Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 5d.l. 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5,

quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con

modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 giugno 1984 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Giusti Silvano e la S.p.A.

Fiorentina Gas, iscritta al n. 1345 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis

dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 25 novembre 1985 dal Pretore di Firenze

nel procedimento civile vertente tra Maiorelli Marino e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 25 febbraio 1986 dal Pretore di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Roncarati Anna Maria e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal Pretore di Bologna

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Rotunno Giovanni ed

altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 16 dicembre 1986 dal Pretore di Firenze

nel procedimento civile vertente tra Sacchetti Arnaldo e il Banco di

Roma, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Fiorentina Gas, di

Roncarati Anna Maria, Rotunno Giovanni ed altri e dell'I.N.P.S.

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Aldo Aranguren per la S.p.A. Fiorentina Gas e

Massimo Benenati per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Ivo M.

Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di cinque diversi procedimenti civili aventi ad

oggetto l'accertamento del diritto di taluni lavoratori subordinati

all'erogazione del trattamento economico di malattia nell'intera

misura dovuta per legge o contratto dall'I.N.P.S. o dai rispettivi

datori di lavoro, con esclusione delle decurtazioni applicate a

cagione della riscontrata impossibilità di sottoporli, durante la

loro assenza dal lavoro a visita medica domiciliare di controllo,

nell'arco delle fasce orarie di reperibilità, i giudici aditi hanno

sollevato dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 5,

quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito

con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in

cui commina la decadenza del lavoratore dal diritto a qualsiasi

trattamento economico di malattia per l'intero periodo fino a dieci

giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, qualora

egli risulti assente senza giustificato motivo alla visita suddetta,

anche per il caso in cui venga, successivamente, comunque accertata

l'effettiva sussistenza dello stato morboso al momento della visita

stessa.

Tutti i giudici hanno motivato sulla rilevanza della questione

osservando che le contestate decurtazioni del trattamento di malattia

erano state operate in virtù del disposto di quest'ultima norma e

che, nei casi esaminati, da un lato non erano ravvisabili quei

giustificati motivi di assenza che, secondo la stessa norma,

escludono la menzionata decadenza e, dall'altro lato, era stata

successivamente accertata l'effettiva sussistenza della malattia dei

lavoratori al momento dei controlli rimasti senza esito.

Nel merito, in particolare, il Pretore di Firenze, con due delle

tre ordinanze di rimessione della questione da lui pronunciate (R.O.

n. 1345 del 1984 e 203 del 1987) ha ritenuto la norma censurata in

contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Ha

osservato che detta norma commina una sanzione a contenuto economico

per l'inadempimento di un dovere (di restare a disposizione dei

servizi di controllo) inerente al corretto svolgimento del rapporto

di lavoro, talché non trova giustificazione razionale la prevista

sua operatività de iure, in assenza cioè delle garanzie

procedimentali e di contraddittorio che, a norma dell'art. 7 della

legge 20 maggio 1970, n. 300, devono essere osservate per

l'irrogazione di sanzioni repressive di inadempimenti di analoga

natura.

Ulteriore motivo di violazione del principio di eguaglianza ha poi

ravvisato (R.O. n. 1345 del 1984) nel fatto che la sanzione de qua

può trovarsi ad incidere sul trattamento economico del lavoratore in

misura ben più significativa di quella massima fissata per le multe

(quattro ore di retribuzione base) dal quarto comma dell'art. 7 della

citata legge n. 300 del 1970.

Ha poi rilevato (ancora con l'ordinanza n. 1345 del 1984) che

rispetto alle esposte violazioni del precetto costituzionale, non

può assumere rilievo dirimente una presunta natura amministrativa

della sanzione, essendo questa semmai ipotizzabile quando si tratti

della decadenza del trattamento economico dovuto dall'ente

previdenziale, ma non per ciò che attiene, come nella fattispecie,

al trattamento integrativo dovuto contrattualmente dal datore di

lavoro.

In entrambe le ordinanze sopra ricordate la dedotta violazione

dell'art. 38 Cost. viene, infine, argomentata col rilievo che la

norma censurata non escludendo l'operatività della sanzione per il

caso in cui il lavoratore, sebbene assente alla visita di controllo,

risulti, in occasione di accertamenti successivi, effettivamente

ammalato, determina una traslazione in capo a questo dell'evento

malattia e gli sottrae così in tutto, per il primo periodo, ed in

parte, per quello successivo, quei mezzi adeguati alle sue esigenze

di vita che, invece, il menzionato precetto costituzionale impone di

garantirgli in presenze di ipotesi di inabilità al lavoro.

Lo stesso Pretore di Firenze con altra ordinanza (R.O. n. 367 del

1986, pronunciata in una causa promossa contro l'I.N.P.S. quale ente

erogatore dell'indennità di malattia) ha nuovamente censurato, per

identiche ragioni, la medesima norma in relazione all'art. 38,

secondo comma, Cost., escludendone, invece, il contrasto con l'art.

3. Ha aggiunto, riferendosi alla giurisprudenza di questa Corte, che

la discrezionalità, pur riservata al legislatore circa la

determinazione delle modalità più opportune per dare attuazione al

precetto costituzionale in relazione alla particolarità delle

singole e varie situazioni, non può estendersi fino allo

snaturamento o all'elusione in concreto del precetto medesimo, come,

invece, accade con la norma censurata.

La possibile illegittimità di questa è stata altresì dedotta

dal Pretore di Bologna con due distinte ordinanze di identico

contenuto (R.O. n. 402 del 1986 e 51 del 1987, entrambe pronunciate

in cause promosse contro l'I.N.P.S.), in relazione agli artt.:

a) 38, secondo comma, Cost., per ragioni sostanzialmente

analoghe a quelle sopra riferite;

b) 3, primo comma, Cost. perché, incrementandosi l'entità

economica della sanzione in proporzione alla durata dell'assenza per

malattia, si verifica l'irrazionale conseguenza che la medesima

mancanza (consistente nel fatto puntuale dell'irreperibilità al

momento del controllo) risulta più o meno gravemente perseguita in

relazione ad un evento del tutto accidentale ed esterno rispetto alla

mancanza stessa, quale è quello della suddetta durata;

c) 32 Cost. perché il timore che il protrarsi della malattia

spieghi il descritto effetto accrescitivo dell'entità della sanzione

può indurre il lavoratore a riprendere la sua attività prima

dell'avvenuto recupero pieno delle energie psico-fisiche, con

conseguente pregiudizio del diritto alla salute;

d) 27, terzo comma, Cost., in quanto una sanzione, come quella

censurata, che giunga a privare in misura sempre più grave e

consistente, col perdurare dell'assenza, il lavoratore dei mezzi

necessari alle sue esigenze di vita, risulta contraria al senso di

umanità che deve ispirare ogni trattamento sanzionatorio e non

solamente quelli di natura penale stricto sensu. Ad avviso del

giudice a quo, il testé menzionato precetto costituzionale postula,

invero, in via generale, un'esigenza di adeguatezza tra l'interesse

protetto da qualsiasi norma sanzionatoria e l'interesse colpito dalla

sanzione. Tale esigenza è del tutto trascurata dalla norma

censurata, attribuendo essa maggior rilievo all'interesse

dell'istituto assicuratore a poter esercitare regolarmente i

controlli sanitari, piuttosto che a quello, garantito a livello

costituzionale, del lavoratore assicurato a conseguire, in caso di

malattia, mezzi adeguati al sostentamento proprio e della propria

famiglia.

2. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri; in alcuni di essi si sono,

inoltre, costituiti l'I.N.P.S. e talune delle parti private.

La difesa dell'autorità intervenuta ha insistito per la

declaratoria di infondatezza della questione osservando che non può

istituirsi alcun utile raffronto fra la norma censurata e l'art. 7

dello Statuto dei Lavoratori poiché la prima attiene ad una

situazione nella quale ciò che rileva non è l'esercizio del potere

disciplinare del datore di lavoro, neanche nei casi in cui questi

abbia interesse ad assumere l'iniziativa dei controlli, bensì

l'interesse generale, perseguito dal legislatore, alla repressione

del fenomeno dell'assenteismo attraverso uno strumento direttamente

operativo sullo svolgimento dei singoli rapporti. Inoltre, anche

qualora volesse ammettersi la conseguenzialità della sanzione in

questione all'esercizio del potere disciplinare, dovrebbe comunque

riconoscersi che il rilievo del suddetto interesse generale coinvolto

non è senza significato e giustifica, appunto in virtù di tale

coinvolgimento un diverso trattamento fatto alla sanzione de qua

rispetto ad altre soggette alla disciplina dell'art. 7 legge n. 300

del 1970. D'altra parte la possibilità di addurre, per impedire

l'operatività della sanzione, la sussistenza di giustificati motivi

di assenza alla visita di controllo, e la persistenza di siffatta

possibilità in sede sia stragiudiziale che giudiziale costituiscono

sufficienti garanzie di contraddittorio e di difesa per il

lavoratore.

Resta poi esclusa qualsiasi violazione dell'art. 38, secondo

comma, Cost. perché, essendo prevista l'erogazione del trattamento

economico di malattia, la visita di controllo inerisce soltanto al

necessario accertamento dell'evento protetto, in applicazione di un

principio comune a tutte le assicurazioni sociali; e la sancita

decadenza a carico del lavoratore che si sottrae al controllo senza

giustificato motivo non intacca la previsione suddetta e costituisce

applicazione di un meccanismo fondato su di un altro elementare

principio, quale è quello dell'autoresponsabilità. Al lavoratore si

richiede soltanto un contributo minimo di disponibilità e di

diligenza consistente nel non allontanarsi dall'abitazione senza

giustificato motivo, mentre la relativa omissione mette in pericolo,

nella sua dimensione sociale, un interesse essenziale alla corretta

ed economica gestione dell'assicurazione sociale: sicché è da

negare ogni presunta violazione degli artt. 27, terzo comma, e 32,

primo comma, Cost..

Considerazioni non dissimili svolge anche la difesa dell'I.N.P.S.

per negare fondamento alla proposta questione di costituzionalità.

Altrettanto dicasi con riguardo alla memoria difensiva presentata

dalla S.p.a. Fiorentina Gas nella causa introdotta, con R.O. n. 1345

del 1984, del pretore di Firenze.

Di opposto tenore sono invece le difese articolate, nei giudizi

susseguenti alle due ordinanze del Pretore di Bologna, dalle parti

private in questi costituite, le quali hanno depositato memorie di

contenuto adesivo alle argomentazioni proposte dal giudice a quo a

fondamento della prospettata questione.

Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie la S.p.a.

Fiorentina gas e Roncati Anna Maria.

La difesa della prima solleva preliminarmente dubbi circa la

rilevanza della questione osservando che nel giudizio a quo appare

accertata l'assenza del lavoratore il giorno 3 febbraio 1984 per

motivi non riconducibili alla sua malattia, talché la soluzione

dell'incidente di costituzionalità non potrebbe spiegare effetti

sulla decisione da emettersi in detto giudizio. Nel merito, insiste

per la declaratoria di infondatezza della questione. A tal fine

contesta anzitutto l'affermazione che l'iniziativa circa le visite di

controllo e l'applicazione della sanzione de qua competono in via

primaria al datore di lavoro; all'opposto, secondo la menzionata

difesa, tale competenza primaria spetta all'istituto previdenziale

erogatore della prestazione di malattia: il datore di lavoro ne è

ovviamente coinvolto, ma solo in via accessoria ed in quanto tenuto

ad anticipare tali prestazioni. Se, poi, egli è contrattualmente

obbligato ad erogare prestazioni ulteriori rispetto a queste ultime,

e solo limitatamente ad esse, può configurarsi una sua specifica

legittimazione ad operare la trattenuta di tale trattamento

integrativo ed, eventualmente, a perseguire disciplinarmente la

mancanza addebitata al dipendente. Da ciò discende che la ritenuta,

contemplata dall'art. 5, quattordicesimo comma del d.l. 436/83, è

configurabile non già come una sanzione disciplinare, bensì come

sanzione amministrativa operante sul piano del rapporto

previdenziale, senza violazione alcuna del principio di eguaglianza.

Né può ritenersi violato l'art. 38 posto che qui non viene negato

dal legislatore il diritto del lavoratore ammalato ad un adeguato

trattamento economico, ma semplicemente si subordina il diritto

stesso ad un modesto onere di collaborazione da parte del suo

titolare, per la salvaguardia della necessità di assicurare

controlli funzionali all'economicità di gestione del servizio

sanitario.

La difesa dell'altra parte privata ha in primo luogo rilevato che

la norma censurata potrebe essere interpretata in senso meno

restrittivo di quello presupposto dal giudice a quo e cioè nel senso

di precludere l'operatività della sanzione qualora la malattia del

lavoratore, assente al controllo domiciliare svolto durante le fasce

orarie di reperibilità, venga confermata in occasione di successivo

controllo ambulatoriale cui il lavoratore stesso sia stato invitato a

cura del servizio ispettivo. Ha, poi, osservato che la norma

suddetta, in quanto applicativa dell'accordo Governo-Sindacati del

gennaio 1983, avrebbe dovuto proporsi precipuamente una finalità

repressiva dell'assenteismo, senza il contestuale effetto di

vulnerare il diritto del lavoratore realmente ammalato ad adeguati

mezzi di sussistenza. Tale effetto risulta, invece, realizzato e la

sanzione in questione, conseguentemente, si configura come presidio

non già all'attività di controllo intesa quale prevenzione del

suddetto fenomeno, bensì al controllo stesso, in sé considerato;

donde la violazione dell'art. 38 Cost..

Inoltre, la disposizione, per come è configurata, finisce col

penalizzare le malattie più gravi e di più lunga durata ed è

intrinsecamente iniqua perché viola il principio fondamentale di

proporzionalità fra comportamento del lavoratore e sanzione

irrogata.

Infine, detta disposizione esorbita dal piano su cui si svolge il

rapporto previdenziale ed incide anche sugli obblighi che il datore

di lavoro si sia contrattualmente assunti rispetto al lavoratore

ammalato, con la conseguenza che, capovolgendosi precedenti

prospettazioni in materia, si è riconosciuto il potere del

legislatore di derogare in peius disposizioni contrattuali, in

ipotesi idonee a garantire al lavoratore effettivamene ammalato un

determinato trattamento economico, nonostante la sua assenza alla

visita domiciliare di controllo. Considerato in diritto

1. - I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano questioni identiche.

2. - I giudici remittenti dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12

settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11

novembre 1983 n. 638, nella parte in cui commina la decadenza del

lavoratore dal diritto a qualsiasi trattamento di malattia per i

primi dieci giorni per l'intero e nella misura della metà per quelli

successivi, per tutta la durata della malattia, qualora egli risulti

assente, senza giustificato motivo, alla visita di controllo

domiciliare, anche per il caso in cui venga successivamente accertata

l'effettiva sussistenza della malattia al momento della detta visita.

A loro parere risulterebbero violati:

a) l'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si

determina fra il lavoratore automaticamente assoggettato a tale

sanzione e quello che, in presenza di infrazioni di analoga natura,

può fruire delle garanzie apprestate dall'art. 7 della legge 20

maggio 1970 n. 300; nonché tra lavoratori ugualmente colpevoli di

non aver consentito il controllo medico ma assenti dal lavoro per

periodi di durata diversa;

b) l'art. 27, terzo comma, Cost. perché la sanzione, incidendo

sui mezzi di sussistenza del lavoratore, risulta contraria al senso

di umanità;

c) l'art. 32, primo comma, Cost. perché il timore che il

protrarsi della malattia spieghi il suo effetto accrescitivo della

entità della sanzione, può indurre il lavoratore a riprendere

l'attività lavorativa prima della completa guarigione, con

pregiudizio del suo diritto alla salute;

d) l'art. 38 Cost., secondo comma, Cost. in quanto,

applicandosi la sanzione anche nel caso in cui la malattia

effettivamente sussista, risulta ingiustificatamente compresso il

diritto del lavoratore all'attribuzione, costituzionalmente

garantitagli, di adeguati mezzi di sussistenza in caso di inabilità.

In sostanza, i giudici remittenti si lamentano dell'eccessivo

rigore del legislatore nella determinazione della durata del periodo

di decadenza dal trattamento economico di malattia non solo e non

tanto (Pretore di Bologna, ordd. n. 402/86 e n. 51/87) per i primi

dieci giorni, per i quali la perdita è pari all'intero trattamento,

quanto per il periodo successivo dell'intera durata della malattia,

anche se la perdita è pari alla metà dello stesso trattamento nella

sussistenza sempre del medesimo collegamento con l'assenza, senza

giustificato motivo, del lavoratore, alla visita medica di controllo

domiciliare.

Oltre ad essere adombrata l'irrazionalità della normativa, è

specificamente denunciata la violazione dei suindicati precetti

costituzionali (artt. 3, 27, 32, 38 Cost.).

2.1 - Le censure sono fondate.

Il controllo del lavoratore, assente dal posto di lavoro per

malattia, è stato legislativamente previsto già dall'art. 5 della

legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Al suddetto fine, il datore di lavoro aveva la possibilità di

richiedere agli Istituti previdenziali l'accertamento, a mezzo dei

loro servizi ispettivi, della malattia denunciata dal dipendente.

La norma era ritenuta costituzionalmente legittima in riferimento

all'art. 13, primo e secondo comma, Cost. (sent. n. 23 del 1975).

Successivamente sono intervenute varie modifiche.

La funzione degli accertamenti e delle certificazioni è stata

affidata alle Unità Sanitarie Locali (legge 23 dicembre 1978 n. 833,

art. 14, lett. q) ma transitoriamente, fino all'emanazione della

nuova legge, è rimasta all'I.N.P.S. (art. 75) al quale, in via

esclusiva, è stata affidata l'erogazione delle prestazioni e,

successivamente (art. 2, legge 29 febbraio 1980 n. 33, di

conversione, con modifica, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663),

l'obbligo dell'anticipazione è stato imposto al datore di lavoro. La

certificazione della malattia è stata demandata ai medici curanti ed

il controllo dello stato di malattia ai medici delle Unità Sanitarie

Locali su richiesta o del datore di lavoro, quale parte del rapporto

di lavoro, o dell'I.N.P.S., quale debitore della prestazione

economica di malattia (art. 2, primo e secondo comma, legge cit.).

La disciplina dei suddetti controlli ancora successivamente è

stata attribuita (art. 8 bis, legge 27 giugno 1981 n. 331)

all'I.N.P.S. ed alle Unità Sanitarie Locali che dovevano stipulare

convenzioni sulla base di schemi, elaborati d'accordo con le Regioni

e di intesa con il Ministero della Sanità entro un certo termine,

trascorso il quale, provvedeva direttamente il Ministero della

Sanità di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza

(artt. 8 bis e 10, ottavo comma, legge 27 giugno 1981 n. 331).

L'indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto degli effetti

della irreperibilità del lavoratore alla visita medica di controllo

prima della legge in esame non era uniforme. Secondo alcuni giudici,

essi si producevano sul piano del rapporto di lavoro onde la

possibilità del datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari

di varia entità e misura, secondo la gravità del caso.

Secondo altri giudici, invece, si verificavano sul piano del

rapporto assicurativo, concretandosi un inadempimento del lavoratore

agli obblighi derivanti dal relativo rapporto, l'Istituto poteva

sospendere o ridurre l'indennità di malattia.

2.2 - La richiamata disciplina legislativa non produceva gli

effetti utili sperati e il fenomeno dell'assenteismo assumeva

dimensioni sempre più rilevanti. Tanto che il protocollo di intesa,

intervenuto il 22 gennaio 1983 tra Governo e parti sociali prevedeva

(punto 10) alcuni provvedimenti da prendersi con legge; tra essi uno

che avesse sancito l'obbligo del lavoratore assente dal lavoro per

malattia di rendersi reperibile alla visita medica di controllo da

effettuarsi in fasce orarie prestabilite e l'obbligo dell'immediato

rientro in azienda in caso di irreperibilità non giustificata.

In attuazione del detto protocollo è stata emanata la norma in

esame, la quale è stata inserita in uno più ampio contesto

legislativo (d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in legge n. 638

del 1983) che ha apprestato misure urgenti in materia di previdenza e

di sanità nonché per il contenimento della spesa (pubblica) in vari

settori della pubblica amministrazione.

Con la suddetta norma si è prevista una visita medica di

controllo da effettuarsi al domicilio del lavoratore da parte di

medici o delle Unità Sanitarie Locali o dell'I.N.P.S., iscritti in

un'apposita lista, in fasce orarie che da ultimo il d.m. 8 gennaio

1985 ha fissato nelle ore 10 - 12 del mattino e 17 - 19 del

pomeriggio. Invece, del rientro nell'azienda o nell'ufficio, è stata

disposta, a danno del lavoratore irreperibile, la decadenza dal

trattamento economico di malattia per l'intero per i primi dieci

giorni e per la metà per i rimanenti giorni, per tutta la durata

della malattia.

3. - La reperibilità del lavoratore in fasce orarie, peraltro

molto limitate, e la decadenza dal trattamento economico di malattia

in caso di sua irreperibilità sono ora decisamente inserite nel

rapporto assicurativo.

Si rileva anzitutto che, per un principio di ordine generale, gli

enti erogatori di prestazioni hanno il potere-dovere di accertare,

nei modi, nei tempi e con la forma stabilita dalla legge, nell'ambito

della loro gestione amministrativa, i fatti e le situazioni che

comportano il verificarsi del rischio il quale è il presupposto

della prestazione.

In particolare, si osserva poi che l'onere della reperibilità

alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è

estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare

affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione

del trattamento di malattia e non contrasta con la natura

pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può

essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso

l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui

non risulta nemmeno gravoso o vessatorio. Ed anche perché al

lavoratore è data la possibilità di giustificare la sua

irreperibilità adducendo un motivo valido e serio sia nella fase

amministrativa sia, eventualmente, nella successiva fase giudiziaria.

In altri termini, vi è un procedimento amministrativo che

comprende la contestazione, da parte dell'Istituto previdenziale

della irreperibilità del lavoratore; l'eventuale deduzione, da parte

di quest'ultimo, del motivo di giustificazione; la sua valutazione da

parte dello stesso Istituto con il conseguente accoglimento o rigetto

e, solo in quest'ultimo caso, la previsione della decadenza dal

trattamento economico di malattia.

Al procedimento amministrativo può seguire quello giudiziario nel

quale il lavoratore può far valere le sue ragioni dinanzi al

giudice.

3.1 - La decadenza dal trattamento economico di malattia, inserita

anche essa nel sistema dei controlli spettanti all'I.N.P.S., è

diretta a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del

sistema assicurativo e il corretto espletamento della funzione

previdenziale nonché a realizzare la finalità di evitare abusi.

Essa pone rimedio al pericolo di danni che l'ingiustificato

comportamento del lavoratore, valutato nella sua dimensione sociale,

può arrecare all'interesse pubblico essenziale alla corretta ed

economica gestione dell'assicurazione sociale e, cioè, al sistema

previdenziale nonché al sistema economico nel suo complesso.

Ha, quindi, una propria rilevanza. Attinendo al rapporto

assicurativo pubblico e rientrante nel potere esclusivo

dell'I.N.P.S., travalica l'ambito interno del rapporto di lavoro e

non costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di

lavoro al quale, peraltro, la contrattazione collettiva, in aggiunta,

può riconoscere la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari.

4. - Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 38,

secondo comma, Cost., può anzitutto affermarsi che il precetto

costituzionale pone un principio di ordine generale riguardante le

situazioni bisognevoli di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

non esclude che la legge disciplini gli ordinamenti che meglio si

adeguino alle particolarità delle singole situazioni predisponendosi

all'uopo i mezzi finanziari necessari. Lo Stato è impegnato ad

assicurare, attraverso gli istituti e gli organi appositi,

l'assistenza anche sanitaria a mezzo di trattamenti medici ed

economici, realizzandosi così il fine più generale della sicurezza

sociale; a fornire, cioè, a tutti i lavoratori, anche nell'evento

malattia, tra gli altri, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita,

all'erogazione dei quali essi hanno un vero e proprio diritto.

Il precetto non risulta però violato allorché, con apposita

normativa, siano regolati l'insorgenza e l'esercizio di detto

diritto; siano poste con essa condizioni, requisiti ed anche oneri, i

quali, però, non devono essere né vessatori né eccessivamente

gravosi.

La determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle

variazioni delle stesse, sulla base di un razionale contemperamento

delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della

soddisfazione di altri diritti anche costituzionalmente garantiti da

un lato, e delle disponibilità finanziarie dall'altro, rientra nella

discrezionalità del legislatore che non può essere sindacata in

sede di giudizio di legittimità costituzionale se non quando emerge

la manifesta irrazionalità della relativa normativa (sent. n. 180

del 1982).

In via generale può, quindi, ritenersi che il sistema di

controllo instaurato con la norma in esame, per i principi che lo

ispirano e che esso è diretto a realizzare, per le modalità di

attuazione, per la garanzia accordata al lavoratore (adduzione di un

giustificato motivo della irreperibilità) per la insussistenza di

oneri gravosi o vessatori, non è in contrasto con il surrichiamato

principio. Tanto più che risulta conforme anche al precetto di cui

all'art. 97 Cost..

Costituisce certamente indice di buona amministrazione

l'espletamento, da parte dell'I.N.P.S., di controlli diretti ad

accertare la sussistenza del rischio presupposto dell'erogazione

assistenziale e previdenziale, l'attuazione delle misure predisposte

dalla legge perché i detti controlli risultino veramente efficaci e

siano realizzate le finalità indicate, e la richiesta della

cooperazione degli stessi beneficiari.

La citata norma non è manifestamente irrazionale allorché

prevede la decadenza dal trattamento di malattia nella misura fissa

ed uguale per tutti di dieci giorni da parte dello stesso per

l'inosservanza del non gravoso onere della reperibilità alla visita

medica di controllo, attesa anche la possibilità data allo stesso

lavoratore di addurre a giustificazione della irreperibilità un

motivo serio ed apprezzabile.

È, invece, certamente irrazionale nella parte in cui prevede

anche la perdita del trattamento economico nella misura del 50% per i

giorni successivi per tutta la durata della malattia.

Anzitutto perché anche questa decadenza è legata allo stesso

fatto (irreperibilità non giustificata alla visita medica di

controllo) la cui valenza e rilevanza sociale, invece, naturalmente

diminuisce con il passar del tempo.

Inoltre, perché siccome connessa alla durata della malattia, che

varia da lavoratore a lavoratore, la perdita del trattamento non

risulta uguale per tutti come invece lo è per la prima parte, pur

rimanendo sempre come conseguenza di un medesimo comportamento.

Infine, essendo la durata della malattia incerta ed indeterminata,

potendo anche essere molto lunga, sussiste il pericolo che la perdita

del trattamento economico di malattia, sia pure per la metà, diventi

troppo gravosa e lo stesso trattamento non risulti più adeguato alle

esigenze di vita del lavoratore che, invece, versa in uno stato di

bisogno il quale, di contro, si aggrava sempre di più per il

protrarsi della sospensione dell'attività lavorativa a causa della

malattia e della corresponsione della retribuzione. Sicché il

relativo diritto costituzionalmente riconosciuto risulta

eccessivamente compresso e gravemente leso.

Questa Corte, invece, ha più volte affermato (sentt. n. 67/75 e

n. 91/76) che è tassativa la erogazione dell'indennità di malattia

destinata a coprire il danno subito dal lavoratore ammalato,

costretto a non prestare l'attività lavorativa dalla quale ritrae i

mezzi necessari per soddisfare le esigenze di vita e che, in caso di

malattia, il sistema delle assicurazioni sociali deve garantire a

tutti i lavoratori il trattamento assistenziale riconosciuto

dall'art. 38, secondo comma, Cost.

Secondo questa Corte, la rilevata manifesta irrazionalità della

norma non sussiste se, invece, la perdita del trattamento economico

di malattia per la metà, per tutta la durata della malattia, sia

collegata alla irreperibilità del lavoratore ad una seconda visita

medica di controllo siccome sarebbe conseguenza di un ulteriore

comportamento, di più grave valenza e rilevanza sociale, e

produttivo di ulteriori e più gravi effetti negativi sul

funzionamento del sistema previdenziale ed assicurativo.

Va, quindi, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.

5, quattordicesimo comma, della legge n. 638 del 1983 nella parte in

cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della

decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia

nella misura della metà per l'ulteriore periodo. Le violazioni degli

altri precetti costituzionali restano assorbite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n.

463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.

638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di

controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento

economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore

periodo successivo ai primi dieci giorni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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