Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 48, primo comma, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619

(approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative

sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e

dei loro superstiti);

b) dell'art. 52 del predetto r.d. 26 febbraio 1928, numero 619, nel

testo sostituito dall'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407;

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal Consiglio di Stato in

sede giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di Lucin Luisa contro

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente nazionale

di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n.

413 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1971 dal Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di Napoli Alfonso ed altri

contro il Ministero di grazia e giustizia e l'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 422

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;

3) ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal tribunale di Padova nel

procedimento civile vertente tra Bolletti Marcello, Rosetta e Marina e

l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali,

iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972;

4) ordinanza emessa il 4 maggio 1971 dal Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di Mattone Grazia contro

l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali,

iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.

Visti gli atti di costituzione di Lucin Luisa, di Napoli Alfonso ed

altri, di Mattone Grazia, di Bolletti Marcello, Rosetta e Marina,

dell'ENPAS e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Vitaliano Lorenzoni, per Lucin Luisa, gli avvocati

Franco Salerno e Giuliana Fuà, per Napoli Alfonso ed altri, l'avv.

Carlo Fornario, per Mattone Grazia, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Elio Vitucci, per l'ENPAS e per il Ministero delle poste e

delle telecomunicazioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito della morte di Franca Francescon, insegnante di

ruolo ed iscritta al fondo di previdenza dell'ENPAS da vari anni ed

avente diritto all'indennità di buonuscita, il marito, Marcello

Bolletti, e le figlie, Rosetta e Marina Bolletti, convenivano davanti

al tribunale di Padova per sentirlo condannare al pagamento in loro

favore della detta indennità. Ed avendo l'Ente opposto che, a sensi

dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (come risultante

dall'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1047), la domanda non era

fondata perché in fatto il coniuge superstite non aveva diritto a

pensione indiretta e le figlie non erano minorenni o maggiorenni

nubili, eccepivano l'illegittimità costituzionale del citato art. 52,

in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione.

Il tribunale di Padova, con ordinanza del 12 luglio 1971,

accoglieva l'eccezione e sollevava la relativa questione di

legittimità costituzionale.

Osservato che, siccome avrebbe rilevato questa Corte con la

sentenza n. 75 del 1968, l'indennità di buonuscita ha carattere

retributivo e costituisce parte del compenso dovuto per il lavoro

prestato, e, pur essendone, per fini previdenziali, differita la

corresponsione al momento della cessazione del rapporto, spetta al

lavoratore appena questi abbia prestato la sua opera, riteneva che la

norma denunciata fosse in contrasto con l'art. 36 della Costituzione

quando prevede che l'indennità possa non essere corrisposta agli

aventi causa del titolare che non versino in stato di bisogno (genitore

inabile al lavoro ed a carico della defunta moglie, figlie maggiorenni

nubili). Riteneva, altresì, riportandosi alla sentenza n. 135 del

1971 con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in materia di

pensioni ordinarie a carico dello Stato, che il ripetuto art. 52

violasse anche l'art. 3, comma primo, della Costituzione quando prevede

che l'indennità possa essere corrisposta alle figlie maggiorenni solo

se nubili.

2. - Davanti a questa Corte si costituivano soltanto i Bolletti, a

mezzo degli avvocati Giuseppe Penasa e Carlo Iossa, i quali, con le

deduzioni e con successiva memoria, chiedevano alla Corte di volere

dichiarare fondata la questione.

Si riportavano ai motivi indicati dal tribunale di Padova; e

rilevavano, contro la tesi difensiva svolta dall'ENPAS davanti al

giudice del merito, secondo cui dalla contrapposizione delle due

categorie di lavoratori (pubblico impiego e lavoro privato) si potesse

trarre la giustificazione della differente disciplina in materia di

indennità di buonuscita e di indennità in caso di morte, che invece

da quella contrapposizione scaturisce il duplice vizio denunziato. La

diversità di situazione delle due categorie di lavoratori è puramente

formale e non sostanziale (e sul piano sociale) e per ciò non risulta

ammissibile e ragionevole il detto diverso regolamento.

Dato che l'indennità di fine lavoro è parte del corrispettivo, il

cui pagamento è differito per fini previdenziali al momento della

cessazione del rapporto, il diritto a percepirla sorgerebbe appena il

lavoratore ha prestato la sua attività e solo diventerebbe esigibile

quando viene meno il rapporto.

Si tratterebbe, quindi, di un diritto sorto, la cui esecuzione

sarebbe sottoposta a termine.

E quindi, se l'ENPAS non adempie il correlativo obbligo ed incamera

il corrispettivo dovuto al lavoratore, si ha praticamente

un'espropriazione senza corrispettivo e per ciò illegittima.

3. - La causa veniva trattata all'udienza del 22 novembre 1972.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 181 del 1972, non avendo

potuto decidere la causa prima della cessazione dalle funzioni di uno

dei giudici, disponeva la restituzione alla cancelleria del relativo

fascicolo.

4 - Luisa Lucin, vedova di Guido Migneco, dipendente del Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni, che a seguito di condanna penale

era stato destituito dall'impiego, e non aveva maturato il diritto a

pensione, chiedeva al competente Ministero la corresponsione in suo

favore dell'indennità di buonuscita spettante al marito.

Contro la nota ministeriale, con cui la domanda veniva respinta,

perché il Migneco non aveva maturato il diritto a pensione, la Lucin

ricorreva davanti al Consiglio di Stato,

deducendo tra l'altro che la norma invocata dal Ministero (art. 48

del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619) fosse in contrasto con gli artt. 36

e 3 della Costituzione.

Il Ministero e l'ENPAS, sul punto, si pronunciavano in senso

contrario.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 20 ottobre 1970, riteneva

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e

36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 48, comma primo, del citato t.u. "nella parte in cui

subordina il diritto all'indennità di buonuscita al conseguimento del

diritto a pensione dell'impiegato o, gradatamente, quando, ponendo

l'anzidetta subordinazione, non fa salvo il diritto all'indennità di

buonuscita nell'ipotesi in cui all'impiegato (e per lui alla moglie o

ai suoi congiunti) cessato comunque dal servizio non competa" l'assegno

vitalizio di cui all'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Premetteva il Consiglio di Stato che al Migneco, all'atto in cui

era cessato il rapporto, era stata liquidata l'indennità una volta

tanto in luogo della normale pensione vitalizia per non avere esso

dipendente raggiunto il numero minimo di anni di servizio per ottenere

la pensione e che la maggior parte della somma dovutagli a quel titolo

era stata versata all'INPS per la costituzione della posizione

assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità la vecchiaia ed i

supersiti; e che la indennità di buonuscita fosse cosa diversa da

quella una tantum, e corrispondesse, a prescindere dal particolare

sistema adottato per farsi luogo alla sua corresponsione,

all'indennità di anzianità, di cui all'art. 2120 del codice civile e

ora prevista dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Osservava che l'indennità di anzianità avesse carattere

retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro

prestato, che il relativo diritto discendesse dall'art. 36 e che la

corresponsione di essa non incidesse sul diritto al conseguimento delle

diverse prestazioni di carattere previdenziale, invocabili,

ricorrendone i presupposti, secondo le norme dell'art. 38 (sentenze

nn. 75 e 112 del 1968); e che sulla base di questi principi, "ancorché

all'indennità di anzianità o buonuscita sia da riconoscersi anche una

finalità di carattere previdenziale", non fosse manifestamente

infondato il dubbio di incostituzionalità della norma denunciata,

atteso che, con il primo comma, si subordina il diritto all'indennità

di buonuscita al conseguimento del diritto alla normale pensione

vitalizia.

Non verificandosi cotesta condizione, l'impiegato verrebbe ad esser

privato, in violazione dell'art. 36, di una parte dello stipendio, di

cui solo il pagamento è differito.

Ricorrerebbe anche il contrasto con l'art. 3. Si avrebbe una

ingiustificata disparità di trattamento degli impiegati dello Stato

rispetto ai dipendenti di datori privati e a quelli di enti pubblici

non economici, e agli impiegati dello Stato non di ruolo, per ciò che

a tutte queste categorie di dipendenti l'indennità di anzianità o

buonuscita viene corrisposta in ragione della durata del servizio

prestato, a prescindere dal raggiungimento di una determinata

anzianità di servizio superiore al semestre e comunque dal

raggiungimento del diritto a pensione, e qualora si tenga presente la

finalità che l'indennità di buonuscita assolve al momento della

cessazione del rapporto di impiego. Ed un ulteriore profilo di

disparità si potrebbe rinvenire, mettendo a raffronto le situazioni

omogenee degli impiegati di ruolo che cessino dal servizio dopo aver

maturato il diritto a pensione e di quelli che, cessando dal servizio,

non abbiano raggiunto l'anzianità per ottenere la stessa pensione,

perché i primi conseguono la pensione e l'indennità di buonuscita ed

i secondi di norma ricevono l'indennità una tantum ed ottengono

l'assegno vitalizio ex art. 12 della citata legge n. 22 del 1942 solo

se dispensati dal servizio per infermità o età avanzata e non anche

se siano stati destituiti (come il marito della Lucin) o si siano

dimessi o comunque siano cessati dal servizio per cause diverse

dall'infermità o dalla loro età avanzata.

5. - Davanti a questa Corte si costituivano Luisa Lucin, a mezzo

degli avvocati Feliciano Benvenuti e Vitaliano Lorenzoni, e il

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ENPAS, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato.

La Lucin, con le deduzioni e con la memoria, chiedeva che fosse

dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Precisava che al di lei marito era stata erogata solo l'indennità

una volta tanto e che tale indennità è cosa ben diversa da quella di

buonuscita, la quale corrisponde, a prescindere dal presupposto che

dovrebbe vincolare la corresponsione, all'indennità di anzianità

disciplinata dall'art. 2120 del codice civile e dall'art. 9 della legge

15 luglio 1966, n. 604, con riferimento sia ai datori privati e sia

agli enti pubblici.

Metteva in evidenza a proposito dell'indennità di anzianità la

sua originaria funzione risarcitoria, il successivo affiorare della sua

portata previdenziale e l'affermarsi infine della funzione retributiva,

ammessa ormai dalla prevalente dottrina.

Rilevato che, quindi, l'indennità di anzianità costituisce la

parte accantonata dello stipendio, che in ogni caso deve essere

proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, secondo lo spirito

dell'art. 36 della Costituzione, la Lucin osservava che "il subordinare

la parte accantonata ad un fattore diverso dalla quiescenza (ed in

particolare al conseguimento della pensione) significhi privare il

lavoratore del giusto stipendio e quindi violare, in definitiva, il

dettato costituzionale (articolo 36)".

Secondo la Lucin la norma denunciata sarebbe altresì

incostituzionale per violazione dell'art. 3.

Non esiste sostanziale diversità tra il rapporto di pubblico

impiego e quello privato, né tanto meno nell'ambito dello stesso

rapporto pubblico tra gli impiegati di ruolo e quelli non di ruolo. In

tutti questi casi vi è una uniforme situazione di bisogno in cui si

trova il lavoratore, ed appare quindi inconcepibile che in un caso

(impiego privato e impiego pubblico non di ruolo) si abbia diritto

all'indennità di anzianità e al trattamento pensionistico

previdenziale, e nell'altro (impiego pubblico di ruolo) l'erogazione

dell'indennità una tantum sia sufficiente ad escludere il diritto

all'indennità di anzianità. Il cumulo è negato proprio nell'ipotesi

(di maggior bisogno) di erogazione dell'indennità una tantum, al posto

della pensione, a causa della minore (e non sufficiente) anzianità di

servizio.

L'Avvocatura generale dello Stato sosteneva la tesi della non

fondatezza della questione.

Contestava in riferimento all'art. 36 della Costituzione, che

l'indennità di buonuscita costituisca una (residua) parte dello

stipendio, la cui corresponsione sia differita nel tempo rilevando che

solo la pensione può considerarsi come pagamento differito di una

parte dello stipendio che viene detratta durante la sussistenza del

rapporto d'impiego, proprio per consentirne il protrarsi del pagamento

dopo avvenuta la cessazione del rapporto.

Riteneva poi, da un canto, eccessivo ricondurre qualsiasi

indennità ad una finalità retributiva, e dall'altro, necessario tener

presente che caratteristicamente il sistema previdenziale è basato sul

principio mutualistico della partecipazione del lavoratore alla

formazione dei fondi previdenziali, anche se di essi egli non venga a

beneficiare.

Non ci sarebbe, infine, alcun contrasto con l'art. 3, che va inteso

nel senso che il legislatore non possa dettare norme diverse per

regolare situazioni che sotto il profilo soggettivo od oggettivo si

presentino identiche.

6. - Alfonso, Liliana e Domenico Napoli, eredi legittimi del

magistrato Enrico Napoli, deceduto in servizio, non avendo ottenuto

dall'ENPAS la liquidazione dell'indennità di buonuscita a seguito

della cessazione del rapporto di impiego del loro dante causa,

proponevano ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, deducendo,

tra gli altri motivi, il contrasto con gli artt. 3, 4 e 36 della

Costituzione, degli artt. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407; 48

del t.u. 26 febbraio 1928, n. 619, e 12 della legge 25 novembre 1957,

numero 1139, in relazione agli artt. 2120 e 2122 del codice civile e

all'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 30 marzo 1971, riteneva

rilevante solo la questione relativa all'art. 5, comma secondo, della

legge n. 1407 del 1956 (che aveva sostituito l'art. 52 del t.u. del

1928), e la considerava non manifestamente infondata in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Ad avviso del Consiglio di Stato, l'indennità di buonuscita si

presterebbe ad essere qualificata come una forma previdenziale: essa,

infatti, prende origine e sostanza da un contributo, che è a carico in

parte del dipendente ed in parte dell'amministrazione, ed è

ragguagliato nella prevista misura sullo stipendio, paga o retribuzione

del dipendente stesso, e che rappresenta una decurtazione della

retribuzione spettantegli, che si distacca dal di lui patrimonio sino

al giorno della cessazione del rapporto; e l'indennità di buonuscita,

in questo ultimo momento, viene liquidata a favore del lavoratore e

così "l'entità corrispondente ai contributi, commisurati sulla

retribuzione durante l'attività lavorativa, rientra nella

disponibilità del dipendente sotto forma di indennità". Ma

l'indennità di buonuscita presenterebbe altresì caratteristiche per

cui potrebbe essere avvicinata all'indennità di anzianità di cui

all'art. 2120 del codice civile (commisurazione all'ultima retribuzione

e alla durata del rapporto; limitata correlazione fra i contributi

versati dal dipendente e l'entità dell'indennità).

Stante ciò, il Consiglio di Stato si prospettava due ipotesi:

che l'indennità di buonuscita avesse il contenuto e lo scopo

proprio dell'indennità di anzianità ovvero che con quest'ultima

indennità non presentasse alcuna analogia.

Nel primo caso, in cui nell'indennità di buonuscita sarebbe

identificabile una di quelle forme di previdenza che l'ultimo comma

dell'art. 2120 del codice civile contempla, risulterebbe una disparità

di trattamento attraverso la messa a raffronto delle discipline dettate

dal citato art. 5 e dall'art. 2122 del codice civile, e dalle

limitazioni previste dalla prima norma in ordine ai destinatari della

indennità e non esistenti per i legittimati a riscuotere l'indennità

in caso di morte.

In violazione dell'art. 3 della Costituzione, tale restrittivo

trattamento sarebbe riservato ai soli dipendenti dello Stato (e non

anche ai dipendenti degli altri enti pubblici che conseguono il

trattamento pensionistico e godono di regola di indennità di

anzianità in base alle norme previste dall'articolo 2122 del codice

civile).

Sarebbe altresì violato l'art. 36, applicabile secondo la costante

giurisprudenza del Consiglio di Stato al rapporto di pubblico impiego,

che non "consente di collegare allo status pubblico del datore di

lavoro particolari restrizioni ai diritti generalmente riconosciuti ai

lavoratori in relazione alla quantità e qualità del loro lavoro".

Nel secondo caso (e cioè qualora si debba negare all'indennità di

buonuscita ogni analogia con l'indennità di anzianità) una ben più

grave disparità di trattamento si avrebbe in relazione al profilo

economico del rapporto di lavoro con lo Stato.

Questo rapporto, infatti, sarebbe privo di quelle indennità di

anzianità che ormai, insieme con il trattamento di pensione,

costituiscono una forma di retribuzione differita, con carattere di

generalità per tutti i lavoratori (compresi quelli dipendenti da enti

pubblici).

Il trattamento de quo sarebbe iniquo in riferimento all'art. 3

della Costituzione, e ciò rileverebbe in particolare a causa

dell'esclusione dei figli dell'impiegato "perfino dal beneficio di

conseguire le quote versate, nel corso del servizio, dal lavoratore".

Il Consiglio di Stato, quindi, sottoponeva a questa Corte, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge 27

novembre 1956, n. 1407 "limitatamente alla parte in cui esclude la

spettanza dell'indennità di buonuscita alle figlie coniugate nonché

ai figli maggiorenni del pubblico dipendente deceduto prima del

collocamento a riposo".

7. - Davanti a questa Corte si costituivano soltanto i Napoli, a

mezzo degli avvocati Franco Salerno, Giuliana Fuà e Ferdinando Di

Stefano, i quali, con le deduzioni e con la memoria, chiedevano che

fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

denunciata.

A loro avviso l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali

avrebbe funzione non esclusivamente ma prevalentemente retributiva: nel

suo complesso infatti è assimilabile all'indennità di anzianità di

cui all'art. 2120 del codice civile e quindi verrebbe ad avere anche

funzione previdenziale.

Tali caratteristiche sarebbero date dalla commisurazione della

indennità di buonuscita all'ultima retribuzione percepita

dall'impiegato statale e alla durata del rapporto di lavoro; e dalla

limitata correlazione tra i contributi di modesto importo versati dal

dipendente durante il corso del rapporto di impiego e l'entità assai

più rilevante dell'indennità dovutagli.

Ad ogni modo, si acceda alla tesi del carattere retributivo o a

quella del carattere previdenziale, è certo - dicevano i Napoli - che

l'indennità di buonuscita è l'unica indennità dovuta all'atto della

cessazione del rapporto.

Da ciò solo discenderebbe una inammissibile, macroscopica

disparità tra il trattamento degli impiegati statali e quello di cui

godono gli impiegati privati o dipendenti da altri enti pubblici, in

relazione all'art. 36 della Costituzione: a carico dei primi, infatti,

si hanno varie esclusioni che non ricorrono per gli altri dipendenti.

Nella specie la disparità di trattamento sarebbe duplice e

risulterebbe dalla semplice messa a raffronto dell'art. 2122 del codice

civile e delle norme del t.u. del 1928 e della legge del 1956 che

rispettivamente prevedono da un lato, il diritto all'indennità in caso

di morte, per i figli ed invece il diritto all'indennità di buonuscita

soltanto per i figli minori e per quelli che abbiano raggiunto la

maggiore età e siano inabili a proficuo lavoro; e dall'altro (giusta

il disposto del terzo comma dell'art. 2122), l'attribuzione

dell'indennità in caso di morte secondo le norme della successione

legittima e quindi senza alcuna limitazione, ed invece la non

applicabilità di tali norme per l'indennità di buonuscita e per gli

eredi legittimi dell'impiegato pubblico.

E tale disparità di trattamento sarebbe inammissibile perché in

contrasto con la Costituzione (artt. 3, 4 e 36).

8. - Grazia Mattone, sorella di Vincenzo Mattone, impiegato presso

l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, non essendo

riuscita ad ottenere dall'ENPAS la liquidazione dell'indennità di

buonuscita spettante al fratello deceduto in attività di servizio,

ricorreva davanti al Consiglio di Stato, deducendo, tra l'altro,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 (recte 52) del t.u. del

1928, modificato con l'art. 5 della legge n. 1407 del 1956, e degli

artt. 12 e 14 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, con cui è negato

il diritto all'indennità di buonuscita alle sorelle (e ai fratelli)

dell'impiegato deceduto prima del collocamento a riposo, inabili

permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico

dell'impiegato stesso.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 4 maggio 1971, sottoponeva

la norma dell'art. 5 della legge n. 1407 del 1956 al controllo di

legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione.

La questione sarebbe rilevante perché la norma denunciata

conterrebbe l'esclusione delle sorelle e dei fratelli dell'impiegato

dalla categoria dei superstiti aventi diritto all'indennità di

buonuscita.

Considerato poi che la ricorrente aveva fatto valere la propria

pretesa iure proprio dopo avere conseguito, ai sensi della legge 15

febbraio 1958, n. 46, il diritto a pensione, in quanto nubile

maggiorenne, nullatenente, inabile a proficuo lavoro e già convivente

a carico dell'impiegato, la questione, secondo il Consiglio di Stato,

non sarebbe manifestamente infondata, perché non sarebbe razionalmente

giustificato il fatto che la legge del 1958 estende la spettanza del

diritto alla pensione di riversibilità ai fratelli maggiori che si

trovino nelle dette condizioni e che a costoro non spetti l'indennità

di buonuscita, la quale è riconosciuta dalla legge del 1956 a

superstiti trovantisi in eguale relazione assistenziale con defunto e

in eguale stato di bisogno.

L'art. 5 della legge n. 1407 del 1956, in quanto limitativo della

categoria degli aventi diritto iure proprio, sarebbe in contrasto con

l'art. 3 e con l'art. 38 della Costituzione.

Un ulteriore contrasto ricorrerebbe. con l'art. 36 della

Costituzione, per ciò che dai principi lvi consacrati discende il

diritto all'indennità di buonuscita, quale indennità di anzianità.

E si ha che la pubblica Amministrazione, se non la corrisponde,

consegue un ingiustificato arricchimento, a danno di una categoria di

superstiti a cui viene riconosciuto il diritto a pensione di

riversibilità.

Il Consiglio di Stato concludeva sottoponendo al controllo di

questa Corte la norma de qua, in quanto avente carattere limitativo di

diritti.

9. - Davanti a questa Corte si costituivano Grazia Mattone, a mezzo

dell'avv. Carlo Fornario, e l'ENPAS, difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato.

La difesa della Mattone, con le deduzioni e con le note aggiuntive,

insisteva perché la Corte dichiarasse fondata la sollevata questione

di legittimità costituzionale, richiamandosi alle ragioni svolte dal

Consiglio di Stato nell'ordinanza di rimessione.

Ammetteva che l'art. 52 del t.u. 26 febbraio 1928, n. 619, che,

nel caso di morte del dipendente statale, riconosceva il diritto

all'indennità di buonuscita solo alla vedova non separata legalmente,

era stato modificato dall'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n.

1407, nel senso che la detta indennità dovesse essere corrisposta al

coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta e, in mancanza,

alla prole minore ed ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Ma

rilevava che, pur in presenza di cotesta normativa, l'esclusione dal

diritto alla indennità di buonuscita di una categoria di soggetti -

sorelle e fratelli del dipendente inabili a proficuo lavoro e convi

venti a carico di esso - non poteva sottrarsi alla censura di

illegittimità costituzionale. In realtà la mancata estensione in

favore di questi soggetti, anche del diritto alla indennità di

buonuscita è una evidente lacuna; infatti, secondo il complessivo

sistema risultante dalla indicata normativa, condizione per ottenere

l'indennità di buonuscita deve considerarsi il diritto alla pensione

indiretta.

D'altra parte non vi è alcuna ragione logico- giuridica che possa

giustificare razionalmente l'esclusione dei fratelli e delle sorelle,

quando ad essi è riconosciuto il diritto alla pensione indiretta.

Infine, la riprova che l'esclusione dei fratelli e delle sorelle

dal diritto all'indennità di cui si tratta è dovuta ad una evidente

lacuna legislativa può essere facilmente colta ove si consideri l'art.

18 della legge 25 novembre 1957, n. 1139; questa norma, infatti,

modificando il sistema di conferimento degli assegni vitalizi, include

tra gli aventi diritto anche i fratelli e le sorelle inabili, ed è

così dimostrato un preciso intento del legislatore di porre sullo

stesso piano - concorrendo le medesime condizioni obiettive - tali

soggetti e tutti gli altri parenti.

Sotto il profilo, poi, della natura dell'indennità di buonuscita,

la difesa della Mattone poneva in evidenza il carattere retributivo di

essa e quindi la illegittimità in relazione agli artt 36 e 38 della

Costituzione, della norma denunciata, in quanto limita i diritti della

famiglia del lavoratore - nella specie, della sorella inabile

convivente a carico - alla vita libera e dignitosa, ed esclude

l'attuazione di un sistema di assistenza e previdenza nei confronti di

soggetti considerati dal legislatore meritevoli di tutela.

L'assunto difensivo prospettato troverebbe conferma nella

giurisprudenza di questa Corte, che ha considerato l'indennità dovuta

per la cessazione del rapporto di impiego come parte integrante del

complessivo trattamento retributivo ed illegittima la discriminazione

tra orfane e orfani maggiorenni riguardo al trattamento pensionistico

di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 965, ritenendo che l'indennità di

anzianità attesa la sua funzione anche previdenziale, debba essere

devoluta in modo che le persone che fanno parte del nucleo familiare

del lavoratore, possano con la riscossione di detta indennità far

fronte ai disagi derivanti dalla perdita del congiunto.

L'ENPAS, con le deduzioni e con la memoria, concludeva per

l'infondatezza della sollevata questione.

Osservava preliminarmente che la norma denunziata indica in modo

tassativo i soggetti aventi diritto all'indennità di buonuscita e che,

se tra questi dovessero essere inclusi componenti della famiglia

originaria, ad esso Ente mancherebbero i fondi necessari per far fronte

alla maggiore spesa.

Riteneva che, intervenuta la legge del 1958 che ha esteso il

diritto alla pensione ai fratelli e alle sorelle del defunto, il

legislatore, di fronte all'alternativa di aumentare le contribuzioni ed

estendere così a quei soggetti il diritto all'indennità di buonuscita

ovvero di escluderli da codesta spettanza, aveva scelto la seconda

soluzione, con un atto posto in essere nell'esercizio di un potere

discrezionale e quindi non sindacabile in sede di controllo di

legittimità costituzionale.

Ciò, secondo l'ENPAS, troverebbe riscontro nella circostanza che

la pensione viene erogata direttamente dallo Stato e questo, attraverso

l'imposizione tributaria, è in grado di reperire i mezzi necessari per

poter affrontare le nuove spese, e l'indennità di buonuscita, invece,

pur essendo retribuzione differita, è corrisposta da un ente diverso

dallo Stato che può giovarsi dei contributi versati coattivamente da

dati soggetti e perciò l'individuazione degli aventi diritto

all'indennità di buonuscita viene effettuata anche nella

considerazione del relativo onere.

Deduceva, infine, l'ENPAS che non era prospettabile alcun

arricchimento senza causa dello Stato per il fatto che in determinate

situazioni l'indennità di buonuscita non viene erogata ad alcuno. Non

è infatti ingiustificato che un diritto (come quello in oggetto) possa

essere concretamente esercitato solo nella ricorrenza delle condizioni

di legge. D'altra parte, ciò è dato rilevare anche in materia di

pensioni. E comunque di siffatte evenienze si tiene il dovuto conto in

sede di previsione delle spese per l'erogazione dell'indennità di

buonuscita.

10. - Le cause di cui alle tre ordinanze sopraindicate del

Consiglio di Stato venivano discusse all'udienza del 6 dicembre 1972.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 222 del 1972, riuniti i

tre procedimenti e rilevato che le questioni erano identiche o

strettamente connesse a quella oggetto dell'altro procedimento in cui

era intervenuta la ricordata ordinanza numero 181 dello stesso anno,

disponeva la restituzione dei fascicoli alla cancelleria.

11. - Fissata nuovamente l'udienza per la discussione delle quattro

cause, i Napoli e l'ENPAS hanno depositato memorie illustrative.

All'udienza (del 21 marzo 1973) hanno svolto le rispettive difese o

insistito nelle richieste gli avvocati Giuliana Fuà e Franco Salerno

per i Napoli, l'avv. Vitaliano Lorenzoni per la Lucin, l'avv. Carlo

Fornario per la Mattone e l'avvocato dello Stato Elio Vitucci per

l'ENPAS e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe il Consiglio di Stato ed

il tribunale di Padova sottopongono all'esame della Corte varie

questioni relative a norme del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (con cui

è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni legislative

sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e

dei loro superstiti, amministrata dalla direzione generale della Cassa

depositi e prestiti e degli istituti di previdenza) e precisamente

avanzano dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 48 di

detto regio decreto per contrasto con gli artt. 3 e 36 della

Costituzione, e del successivo art. 52 (nel testo risultante dall'art.

5, della legge 27 novembre 1956, n. 1407) per violazione delle dette

disposizioni, nonché dell'art. 38 della Costituzione.

Stante l'identità o la stretta connessione delle questioni, i

procedimenti sono riuniti e vengono decisi con una stessa sentenza.

2. - Le norme che costituiscono oggetto delle presenti denunce di

illegittimità costituzionale si riferiscono all'indennità di

buonuscita che spetta al personale civile e militare dello Stato,

iscritto da almeno un biennio (all'Opera di previdenza, e ora) al fondo

di previdenza gestito dall'ENPAS, il quale abbia diritto alla pensione;

ed in caso di morte dell'iscritto, al coniuge avente diritto a pensione

indiretta, e in mancanza o se questi non ne abbia diritto, alla prole

minore e alle figlie nubili maggiorenni nonché ai figli maggiorenni

inabili a proficuo lavoro.

L'indennità di buonuscita, come già detto da questa Corte in

altra occasione (sentenza n. 19 del 1970), fa parte del trattamento di

quiescenza: si pone cioè accanto alla pensione e ad altre indennità o

prestazioni, per fini previdenziali o assistenziali, nell'ambito del

trattamento previsto in favore del personale collocato a riposo o

comunque cessato dal servizio, e di dati superstiti.

Ha in comune con la pensione un'importante caratteristica: di

diventare oggetto di un diritto attuale e concreto solo dopo che la

prestazione del servizio da parte del dipendente si sia protratta per

un certo periodo, abbia cioè una certa durata.

Per tale sua caratteristica, essa differisce da ogni altra

indennità, ed in particolare da quella di anzianità (e ciò a

prescindere dalle conseguenze connesse alle diversità riscontrabili

tra il rapporto di pubblico impiego e quello di lavoro subordinato

privato), la quale invece sia collegata alla semplice prestazione del

lavoro sia pure dopo un termine minimo variamente considerato

sufficiente ad evidenziarne la continuità. Il che comporta che,

secondo la normativa vigente, mentre per l'indennità di anzianità si

può correttamente parlare di parte differita della retribuzione,

intendendosi con questa espressione dire che il diritto relativo si

matura mano a mano che la prestazione di lavoro abbia luogo e che

dell'indennità, stante il concorrente carattere previdenziale di essa,

è solo differita la corresponsione, a proposito dell'indennità di

buonuscita, essendo necessaria una certa durata della prestazione di

servizio, la cui specifica determinazione, se effettuata dal

legislatore, rientra nei suoi poteri discrezionali, deve riconoscersi

che essa, per quanto faccia parte del complessivo trattamento economico

spettante al personale dipendente dallo Stato, a rigore non si presti

ad essere intesa come parte differita della retribuzione o retribuzione

differita, ma vada piuttosto qualificata come prestazione dell'Ente

collegata alla prestazione di lavoro (in quanto questa si sia)

protratta per tutto il tempo richiesto dalla legge.

Di conseguenza, l'indennità di buonuscita non è retribuzione in

senso stretto, ed invece assolve precipuamente una funzione

previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'iscritto al fondo di

previdenza gestito dall'ENPAS o di dati superstiti dello stesso.

Tale indennità infine, trova una più compiuta e qualificante

caratterizzazione se viene valutata nell'ambito del sistema

normativamente predisposto per la sua erogazione. Giova a tal riguardo

tener presente che, allo stato, l'indennità di buonuscita è dovuta ai

sopradetti aventi diritto dall'ENPAS, che gestisce, con strutture e

criteri mutualistico - assicurativi, il fondo di previdenza e che a

fronte dell'erogazione al singolo avente diritto non sta la massa dei

contributi versati dallo stesso o a suo favore ed integranti un suo

conto personale (di modo che la corresponsione dell'indennità possa

derivare dalla liquidazione di quel conto), sibbene un fondo formato

dai contributi di tutti gli iscritti ma anche e soprattutto da quelli

del datore di lavoro, nonché da altri proventi. E poi non va

trascurato che con il fondo di previdenza si provvede da parte

dell'ENPAS a varie prestazioni assistenziali, previdenziali e

creditizie, aventi, complessivamente considerate, un notevole rilievo

sul terreno della solidarietà sociale; e che per ciò ha una sua

razionale giustificazione che il singolo iscritto sia tenuto a versare

i contributi e che lo stesso, per avventura, possa non essere

beneficiario di date prestazioni (e tra le altre, dell'indennità di

buonuscita).

3. - Esaminate le questioni alla luce delle considerazioni che

precedono, non può, anzitutto, dirsi fondato il dubbio che l'art. 48

del citato t.u. urti contro il disposto degli artt. 36 e 3 della

Costituzione.

Posto che l'indennità di buonuscita è dovuta solo per quelle

prestazioni di servizio, la cui durata superi il periodo minimo utile a

pensione, manca il valido presupposto perché l'art. 36 possa essere

invocato come norma di raffronto. È il caso di precisare, a tal

riguardo, che nella tutela costituzionale apprestata con l'art. 36, non

si è voluto e non si può comprendere il diritto ad ogni e qualsiasi

controprestazione a fronte di ogni e qualsiasi prestazione di lavoro,

sibbene solo quelle controprestazioni che sinallagmaticamente collegate

alle prestazioni servano nell'economia del rapporto, proporzionate alla

quantità e qualità del lavoro prestato, ad assicurare al lavoratore e

alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. L'art. 36 non copre,

pertanto, tutto il terreno del trattamento economico del dipendente; e

quindi al legislatore ordinario è rilasciato, nella pratica

configurazione dei vari rapporti di lavoro o di impiego, di prevedere

al di fuori di quella normativa controprestazioni (e nella specie,

indennità), che, pur essendo lato sensu retributive, in effetti e a

rigore non presentino tale carattere.

È del pari non fondata la questione in esame, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

L'assenta ingiustificata disparità di trattamento, infatti, non

ricorre.

Anzitutto, non può dirsi che sia irragionevolmente posta la

differenza di trattamento tra gli impiegati statali di ruolo, da una

parte, ed i dipendenti da datori privati o da enti pubblici non

economici dall'altra e gli impiegati dello Stato non di ruolo, e ciò

perché, a parte il fatto che la categoria degli impiegati dello Stato

non di ruolo fruenti di un trattamento differenziato, si è

notevolmente ristretta a seguito della legge 6 dicembre 1966, n. 1077,

e in sostanza (anche in forza della sentenza n. 40 del 1973) è

precipuamente costituita dai dipendenti (compresi gli insegnanti medi)

assunti per un periodo inferiore ad un anno, sono innegabili non solo

le differenze tra l'indennità di buonuscita e l'indennità di

anzianità sopra rilevate, ma anche e soprattutto quelle riferibili ai

presupposti e alle strutture organizzatorie proprie dell'impiego

statale, di ruolo e non di ruolo, e del lavoro subordinato dai datori

privati o da enti pubblici non economici. A quest'ultimo riguardo si

deve porre mente al fatto che, se è vero che i rapporti ora ricordati

presentano punti di identità o di contatto, per cui è ragionevole

ritenere che a tutti, ed entro questi limiti ed ai fini sopradetti, sia

applicabile la tutela costituzionale ex art. 36, le differenze per

altro riscontrabili non possono non giustificare razionalmente che per

dati rapporti sia dovuta un'indennità come l'indennità di buonuscita

ancorata alla prestazione del servizio per un dato - sia pure lungo -

periodo e che per altri rapporti siano previste diverse o concorrenti

forme di trattamento economico e specificamente diverse o concorrenti

prestazioni previdenziali.

Né sussiste la lamentata disparità di trattamento nell'ambito

della categoria degli impiegati di ruolo, tra quelli cessati dal

servizio dopo aver maturato il diritto a pensione e quelli cessati

prima, perché per i due gruppi è evidente la differenza di situazioni

nonostante che le stesse (come dice il Consiglio di Stato) siano

omogenee, e perché rientra nei poteri discrezionali del legislatore

distinguere le due situazioni con riferimento alla durata del servizio.

Che per i secondi si abbia un trattamento di quiescenza che dal punto

di vista economico, possa essere inferiore a quello previsto per i

primi, è questa una circostanza non irrazionale, atteso che nei due

casi il servizio presenta una differente durata e sottostà quindi ad

una diversa disciplina.

Dovrebbe ad ogni modo aver rilievo - secondo il Consiglio di Stato

- che per i secondi l'assegno vitalizio sarebbe dovuto solo nei casi di

cessazione dal servizio per infermità o per età avanzata. Ma ciò,

anche se dovesse mettere in evidenza una ingiusta sperequazione di

trattamento con riferimento ai rapporti tra pensione e assegno

vitalizio, non può refluire sulla valutazione della questione de qua,

dato che la denuncia attiene alle norme relative alla spettanza

dell'indennità di buonuscita.

4 - Venendo a dire delle questioni sollevate a proposito dell'art.

52 del citato t.u. del 1928 come risultante dall'art. 5 della legge n.

1407 del 1956, deve escludersi l'assenta illegittimità costituzionale

della norma, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte

in cui prevede che l'indennità di buonuscita possa non essere

corrisposta agli aventi causa del titolare che non versino in stato di

bisogno e specificamente al coniuge non avente diritto alla pensione di

riversibilità e alle figlie maggiorenni coniugate. La non fondatezza

di detta questione infatti emerge da quanto sopra detto e precisamente

dalla negazione all'indennità di buonuscita della natura di

retribuzione in senso stretto. Va solo aggiunto che il riferimento sul

punto in esame allo stato di bisogno sembra ultroneo, in considerazione

del fatto che l'art. 36 non è violato non perché l'indennità di

buonuscita è dovuta solo a coloro che versano in stato di bisogno,

sibbene perché detta indennità non soggiace, siccome si è detto,

alla disciplina di quella disposizione costituzionale.

In secondo luogo, e sempre in riferimento all'art. 36, le

considerazioni e conclusioni che precedono non possono non valere

egualmente per la denuncia di illegittimità costituzionale della norma

sopra richiamata per quanto attiene alla disciplina prevista per le

figlie maggiorenni coniugate e per i figli maggiorenni non inabili a

proficuo lavoro.

5 - Deve del pari escludersi che la norma denunciata, in parte qua,

vada contro l'art. 3 della Costituzione.

Il riferimento alla sentenza n. 135 del 1971 di questa Corte,

contenuto nell'ordinanza emessa dal tribunale di Padova, non è

pertinente e quindi l'argomento che se ne vuole trarre, non è valido.

Con la richiamata decisione, infatti, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 15 febbraio

1958, n. 46, nella parte in cui disponeva che le orfane avevano diritto

alla pensione solo se nubili, avendo constatato che il trattamento

differenziato previsto per le figlie dell'impiegato o del pensionato e

di sfavore per quelle non nubili, riposava esclusivamente sulla

diversità di sesso dato che solo per le figlie poste in

quell'occasione a raffronto con i figli, dovevano ricorrere particolari

condizioni e requisiti (condizione di nubile o di vedova, e per le

vedove una qualificata convivenza). La norma oggetto della attuale

denuncia, invece, prevede che hanno diritto all'indennità di

buonuscita, le figlie minorenni o, se maggiorenni, nubili, e lo nega

alle maggiorenni non nubili, ma non ricollega la spettanza del diritto

(alla minore età o) allo stato di nubilato della superstite.

Dall'esame dell'intera norma è consentito dedurre che la relativa

disciplina si riporti, come a suo fondamento, allo stato di bisogno,

ancorché ragionevolmente presunto, dei superstiti: ed infatti, ove si

tengano presenti le situazioni del coniuge (il quale deve avere diritto

alla pensione indiretta) e dei figli maggiorenni (i quali devono essere

inabili a proficuo lavoro), è lo stato di bisogno, reale o probabile,

dei superstiti a giustificare la spettanza a loro favore del diritto

all'indennità. E perciò è da escludersi che, nell'ipotesi

considerata, ci sia una disparità di trattamento basata unicamente

sullo stato di nubile.

Va ancora rilevato che la norma denunciata, a proposito del

trattamento previsto per i figli maggiorenni non inabili a proficuo

lavoro e per le figlie maggiorenni coniugate, non è in contrasto con

il principio di eguaglianza.

La Corte, a tal riguardo, ritiene di non poter condividere i dubbi

di legittimità costituzionale prospettati dal Consiglio di Stato con

l'ordinanza sul ricorso di Alfonso Napoli ed altri contro l'ENPAS ed il

Ministero di grazia e giustizia.

Anzitutto, non è dell'avviso che sia quanto meno incerta la natura

dell'indennità di buonuscita reputando per le ragioni sopra indicate

che ai fini della valutazione della dedotta illegittimità

costituzionale non possano essere utilmente prospettate, come fa il

giudice a quo, le due ipotesi che tale indennità acquisti il contenuto

e lo scopo proprio dell'indennità di anzianità ovvero che tra le due

indennità non ci sia alcuna analogia, e che si debba procedere dalla

premessa che l'indennità di buonuscita, anche se presenta dei punti di

contatto con quella di anzianità e con altre indennità dovute alla

fine del rapporto di lavoro in generale, ha proprie caratteristiche che

valgono a diversificarla da ogni altra.

Stante ciò, ritiene, di conseguenza, la Corte che non ricorre la

disparità di trattamento che secondo il giudice a quo invece si

avrebbe nell'ipotesi in cui all'indennità di buonuscita si dovesse

disconoscere ogni analogia con l'indennità di anzianità, e che

sarebbe determinata dal fatto che "il rapporto di lavoro con lo Stato"

messo a raffronto con tutti gli altri rapporti di lavoro a tempo

indeterminato, compreso quello proprio dei lavoratori dipendenti da

enti pubblici, appare privo dell'indennità di anzianità, che invece,

con carattere di generalità, si ha negli altri rapporti.

Per giudicare circa la violazione o no del principio di

eguaglianza, le singole situazioni messe a raffronto vanno considerate

non analiticamente o atomisticamente ma ciascuna nel suo insieme, e per

ciò nulla può dedursi, a proposito di quelle in esame, dalla

circostanza che solo in una mancherebbe l'indennità di anzianità in

quanto tale. Deve invece dirsi che rientri nei poteri discrezionali del

legislatore quello di dettare, per rapporti di lavoro non identici,

discipline complessivamente diverse, e che non sia ragione di

illegittimità costituzionale la mancata previsione del diritto

all'indennità di anzianità in quanto tale in una normativa che per il

caso di cessazione del rapporto preveda (non ricorrendo le condizioni

per l'acquisto del diritto a pensione e di quello all'indennità di

buonuscita) la spettanza al lavoratore o ai superstiti dell'indennità

una tantum e, nelle più comuni ipotesi di cessazione del rapporto per

età avanzata o per infermità, anche dell'assegno vitalizio. A

quest'ultimo riguardo, oltre tutto, non va trascurato che l'indennità

una tantum in quanto spetta al dipendente statale che abbia prestato un

anno di servizio effettivo e va ragguagliata ad una mensilità per ogni

anno di servizio, fa fronte in maniera decisa a quelle esigenze

previdenziali alle quali è riportata sul piano funzionale, anche se in

modo concorrente, l'indennità di anzianità.

Potrebbe avere rilievo, come fa da ultimo osservare il Consiglio di

Stato, e come ragione di iniquità del denunciato trattamento

economico, la circostanza che, non ricorrendo date condizioni, siano

esclusi "i figli dell'impiegato perfino dal beneficio di conseguire le

quote versate, nel corso del servizio, dal lavoratore"; ma ciò

varrebbe, ad avviso della Corte, ove si accedesse alla tesi della

stretta correlazione tra contribuzione e spettanza dell'indennità di

buonuscita. Senonché tale correlazione, nel sistema attuale (del

quale, per altro, sono sollecitate modifiche migliorative e comunque

rivolte ad eliminare o contenere eventuali situazioni di svantaggio)

non sussiste, e sono invece ragionevolmente operanti le notate esigenze

mutualistico- assicurative.

6. - La norma in esame (art. 5 della legge n. 1407 del 1956) è da

ultimo denunciata per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della

Costituzione, nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità di

buonuscita le sorelle ed i fratelli inabili permanentemente a proficuo

lavoro conviventi a carico dell'impiegato.

Si assume al riguardo che da tale norma, messa in relazione con

l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (con

cui è riconosciuta la spettanza della pensione ordinaria a carico

dello Stato, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai

fratelli trovantisi nelle dette condizioni), risulterebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra tale categoria di

superstiti e altre categorie, "trovantisi in uguale relazione

assistenziale col defunto e in uguale stato di bisogno" e però

considerate favorevolmente dalla stessa norma.

La doglianza, così prospettata, appare fondata. In effetti, le

situazioni messe a raffronto sono omogenee e presentano sostanzialmente

le stesse note caratterizzanti e meritavano, non ricorrendo in

contrario valide ragioni, lo stesso trattamento giuridico. L'art. 5

della legge n. 1407 del 1956, per ciò, sul punto in esame, si è

trovato in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e lo è più

sicuramente ora dopo che con il citato art. 12, ultimo comma, della

legge n. 46 del 1958, come si è sopra ricordato, è stato esteso il

trattamento pensionistico alle sorelle ed ai fratelli nella ricorrenza

delle condizioni ivi previste.

In conseguenza di ciò, considerato assorbito l'esame dei profili

prospettati in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, deve

dichiararsi l'illegittimità costituzionale del detto art. 5 nella

parte in cui nega l'indennità di buonuscita alle sorelle ed ai

fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e

conviventi a carico dell'impiegato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico

sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato,

approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), che ha sostituito l'art.

52 di detto testo unico, nella parte in cui esclude che l'indennità di

buonuscita spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a

qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato;

2) dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48,

comma primo, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo

testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei

personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti,

amministrata dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e

degli istituti di previdenza) nella parte in cui subordina il diritto

all'indennità di buonuscita al conseguimento del diritto alla normale

pensione vitalizia, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata

in epigrafe;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 52 del

detto r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, come sostituito dal detto art. 5

della legge 27 novembre 1956, n. 1407, nella parte in cui è esclusa la

spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico

dipendente deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro

e non versi in stato di bisogno, alle figlie maggiorenni che non

versino in questo stato e non siano nubili ovvero siano coniugate ed ai

figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro, questioni sollevate,

in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di

Stato e dal tribunale di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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