Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/03/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

10 giugno 1974 dal tribunale di Brindisi sull'incidente di esecuzione

proposto da Grimaldi Alberto, iscritta al n. 432 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del

6 novembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Grimaldi Alberto;

udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

uditi gli avvocati Aldo Sandulli ed Elio Fazzalari, per il

Grimaldi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del 22 marzo 1972 il procuratore della Repubblica di

Firenze ordinava il sequestro in tutto il territorio nazionale del film

"Nanà 70" ravvisando in esso un contenuto osceno. Con sentenza del 12

febbraio 1974 il tribunale di Brindisi, escluso il carattere di

oscenità del film, assolveva Grimaldi Alberto, rappresentante legale

della s.p.a. PEA distributrice in Italia della suddetta pellicola

dall'imputazione di cui all'art. 528 del codice penale, perché il

fatto non costituisce reato, ordinando nel contempo il dissequestro e

la restituzione del film. Avverso tale sentenza proponeva appello il

p.m. ed il film non veniva restituito all'avente diritto avendo il

tribunale ritenuto che, ai sensi degli artt. 622, ultimo comma, del

codice di procedura penale e 240, comma secondo, n. 2, del codice

penale, non possa disporsi la restituzione, prima della sentenza

definitiva di proscioglimento, di cose sequestrate delle quali va

ordinata la confisca in caso di condanna.

Il Grimaldi perciò con istanza del 6 aprile 1974 sollevava

incidente di esecuzione insistendo nella propria richiesta ed

eccependo, tra l'altro, l'incostituzionalità dell'art. 622, ultimo

comma, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 21,

27 e 33 della Costituzione.

L'eccezione è stata accolta dal tribunale di Brindisi che con

ordinanza 10 giugno 1974 ha in primo luogo osservato che la libera

circolazione di un'opera del pensiero può essere ritardata solo per il

tempo indispensabile ad assicurare in via preventiva sufficienti

garanzie alla tutela del buon costume (art. 21 Cost.) e deve

conseguentemente ritenersi contrario al precetto costituzionale

qualunque ritardo alla libera circolazione dell'opera che si verifica

dopo la pronuncia di una sentenza che, sia pure in via non definitiva,

accerta l'inesistenza di un contrasto tra l'opera suddetta ed il buon

costume.

Il mantenimento del sequestro di un'opera del pensiero anche dopo

una sentenza non definitiva di proscioglimento equivale ad una

pronunzia di colpevolezza a carico dell'imputato che si pone in

contrasto col disposto dell'art. 27, comma secondo, della Costituzione.

La norma denunziata, comporterebbe, infine, la violazione dell'art.

33, comma primo, della Costituzione in tutti quei casi in cui si è in

presenza di un'opera cinematografica alla quale l'autorità giudiziaria

abbia riconosciuto, anche in modo non definitivo, valore artistico o

scientifico.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Grimaldi

Alberto rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli e Elio

Fazzalari, i quali, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 24

luglio 1974 ed in una successiva memoria del 4 gennaio 1975, sostengono

la fondatezza della proposta questione e chiedono che la Corte voglia

dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Sostiene la difesa del Grimaldi che il film, quale opera

dell'ingegno, gode di una particolare tutela costituzionale

privilegiata (artt. 2, 21 e 33 Cost.) e non può essere annoverato tra

le cose che possono formare oggetto di confisca obbligatoria. L'opera

dell'ingegno è, come il suo autore, immune da mende fino a quando non

ne sia accertata l'oscenità con sentenza passata in giudicato.

Il film, quale opera di pensiero, può essere tenuto sotto

sequestro soltanto nella misura in cui serve strettamente all'esigenza

del processo a norma dell'art. 337 del codice di procedura penale.

Il sequestro di tutti gli esemplari sarebbe quindi un modo abnorme

e illecito di punire l'opera e l'autore prima di averli condannati.

In conclusione, secondo la difesa, l'opera dell'ingegno può

divenire oggetto di misura repressiva soltanto se ed in quanto - dopo

una sentenza definitiva di condanna del suo autore - sia riconosciuta

"corpo di reato del quale debba essere disposta la confisca".

L'interpretazione data dalla giurisprudenza al combinato disposto

degli artt. 622 c.p.p. e 240, n. 2, c.p. sarebbe altresì in contrasto

con l'art. 27 Cost. che enuncia il principio della non colpevolezza

dell'imputato sino alla condanna definitiva.

I motivi d'incostituzionalità anzi svolti sono ancor più

appariscenti nel caso in esame in cui il film sottoposto a sequestro è

già stato ritenuto non osceno con sentenza di proscioglimento in primo

grado.

Caduto pertanto il sospetto di oscenità formulato dal p.m. ogni

ulteriore ostacolo alla libera diffusione del film si risolverebbe

nella violazione dell'art. 21 della Costituzione.

L'affermazione che, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il sequestro

debba essere mantenuto in quanto, a seguito dell'impugnazione del p.m.,

la sentenza di proscioglimento potrebbe essere riformata conduce

infatti ad una conclusione - inaccettabile sul piano costituzionale -

di lasciare prevalere, ai fini della circolazione dell'opera del

pensiero, il sospetto (tradotto in accusa) del p.m. sul giudizio (sia

pure non definitivo) di un giudice.

Conclude pertanto la difesa chiedendo che la Corte voglia

dichiarare l'incostituzionalità delle norme impugnate quanto meno

nella parte in cui legittimino il mantenimento del sequestro di un film

perfino dopo una sentenza non definitiva di proscioglimento. Considerato in diritto :

1. - Il problema posto alla Corte dal tribunale di Brindisi è se

il sequestro di tutte le copie di un film sull'intero territorio

nazionale, che il pubblico ministero suole ordinare quando promuove

procedimento penale per spettacolo osceno ai sensi dell'art. 528 del

codice penale, debba o non restare operante anche dopo una sentenza di

primo grado che abbia escluso il carattere di oscenità dell'opera

filmistica. La norma su cui si appuntano le censure di

incostituzionalità, in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 Cost., è

quella contenuta nell'art. 622, ultimo comma, del codice di procedura

penale, la quale, secondo l'interpretazione ormai consolidata datane

dalla giurisprudenza, è intesa nel senso che non possa procedersi alla

restituzione di un film sequestrato prima della sentenza definitiva di

proscioglimento, dovendo il film considerarsi cosa di cui va ordinata

la confisca (ex art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.) allorché

successivamente intervenga sentenza di condanna.

Sulla base di siffatta interpretazione della norma impugnata la

Corte è pertanto chiamata ad esprimere il proprio giudizio di

legittimità costituzionale anzitutto in riferimento alle disposizioni

contenute nell'art. 21 Cost., le quali proclamano il fondamentale

diritto di tutti a manifestare liberamente il proprio pensiero con

qualsiasi mezzo di diffusione - tra i quali rientra innegabilmente

anche l'opera cinematografica - e nel contempo enunciano anche

espressamente il divieto di spettacoli contrari al buon costume,

demandando alla legge il compito di stabilire provvedimenti adeguati a

prevenire e reprimere le violazioni.

2. - È noto che la proiezione dei film non è libera. Un controllo

preventivo alla loro diffusione è infatti previsto dalla legge 21

aprile 1962, n. 161: questa subordina la circolazione dell'opera

cinematografica ad un nulla osta amministrativo rilasciato dal Ministro

competente previo parere di apposite commissioni, presiedute da

magistrati, che hanno appunto il compito di visionare il film.

La stessa legge contempla poi la possibilità di sequestro sia del

film che non è stato sottoposto alla prescritta revisione, sia di

quello a cui il nulla osta è stato negato.

Sul piano della tutela penale e sempre nell'interesse del bene

collettivo del buon costume un ulteriore mezzo di prevenzione è

costituito dal sequestro del film che il pubblico ministero può

disporre ex art. 337 cod. proc. pen. sulla base di un semplice sospetto

di oscenità dell'opera. Sebbene non previsto da alcuna specifica

disposizione di legge questo sequestro, secondo una prassi ormai in

atto, coinvolge tutte le copie del film che sono in proiezione sul

territorio nazionale. L'estensione di efficacia di siffatta misura si

suole giustificare non già in relazione ad esigenze probatorie

processuali - per le quali sarebbe sufficiente il sequestro di una o

più copie soltanto della pellicola - bensì per esigenze cautelari,

volte ad impedire che con la potenzialità offensiva di numerose copie

della pellicola contemporaneamente proiettate in luoghi diversi vengono

a perpetrarsi più violazioni del medesimo precetto penale.

ora è di tutta evidenza che se il diritto di manifestare e

divulgare il proprio pensiero mediante la proiezione di un film può

essere in via preventiva e provvisoria compresso mediante l'indicata

misura per la tutela del buon costume fin tanto che il giudice non

abbia dissipato il sospetto di oscenità prospettato dal p.m., nessun

motivo sussiste per tener fermi gli effetti limitativi di tale mezzo di

cautela quando sia in prosieguo intervenuto l'accertamento giudiziale

che esclude l'oscenità dell'opera.

Il sequestro, infatti, quale strumento di prevenzione diretto a

tutelare il buon costume, può trovare fondamento costituzionale

nell'art. 21, u.c., Cost. quando venga disposto prima di una sentenza

di proscioglimento oppure quando sia tenuto fermo in caso di sentenza

di condanna, ma non ha più ragione d'essere e va quindi revocato se la

decisione emessa dal giudice, sebbene gravata d'appello, abbia

accertato l'assenza di antigiuridicità nella condotta dell'imputato e

la non oscenità del bene sequestrato. In presenza di una decisione del

genere cade il fumus boni iuris dell'accusa; viene meno l'esigenza di

tutela del buon costume e, cessati i presupposti che giustificarono

l'adozione della misura cautelare, sorge l'obbligo di restituire tutte

le copie del film sequestrato - salvo naturalmente quelle necessarie

per finalità processuali degli ulteriori gradi di giudizio - non

essendo più giustificabile il ritardo della concreta attuazione del

diritto di manifestazione del pensiero che la Costituzione annovera tra

i fondamentali diritti dei cittadini in quanto costituisce uno dei

cardini del nostro sistema democratico.

Conservare lo stato di sequestro anche dopo la sentenza di

proscioglimento in relazione alla possibilità di una riforma di detta

sentenza e di definitiva condanna del film con conseguente applicazione

della misura di sicurezza della confisca, significa attribuire alla

semplice impugnazione del rappresentante dell'accusa una forza

superiore alla valutazione di non oscenità dell'opera espressa dal

giudice; significa altresì snaturare la funzione del sequestro

trasformandolo da misura preventiva cautelare in strumento di

provvisoria esecuzione dell'eventuale futuro provvedimento di confisca.

Conseguenze queste che non sono accettabili sia sul piano logico

che giuridico in quanto il film, quale opera del pensiero, non può

essere annoverato tra le cose di cui debba, in ogni caso, essere

ordinata la confisca a norma dell'art. 240, n. 2, cod. pen. (cose

delle quali "la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o

alienazione costituisce reato"), non avendo in sé quel connaturale

carattere di illiccità che la norma richiede per l'obbligatoria

adozione di tale misura. L'illiccità di un film non può basarsi sul

mero sospetto di oscenità da parte del p.m. ma va accertata con una

definitiva sentenza di condanna, per effetto della quale soltanto può

essere adottata e posta in esecuzione la confisca del film.

Alla stregua delle considerazioni anzi svolte deve pertanto

ritenersi in contrasto con l'art. 21 Cost. la norma impugnata nella

parte in cui, secondo l'interpretazione vivente, essa impedisce la

restituzione di un film sequestrato agli aventi diritto nel caso in cui

con sentenza non definitiva, perché impugnata dal p.m., sia stata dai

giudici esclusa l'oscenità dell'opera. Pronuncia questa che dispensa

la Corte dalla disamina degli ulteriori profili d'incostituzionalità

prospettati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 622, ultimo

comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui

- in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenità,

impugnata dal pubblico ministero - non impone la restituzione del film

sequestrato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 21 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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