Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

quinto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 (Miglioramenti

economici ai dipendenti statali), come modificato dall'art. 8 della

legge 8 aprile 1952, n. 212, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dal Consiglio di

Stato-Sezione IV giurisdizionale-sul ricorso proposto da Dodero Maria

in Leo contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, iscritta al

n. 560 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;

2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 dal TAR per l'Emilia-Romagna-sede di Bologna-sul ricorso proposto da Negroni Gabriella

contro l'Ente Ospedaliero regionale Ospedali di Bologna, iscritta al n.

674 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1982;

3) ordinanza emessa il 23 giugno 1981 dal Consiglio di

Stato-Sezione IV giurisdizionale-sul ricorso proposto dal Ministero del

Tesoro-Ufficio liquidazione del CIVIS contro Catalani Rosina, iscritta

al n. 169 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'8 settembre 1982.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Stefano Onofrio, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 la IV Sezione del

Consiglio di Stato, sul ricorso di Dodero Maria in Leo contro il

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, legge 11 aprile

1950, n. 130, in riferimento agli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.

La signora Dodero, capo ufficio presso il Ministero delle Poste, in

seguito alla sospensione della corresponsione delle quote di aggiunta

di famiglia a lei spettanti, durante lo stato di disoccupazione del

marito, aveva proposto ricorso avanti all'anzidetto organo giudicante,

sollevando fra l'altro questione di costituzionalità della normativa,

in base alla quale la concessione delle quote in questione al personale

femminile, in relazione ai figli minorenni, deve, dopo ogni due anni,

essere sospesa per un anno.

Il quarto comma dell'art. 4 della legge n. 130 del 1950 prevede che

al personale femminile coniugato spettino le quote complementari di

carovita (denominate poi dall'art. 4 del d.P.R. n. 767 del 1955 quote

di aggiunta di famiglia) per i figli minorenni, quando sia provato lo

stato di disoccupazione del marito, nei modi previsti da apposito

regolamento. I1 successivo comma prevede che il regolamento stabilisce

il periodo di disoccupazione, dopo il quale sorge il diritto a

percepire le suddette quote e la durata massima delle loro

corresponsioni.

Il suddetto regolamento emanato con d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592,

dispone appunto che la corresponsione non può avvenire per più di due

anni e non può essere ripetuta se non dopo un anno. Ritiene il

Consiglio di Stato che la fonte della limitazione nel tempo della

corresponsione non è il regolamento, bensì l'art. 4 della legge n.

130 che l'impone. È quindi denunciata la suddetta norma. Le norme di

raffronto invocate sono gli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.

In particolare si deduce la violazione dell'art. 37. Questo

precetto estende al campo del lavoro il principio di eguaglianza

sancito nell'art. 3, del quale pure si asserisce la lesione, e così

statuisce che la donna lavoratrice abbia gli stessi diritti e, a

parità di lavoro, la stessa retribuzione spettante al lavoratore uomo.

Si assume violato altresì l'art. 36, che garantisce senza distinzione

di sesso al lavoratore una retribuzione che assicuri anche alla

famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La rilevanza della questione

risulta dal fatto che, se la norma denunciata fosse dichiarata

incostituzionale, risulterebbe illegittima anche la norma regolamentare

verso cui è insorta la ricorrente.

Il Presidente del Consiglio, intervenuto per tramite

dell'Avvocatura dello Stato, deduce l'infondatezza della questione.

Rileva anzitutto l'Avvocatura che la norma denunciata è contenuta

nell'art. 8 della legge n. 130 del 1950 e non nell'art. 4; osserva poi

che le quote di aggiunta di famiglia non possono rientrare nel concetto

di retribuzione. Esse rappresentano un beneficio di misura uguale per

tutti i dipendenti e quindi non collegato alla retribuzione e al lavoro

svolto, ma solo al carico familiare. Perciò non sussisterebbe la

violazione dell'art. 36 Cost.

Quanto alla lamentata lesione degli artt. 37 e 38, si deduce che il

riferimento a detti parametri sarebbe inconferente, l'art. 37 attenendo

ai diritti della donna solo nell'ambito del rapporto di lavoro, e

l'art. 38, dal canto suo, coprendo i soli meccanismi assicurativi nei

confronti della disoccupazione (involontaria) del lavoratore: per modo

che la disciplina di specie è estranea all'ambito dell'una e

dell'altra statuizione costituzionale. Il nocciolo della questione sta

dunque, a giudizio dell'Avvocatura, nel preteso contrasto con l'art. 3

Cost.

Ciò premesso, si afferma che nei rapporti economici connessi allo

status familiare la legge deve tener conto della posizione

differenziata del coniuge maschio ai limitati effetti della

distribuzione e del godimento di talune previdenze. A tale esigenza

sarebbero appunto ispirate le norme sulle quote di aggiunta di

famiglia, che prevedono come usuale il beneficio per la moglie a

carico. La moglie viene cioè considerata a carico del marito,

prescindendo dal suo stato di disoccupazione; la norma censurata invece

esclude l'aggiunta per il marito disoccupato, prevedendola solo per i

figli. Solo eccezionalmente la disoccupazione del marito assume

rilevanza; il sistema prevede però che ciò possa accadere solo per un

tempo limitato, sia per evitare eccessivi oneri, sia per il sospetto

relativo alla volontarietà di una disoccupazione permanente.

L'Avvocatura si richiama poi ad alcune pronunce rese nel 1972 da

questa Corte. Ivi si affermava che data l'organizzazione della società

fosse razionale, ai fini della pensione di reversibilità, il

richiedere lo stato di invalidità per il marito e non per la moglie.

2. - Con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 su ricorso proposto da

Negroni Gabriella contro l'Ente ospedaliero regionale Ospedali di

Bologna, il TAR dell'Emilia-Romagna ha sollevato questione di

costituzionalità della medesima norma, in riferimento al medesimo

parametro costituzionale.

La suddetta Negroni richiedeva all'amministrazione ospedaliera di

cui sopra la corresponsione delle quote complementari di famiglia per

le due figlie minorenni.

L'amministrazione si richiamava però al dettato dell'art. 4 del

d.P.R. n. 592 del 1955, in base al quale tale corresponsione deve

interrompersi per un anno ogni due anni. La Negroni ricorreva allora al

TAR chiedendo fra l'altro che venisse sollevata la questione di

costituzionalità di tale ultima norma.

Il TAR rileva - al pari del Consiglio di Stato nell'ordinanza del

1975 - che la fonte originaria della limitazione temporale è non nella

norma regolamentare, ma in quella legislativa, riguardo alla quale si

prospetta la presente questione di costituzionalità.

Richiamata l'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato nel 1975, il

TAR Emilia ricorda che questa Corte con sentenza n. 105 del 1980, ha

dichiarato l'incostituzionalità di altra norma per la parte in cui non

disponeva che gli assegni familiari spettanti per i figli a carico

competessero in alternativa alla donna lavoratrice qualora il marito

presti attività lavorativa, anche se questa non dia titolo ai detti

assegni. Con la stessa sentenza è stata altresì dichiarata

incostituzionale la norma che prevedeva che gli assegni per il coniuge

a carico spettassero alla moglie solo in caso di invalidità del

marito.

La rilevanza della questione è motivata negli stessi termini della

precedente ordinanza.

Non interviene in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Si è invece costituita, fuori termine, la parte privata

ricorrente, la quale confida che la Corte, sulla base della propria

recente giurisprudenza dichiari fondata la questione.

In prossimità dell'udienza, la difesa della stessa parte privata

ha prodotto una memoria aggiuntiva, ribadendo le deduzioni già svolte.

3. - Identica questione è sollevata dalla IV Sezione del Consiglio

di Stato su ricorso proposto dal Ministero del Tesoro - Ufficio

liquidante del CIVIS contro Catalani Rosina, con ordinanza emessa il 23

giugno 1981 e pervenuta alla Corte il 9 marzo 1982.

La Catalani, dipendente del Centro italiano viaggi istruzione

studenti, soppresso con d.P.R. 4 luglio 1977 e trasferito dall'1

gennaio 1978 con il proprio personale all'opera universitaria

dell'Università di Roma, impugnava davanti al TAR del Lazio i

provvedimenti (adottati dall'amministrazione) di sospensione

dell'erogazione in suo favore delle quote di aggiunta dal 16 settembre

1974 al 15 ottobre 1975, con conseguente trattenuta sullo stipendio per

il recupero della somma già erogatale nel periodo dal settembre 74 al

maggio 75.

Il TAR Lazio, ritenendo che le quote erogate alla ricorrente

avessero natura diversa da quelle di aggiunta e accogliendo il ricorso,

affermava che la norma, ora oggetto del sindacato di costituzionalità,

non era applicabile al caso di specie e riconosceva il diritto della

Catalani a percepire continuativamente le quote in contestazione.

Contro tale decisione proponeva appello il Ministero del Tesoro,

rilevando che le quote in questione hanno assunto la denominazione di

quote di aggiunta di famiglia, in base all'art. 4 del d.P.R. n. 767 del

1955. La Catalani, che non si è costituita davanti al Consiglio di

Stato, aveva fra l'altro sollevato nel giudizio di primo grado la

questione di costituzionalità della norma ora denunciata in

riferimento però al solo art. 3 Cost.

Quanto alla rilevanza della questione, osserva il Consiglio di

Stato che dalla caducazione dell'art. 4 legge n. 130 del 1950

deriverebbe il diritto dell'interessata a percepire la suddetta quota

senza limiti temporali. Il giudice a quo rileva in proposito che il

regolamento del personale del CIVIS attribuisce il diritto alle

suddette quote alle stesse condizioni e allo stesso titolo del

personale statale. Posto ciò, la norma denunciata contrasterebbe oltre

che con l'art. 3, con gli artt. 36 e 37 Cost.

L'argomentazione è identica a quella addotta dallo stesso

Consiglio di Stato nel 1975. In più si aggiunge in conclusione che la

diversità di trattamento non trova più giustificazione in base agli

artt. 143 e 147 del Codice Civile, come riformati dalla legge n. 151

del 1975, in forza dei quali l'obbligo di contribuire ai bisogni

familiari compete ad entrambi i coniugi che col matrimonio acquistano

uguali diritti ed assumono identici doveri.

In quest'ultimo giudizio non è intervenuto il Presidente del

Consiglio, né si è costituita alcuna parte privata.

4. - All'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 l'Avvocatura dello

Stato ha ribadito le conclusioni già prese in ordine alla questione

sollevata con ordinanza 16 dicembre 1975 della IV Sezione del Consiglio

di Stato. Considerato in diritto :

1. - Le questioni proposte con le tre ordinanze in esame,

rispettivamente emesse il 16 dicembre 1975 (560/76) ed il 23 giugno

1981 (169/82) dalla IV Sezione del Consiglio di Stato e l'11 febbraio

1981 (674/81) dal Tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna, hanno

per oggetto l'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, come

modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Tale norma è

censurata nella parte in cui- dopo aver, al quarto comma, disposto che

"al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di

carovita per la prole minorenne, quando sia data la prova della

disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento" -

così, al quinto comma, statuisce "il regolamento stesso stabilirà il

periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a

percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione

delle quote medesime".

La normazione regolamentare prevista nel censurato disposto di

legge è stata emanata con il d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592; e di tale

decreto qui interessa l'art. 4. Ivi è detto che le quote in parola non

possono essere corrisposte per un periodo superiore ad anni due e che

la corresponsione non può ripetersi se non sia trascorso almeno un

anno dal periodo suddetto. Altra norma, contenuta nel d.P.R. 767 del 17

agosto 1955, ha successivamente stabilito che le quote complementari

d'indennità di carovita assumono la denominazione di "quote aggiunta

di famiglia", lasciando ferma la disciplina della loro attribuzione e

misura.

Nelle ordinanze di rinvio si assume che la limitazione concernente

il periodo in cui le quote di aggiunta sono corrisposte al personale

femminile trovi la sua "fonte originaria" nel citato art. 8 della legge

n. 212 del 1952: così viene all'esame della Corte detta norma, sulla

quale, appunto, riposa la disposizione regolamentare, che governa il

caso di specie.

La questione si prospetta per aver il legislatore consentito

un'indebita restrizione dei diritti garantiti secondo Costituzione alla

donna lavoratrice, com'è qui di seguito precisato:

a) In ciascuna delle ordinanze in esame è in primo luogo dedotta

la violazione dell'art. 3 Cost. Il diritto alle quote per la prole a

carico - si osserva al riguardo - è limitato, nei confronti del

personale femminile, ad un periodo massimo, che non vien fatto

coincidere con l'intera durata dello stato di disoccupazione del

coniuge, mentre corrispondenti limitazioni di ordine temporale non sono

previste per l'ipotesi in cui le stesse quote vengono erogate al marito

(cfr. art. 2, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21

nonembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ("Provvedimenti

economici a favore dei dipendenti statali")). La differenza di

trattamento disposta per il personale femminile sarebbe priva di

ragionevole giustificazione e quindi lesiva del principio di

eguaglianza. Tale conclusione, si soggiunge, la Corte ha del resto già

raggiunto in analoghi casi, col pronunziare l'illegittimità

costituzionale di altre disposizioni di legge (artt. 3, primo comma, e

6 del d.P.R. n. 767 del 1955), le quali ammettevano la donna

lavoratrice a fruire degli assegni di famiglia per i figli a carico in

condizioni di non parità rispetto al marito.

b) Le considerazioni testé esposte gioverebbero anche a denunziare

l'inosservanza dell'art. 37 Cost. delineata nelle ordinanze di rinvio

sull'assunto che quest'ultimo precetto del testo fondamentale

costituisca esplicazione del principio di eguaglianza, con specifico

riferimento ai diritti e alla retribuzione della donna lavoratrice.

c) Si assume poi leso l'art. 36 Cost., in quanto - il rilievo, va

precisato, è svolto nella sola ordinanza (169/82) della IV Sezione del

Consiglio di Stato - "il diritto del lavoratore ad ottenere una

retribuzione sufficiente ad assicurare a lui stesso ed alla sua

famiglia un'esistenza libera e dignitosa non consente alcuna

discriminazione tra i due sessi". Una simile discriminazione

opererebbe, tuttavia, proprio nel caso in esame, e del tutto

ingiustificatamente, dal momento che la norma censurata non trae

supporto da alcuna corrispondenza al sistema del codice civile, in cui

la piena parità dei coniugi è sancita anche in ordine agli obblighi

loro imposti nei riguardi della prole.

d) Nelle ordinanze (560/76 e 169/82) della IV Sezione del Consiglio

di Stato e del TAR Emilia-Romagna (674/81) è infine adombrata

l'ipotesi che la lamentata discriminazione della donna lavoratrice

rilevi anche sul terreno previdenziale, con il risultato di vulnerare

la statuizione dell'art. 38 Cost.

2. - Le ordinanze in epigrafe propongono la stessa questione.

I relativi giudizi sono pertanto riuniti e congiuntamente decisi.

3. - La questione è fondata. Delle censure proposte occorre subito

esaminare quella che ha riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost.,

sollevata per prima, in ordine logico, in tutti i giudizi riuniti ai

fini della presente decisione. La Corte non ravvisa razionali

giustificazioni della disparità che la normativa censurata introduce

nel trattamento del personale femminile.

Nelle ordinanze di rinvio si lamenta che la donna lavoratrice

fruisca della provvidenza in questione per un periodo necessariamente

inferiore alla durata dello stato di disoccupazione del coniuge,

laddove analoga limitazione non è disposta per il caso in cui le quote

siano percepite dal marito.

Non si contesta, dunque, che l'erogazione delle quote alla moglie

possa essere ragionevolmente subordinata alla circostanza che il marito

sia sprovvisto, ai sensi della legge, delle risorse derivanti

dall'attività lavorativa. Né si contesta che lo stato di

disoccupazione del coniuge debba essere accertato nei modi stabiliti

dall'apposito regolamento, cui la legge rinvia. La lesione dell'art. 3

Cost., com'è prospettata alla Corte, consiste, allora, propriamente in

ciò: che, pur essendo il beneficio in discorso concesso al personale

femminile, esso è tuttavia previsto per un periodo limitato e

discontinuo, che comunque non copre l'intera durata della

disoccupazione del coniuge. Ora, non può negarsi che per questo verso

sussiste la dedotta irrazionalità della previsione normativa. La

corresponsione della quota alla moglie presuppone, certo, lo stato di

disoccupazione del marito; ma se, e fino a quando questo presupposto

risulta sussistere l'erogazione del beneficio deve essere continua. La

norma in esame discrimina invece ai danni della donna lavoratrice,

eccettuandone il trattamento dal regime dettato in via generale per i

dipendenti dello Stato.

Vanno così disattese le deduzioni del Presidente del Consiglio in

merito alla questione promossa in data 16 dicembre 1975 dalla IV

Sezione del Consiglio di Stato. Si osservava, in quel giudizio,

dall'Avvocatura che "la posizione limitatamente differenziata del

coniuge maschio", quale risulta dalla normativa in esame, "risponde ad

una condizione sociale diffusa e tradizionale"; la scelta del

legislatore, si soggiungeva, è giustificata dalla presunzione che a

carico del coniuge è normalmente la moglie, non il marito; la

disoccupazione del marito, si concludeva, acquista rilevanza

eccezionalmente, al solo effetto di corrispondere alla moglie le quote

di aggiunta per la prole a carico. Dopo di che, i qui contestati limiti

di tempo quanto al godimento di tale beneficio dovrebbero ritenersi

posti razionalmente, di fronte "all'eventualità di un ininterrotto o

permanente periodo di sovvertimento della condizione normale del

marito, la cui disoccupazione non può essere cronica".

Così ragionando, però, si trascura che nella specie ci troviamo,

dopotutto, di fronte ad una provvidenza per i figli minori. Deve dunque

tenersi in conto la tutela del nucleo familiare, la quale esige che,

accertato lo stato di disoccupazione del padre, le quote di aggiunta

siano per tutta la sua durata percepite dalla madre lavoratrice, ed in

condizioni di eguaglianza rispetto all'altro genitore. A parte ciò, la

presunzione dalla quale muove l'Avvocatura riguardo alle rispettive

posizioni del marito e della moglie nel mantenimento reciproco - e quel

che qui importa, nei confronti della prole a carico - è contraddetta

dall'evoluzione intanto intervenuta nell'assetto socio-economico del

paese. Questa nuova realtà - è stato in precedenti pronunzie

affermato (sentenze nn. 6 e 105 del 1980) - si rispecchia nella più

recente legislazione, decisamente ispirata, in conformità ed

attuazione del testo fondamentale, al criterio di eguagliare le

situazioni dell'uomo e della donna. Basti ricordare l'art. 143 codice

civile, come sostituito dall'art. 24 della legge sulla riforma del

diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 e l'art. 9 della legge 9

dicembre 1977, n. 903. Quest'ultima disposizione statuisce, invero, che

"gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia, le maggiorazioni delle

pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in

alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni

e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato".

4. - Ingiustificatamente, dunque, la norma censurata deroga al

coevo trattamento dei dipendenti statali. Essa vulnera il principio di

eguaglianza, in quanto detta per la donna un regime meno favorevole di

quello riservato al coniuge e ciò nella sfera, in cui la moglie

assolve con il proprio lavoro - a pari titolo del marito, che non fosse

disoccupato - i compiti affidati ai genitori nei confronti della prole.

In definitiva, occorre poi osservare, viene in rilievo anche l'esigenza

di ricondurre il caso di specie sotto i criteri stabiliti nella testé

ricordata norma del 1977, la quale ha nell'ambito temporale della sua

previsione ormai adeguato il vigente ordinamento all'invocato disposto

costituzionale. Il che conferma la conclusione sopra raggiunta.

La Corte è così dispensata dall'occuparsi delle ulteriori censure

formulate nell'ordinanza di rinvio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma,

della legge 11 aprile 1950, n. 130, "Miglioramenti economici ai

dipendenti statali" come modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile

1952, n. 212, "Revisione del trattamento economico dei dipendenti

statali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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