Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1968 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 52r.d.l. 2/1940

usata come parametro

citata

  • art. 3d.l. 799/1948
  • art. 24d.l. 799/1948
  • art. 22r.d.l. 1639/1936
  • art. 18d.l. 799/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del R.D.L.

9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762

(istituzione dell'I.G.E.); dell'art. 22 del R.D.L. 7 agosto 1936, n.

1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e modificato con

R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2013 (riforma degli ordinamenti tributari);

e dell'art. 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799 (provvedimenti in materia

di I.G.E.), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dal

Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra la Latteria

sociale di Brignano Gera d'Adda e l'Amministrazione finanziaria dello

Stato, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.

Visti gli atti di costituzione della Latteria sociale e

dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per l'Amministrazione finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio civile, promosso contro l'Amministrazione delle

finanze, la Società cooperativa latteria sociale di Brignano Gera

d'Adda, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del decreto

ministeriale 27 novembre 1963, che la condannava al pagamento della

somma di lire 354.425 quale ammontare dell'I.G.E. evasa, e di lire

500.000 di pena pecuniaria. La Cooperativa sosteneva che non sussisteva

affatto l'acquisto presso terzi di latte, addebitatole presuntivamente

per il periodo gennaio 1951-settembre 1955, sull'erroneo presupposto di

un determinato coefficiente di resa del formaggio prodotto.

L'Amministrazione delle finanze eccepiva il difetto di

giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di

questione di estimo semplice.

Con ordinanza del 23 giugno 1966, il Tribunale di Brescia, premesso

trattarsi effettivamente di estimo semplice, ha ritenuto che dal

combinato disposto dell'art. 52 del R. D.L. 9 gennaio 1940, n. 2,

istitutivo dell'imposta sull'I.G.E., convertito nella legge 19 giugno

1940, n. 762, dell'art. 6, comma primo, all. E della legge n. 2248 del

20 marzo 1865, e dell'art. 22 del R. D.L.7 agosto 1936, n. 1639,

convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016 e modificato con R. D.L.27

ottobre 1937, n. 2013, si deduce che la tutela giurisdizionale dei

diritti soggettivi relativi a questioni di estimazione semplice in

materia di I.G.E. non riscossa in abbonamento, non è prevista né

davanti alle Commissioni tributarie, né davanti all'autorità

giudiziaria ordinaria; e ciò in contrasto con l'art. 113 della

Costituzione, per il quale ogni diritto soggettivo del privato è

tutelato, nei confronti della pubblica amministrazione, in via

giurisdizionale.

Poiché inoltre l'art. 18 del D.L.3 maggio 1948, n. 799, prevede la

giurisdizione di apposite commissioni tributarie per le controversie in

materia di I.G.E. riscossa in abbonamento, vi è altresì contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, per i medesimi

diritti, la tutela giurisdizionale viene ad essere condizionata dalle

diverse modalità di pagamento dell'imposta (in abbonamento o non)

nonostante l'identità intrinseca del tributo.

Il Tribunale ha pertanto sollevato la questione di legittimità

costituzionale delle suindicate norme, in riferimento agli artt. 113, 3

e 24 della Costituzione, ordinando la sospensione del procedimento e la

rimessione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15

ottobre 1966.

Nel giudizio dinanzi questa Corte si sono costituiti la Società

cooperativa latteria sociale di Brignano Gera d'Adda, e

l'Amministrazione delle finanze rappresentata e difesa dall'Avvocatura

generale dello Stato.

Con le deduzioni depositate in data 19 ottobre 1966 la difesa della

predetta Cooperativa rileva innanzi tutto che il Tribunale avrebbe ben

potuto decidere la controversia, seguendo l'insegnamento della dottrina

e della più autorevole giurisprudenza della Corte di cassazione, la

quale ha affermato il principio che tutte le questioni in materia di

imposta sulla entrata, per le quali sia escluso il controllo delle

Commissioni tributarie, rientrano nella competenza del giudice

ordinario, ancorché integranti casi di estimazione semplice.

Relativamente alla questione di legittimità costituzionale la

stessa difesa fa presente che l'esame va portato su quelle norme che

sottraggono alla tutela del giudice ordinario le questioni di

estimazione semplice. Queste norme non si rinvengono nell'art. 6 della

legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; si ritrovano invece nell'art.

22 del decreto legislativo n. 1639 dell'anno 1936, che, riguardando nel

suo contesto le imposte dirette, mantiene la competenza dell'autorità

giudiziaria su ogni controversia, escludendo però le questioni di

"semplice estimazione dei redditi". Ritiene tuttavia la Società che

questa disposizione, riferita soltanto alle imposte dirette, non

comprenda affatto l'I.G.E., che è imposta indiretta.

L'Avvocato generale dello Stato, con le deduzioni depositate in

data 31 ottobre 1966 rileva la infondatezza della questione giacché

l'art. 52 della legge n. 762 del 1940 va interpretato nel senso che è

sempre ammessa la tutela giurisdizionale in materia di estimazione

semplice riguardante l'applicazione dell'I.G.E., come per altro è

stato deciso da numerose sentenze della Corte di cassazione. Considerato in diritto :

L'ordinanza di rimessione ritiene che, in materia tributaria, le

controversie, le quali abbiano per oggetto la estimazione semplice per

valutazione induttiva in fatto dei cespiti imponibili, siano tutte

escluse dalla competenza della autorità giudiziaria, senza alcuna

distinzione fra imposte dirette ed imposte indirette, compresa l'I.G.E.

E poiché per le controversie relative all'I.G.E. corrisposta mediante

applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente non è

ammesso neppure il ricorso alle Commissioni tributarie, previsto

dall'art. 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799, limitatamente all'I.G.E.

corrisposta in abbonamento, mancherebbe, in tali ipotesi, la tutela

giurisdizionale dei diritti derivanti da una eventuale imposizione

fiscale basata su una stima erronea, con violazione dei principi

enunciati negli artt. 13, 3 e 24 della Costituzione

La questione non è fondata.

La Corte ritiene che alla imposta generale sulla entrata non sono

applicabili né la norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n.

2248, all. E, che esclude dalla competenza della autorità giudiziaria

le questioni relative all'estimo catastale, ed al riparto di quota e

tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo

la pubblicazione dei ruoli; né la norma dell'art. 22 del R. D.L. 7

agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e

modificato con R. D.L.27 ottobre 1937, n. 2013, che mantiene la

competenza della autorità giudiziaria su ogni controversia che non si

riferisca a semplice estimazione di redditi.

Per quanto la Corte di cassazione abbia ritenuto nel passato il

contrario, numerose recenti sentenze pronunziate a sezioni unite e la

più autorevole dottrina affermano che, in materia di I.G.E. - nelle

ipotesi nelle quali non è previsto il ricorso alle Commissioni

tributarie - le questioni di estimazione semplice rientrano nella

giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero i sopraindicati artt. 6

e 22 - entrambi dettati con riferimento alle imposte dirette - non

riguardano affatto l'imposta sull'entrata e comunque per essa non

sussistono quelle ragioni che hanno indotto il legislatore ad emanare

le ricordate disposizioni. L'estimo catastale, infatti, richiede

complessi accertamenti tecnici per stabilire il reddito medio,

ordinario e continuativo; il riparto di quota va fatto in base ai vari

catasti per provincia e per comuni, sicché non consente alcun

accertamento singolo; e le imposte dirette colpiscono il reddito,

inteso come periodico aumento di ricchezza. Queste ragioni, che

determinano la esclusione della competenza della autorità giudiziaria,

non valgono affatto per l'I.G.E., che è una imposta indiretta, la

quale colpisce l'entrata in denaro conseguita da persone fisiche, da

persone giuridiche o da enti, nonché alcuni atti economici relativi al

commercio di materie, merci e prodotti.

Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti ed

interessi relativi all'I.G.E., le norme da applicare sono l'art. 52 del

R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n.

762, il quale, senza enunciare alcuna limitazione, espressamente

stabilisce che contro l'ordinanza dell'intendente di finanza e contro

il decreto del Ministro per le finanze è consentito gravame dinanzi

all'autorità giudiziaria in sede civile; l'art. 18 del D.L. 3 maggio

1948, n. 799, che, affidando alle Commissioni tributarie distrettuali e

provinciali la risoluzione in via amministrativa delle controversie

relative all'applicazione della imposta sull'entrata corrisposta

mediante abbonamento, mantiene implicitamente ferma la competenza del

giudice ordinario per le controversie relative alla imposta corrisposta

mediante marche o versamenti in conto corrente postale comprese quelle

di estimazione semplice; e l'art. 28 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639,

che conferma le disposizioni vigenti (e cioè quelle relative alla

competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria), per quanto concerne

la risoluzione delle controversie in materia di tassa scambi, che in

epoca successiva è stata sostituita dalla imposta sull'entrata.

Risultando da quanto sopra esposto che, in materia di estimazione

semplice di imposta sull'entrata per le ipotesi sopraindicate, è

consentita l'azione davanti al giudice ordinario, la legge assicura la

tutela giurisdizionale di cui l'ordinanza lamenta la carenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19

giugno 1940, n. 762 (istituzione dell'I.G.E.); 22 del R.D.L. 7 agosto

1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e modificato

con R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2013 (riforma degli ordinamenti

tributari); e 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799 (provvedimenti in

materia di I.G.E.), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113

della Costituzione, con ordinanza 23 giugno 1966 del Tribunale di

Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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