Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1969 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149, primo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

4 agosto 1967 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento civile

vertente tra Tiralosi Michela e La Rosa Giovanni, iscritta al n. 258

del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.

Visto l'atto di costituzione di Tiralosi Michela;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del

Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Luigi La Perlita, per la Tiralosi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione del 9 giugno 1960 Giovanni La Rosa conveniva

in giudizio davanti al tribunale di Caltagirone Michela Tiralosi; ed

assumendo che il testamento olografo del 14 dicembre 1957 di Sebastiano

La Rosa, fratello di esso attore e marito della convenuta, nel

frattempo deceduto, appariva ictu oculi inframmezzato da intenenti e

correzioni di terze persone, che lo rendevano nullo a causa della

mancanza del requisito essenziale dell'olografia, chiedeva che detto

testamento fosse dichiarato nullo o fosse annullato.

La convenuta contestava il fondamento della domanda, deducendo, tra

l'altro, che l'assunto dell'attore era assolutamente inconsistente

anche perché lo stesso non aveva negato che il testamento fosse

scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, e che,

in ogni caso, era da escludersi l'intervento di terzi nella correzione

di eventuali errori materiali, nei quali fosse incorso il testatore.

Con ordinanza del 2 febbraio 1961, il giudice istruttore, designato

per la trattazione della causa, riteneva che nei fatti esposti in

citazione potessero ravvisarsi gli estremi del reato previsto dall'art.

491 in relazione agli artt. 482 e 476 del Codice penale e pertanto

inoltrava rapporto al procuratore della Repubblica per l'eventuale

esercizio dell'azione penale.

Iniziata l'azione penale, il giudice istruttore, con sentenza del

31 gennaio 1962, a chiusura dell'istruzione formale, rilevava che la

lamentata eterografia parziale del testamento appariva sicuramente

accertata a seguito dell'indagine peritale all'uopo disposta, per ciò

che si riferiva ai numeri 14 e 7 della data "14 dicembre 1957" apposta

sul documento, e dato atto che le correzioni non erano di pugno della

Tiralosi, dichiarava di non doversi procedere nei di lei confronti per

il reato di falso ascrittole, per non avere commesso il fatto.

Considerata, infine, l'inopportunità di procedere alla declaratoria

della parziale falsità del testamento, non adottava al riguardo alcuna

pronunzia.

Successivamente lo stesso giudice istruttore penale, su istanza del

La Rosa, con provvedimento del 20 ottobre 1963, rilevava che, in tema

di restituzione in pristino del documento contestato, non era

evidenziabile, allo stato, pregiudizio alcuno per i terzi parti e non

parti del procedimento e che risultava anzi evidente utilità per il

richiedente; riteneva che dovesse farsi luogo alla correzione materiale

della sentenza nelle forme di cui all'art. 149 del codice di procedura

penale ed ordinava che venisse corretta la parte dispositiva di detta

sentenza con l'ingiunzione della dichiaraziohe di falsità, per

eterografia, della data dell'atto nei limiti di cui all'accertamento,

nonché dell'ordine di cancellazione dei numeri apposti da mano aliena.

Eseguita l'anzidetta sentenza, il giudizio civile riprendeva il suo

corso e quindi veniva definito con sentenza dei dì 16-28 gennaio 1966.

Il tribunale, disattendendo la specifica contestazione della Tiralosi,

rilevava che i provvedimenti sulla falsità, come sopra emessi dal

giudice istruttore penale, avevano efficacia pari a quella stabilita

dalle sentenze penali irrevocabili pronunciate in seguito a giudizio; e

ritenuta rilevante la falsità, consistente nella interpolazione dei

numeri 14 e 7 nella data, e conseguenziale la nullità dell'intero

testamento, accoglieva la domanda del La Rosa dichiarando la nullità

dell'impugnato atto. Avverso la sentenza del tribunale proponeva

appello la Tiralosi.

Col terzo motivo, assumeva l'appellante, tra l'altro, che il

tribunale avrebbe errato attribuendo autorità di cosa giudicata

all'ordinanza del 20 ottobre 1963 del giudice istruttore penale, emessa

fuori dei casi previsti dalla legge, e non tenendo presente che in quel

procedimento di correzione della sentenza istruttoria non erano state

rispettate le esigenze del contraddittorio.

L'adita Corte di appello di Catania preliminarmente osservava che

il primo rilievo avrebbe dovuto farsi valere davanti al giudice

dell'impugnazione ai sensi dell'art. 149, comma quarto, del Codice di

procedura penale e rilevava la notevole gravità della seconda

deduzione sotto il profilo che la mancanza del contraddittorio

determinata dalla struttura stessa del procedimento censurato

degraderebbe la pronuncia ad atto privo del carattere tipico della

giurisdizione. E dopo una breve esposizione delle ragioni per cui il

contraddittorio è elemento indispensabile per l'esistenza di un

regolare rapporto processuale e strumento indispensabile di garanzia

dell'attuazione del diritto tra i contendenti, precisava che "un

processo, il quale non assicuri il contraddittorio delle parti, non è

idoneo alla attuazione del diritto, né alla tutela giurisdizionale dei

diritti di chi voglia agire in giudizio, né alla garanzia del diritto

di difesa di chi è interessato al rapporto controverso" e che "la

norma che in siffatto modo fosse per regolare quel processo si

porrebbe, per ciò solo in contrasto con i commi primo e secondo

dell'art. 24 della Costituzione".

Con riferimento alla specie, secondo la Corte di Catania, non si

poteva non dare soluzione negativa al quesito se l'articolo 149 del

Codice di procedura penale si informasse al principio (del rispetto)

del contraddittorio.

L'art. 480 del Codice di procedura penale, infatti, prevede che la

falsità dell'atto, accertata con sentenza pronunciata nel giudizio

deve essere dichiarata nel relativo dispositivo e che con lo stesso

dispositivo debbono ordinarsi i provvedimenti riparatori del falso. Ma

l'adozione di questi, aggiunge lo stesso art. 480, con una disposizione

palesemente informata al principio sopradetto, è vietata "quando può

pregiudicare interessi di terzi non intervenuti come parti nel

procedimento". Tali regole poi valgono anche per le sentenze

istruttorie di proscioglimento in forza dell'espresso rinvio contenuto

nell'art. 380 del Codice di procedura penale.

Stante ciò e ritenuto che, giusta il prevalente orientamento della

giurisprudenza, gli anzidetti provvedimenti (dichiarazione della

falsità e provvedimenti riparatori) possono essere formalmente

pronunciati anche con la ordinanza di correzione ed integrazione del

dispositivo emessa ai sensi dell'art. 149 del Codice di procedura

penale, secondo la Corte di Catania nel procedimento di correzione di

errori materiali non sarebbe rispettata l'esigenza del contraddittorio.

Il citato art. 149, infatti, prevede che alla correzione ed

integrazione il giudice possa provvedere anche d'ufficio con ordinanza

in camera di consiglio "previa citazione, se è possibile, della parte

che vi ha interesse". La citazione della parte interessata viene così

sottoposta ad una duplice limitazione, in quanto, da un lato, è

rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, in funzione delle

possibilità (di individuazione) offerte dal processo penale e

dall'altro è ammessa solo per quei soggetti che abbiano assunto (nel

processo penale) la qualità di parte. E ciò comporta che il

contraddittorio è ritenuto pressocché superfluo.

Pertanto la Corte d'appello di Catania non mancava di considerare

apprezzabile l'opinione espressa in autorevoli decisioni che, qualora

l'adozione dei provvedimenti riparatori del falso potesse pregiudicare

interessi di terzi estranei, si dovesse, fare ricorso al procedimento

incidentale di esecuzione di cui agli artt. 628 e seguenti del codice

di procedura penale, ma riteneva che la possibilità di adottare i

ripetuti provvedimenti a mezzo del procedimento di correzione ex art.

149, poggiando su un rito non assistito dalle garanzie del

contraddittorio, si traduce "in un sostanziale diniego di tutela

giurisdizionale per coloro che vengono ad essere pregiudicati nei loro

interessi"; e con ordinanza del 4 agosto 1967, premesso e ritenuto

quanto sopra, sollevava, d'ufficio, considerandola rilevante e non

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 149, comma primo, del Codice di procedura penale, nella parte

che disciplina il procedimento, in riferimento all'art. 24, commi primo

e secondo, della Costituzione.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 23 dicembre 1967.

Davanti a questa Corte si costituiva solo la Tiralosi a mezzo

dell'avv. Luigi La Ferlita e con deduzioni depositate il 7 dicembre

1967, chiedendo che la questione fosse dichiarata fondata, giacché

sarebbe manifesto che nella norma denunziata non è osservato il

principio del contraddittorio, fondamentale in qualunque tipo di

processo ordinato alla attuazione del diritto. Considerato in diritto :

1. - Secondo la Corte di appello di Catania la rilevanza della

sollevata questione deriva dal fatto che l'eventuale dichiarazione di

illegittimità dell'art. 149, comma primo, del Codice di procedura

penale nella parte relativa al procedimento, perché in contrasto con

l'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione, influirebbe

sull'autorità dell'ordinanza di correzione nel giudizio civile.

Nonostante la sua sinteticità, la motivazione fornita dal giudice

a quo appare sufficiente.

Ciò esime la Corte dall'affrontare i problemi connessi alla

ammissibilità, nella specie, del procedimento di correzione di cui

all'art. 149, comma primo, e alla natura e portata della efficacia, in

sede civile, della sentenza istruttoria di proscioglimento che accerti

la falsità in atti (specie se corretta o integrata in forza di quel

procedimento).

2. - Il procedimento di correzione di errori materiali (seguito per

il completamento - con l'aggiunta delle parti omesse - del dispositivo

della sentenza istruttoria di proscioglimento della Tiralosi dal reato

di falso) sarebbe privo del contraddittorio, e l'art. 149, comma primo,

nella parte che disciplina tale procedimento, sarebbe per ciò in

contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione.

Il rispetto del principio del contraddittorio è infatti essenziale

e si sostanzia nella possibilità data alle parti di essere presenti in

giudizio ed a ciascuna di esse di proporre domande ed eccezioni e di

opporsi alle pretese e alle eccezioni lato sensu delle altre.

Esso ricorre normalmente e si ha anche nelle ipotesi eccezionali in

cui l'attuazione del contraddittorio è posticipata ovvero rimessa alla

volontà della parte interessata. "Un processo - afferma la Corte di

Catania - il quale non assicuri il contraddittorio delle parti, non è

idoneo all'attuazione del diritto, né alla tutela giurisdizionale dei

diritti di chi voglia agire in giudizio, né alla garanzia del diritto

di difesa di chi è interessato al rapporto controverso".

3. - La censura è fondata.

Alla correzione di errori materiali contenuti nelle sentenze, nelle

ordinanze e nei decreti provvede, anche d'ufficio, con ordinanza in

camera di consiglio, il giudice che ha compiuto l'atto "previa

citazione, se è possibile, della parte che vi ha interesse".

Tale è il contenuto dell'art. 149, comma primo. E la norma non

sembra integrata o modificata da altre disposizioni.

Le parti del procedimento o giudizio penale principale non trovano,

nel procedimento di cui all'art. 149, le garanzie di cui ai primi due

commi dell'art. 24 della Costituzione.

Per tali parti, infatti, si distingue a seconda che abbiano

interesse o meno alla correzione degli errori materiali. Ma non si

precisa con rigore se tra le parti interessate rientrino solo qubelle

che dall'emittendo provvedimento si prospettino di conseguire un

vantaggio ovvero anche quelle che temano di subire un pregiudizio e si

lascia solo intendere che parti interessate siano unicamente le prime.

E per queste, la norma in esame non prevede che le stesse debbano

essere citate in ogni caso. La citazione della parte che vi ha

interesse, infatti, va disposta solamente "se è possibile". Ciò

significa che la citazione, come ritiene la Corte di Catania, è a

rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice in funzione delle

possibilità (di individuazione) offerte dal processo penale".

La mancata citazione della parte che vi ha interesse, d'altro

canto, non comporta, secondo il prevalente orientamento della -

giurisprudenza, alcuna sanzione di nullità, sempre che, sul punto, non

debba farsi riferimento all'art. 185, n. 3, del Codice di procedura

penale ovvero all'art. 630 dello stesso Codice.

A tutte le parti, in caso d'iniziativa d'ufficio, e alle parti

diverse da quella istante nel relativo caso non è garantita la

possibilità di opporsi attraverso l'esercizio dei rispettivi diritti e

di difendersi. Ed esaurito il procedimento ex art. 149, non è dato

alle stesse il potere di far valere altrimenti le loro ragioni.

Né si può valutare diversamente il procedimento per ciò che

"l'ordinanza che dispone la correzione è soggetta al ricorso per

cassazione" (art. 149, comma quarto): non è infatti previsto nessun

apposito o adeguato strumento perché l'ordinanza di correzione venga

conosciuta o diventi conoscibile da tutti gli interessati (o almeno da

quelli intervenuti come parti nel procedimento o giudizio principale).

Va, per tutto ciò, condivisa la considerazione effettuata dalla

Corte di Catania, che nella previsione normativa "il contraddittorio è

ritenuto pressocché superfluo".

E tale non avrebbe potuto e dovuto presentarsi, in nessuna ipotesi.

Non solo nel caso (di cui al processo a quo) di correzione ed

integrazione delle omissioni della sentenza istruttoria di

proscioglimento dal reato di falso (caso in cui, per altro, secondo la

dottrina e parte della giurisprudenza, il ricorso al procedimento di

cui all'art. 149 sarebbe del tutto ingiustificato) proprio perché le

omesse pronunce possono riguardare interessi (privati) distinti e

diversi da quello della fede pubblica. Ma neppure nel caso più

semplice e tipico di vera e propria correzione di omissioni e errori

(che non producono nullità e la cui correzione non importa una

modificazione essenziale dell'atto).

La funzione incidentale ed accessoria del procedimento, data la sua

importanza, esclude che possano avere rilievo le caratteristiche

strutturali, e comporta ed esige che le parti del procedimento o

giudizio principale mantengano le loro posizioni e per quanto attiene

all'esercizio dei diritti e per quanto concerne la difesa in giudizio.

Appare, per tutto ciò, evidente, nel procedimento previsto

dall'art. 149, comma primo, il mancato rispetto del principio del

contraddittorio. E di conseguenza, risulta evidente che la violazione

dell'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 149, comma

primo, del Codice di procedura penale, limitatamente all'inciso "se

possibile".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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