Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, n. 4,

della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (elezione dei

consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie

siciliane), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1971 dalla Corte

suprema di cassazione - sezioni unite civili - sui ricorsi elettorali

riguardanti Caragliano Antonino, Di Graziano Cono e Castro Sebastiano

ed altri, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 15 aprile

1972.

Visti gli atti di costituzione di Caragliano Antonino, Di Graziano

Cono e Castro Sebastiano;

udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Enzo Silvestri, per il Caragliano, e l'avv. Alfredo

Randazzo, per il Di Graziano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 3 giugno 1971, sui ricorsi elettorali

di Caragliano Antonino contro Di Graziano Cono ed altri e di Di

Graziano Cono contro Caragliano Antonino ed altri, la Corte suprema di

cassazione - sezioni unite civili - ha proposto, con riferimento agli

artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, n. 4, della legge regionale siciliana 9

maggio 1969, n. 14, in relazione all'art. 10, n. 7, della legge statale

8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'art. 3 della legge statale

10 settembre 1960, n. 962.

La norma di cui trattasi ha, infatti, precluso l'eleggibilità alla

carica di componente dei consigli delle amministrazioni straordinarie

delle provincie siciliane per gli amministratori delle istituzioni di

assistenza e beneficenza esistenti nell'ambito della provincia,

operando così senza ragionevole motivo una restrizione ed una

conseguente disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla

corrispondente disposizione della legislazione statale, che si

riferisce ai soli amministratori delle istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza poste sotto la vigilanza della provincia,

dichiarati responsabili in via amministrativa o giudiziaria (art. 10

della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'art. 3 della

legge 10 settembre 1960, n. 962).

La questione sarebbe rilevante, perché nella specie la

contestazione dell'elezione del sig. Antonino Caragliano si basa sulla

norma la cui legittimità è, per le considerazioni che precedono,

revocata in dubbio.

2. - Il sig. Caragliano si è costituito in giudizio, con deduzioni

depositate in data 4 febbraio 1972, nelle quali ulteriormente

sviluppando - con richiami anche a principi affermati nelle sentenze n.

46 e n. 108 del 1969 di questa Corte - le censure di legittimità

costituzionale dedotte dall'ordinanza di rinvio, conclude chiedendo

l'accoglimento della questione proposta.

3. - Si è costituito anche il sig. Di Graziano Cono, con atto

depositato il 15 gennaio 1972, sostenendo anzitutto la irrilevanza

della questione, in quanto il giudizio a quo, potrebbe essere deciso

indipendentemente dalla soluzione di essa, poiché il Caragliano

risulterebbe ineleggibile anche ai sensi del n. 3 dell'art. 7 della

stessa legge regionale, trattandosi comunque di amministratore di un

ente - quale l'Ospedale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre - che

era da considerare, al momento in cui si svolsero le elezioni,

controllato e dipendente della provincia.

La predetta circostanza, che rende cioè coincidente la qualifica

di amministratore delle istituzioni di assistenza e beneficenza

esistenti nell'ambito provinciale con quelle di amministratore di un

ente controllato e dipendente dalla provincia dovrebbe, del resto,

valere anche nel merito a dimostrare l'insussistenza di un contrasto

tra la normativa statale e quella regionale in argomento. Se poi

dovesse ad ogni modo ammettersi che permane una difformità nel

contenuto fra le due legislazioni, questa non sembra tale da integrare

gli estremi di una violazione da parte della Regione dei limiti che

ineriscono all'esercizio della sua potestà legislativa in materia

elettorale - come risulta anche dall'insegnamento che può trarsi

dalla giurisprudenza di questa Corte e in particolare dalla recente

decisione n. 189 del 1971 -, identica essendo la ratio fondamentale

della ineleggibilità sancita sia nella norma impugnata che in quella

statale corrispondente.

Le conclusioni di questa parte sono, pertanto, intese ad ottenere

una dichiarazione di irrilevanza e, subordinatamente, di manifesta

infondatezza.

4. - Con memoria prodotta il 29 gennaio 1972, si è costituito,

inoltre, il sig. Sebastiano Castro, deducendo dall'esigenza di un

coordinamento fra le norme di cui rispettivamente ai nn. 3 e 7

dell'art. 10 della legge statale la interpretazione, secondo cui nel

primo caso l'ineleggibilità avrebbe riguardo alla situazione degli

amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,

considerate fra gli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza della

provincia, i quali siano in carica al momento delle elezioni; nel

secondo caso, diversamente, sarebbero colpiti da incapacità quegli

stessi amministratori ormai scaduti dall'ufficio, ma dichiarati

responsabili in via amministrativa od in via giudiziaria e perciò

ritenuti non idonei ad amministrare la cosa pubblica. Quest'ultima

disposizione avrebbe allora un significato del tutto diverso rispetto a

quella impugnata ed un precetto, invece, corrispondente alla previsione

di cui all'art. 7, n. 8, della stessa legge regionale: verrebbe meno

così la possibilità di un confronto fra la fattispecie regionale di

cui è questione e quella statale erroneamente assunta a parametro per

la sua valutazione.

La parte conclude, pertanto, chiedendo una dichiarazione di

manifesta infondatezza.

5. - Con memoria difensiva del 21 giugno 1972, infine, il

Caragliano replica alle deduzioni dei due resistenti, ribadendo con

ulteriori argomenti le tesi della rilevanza e della fondatezza della

questione.

6. - Alla pubblica udienza i difensori di Caragliano e di Di

Graziano hanno insistito nelle conclusioni già assunte. Considerato in diritto :

1. - È in questione la legittimità costituzionale dell'art. 7, n.

4, della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, che, statuendo

la ineleggibilità ai consigli delle amministrazioni straordinarie

delle provincie siciliane degli amministratori delle istituzioni di

assistenza e beneficenza esistenti nell'ambito della provincia, si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione,

apportando al diritto elettorale passivo nell'Isola una restrizione

priva di riscontro nella legislazione statale e non giustificata da

particolari esigenze proprie della Regione.

2. - Davanti a questa Corte, la difesa di una delle parti ha

eccepito la irrilevanza della questione perché, nella specie,

trattandosi di amministratore di una istituzione di assistenza e

beneficenza controllata, all'epoca delle elezioni, dalla provincia, la

ineleggibilità sarebbe comunque derivata in applicazione del n . 3

dell'art. 7 della legge de qua. L'eccezione va disattesa . Che l'esito

del giudizio principale avrebbe potuto e potrebbe essere il medesimo

alla stregua di disposizioni diverse da quella denunciata non incide,

infatti, sulla rilevanza della questione, dal momento che la

disposizione specificamente dettata per il caso concreto è proprio

quella del n. 4 dello stesso art. 7.

3. - Nel merito, la questione è analoga, benché formalmente non

identica, a quella già decisa da questa Corte con la sentenza n. 189

del 1971 (con riferimento allora, anziché agli amministratori, agli

impiegati dipendenti delle istituzioni di assistenza e beneficenza

esistenti nella provincia) e deve parimenti essere dichiarata non

fondata.

Le considerazioni con cui la ricordata sentenza ebbe a ritenere

che, pur in mancanza di una espressa formulazione, il principio della

ineleggibilità ai consigli provinciali dei dipendenti delle

istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia è

presente nella legislazione statale, rientrando nella più lata

previsione del n. 3 dell'art. 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122,

modificata dall'art. 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, valgono

anche nella presente controversia, avendo tale disposizione riferimento

agli amministratori, oltre che agli impiegati, di "enti, istituti o

aziende dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della

provincia". Ché anzi, il duplice fondamento della ineleggibilità,

rilevato in quella precedente sentenza, al punto 3 della motivazione,

quanto agli impiegati delle istituzioni di assistenza e beneficenza,

sussiste manifestamente, a maggior ragione, per i loro amministratori.

Chiaramente, peraltro, tale ineleggibilità è ricollegata, nella

legislazione dello Stato, alla circostanza che le istituzioni

assistenziali da essa prese in considerazione siano sottoposte a

quella, pur attenuata ed anomala, vigilanza, che l'art. 241 del t.u.

della legge comunale e provinciale del 1915 (tuttora in vigore, come

ritenuto dalla giurisprudenza ordinaria) attribuisce nei loro confronti

ai consigli provinciali, in quanto siano destinate a vantaggio della

provincia o di una sua parte.

È vero che, letteralmente, il n. 4 dell'art. 7 della legge

regionale di cui è questione potrebbe sembrare statuire la

ineleggibilità con riguardo alla semplice esistenza nella provincia

delle istituzioni in oggetto; ma la formula può e deve essere

interpretata restrittivamente, come specificativa e confermativa del

più generale principio enunciato nel precedente n. 3 (così come

avviene, del resto, per i consigli comunali, nei rapporti tra il n. 3 e

il n. 4 dell'art. 15 del t.u. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):

richiedendosi, cioè, in conformità a quanto prescritto dalla legge

statale, che le istituzioni di assistenza e beneficenza, cui la norma

denunciata ha riferimento, siano, per l'appunto, quelle sottoposte a

vigilanza delle provincie (articolo 150, n. 8, del decreto legislativo

del Presidente della Regione siciliana del 29 ottobre 1955, n. 6,

richiamato, per le attuali amministrazioni straordinarie delle

provincie siciliane, dal successivo art. 266, nonché dalla legge

regionale 15 marzo 1963, n. 16).

4. - Così delineati i termini del raffronto tra legislazione

statale e legislazione regionale, la questione si dimostra non fondata,

privo di influenza essendo il richiamo dell'ordinanza alle ulteriori

condizioni richieste per la ineleggibilità degli amministratori delle

istituzioni di assistenza e beneficenza dal n. 7 dell'art. 10 della

citata legge n. 122 del 1951, modificato dall'art. 3 della legge n.

962 del 1960, pure citata. Diversa è l'ipotesi qui regolata, con

riferimento non - come nel n. 4 - agli amministratori in carica, ma

agli amministratori cessati dalla carica (e tuttavia ineleggibili, se

ed in quanto dichiarati responsabili in via amministrativa o

giudiziaria). Ipotesi, questa, che trova d'altronde preciso riscontro

nel n. 8 dell'art. 7 della legge regionale de qua. È significativa,

piuttosto, la circostanza che, anche in quest'ultima, la particolare

ipotesi di ineleggibilità cui si è accennato risulti sicuramente

circoscritta con riguardo alle istituzioni di assistenza e beneficenza

sottoposte a vigilanza della provincia, dal che non può non trarsi,

sul piano sistematico, argomento rafforzativo della interpretazione

correttiva del n. 4 del medesimo art. 7, qui sopra adottata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, n. 4, della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14

(elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle

provincie siciliane), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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