Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1967 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674 del Codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1966

dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Lazzari

Francesco e Paolinelli Claudio ed altri, iscritta al n. 109 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 15 aprile 1966 nel procedimento civile per

convalida di sequestro e risarcimento di danni derivanti da incidente

stradale promosso da Lazzari Francesco contro Paolinelli Claudio ed

altri, il Tribunale di Ancona, premesso che l'attore aveva ottenuto il

sequestro conservativo dei beni dei convenuti fino a concorrenza di

lire 5.000.000 e che, nel corso dell'istruttoria, il giudice, a norma

dell'art. 674 del Codice di procedura civile, aveva altresì imposto al

sequestrante una cauzione di lire 500.000 per l'eventuale risarcimento

dei danni e per le spese conseguenti al sequestro, peraltro non

versata nel termine fissato, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del citato art. 674 del Codice di procedura civile in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ritenendo rilevante la

questione ai fini della decisione del giudizio, per avere, appunto, il

convenuto chiesto dichiararsi la inefficacia del sequestro per omesso

versamento della cauzione.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione il

Tribunale osserva che esisterebbe perfetta analogia tra la norma in

esame e l'art. 98 del Codice di procedura civile, concernente la

cauzione per le spese giudiziali, già dichiarata dalla Corte in

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto ricollegava

l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche del cittadino.

Infatti, prosegue l'ordinanza, il sequestro costituisce spesso l'unico

mezzo di efficace tutela dei diritti lesi o minacciati, consentendo la

sola garanzia di pratico soddisfacimento a favore del creditore, e la

norma impugnata, consentendo al giudice di imporre una cauzione al

sequestrante allo scopo di controgarantire i diritti del sequestrato,

in caso di vittoria di quest'ultimo, opererebbe una discriminazione

collegata alle condizioni economiche del sequestrante, il quale, se non

dispone della somma richiesta, si vedrebbe costretto a perdere la

sostanziale tutela del creditore.

L'ordinanza si richiama, altresì, alla ulteriore giurisprudenza

della Corte in materia, per trarne argomenti a favore della propria

tesi, osservando che la cauzione di cui all'art. 674 del Codice di

procedura civile non rivestirebbe quel carattere pubblicistico in base

al quale, essenzialmente, sarebbe stato escluso il contrasto della

cauzione prevista dall'art. 624 del Codice di procedura civile, in caso

di sospensione del procedimento esecutivo su istanza dell'opponente,

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Pertanto, conclude l'ordinanza, pur essendo innegabile la funzione

di controcautela e l'effetto della remora della cauzione di cui alla

norma impugnata contro l'eccessiva proclività a ricorrere al sequestro

come forma vessatoria, resterebbero pur sempre validi i dubbi espressi

circa la discriminazione in funzione delle condizioni economiche della

parte cui obbiettivamente darebbe luogo l'imposizione della cauzione

stessa, e si legittimerebbe, pertanto, il rinvio della questione alla

Corte costituzionale.

L'ordinanza è stata notificata il 5 maggio 1966, comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966.

Avanti alla Corte non si sono costituite le parti, né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, e pertanto, ai

sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la decisione della

causa viene presa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rinvio, nel prospettare la non manifesta

infondatezza della tesi di illegittimità costituzionale dell'art. 674

del Codice di procedura civile in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, adduce, come unico fondamentale motivo, la considerazione

delle condizioni economiche di chi propone istanza di sequestro: tali

da poter costituire ostacolo, assoluto o relativo, al versamento della

cauzione e, di conseguenza, al conseguimento di un beneficio, che è

sovente l'unico, concreto mezzo di difesa del proprio diritto.

La Corte rileva tuttavia che, secondo la propria giurisprudenza, il

giudizio sulla legittimità costituzionale degli oneri di natura

patrimoniale imposti, in varia forma ed in varie occasioni, durante lo

svolgimento del rapporto processuale, alla parte che intenda "agire in

giudizio" (art. 24 della Costituzione), prescinde dal tener conto delle

condizioni di capacità economica soggettive individuali ma ha

unicamente riguardo alla funzione obbiettiva che l'atto, condizionato

all'assolvimento dell'onere, viene ad assumere nel processo.

Tale principio è stato applicato per quanto riguarda la cauzione

prevista dall'art. 624 del Codice di procedura civile per ottenere la

sospensione del processo a seguito di opposizione all'esecuzione

(sentenza n. 40 del 1962), ovvero la cauzione prevista dall'art. 668,

ultimo comma del Codice di procedura civile, in caso di sospensione del

processo esecutivo a seguito di opposizione dopo la convalida

dell'intimazione di sfratto (sentenza n. 83 del 1963): nonché per

quanto riguarda i provvedimenti cautelari previsti dall'art. 1171 del

Codice civile in conseguenza della denuncia di nuova opera (sentenza n.

113 del 1963).

In tutti questi casi ed in altri similari, come quello del

deposito per soccombenza prescritto dall'art. 651 del Codice di

procedura civile nell'opposizione a decreto ingiuntivo (sentenza n. 56

del 1963), è stato ritenuto trattarsi di misure dirette a garantire

uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione a questo

assegnata nell'interesse pubblico, mediante il miglior esercizio dei

poteri processuali, fondati su presupposti oggettivi, senza riguardo a

condizioni soggettive, personali o sociali. L'imposizione di cauzioni

s'inquadra nel sistema della responsabilità processuale e tende ad

evitare abusi, spesso per motivi non commendevoli, del diritto alla

tutela giurisdizionale.

L'ordinanza di rinvio trae motivo di riflessione dalla sentenza di

questa Corte (n. 67 del 1960) che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile riguardante

la cauzione per le spese giudiziali. Ma è proprio la sentenza stessa

ad affermare l'autonoma valutazione di quel caso particolare, nel

quale, è detto, oltre a trattarsi di cauzione che non serve al fine

pubblico inerente al processo, del quale è piuttosto una remora, le

condizioni economiche dell'attore, considerate non influenti dall'art.

3 della Costituzione ai fini della tutela della eguaglianza giuridica,

sono invece ricollegate all'applicazione dell'istituto, prevedendosi

l'imposizione della cauzione solo a carico di chi non sia ammesso al

gratuito patrocinio.

2. - La cauzione, prevista dall'art. 674 del Codice di procedura

civile ed affidata al potere facoltativo del giudice, partecipa della

natura delle altre cauzioni, di cui si è fatto cenno.

Lo scopo è qui quello di salvaguardare, in pendenza del giudizio

di merito, la parte, assoggettata alla immobilizzazione delle cose

sequestrate, da eventuali dannose esorbitanze del sequestrante, che

soltanto l'esito del giudizio potrebbe mettere in luce.

Il diritto della difesa sostanziale, quale sancito dall'art. 24

della Costituzione, rimane integro: e le ragioni essenziali, per

condizionare o meno il sequestro al versamento della cauzione, vengono

qui a rispondere ad una funzione saggiamente equilibratrice degli

interessi in conflitto in quella fase intermedia del processo, dalla

quale funzione esula qualsiasi criterio di discriminazione fra

cittadini abbienti e non abbienti che sia in contrasto con l'art. 3

della Costituzione.

Le condizioni personali di colui al quale viene imposta la cauzione

costituiscono soltanto un dato di fatto, variabile e contingente, che

non può essere ricondotto sotto le previsioni della norma, che, come

tale, ha i caratteri della generalità e dell'astrattezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 15

aprile 1966 del Tribunale di Ancona, sulla legittimità costituzionale

dell'art. 674 del Codice di procedura civile in relazione agli artt. 3

e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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