Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, 2, primo comma, 3, primo comma e allegati A, tariffa; parte

prima, 31 della tariffa del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

(Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modificazioni e 7

della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ("Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria

1991") promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1991 dal Pretore

di Roma nel procedimento civile vertente tra Pratini Augusto e Rienzi

Carlo, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Pratini Augusto, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Roberto Canestrelli per Pratini Augusto e l'Avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 28 novembre 1991 il Pretore di Roma nel

corso del procedimento civile pendente tra Pratini Augusto e Rienzi

Carlo ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, 3, primo

comma, e allegato A, tariffa, parte prima, art. 31 della tariffa, del

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni, e

dell'art. 7 legge 29 dicembre 1990 n. 405 nella parte in cui

assoggettano gli atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali

civili ad imposta di bollo fissa nella misura di lire 10.000 al

foglio per contrasto con gli artt. 3, 24 (primo, secondo e terzo

comma) e 53 Cost.

Il pretore rimettente ritiene che l'imposta di bollo, riscossa

nella forma di fogli da impiegare nella difesa scritta del giudizio

civile, debba essere proporzionale all'ipotizzato costo totale del

processo atteso che i cittadini che accedono alla giustizia devono

pagare secondo criteri che rispettino la misura della spesa da

ciascuno di essi indotta. Quindi tale imposta dovrebbe essere

proporzionale al valore della causa (analogamente al criterio che

regola l'imposizione indiretta o sugli affari) oppure al reddito

delle parti (secondo il criterio di progressività dell'imposizione

diretta). Invece la quantità di fogli utilizzati per la difesa - che

attualmente determina l'ammontare dell'imposta dovuta - non

costituisce un criterio adeguato non essendo neppure univocamente

espressivo del costo del processo potendo ipotizzarsi una difesa

scritta assai complessa (e quindi diffusa) in un processo di limitato

valore e viceversa una difesa assai semplice (e quindi concisa ) in

un processo di elevato valore. Inoltre l'imposta di bollo ha

raggiunto una misura eccessiva, con conseguente compressione della

possibilità di agire e di difendersi in giudizio in funzione inversa

del reddito, compressione non adeguatamente contrastata dalla

normativa sul gratuito patrocinio.

La questione, secondo il pretore rimettente, è rilevante nel

giudizio civile in corso perché - anche se l'art. 19 d.P.R. n. 642

del 1972 cit. dispone che i giudici non possono rifiutarsi di

assumere a base dei loro provvedimenti gli atti e i documenti non in

regola con le disposizioni sul bollo - la prospettiva di dover

comunque poi regolarizzare tale aspetto fiscale condiziona

l'esercizio del diritto di difesa nel senso che le parti potrebbero

con maggior aggio dimensionare lo sviluppo degli scritti difensivi

se, in accoglimento della sollevata questione di costituzionalità,

l'imposta di bollo fosse vuoi in assoluto inferiore a quella

attualmente dovuta, vuoi proporzionata al costo e al valore del

processo.

2. - Si è costituita la parte privata Pratini chiedendo

l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità senza

ulteriormente argomentare.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza in quanto ininfluente (come

del resto riconosciuto del giudice rimettente) al fine della

decisione del giudizio a quo (di cui peraltro non sono indicati

oggetto e natura); né dal giudice rimettente sono allegati elementi

di fatto che facciano pensare ad un'effettiva compressione del

diritto di difesa dell'attore o del convenuto.

Nel merito l'Avvocatura ritiene non fondata la questione sollevata

perché la commisurazione dell'imposta al numero di fogli difensivi

risponde al canone di ragionevolezza e di proporzionalità; invece

l'auspicata commisurazione dell'imposta di bollo al reddito delle

parti è impraticabile posto che le parti sono due, o più, e che non

può certo farsi la media dei loro redditi; mentre l'altro ipotizzato

parametro (il valore della causa) non è del tutto negletto dal

legislatore che prevede che l'imposta di bollo per gli atti compiuti

dal giudice e dal cancelliere sia meno elevata in pretura che in

tribunale (art. 7, secondo comma, legge n. 405 del 1990 cit.). Considerato in diritto

1. - È stata sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, primo,

secondo e terzo comma, e 53 Cost. - questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2, primo

comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

(Disciplina dell'imposta di bollo), dell'art. 31 della tariffa, parte

prima, Allegato A del cit. d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e

dell'art. 7 legge 29 dicembre 1990 n. 405 (legge finanziaria 1991)

nella parte in cui assoggettano gli atti difensivi nei procedimenti

giurisdizionali civili ad imposta di bollo fissa e nella misura di

lire 10.000 al foglio, anziché in misura proporzionata al valore

della causa o alla capacità contributiva delle parti o comunque in

misura inferiore a quella suddetta.

2. - Va premesso che nelle more del giudizio incidentale di

costituzionalità la misura dell'imposta di bollo è stata

ulteriormente modificata dagli artt. 9 e 10 del decreto legge 11

luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto

1992 n. 359 (in particolare l'imposta fissa di bollo è stata

elevata, a partire dal 14 luglio 1992, a lire 15.000). Ma la

sopravvenuta innovazione normativa non preclude, né in alcun modo

influenza, il pregiudiziale esame della eccezione, sollevata

dall'Avvocatura di Stato, di inammissibilità della questione di

costituzionalità per difetto del requisito della rilevanza.

3. - L'eccezione è fondata.

L'art. 19 del d.P.R. n. 642 del 1972 cit., come sostituito

dall'art. 16 del d.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955, prevede che - salve

le ipotesi (connotate quindi da carattere di specialità) della

cambiale, del vaglia cambiario e dell'assegno bancario, che non hanno

la qualità di titolo esecutivo se non risultano regolarmente bollati

- il mancato od insufficiente pagamento dell'imposta di bollo non è

ostativo alla produzione in giudizio di documenti e di difese

scritte. Quindi il cancelliere o il segretario non possono rifiutare

l'attestazione dell'avvenuto deposito, ma sono unicamente tenuti a

trasmetterli (anche in copia) all'ufficio del registro per la loro

regolarizzazione ai sensi del successivo art. 31; e, quel che più

rileva, di tali difese e documenti il giudice deve tenere normalmente

conto, rimanendo così escluso che il profilo tributario dell'imposta

di bollo possa precludere o pregiudicare l'esercizio del diritto,

costituzionalmente riconosciuto, di agire in giudizio (art. 24, primo

comma, Cost.).

Consegue che la misura dell'obbligazione tributaria gravante sulle

parti in causa a titolo di imposta di bollo non incide al fine della

decisione della controversia devoluta alla cognizione del giudice a

quo.

4. - Neppure essa incide sotto il profilo - indicato

nell'ordinanza di rimessione a giustificazione della ritenuta

rilevanza della questione di costituzionalità - che il timore della

successiva regolarizzazione potrebbe condizionare l'esercizio del

diritto di difesa nel senso che le parti sarebbero indotte a

depositare documenti ed a svolgere argomentazioni negli atti scritti

in numero e con un'ampiezza inferiore ed inadeguata rispetto alle

reali esigenze difensive. Non è sufficiente infatti allegare un

ipotetico (oltre che indiretto) pregiudizio del diritto di agire in

giudizio per ritenere che il giudice non possa definire la

controversia senza che sia prima decisa la questione incidentale di

legittimità costituzionale; occorre che questa sospetta lesione -

non altrimenti emendabile, in tesi, se non mediante la dichiarazione

di incostituzionalità della norma censurata - sussista nel giudizio

a quo, come concreta possibilità e non già come astratta ipotesi.

Invece il giudice rimettente non indica il benché minimo elemento di

fatto che possa indurre a ritenere sussistente o probabile od anche

meramente (in concreto) possibile la lamentata compressione del

diritto di difesa conseguente alla scelta delle parti (o di una

parte) di limitare il numero dei documenti prodotti o di contenere

l'estensione degli scritti difensivi al fine di evitare di dover

corrispondere un eccessivo importo a titolo di imposta di bollo.

Non sussiste pertanto la rilevanza della sollevata questione di

costituzionalità, che va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, e 3, primo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo),

dell'art. 31 della tariffa, parte prima, Allegato A dello stesso

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'art. 7 legge 29 dicembre 1990

n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato; legge finanziaria 1991), in riferimento agli

artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., sollevata dal

Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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