramento

all'esercizio del potere giurisdizionale si possa o meno considerare

conforme al nostro sistema costituzionale e quindi, in definitiva, di

stabilire come la Costituzione risolva il bilanciamento fra l'interesse

alla sicurezza e quello della giustizia nei casi nei quali vengano in

conflitto.

Considera al riguardo la Corte che la sicurezza dello Stato

costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività,

con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto

tocca, come si è ripetuto, la esistenza stessa dello Stato, un aspetto

del quale è la giurisdizione.

E questa Corte ha già riconosciuto che non mancano, appunto,

alcuni interessi rilevanti che condizionano la stessa giurisdizione o

rendono legittime norme che limitano in qualche modo il diritto di

difesa, come l'art. 349, ultimo comma, c.p.p., sul segreto di polizia,

la cui legittimità costituzionale è stata affermata con sentenze n.

114 del 1968 e n. 175 del 1970.

D'altronde il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire

la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi,

mentre è connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte

alla sua tutela, certamente non è consono alla attività del giudice.

Nel nostro ordinamento, del resto, è di regola inibito al potere

giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo ed alla P.A. e,

quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti, e ciò vale

anche per il giudice amministrativo, al quale il controllo di merito è

consentito solo nei casi tassativamente determinati dalla legge.

Contraddire a questo principio significherebbe capovolgere taluni

criteri essenziali del nostro ordinamento e, in fatto, eliminare

praticamente il segreto ancor prima di una qualsiasi pronuncia del

giudice e - può ben dirsi - nel momento stesso nel quale la questione

della ammissibilità o meno del segreto fosse sottoposta ad un giudice.

Tutto ciò, peraltro, non significa che la autorità competente sia

da ritenere sciolta da qualsiasi vincolo, dotata di un potere

assolutamente incontrollato ed incontrollabile e, di conseguenza, del

tutto irresponsabile per gli eventuali abusi: a parte che l'autorità

competente deve fornire risposta entro un termine ragionevole e che il

giudice deve sempre accertare la competenza di chi ha opposto il

segreto, una esenzione da responsabilità del Governo (peraltro solo

temporanea, per quel che si dirà poco più innanzi) può aversi

soltanto nei riguardi del potere giurisdizionale per le considerazioni

già svolte.

Rimane sempre, invero, la responsabilità generale ed istituzionale

di ogni Governo, ribadita esplicitamente negli articoli 94 e 95 della

Costituzione, responsabilità che può essere fatta valere dal

Parlamento in tutti i modi consentiti dalla stessa Costituzione.

È quella la sede normale di controllo nel merito delle più alte e

più gravi decisioni dell'Esecutivo ed è, quindi, quella la sede

naturale nella quale l'Esecutivo deve dare conto del suo operato

rivestente carattere politico: è dinanzi alla rappresentanza del

popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe essere intaccata

(art. 1, secondo comma, della Costituzione), che il Governo deve

giustificare il suo comportamento ed è la rappresentanza popolare che

può adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza di cui

trattasi.

In quella sede il Governo, come è noto, può vedersi revocata la

fiducia o, se del caso, può anche essere incriminato qualche suo

componente (art. 96); può, comunque, essere costretto a rivelare

atti, fatti o notizie che il Parlamento valuti in maniera diversa.

Ed allora la potestà dell'Esecutivo non è illimitata. Essa è

circoscritta, innanzi tutto, per quel che si è detto al n. 5, sotto un

profilo oggettivo.

Ma a questo primo limite non può non aggiungersene un secondo,

imposto non soltanto dalla estrema delicatezza della materia e dalla

necessità di ridurre al minimo sia gli abusi sia la possibilità di

contrasti con il potere giurisdizionale, ma soprattutto dalla

necessità che siano note le ragioni fondamentali della eventuale

determinazione del segreto: ritiene la Corte che a tal fine sussiste la

necessità che l'Esecutivo indichi le ragioni essenziali che stanno a

fondamento del segreto.

A tali motivazioni di norma si atterrà il giudice. Esse, tuttavia,

possono, come di consueto, agevolare il sindacato politico del

Parlamento e contribuire, in tal modo ad assicurare, con i mezzi che

sono propri del Parlamento stesso, l'equilibrio fra i vari poteri,

evitando situazioni che potrebbero sfociare in un conflitto di

attribuzioni (vedi anche ord. n. 49 del 1977).

Conseguentemente la Corte ritiene che anche sotto questo ulteriore

profilo si debba constatare una illegittimità costituzionale dei

citati artt. 342 e 352 c.p.p., nella parte in cui non prevedono

l'obbligo di motivare il provvedimento che definitivamente decide sul

mantenimento del segreto di Stato, con che rimane caducato il

procedimento previsto dal 2 periodo del terzo comma dell'art. 352.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352

c.c.p. nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso

la Corte d'appello informi il Ministro per la grazia e la giustizia e

non il Presidente del Consiglio dei ministri e nella parte in cui non

prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri debba fornire,

entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni

essenziali dell'eventuale conferma del segreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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