Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

3 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e

riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e

precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), promossi con

ordinanze emesse il 9 maggio 1977, il 9 dicembre 1977, il 12 ottobre

1977, il 7 giugno 1978 e il 13 marzo 1979 dalle Commissioni tributarie

di 1 grado di Verbania, Latina, Como, Milano e Pistoia, iscritte al n.

427 del registro ordinanze 1977, ai nn. 143, 328 del registro ordinanze

1978, ai nn. 89 e 839 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 dell'anno 1977, nn. 138 e

271 dell'anno 1978, n. 112 dell'anno 1980 e n. 56 dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Le Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, Latina e

Milano, con ordinanze rispettivamente del 9 maggio e 9 dicembre 1977 e

del 7 giugno 1978, hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

dell'art. 3 Legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione

e riscossione delle imposte dirette sui redditi dei coniugi per gli

anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria)

nella parte in cui subordina l'imputabilità dei redditi dei figli

minori per metà a ciascuno dei genitori a condizione che essi siano

entrambi titolari di reddito proprio.

Secondo i giudici a quibus tale disposizione violerebbe i principi

di uguaglianza e di proporzionalità della imposizione alla capacità

contributiva, in quanto, nei casi in cui, come in quelli di specie,

sussistono redditi imponibili di un solo genitore e del figlio, il

primo è sottoposto al cumulo dei due redditi, con conseguente aliquota

maggiore; mentre quando anche la madre del minore sia titolare di

reddito, sia pur minimo, il reddito del figlio si cumula per metà con

quello di ciascuno dei genitori, che viene quindi assoggettato ad una

aliquota inferiore.

2. - Anche la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia

solleva la stessa questione (ordinanza del 13 marzo 1979) impugnando

però l'art. 1 della legge n. 751/1976, sempre nella parte (commi primo

e secondo) in cui dispone che i redditi dei figli minori siano imputati

a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare solo allorché

entrambi i genitori siano provvisti di redditi propri.

3. - Infine la Commissione tributaria di primo grado di Como, con

l'ordinanza del 12 ottobre 1977, impugna le stesse norme (artt. 1,

primo comma, e 3, primo comma, della legge n. 751/1976), ma oltre che

sotto il profilo di cui al n. 1, anche sotto quello della mancata

esclusione dai redditi imputabili ai genitori dei redditi di lavoro dei

figli minori. Assume l'ordinanza di rimessione che per effetto della

nuova formulazione dell'art. 324 c.c. (che esclude dall'usufrutto

legale i beni acquistati dai figli con i proventi del loro lavoro) non

si vede perché ai fini dell'imposizione tributaria, i genitori debbano

presentare una maggiore capacità contributiva per l'esistenza di

redditi, come quelli dei minori, di cui non hanno legalmente la

disponibilità.

Risulterebbero quindi violati secondo il giudice a quo: il

principio della proporzionalità dell'imposizione alla capacità

contributiva (art. 53 Cost.); quello dell'uguaglianza giuridica dei

coniugi (artt. 3 e 29 Cost.); della loro parità di doveri nel

mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.); della tutela

della famiglia e dell'agevolazione dei compiti relativi (art. 31

Cost.), per il maggiore onere tributario che deriva dal concorso dei

redditi in capo al solo genitore reddituario.

4. - È intervenuto in tutti i giudizi (salvo quello proposto dalla

Commissione tributaria di Pistoia) il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

con atti tutti anteriori alla sentenza n. 266/1983 di questa Corte,

assumendo l'infondatezza delle questioni sollevate.

Ragionevole appare, infatti, secondo l'Avvocatura dello Stato, la

scelta del legislatore di imputare i redditi dei figli minori in parti

uguali al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Altrimenti - si

argomenta - dividendo per metà, nell'ipotesi in cui uno dei genitori

non abbia alcun reddito, si esonererebbe dall'imposizione tributaria la

metà del reddito dei figli. L'Avvocatura osserva, inoltre, che le

norme - di carattere peraltro transitorio - non contrastano con il

sistema normale relativo alla cumulabilità dei redditi dei figli

minori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597 (che dispone che al reddito del contribuente si cumulano i redditi

dei figli minori non emancipati con lui conviventi, compresi i figli

naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge;

dei quali cioè il contribuente abbia sostanzialmente la

disponibilità) e dell'art. 4, lett. e), Legge 13 aprile 1977, n. 114,

emanato dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, il

quale dispone che i redditi dei beni dei figli minori soggetti

all'usufrutto legale dei genitori siano imputati per metà del loro

ammontare netto a ciascun genitore, e che se vi sia un solo genitore o

se ad uno solo spetti l'usufrutto legale, i redditi gli siano imputati

per l'intero ammontare. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano questioni di

costituzionalità sostanzialmente identiche e comunque connesse:

pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

2. - La questione sollevata con le ordinanze delle Commissioni

tributarie di primo grado di Verbania, Latina e Milano è stata già

risolta sotto gli stessi profili da questa Corte con la sentenza n. 266

del 20 settembre 1983, che ne ha dichiarato l'infondatezza; essa va

quindi dichiarata manifestamente infondata.

3. - La Commissione tributaria di Pistoia solleva la medesima

questione (essendo anche identica la disposizione impugnata, che

risulta dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 751 del

1976) sotto due profili: il primo, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, identico a quello prospettato nel giudizio deciso con la

sentenza già sopra indicata il secondo, in relazione all'art. 29 della

Costituzione, per il dubbio che la norma impugnata - considerando in

sostanza il lavoro della "casalinga" in seno alla famiglia non di pari

dignità rispetto a quello prestato per conto terzi, tanto da negarle

di essere produttrice di reddito - collocherebbe "la donna in una

posizione subalterna rispetto al marito", in contrasto con il principio

della parità morale e giuridica dei coniugi.

Anche questo profilo, tuttavia, viene ad essere ricompreso nel

principio affermato nella citata sentenza di questa Corte n. 266 del

1983, secondo il quale compete al legislatore apprestare adeguati

rimedi ai possibili effetti distorsivi del sistema di tassazione

separata del reddito dei coniugi, operando le più convenienti scelte

normative nell'ambito del suo potere discrezionale, il cui esercizio si

sottrae al sindacato di legittimità costituzionale tutte le volte che

non sconfini nell'irrazionalità o nell'arbitrio. E la scelta del

legislatore con la norma impugnata "non è censurabile - si legge nella

sentenza - in sede di legittimità costituzionale perché trova

razionale giustificazione nel proposito di non conferire soggettività

tributaria al coniuge privo di reddito solo per effetto della

sussistenza di reddito proprio dei figli minori".

Anche tale questione risulta pertanto manifestamente infondata.

4. - Le questioni sollevate dalla Commissione tributaria di primo

grado di Como sono sostanzialmente due. Con la prima di esse vengono

impugnate le stesse norme (artt. 1, primo comma, e 3, primo comma,

della legge n. 751 del 1976) nella parte in cui subordinano

l'imputabilità dei redditi dei minori per metà a ciascuno dei coniugi

solo se entrambi siano titolari di reddito; con la seconda questione

invece le stesse norme vengono impugnate, in riferimento agli artt. 53

e 31 - nonché agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, senza peraltro

offrire un'adeguata motivazione - nella parte in cui esse imputano ai

genitori i redditi da lavoro dei figli minori.

La prima questione - come si è detto - è stata già risolta dalla

sentenza di questa Corte più volte citata n. 266 del 1983 e

conseguentemente va dichiarata manifestamente infondata.

La seconda, per il diverso profilo con cui le norme vengono

denunciate, si presenta in modo del tutto diverso in quanto censura il

criterio di attribuire al reddito dei genitori quello dei figli minori

provenienti da attività lavorative. La questione tuttavia è da

ritenersi infondata, proprio alla luce dei principi affermati da questa

Corte nelle sue precedenti decisioni (sentenze nn. 76 e 266 del 1983).

Infatti, dovendo il legislatore adattare in via transitoria, e

quindi limitatamente ai redditi per gli anni 1974 e precedenti, la

preesistente normativa al nuovo sistema di tassazione separata del

reddito dei coniugi, rientrava pienamente nell'ambito della sua scelta

discrezionale rispettare, per quanto riguardava il reddito dei figli

minori, il criterio di tassazione all'epoca vigente, quale era definito

dall'art. 4, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che

imputava al padre, ai fini della determinazione del reddito

complessivo, "i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con

il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli

affiliati e i figli dell'altro coniuge".

Senza toccare, quindi, il criterio generale di imputare ai genitori

i redditi dei figli minori, il legislatore si è limitato ad

attribuirli per metà a ciascuno di essi, purché titolare di reddito

proprio. Né infirmava la razionalità della sua scelta l'intervenuta

riforma del diritto di famiglia, a seguito della legge 19 maggio 1975,

n. 151, dal momento che si trattava di regolare in via transitoria la

tassazione relativa al 1974 ed agli anni precedenti; quindi ad un'epoca

anteriore alla sopraggiunta riforma.

Del tutto razionale - rispetto al sistema normativo vigente nel

periodo considerato - era pertanto il criterio adottato dal legislatore

con la norma impugnata ed esorbita, quindi, dal giudizio di questa

Corte sindacare l'esercizio del suo potere discrezionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) - dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre

1976, n. 751 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 29 della

Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania,

Latina, Milano, Como e Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) - dichiara non fondata la seconda questione di legittimità

costituzionale delle stesse norme sollevata, in relazione agli artt. 3,

53, 29, 30 e 31 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Como con l'ordinanza del 12 ottobre 1977 (r.o. n.

328/1978).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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