Art. 326 c.nav. — Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi

[1]Il contratto a tempo determinato e quello per piu' viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.

[2]Se, in forza di piu' contratti a viaggio, o di piu' contratti a tempo determinato, ovvero di piu' contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento e' regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.

[3]Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio e' considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/1994

    Questione inammissibile
    10 marzo 1994

    La denunciata disparità di trattamento tra lavoratori marittimi e lavoratori comuni in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è superabile mediante una pronuncia che - come richiesto dal giudice rimettente - estenda automaticamente la disciplina 'ex' art. 2, L. n. 230 del 1962, ai contratti di arruolamento marittimo a tempo e a viaggio (specificamente regolati dagli artt. 325 e 326 cod. nav.), essendo bensì necessario l'intervento del legislatore, ai fini di una perequazione adeguata, che tenga conto delle esigenze connesse alla specificità del lavoro marittimo, nonché dei necessari raccordi tra la disciplina specifica della durata e la normativa collegata, in una visione organica e approfondita del codice della navigazione. Ne' a diversa conclusione può indurre la L. n. 84 del 1986, la quale - regolando fattispecie di lavoro a termine nel diverso settore della navigazione aerea - non influisce sulla disciplina del contratto di lavoro nautico. (Inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma, L. 18 aprile 1962, n. 230 e degli artt. 325 e 326 cod. nav., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul progressivo avvicinamento tra lavoro marittimo e lavoro comune, S. nn. 41/1991, 96/1987; sulla prevalenza della disciplina speciale rispetto a quella comune, S. n. 63/1987. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 325 c.nav. · Art. 326 c.nav. · Art. 3 cost. · Art. 2 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art326 · fonte del testo

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