Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto

di lavoro a tempo determinato), e degli artt. 325 e 326 del codice

della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1993

dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Penazzi

Vanni e la S.E.R.S. s.r.l., iscritta al n. 340 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Penazzi Vanni e della S.E.R.S.

s.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Roberto Muggia per Penazzi Vanni, l'avv. Sergio

Medina per la S.E.R.S. s.r.l. e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Ravenna - sezione lavoro - nel corso del

giudizio di appello promosso da un lavoratore marittimo avverso la

sentenza del pretore di Ravenna che ne aveva respinto la domanda di

declaratoria d'illegittimità del licenziamento disposto nei suoi

confronti, con ordinanza del 15 aprile 1993 (R.O. n. 340/1993), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 - "in riferimento

agli artt. 325 e 326 cod. nav." - nella parte in cui non prevede la

sua applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo a tempo

determinato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il collegio remittente, premesso di avere già impugnato, con

ordinanza del 28 maggio 1992, la citata norma innanzi alla Corte

costituzionale, che aveva dichiarato manifestamente inammissibile la

relativa questione per difetto di valutazione della rilevanza della

stessa nella fattispecie concreta (ord. n. 21 del 1993), ha precisato

che il Sig. Vanni Penazzi aveva impugnato innanzi al pretore di

Ravenna, tra l'altro, il licenziamento intimatogli dalla S.e.r.s.

S.r.l.

A sostegno della propria domanda, il Penazzi aveva dedotto di

essere stato assunto con convenzione di arruolamento in data 26

ottobre 1990 con mansioni di marinaio per la durata di giorni sette e

che, allo spirare di tale termine, il rapporto era proseguito senza

ulteriore convenzione fino al 28 novembre 1990, quando era stato

sbarcato per "pretesa" fine del contratto per essere poi reimbarcato

il 1 dicembre 1990, questa volta a tempo indeterminato; era stato,

poi, nuovamente sbarcato il 27 dicembre 1990 per risoluzione del

rapporto in periodo di prova. Il primo rapporto di arruolamento si

sarebbe trasformato in rapporto a tempo indeterminato ai sensi

dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 230 del 1962, con la

conseguenza che si sarebbe instaurato tra l'attore e la S.e.r.s. un

unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, divenuto definitivo anteriormente al 27 dicembre 1990.

La disciplina dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 230,

secondo il giudice a quo, non sarebbe applicabile al rapporto di

lavoro di arruolamento a tempo determinato, poiché l'art. 326 cod.

nav. detta al riguardo una disciplina speciale, in base alla quale la

conversione da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato

si ha solo quando venga superato il termine di un anno di servizio

alle dipendenze dello stesso armatore. Tale disciplina è tuttora

vigente, avendo l'art. 1 (recte, articolo unico) della legge 22 marzo

1986, n. 84 esteso la disciplina dell'art. 2 della legge n. 230 del

1962 ai soli rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea e non

anche a quelli relativi alla navigazione marittima.

Una disciplina differenziata del lavoro marittimo "può apparire,

in linea generale, ragionevole, in quanto le esigenze di questo si

presentano diverse rispetto a quelle del lavoro terrestre", ma non lo

è in ordine alla durata del rapporto di lavoro e in particolare al

caso in cui il rapporto prosegua dopo la scadenza del termine

contrattualmente fissato.

Il giudice a quo ravvisa, in tale ipotesi, una violazione del

principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., tanto più evidente

dopo la ricordata modificazione legislativa concernente i rapporti di

lavoro relativi alla navigazione aerea.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura generale dello Stato ha

eccepito la mancanza di ogni motivazione in ordine alla non manifesta

infondatezza della questione, avendo il giudice a quo affermato, da

un lato, che le esigenze del lavoro marittimo si presentano diverse

da quelle del lavoro terrestre, giustificando, così, una diversa

disciplina; dall'altro, che tale diversa disciplina sarebbe

ingiustificata ove il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza

del termine contrattualmente fissato.

La questione, comunque, secondo l'Avvocatura generale dello Stato,

sarebbe infondata nel merito, giustificando la specialità del

rapporto di lavoro marittimo la particolare disciplina dettata al

riguardo dal codice della navigazione e la deroga a quella generale.

3. - Si sono costituite anche le parti private del giudizio a quo,

associandosi il marittimo alla richiesta di declaratoria

d'illegittimità costituzionale formulata dal giudice remittente,

sulla base dell'affermata "sostanziale omogeneità delle situazioni

afferenti ai lavoratori comuni e a quelli nautici" che impone

l'uniformità delle discipline nella mancanza di fondate ragioni per

differenziarle.

L'armatore ha concluso, di contro, per la inammissibilità o la

infondatezza della questione.

Sotto il primo profilo ha osservato che la legge n. 230 del 1962

è estranea alla fattispecie in discussione, che è disciplinata da

diverse disposizioni, e che quella richiesta alla Corte è una

pronuncia additiva, non rientrante nei suoi poteri. Nel merito, ha

dedotto che le particolarità del rapporto di lavoro marittimo sono

tali da giustificare la diversità della disciplina speciale dettata

dal codice della navigazione, che non deroga al principio generale

del "favor" per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, mentre per il lavoro marittimo la legge pone

obiettivamente al contratto a tempo determinato il limite temporale

di un anno, oltre il quale il rapporto si considera a tempo

indeterminato, per il lavoro terrestre è il semplice superamento del

termine contrattualmente previsto che provoca la trasformazione del

rapporto.

Neppure sussisterebbe violazione del principio di uguaglianza in

conseguenza dell'inserimento del contratto di c.d. lavoro aereo

(rectius del personale di volo) - stabilito dall'art. unico della

legge 22 marzo 1986, n. 84 - nella disciplina della legge n. 230 del

1962.

Nell'imminenza della udienza le parti private hanno depositato

memorie, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte consiste nello

stabilire se l'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n.

230, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti

di lavoro marittimo a tempo determinato, e gli artt. 325 e 326 cod.

nav., cui il tribunale di Ravenna riferisce pure la censura,

contrastino con l'art. 3 della Costituzione, non essendo giustificata

la differente e meno favorevole disciplina dettata al riguardo per il

lavoratore marittimo dalle citate norme del codice della navigazione.

Il problema attiene, invero, ad una fattispecie di prestazione di

lavoro subordinato a bordo di nave, la cui disciplina è contenuta,

sul presupposto dell'art. 325, nell'art. 326 cod. nav., trattandosi

di rapporto di lavoro in materia di navigazione (art. 1 cod. nav.).

L'art. 325 cod. nav. distingue, quanto alla durata, i tipi di

contratto di arruolamento: a) a viaggio; b) a tempo determinato; c) a

tempo indeterminato. L'art. 326, primo comma, specifica che il

contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono

essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono

stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo

indeterminato.

Se, in forza di più contratti a viaggio o di più contratti a

tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno o dell'altro

tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze

dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto

di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a

tempo indeterminato (art. 326, secondo comma, c. nav.).

La prestazione del marittimo a bordo è considerata ininterrotta

quando tra la cessazione di un contratto e la stipulazione del

contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta

giorni (terzo comma, norma cit.).

2. - La disciplina del contratto a tempo determinato nel lavoro

comune è posta dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, abrogativa, tra

l'altro, dell'art. 2097 c. civ., il quale regolava la durata del

rapporto di lavoro.

L'art. 1, primo comma, della legge n. 230 fissa il principio,

secondo il quale il contratto di lavoro si presume a tempo

indeterminato, salvo particolari eccezioni specificamente individuate

e regolate nel secondo comma dello stesso articolo.

Essendo il tipo legale costituito dal rapporto a tempo

indeterminato, la relativa durata si determina non sulla base di una

scadenza predeterminata, ma col verificarsi della causa estintiva,

prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Si realizza

così una misura temporale considerata idonea a soddisfare

l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto, non

disgiunto da quello del datore di lavoro a fruire di una attività

che si esplica con maggiore (e proficua) inerenza all'azienda. Per

questo, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è considerato

con favore dal legislatore, mentre quello a tempo determinato è

consentito in casi peculiari, normativamente individuati, in cui la

prestazione a termine è coerente con particolari caratteristiche

delle attività, alle quali si confà la limitazione della durata;

deve, inoltre, sussistere l'accordo scritto delle parti.

Nelle dette ipotesi, specificamente delineate, ricorrono elementi

obiettivi che escludono che la durata limitata possa concretare una

elusione fraudolenta della legge, che fissa nel contratto a tempo

indeterminato la figura legale tipica della prestazione di lavoro

subordinato.

La disciplina posta dalla legge n. 230 del 1962 si caratterizza,

dunque, per il particolare rigore di cui è circondata l'eventuale

proroga del contratto a tempo determinato: eccezionalità del

prolungamento, limitata ad una sola volta; consenso del lavoratore;

durata non superiore a quella del contratto iniziale; convertibilità

retroattiva in contratto a tempo indeterminato con decorrenza sin

dalla prima assunzione o, in caso di riassunzione a termine, entro un

periodo dato; onere della prova a carico del datore di lavoro

dell'esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione

del termine che la proroga di esso (artt. 2 e 3, legge n. 230 cit.).

3. - Obbietta in limine la difesa dell'armatore, l'altra parte del

rapporto di lavoro, che l'esistenza di una connaturale difficoltà di

predeterminare la durata del viaggio o della navigazione o del

servizio è la ragione principale della diversa normativa tra lavoro

comune e lavoro marittimo a bordo, conseguenza di una obiettiva non

identità di figure e, quindi, di carattere strutturale e propria

dell'oggetto e delle modalità di quel lavoro.

È da rilevare che gli indicati, diversi tipi di contratto di

arruolamento previsti dall'art. 325 cod. nav. consentono

l'inquadramento agevole delle varie fattispecie, da essi

cronologicamente definite, negli schemi del contratto a tempo

determinato e indeterminato, a seconda che sussista o non

l'indicazione del termine della prestazione di lavoro, mentre

nell'arruolamento a viaggio la stessa definizione del "viaggio",

contenuta nel terzo comma dell'art. 325, reca in sé la indicazione

indiretta del tempo in cui il rapporto è destinato ad esplicarsi.

Così, vengono a ricondursi i tipi di arruolamento previsti dal

codice della navigazione alle due predette categorie fondamentali di

diritto comune; né la disciplina specifica posta dall'art. 341 cod.

nav., nel caso di scadenza del termine del contratto in corso di

viaggio, altera questa identificazione dei tipi, dato che essa

concerne ipotesi di proroga e non di trasformazione del rapporto.

4. - Per la completezza di siffatto inquadramento e per

riaffermare la riconduzione del rapporto di arruolamento agli schemi

generali, è da esaminare un'osservazione dell'Avvocatura generale

dello Stato, intesa ad affermare la profonda diversità del rapporto

di arruolamento rispetto a quello del lavoro comune. Riferendosi alla

ipotesi, ora esaminata, dell'arruolamento a termine (correlato alla

durata del viaggio), ove il termine stesso venga ad essere superato

per il mancato compimento del viaggio alla data prevista, osserva

l'Avvocatura che la fattispecie non si trasforma in rapporto a tempo

indeterminato e l'armatore non può disfarsi del marittimo imbarcato

alla scadenza e che esso inoltre ha bisogno della prestazione

lavorativa per la parte residua del viaggio.

In queste peculiari ragioni starebbe la base e la giustificazione

della specialità della disciplina.

È da osservare che il codice della navigazione pone espressamente

regole in ordine alla permanenza del marittimo a bordo ed alla

protrazione della sua prestazione di lavoro. Se il termine del

rapporto viene a scadere nel corso del viaggio, il contratto di

arruolamento - e le relative prestazioni a carico delle parti - si

intendono prorogati fino al porto di ultima destinazione (art. 341,

primo e secondo comma, cit.), con particolare previsione anche del

caso di porto di destinazione fuori del territorio della Repubblica

(art. 341, terzo e quarto comma).

Si realizza, così, ad un tempo la detta auspicata esigenza della

presenza del marittimo a bordo e della continuità della sua

prestazione attraverso la proroga del contratto di arruolamento,

espressamente prevista dall'art. 341 cit.. Da tale disciplina, che si

concreta in una norma eccezionale, quanto alla durata del rapporto,

non può trarsi, poi, alcun elemento impeditivo della possibile

trasformazione del rapporto stesso in contratto a tempo indeterminato

in ipotesi diversa da quella della scadenza del termine e del

concorso dei presupposti indicati nell'art. 341 cod. nav., commi

2, 3 e 4.

5. - Nel quadro, così delineato, delle discipline del rapporto a

tempo determinato nel lavoro comune e di quello relativo alla

navigazione marittima, si colloca l'impugnazione della normativa

posta dall'art. 326, sul presupposto dell'art. 325 cod. nav., ad

opera dell'ordinanza del tribunale di Ravenna.

La censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, per

disparità di trattamento del lavoratore marittimo rispetto al

lavoratore comune, richiede la preliminare considerazione se la

disciplina nautica sia giustificata da particolari caratteristiche ed

esigenze del lavoro a bordo della nave, in modo da atteggiarsi come

lo strumento per il loro realizzarsi.

Richiamando le vicende che portarono alla normativa del contratto

di arruolamento a tempo nel codice della navigazione - da valutare,

per l'epoca, normativa avanzata -, nello stabilire il termine

(superiore all'anno di prestazione dell'attività ai fini della

configurazione dell'arruolamento a tempo indeterminato: art. 326 cod.

nav.), influì sicuramente la considerazione delle peculiarità del

lavoro a bordo della nave ed il termine stesso fu valutato come

quello che meglio rispondesse alle esigenze della navigazione e delle

parti del rapporto (cfr. n. 187 della relazione ministeriale al

codice della navigazione).

Questa Corte ha affermato che talune delle peculiarità del lavoro

a bordo hanno perduto progressivamente rilievo per l'avanzamento

della tecnica, accompagnato dall'intensificarsi delle previsioni a

tutela del lavoratore a bordo (cfr. sentt. 31 gennaio 1991, n. 41; 26

marzo 1987, n. 96); che la parità (di trattamento) del lavoratore

marittimo, rispetto a quello comune, va sempre perseguita, salvo che

esistano (e prevalgano) esigenze diverse che giustificano la

differenziazione di tutela; differenziazione che è d'altra parte

attenuata anche dalla contrattazione collettiva. Esigenza di tutela

(ed eventuali ragioni di diversificazione), che è opportuno tenere

presenti nel giudizio di costituzionalità, per stabilire i limiti di

funzionamento della disciplina speciale avente priorità rispetto a

quella comune (sent. 25 febbraio 1987, n. 63).

In questa linea, ormai consolidata nella giurisprudenza della

Corte e individuata come criterio per la revisione del codice della

navigazione (cfr. n. 35 del relativo schema e n. 20 della relazione),

è agevole constatare che l'automatica applicazione nel rapporto di

arruolamento a tempo determinato della disciplina del secondo comma

dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, è ostacolata non soltanto

dalle ragioni che inducono tuttora nei casi concreti alla scelta del

tipo di arruolamento a tempo determinato od a viaggio, ma anche dalla

specificità del termine occorrente per la trasformazione in rapporto

a tempo indeterminato, nonché dalle esigenze e dalle finalità del

viaggio e dalla previsione della particolare durata della relativa

interruzione, in caso di riassunzione (art. 326 cod. nav. cit., spec.

ultimo comma).

Inoltre non sono valutabili le interferenze di una automatica

estensione del regime generale posto dalla legge n. 230 sulla

disciplina della "continuità" del rapporto di arruolamento, istituto

sempre di delicata consistenza e applicazione.

La presenza di queste circostanze, accennate soltanto in linea

esemplificativa, rendono necessario il riferimento al legislatore

come al soggetto che - seguendo e completando un indirizzo già

iniziato e perseguito da questa Corte - possa provvedere

adeguatamente alla perequazione della situazione delle diverse

categorie di lavoratori (marittimi e comuni) anche in tema di

contratto a tempo determinato, avute presenti le esigenze della

specificità del rapporto e i necessari raccordi tra la disciplina

specifica della durata e la normativa collegata, in una visione

organica ed approfondita del sistema del codice della navigazione.

6. - Molto limitato rilievo può avere per la questione in esame

la circostanza che il tempo determinato sia espressamente previsto

per talune particolari, e ben delimitate fattispecie di lavoro nel

settore della navigazione aerea (legge 25 marzo 1986, n. 84).

L'apposizione del termine di durata del contratto nelle ipotesi

previste dalla lett. f) dell'art. 1, secondo comma, della legge n.

230 del 1962 - in base alla ora ricordata legge n. 84 del 1986 - non

si riferisce a fattispecie tipiche di lavoro a bordo di aeromobile.

La legge n. 84 prevede assunzioni da parte di "aziende di trasporto

aereo o di aziende esercenti i servizi aeroportuali", "per lo

svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a

bordo ai passeggeri e merci per un periodo massimo complessivo di

sei", e di quattro mesi ecc.

Datore di lavoro può essere, dunque, l'azienda di trasporto aereo

o l'azienda esercente servizi aeroportuali e questa circostanza, di

per sé, separa l'ipotesi in esame dalla prestazione tipica di lavoro

a bordo nell'esercizio della navigazione.

L'oggetto della prestazione stessa può essere, poi, connesso sia

a servizi di terra che di volo, ovvero di "assistenza" a bordo di

passeggeri o di merci; può, dunque, concretarsi in attività da

svolgere a terra e/o a bordo e, non senza coerenza, si è obiettato

che si tratterebbe allora di servizio terrestre-aereo e non di

prestazione di lavoro a bordo dell'aeromobile.

Si può, quindi, affermare conclusivamente che la nuova figura di

contratto a tempo determinato, introdotta dalla legge n. 84 del 1986,

non si inserisce strutturalmente nella disciplina del contratto di

lavoro nautico, non la investe nelle sue esplicazioni tipiche e non

influisce su essa, in modo tale da operarne l'inserzione nell'ambito

della legge n. 230 del 1962.

Ne trae conferma la estraneità delle figure di arruolamento (art.

325 c. nav.), dal sistema della legge n. 230 del 1962. Ne è

confermata del pari la sperequazione del trattamento dei marittimi

arruolati rispetto ai lavoratori comuni quanto al contratto di lavoro

a tempo determinato e - per quello che già si è detto (cfr. n. 5) -

la necessità dell'intervento del legislatore per rendere più

omogenee le relative situazioni, incidendo sulla disciplina attuale

del codice della navigazione.

La questione proposta dal tribunale di Ravenna va, quindi,

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230

(Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) e degli

artt. 325 e 326 del codice della navigazione, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Ravenna,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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