Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto

comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242,

243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato

con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle

bevande), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1995 dal

pretore di Benevento nel procedimento penale a carico di Barletta

Luigi ed altro, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 20 dicembre 1995 il pretore di

Benevento ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione, dell'art. 6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962,

n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico

delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande), secondo il quale in caso di condanna per

frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le

disposizioni degli artt. 163 e 175 del codice penale, che

rispettivamente disciplinano i benefici della sospensione

condizionale della pena e della non menzione della condanna nel

certificato del casellario giudiziale.

Preliminarmente il giudice a quo afferma la rilevanza della

questione, in quanto nel processo penale innanzi a lui pendente a

carico di Barletta Luigi e Barletta Giacomo per il reato di cui agli

artt. 81 cod. pen., 5, lettera b), e 6 della legge n. 283 del 1962,

proprio per effetto della disposizione censurata, in caso di

affermazione della responsabilità degli imputati, non sarebbero

applicabili la sospensione condizionale della pena e la non menzione

della condanna, benefici dei quali i condannati potrebbero, in

astratto, godere, trattandosi di persone incensurate o comunque con

precedenti penali non ostativi.

Premesso che i delitti nel nostro sistema penale presentano

maggiore gravità rispetto alle contravvenzioni, il remittente rileva

che l'art. 6, quinto comma, della legge n. 283 del 1962 impedisce la

concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. per i

reati contravvenzionali di cui agli artt. 5 e 6 della citata legge,

mentre tali benefici possono essere concessi indistintamente a chi

abbia commesso delitti previsti dal codice penale a tutela della

salute alimentare dei cittadini, sicuramente più gravi delle ipotesi

contravvenzionali disciplinate dalla legge speciale, le quali

avrebbero per di più, in taluni casi, secondo un orientamento della

Corte di cassazione, carattere sussidiario rispetto ad essi (ad

esempio il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come

genuine, previsto dall'art. 516 cod. pen.).

Il fatto che fattispecie meno gravi ricevano una disciplina meno

favorevole di quella riservata a fattispecie più gravi, aventi

identico oggetto giuridico, violerebbe il principio di eguaglianza

dei cittadini davanti alla legge, determinando una irrazionale

disparità di trattamento.

Ad avviso del giudice a quo la disposizione denunciata

contrasterebbe altresì con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, poiché le esigenze di rieducazione che tende a

soddisfare l'istituto della sospensione condizionale della pena

(evitare il carcere al condannato a pene detentive di breve durata,

essendo nei suoi confronti sufficiente il deterrente della condanna e

della possibile futura esecuzione della pena) sarebbero del tutto

frustrate, dovendo l'imputato comunque scontare in carcere la pena,

anche se condannato per reati non eccessivamente gravi e comunque

più lievi di altri per i quali è concedibile il beneficio di cui

all'art. 163 cod. pen.

Anche l'impossibilità di fruire della non menzione della condanna

nel certificato del casellario giudiziale per reati contravvenzionali

puniti con pene detentive brevi impedirebbe la risocializzazione del

condannato, scopo al quale tende l'art. 175 cod. pen.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, il superiore interesse della salute

pubblica nella produzione e nel commercio delle sostanze alimentari

imporrebbe di sanzionare tutti i comportamenti di coloro che, sia

pure non dolosamente, producano e distribuiscano sostanze che

presentino carenze degli elementi nutritivi richiesti dalle leggi

vigenti: proprio tale finalità della disposizione censurata

porterebbe ad escludere qualunque contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

L'Avvocatura rileva ancora che, mentre le contravvenzioni di cui

agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962 mirerebbero a tutelare

la salute pubblica, le disposizioni di cui agli artt. 515 e 516 del

codice penale garantirebbero l'ordine economico.

Infine, ad avviso dell'Avvocatura, le contravvenzioni in esame non

potrebbero essere ricomprese tra i reati "non eccessivamente gravi",

come ritenuto dal Pretore, proprio perché previste a salvaguardia

della salute pubblica, bene essenziale, la cui tutela

giustificherebbe l'immediata esecuzione della pena. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art.

6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, secondo il

quale, in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla

salute, non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 del

codice penale, che disciplinano rispettivamente il beneficio della

sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della

condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Ad avviso del giudice remittente, la disposizione denunciata

violerebbe l'art. 3 della Costituzione, poiché essa troverebbe

applicazione solo con riferimento alle contravvenzioni per frode

alimentare previste e punite negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del

1962, che si qualifichino come tossiche o comunque dannose alla

salute, e non anche in relazione a delitti previsti dal codice penale

a salvaguardia della salute alimentare dei cittadini, che presentino

le medesime caratteristiche. I delitti, nel nostro ordinamento

penale, sono considerati reati più gravi delle contravvenzioni,

sicché la circostanza che fattispecie meno gravi ricevano un

trattamento meno favorevole di fattispecie più gravi sarebbe tale da

comportare, di per sé, una lesione del principio di razionalità

della denunciata disciplina delle frodi tossiche. Sotto un diverso

profilo, sarebbe leso l'art. 27, terzo comma, della Costituzione,

posto che l'istituto della sospensione condizionale della pena

risponde all'esigenza di rieducazione del condannato, che verrebbe

frustrata se, per reati puniti con pene detentive di breve durata e

più lievi di quelli per i quali pure è consentito al giudice

disporre la sospensione condizionale della pena e la non menzione

della condanna, il soggetto fosse aprioristicamente escluso da tali

benefici.

2. - La questione non è fondata.

Per quanto riguarda la pretesa irrazionalità, ipotizzata sulla

base di un'interpretazione che esclude i benefici per le

contravvenzioni e ne afferma invece la concedibilità per le ipotesi

delittuose, nessun elemento testuale è suscettibile di avvalorarla.

Al contrario, la formulazione dell'art. 6 consente di ritenere che il

divieto di concessione dei benefici è operante quando si sia in

presenza di un'attività di preparazione, produzione, commercio e

vendita di sostanze che risultino tossiche o comunque dannose alla

salute, allorché sussistano elementi di frode.

La circostanza che la disposizione sia inserita nella legge n. 283

del 1962 che configura come contravvenzioni gli illeciti ivi

specificamente previsti, compiuti nella produzione e nella vendita

delle sostanze alimentari e delle bevande, anziché nel codice

penale, dove pure sono disciplinati (al capo II del titolo VI)

delitti di comune pericolo mediante frode, non è sufficiente a

superare il suo chiaro tenore letterale e a far ritenere che essa non

si applichi anche a tali delitti. La norma, infatti, non si riferisce

alle singole enumerate fattispecie contravvenzionali, ma, con

espressione generale ed onnicomprensiva, si estende a tutte le

ipotesi di condanna (qualunque sia la natura del reato), nelle quali

all'elemento del pericolo per la collettività, rappresentato dalla

tossicità dell'alimento o della bevanda o comunque dalla sua

possibile nocività per la salute, si accompagni quello della frode.

Vi rientrano pertanto tutti i comportamenti fraudolenti, che, in

quanto tali, sono normalmente sorretti dall'elemento soggettivo della

volontà dolosa.

Il fatto che tale severa previsione sia stata introdotta solo

successivamente, allorché il legislatore ha posto mano ad una

disciplina generale dell'igiene nella produzione degli alimenti e

delle bevande, e non fosse invece già presente nel codice penale,

che pure contempla delitti ascrivibili al genus delle frodi

alimentari, trova giustificazione in ragioni di carattere storico. Il

passaggio da una produzione alimentare su scala prevalentemente

artigianale quale quella tenuta presente dal legislatore del 1930,

che comportava una diffusione di prodotti in ambiti territoriali per

lo più circoscritti, ad una produzione industriale di massa nella

quale la frode alimentare di una singola impresa è suscettibile di

mettere a repentaglio la salute dell'intera collettività nazionale,

spiega l'opzione a favore di una specifica tecnica di tutela penale

dei valori coinvolti; una opzione che, diversamente dalla generalità

degli illeciti penali, rispetto ai quali può trovare applicazione -

entro limiti di pena predeterminati - l'istituto della sospensione

condizionale, privilegia il principio dell'effettività della

espiazione della pena.

Voler restringere l'applicazione di tale principio agli illeciti

meno gravi ed escluderla per le fattispecie manifestamente più

gravi, nelle quali il pericolo di danno alla salute si accompagna ad

una attività fraudolenta, significa imputare al legislatore

valutazioni irrazionali che in nessun modo sono desumibili dal tenore

letterale della disposizione contenuta nell'art. 6, quinto comma,

della legge n. 283 del 1962.

D'altra parte, la scelta del legislatore di accomunare delitti e

contravvenzioni nella previsione di cui all'art. 6, quinto comma,

della legge n. 283 del 1962 si inserisce in una linea di politica

criminale che tende a sottoporre condotte particolarmente gravi nel

comune sentire, pur qualificate come illeciti contravvenzionali, a un

regime penale più severo, che è generalmente proprio dei delitti,

come dimostrano le esclusioni oggettive di alcune contravvenzioni

dall'amnistia (art. 2 d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865; art. 3 d.P.R.

12 aprile 1990, n. 75) e dalle sanzioni sostitutive delle pene

detentive (art. 60 legge 24 novembre 1981, n. 689).

3. - Per quanto riguarda la pretesa contrarietà del sopracitato

quinto comma dell'art. 6 all'art. 27, terzo comma, della Costituzione

ed al principio in esso affermato secondo il quale le pene devono

tendere alla rieducazione del condannato, questa Corte deve ribadire

che, pur essendo la finalità rieducativa qualità essenziale della

pena, che l'accompagna dal suo nascere, nell'astratta previsione

normativa, fino a quando in concreto si estingue (sentenze n. 313 del

1990 e n. 364 del 1988), concorrono con essa finalità di difesa

sociale, che il legislatore è legittimato a perseguire purché le

sue valutazioni non eccedano i confini della discrezionalità

politica e non si trasformino in arbitrio (sentenze n. 282 del 1989 e

n. 264 del 1974). In questo senso la sospensione condizionale della

pena non può dirsi postulata dalla Costituzione quale strumento

assoluto e indefettibile per la rieducazione del condannato, essendo

anch'essa rimessa, alla pari degli altri istituti di diritto penale,

all'apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed

astratta prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per

caso. Spetta infatti al legislatore stabilire, quale condizione per

l'applicabilità di tale istituto, che la condanna non superi un

determinato ammontare, ma non può dirsi estraneo all'ambito delle

sue valutazioni diversificare talune categorie di reati e negare la

concessione del beneficio in fattispecie nelle quali la particolare

gravità del reato emerga da elementi diversi dalla loro formale

qualificazione (delitto o contravvenzione) o dalla pena edittale per

esse prevista.

Il carattere di massa della produzione, della distribuzione e del

consumo dei prodotti alimentari, l'inanità di qualsiasi cautela

adottabile dai singoli consumatori, che non si risolva nel mero

impraticabile rifiuto del rapporto di consumo, l'enorme diffusività

del danno potenzialmente connesso ad ogni comportamento fraudolento

nella produzione e nel commercio di sostanze alimentari costituiscono

elementi che fanno apparire non irragionevole la scelta del

legislatore intesa a realizzare, nelle frodi alimentari tossiche o

comunque dannose alla salute, l'equilibrio tra le diverse finalità

della pena, collegando la rieducazione ad alcuni aspetti - quali la

qualificazione del reato come contravvenzionale, l'entità della pena

edittale e la sua eventuale sostituibilità - ed attribuendo

all'effettività dell'espiazione una specifica finalità di

prevenzione, retribuzione e difesa sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283

(Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle

leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di

Benevento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari