Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 22

ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica

utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150,

18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di

spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia

residenziale, agevolata e convenzionala) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 marzo 1977 dalla Corte d'Appello di

Cagliari nel procedimento civile vertente tra Rau Giovanna ed altri e

Comune di Tempio Pausania, iscritta al n. 268 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198

dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 10 giugno 1977 dalla Corte d'Appello di

Cagliari nel procedimento civile vertente tra Demontis Vincenzo ed

altri e Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari,

iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 dell'anno 1977;

3) ordinanza emessa il 10 giugno 1977 dalla Corte d'Appello di

Cagliari nel procedimento civile vertente tra Muscas Sisinnio ed altri

e il Comune di Villacidro, iscritta al n. 467 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 334

dell'anno 1977 e 281 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 9 dicembre 1977 dalla Corte d'Appello di

Cagliari nel procedimento civile vertente tra Arrais Emilio ed altri e

Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, iscritta al

n. 323 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 271 dell'anno 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 9 dicembre 1977 nel giudizio

instaurato da Arrais Emilio ed Anselmo nei confronti del Consorzio per

l'area di sviluppo industriale di Cagliari, del quale avevano chiesto

la condanna al pagamento in loro favore, siccome affittuari di un

terreno espropriando, della stessa somma di denaro corrisposta alla

proprietaria del fondo a titolo di indennità di espropriazione, la

Corte d'Appello di Cagliari ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'intera legge 22 ottobre 1971, n. 865,

in riferimento agli artt. 64, terzo comma, e 72 della Costituzione.

Premesso che a norma del primo dei parametri costituzionali di

riferimento "le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non

sono valide" se non sono adottate a maggioranza dei presenti" e che a

norma dell'art. 72, primo comma, ult. parte, Cost., Ogni disegno di

legge presentato ad una Camera deve essere approvato "articolo per

articolo e con votazione finale", il giudice a quo assume che

l'approvazione finale del disegno di legge in questione, recante il n.

3199, da parte della Camera dei deputati, che lo aveva esaminato nella

seduta del 26 maggio 1971, sia stata irregolare: su 473 deputati

presenti, invero, furono solo 198 - anziché i necessari 237 - i voti

favorevoli. Il Presidente della Camera ritenne tuttavia approvato il

disegno di legge poiché, in base al regolamento interno, gli astenuti

- nella specie 154 - non vengono considerati presenti agli effetti

della votazione.

Senonché, osserva il giudice a quo, "il regolamento interno della

Camera dei deputati non può derogare all'art. 64 della Costituzione",

onde il disegno di legge in questione non avrebbe potuto essere

legittimamente trasmesso al Senato della Repubblica, non essendo stato

validamente approvato dalla Camera alla quale era stato presentato".

Né, continua la Corte d'Appello di Cagliari, può conferirsi rilievo

alla circostanza che, in esito alle modifiche apportatevi dal Senato,

il disegno di legge sia stato di nuovo approvato, con regolare

maggioranza, dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre

1971. Ciò in quanto in tale sede, salva la votazione finale, furono

discussi e approvati articolo per articolo solo gli articoli modificati

dal Senato e non anche tutti gli altri.

D'altro canto, continua il giudice a quo, non potrebbe fondatamente

ritenersi che essi fossero stati già precedentemente approvati dalla

Camera dei deputati solo perché nella seduta del 26 maggio 1971 era

stata regolare l'approvazione articolo per articolo. Questa e

l'approvazione finale costituiscono, infatti, "gli elementi di un atto

complesso ed inscindibile" onde l'invalidità di uno di essi - nella

specie, l'approvazione finale - rende invalido anche l'altro, con la

conseguenza che la ritenuta irregolarità dell'approvazione finale del

disegno di legge nella menzionata seduta "ha reso giuridicamente

inesistente anche la precedente approvazione articolo per articolo".

In ordine alla rilevanza si osserva che la declaratoria di

incostituzionalità della legge denunciata priverebbe di base normativa

la pretesa attorea, influendo altresì sulla decisione dell'eccezione

di incompetenza sollevata dal Consorzio convenuto; l'una fondata

sull'art. 17, secondo comma, l'altra sull'art. 19, in relazione agli

artt. 12 e 15 della legge n. 865 del 1971, non innovate, "agli effetti

della decisione" dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10,

sull'edificabilità dei suoli.

2. - La medesima questione di legittimità costituzionale è stata

altresì sollevata dalla stessa Corte d'Appello di Cagliari con

ordinanza emessa in data 11 marzo 1977 nel procedimento civile di

opposizione alla determinazione dell'indennità di occupazione

d'urgenza promosso da Rau Giovanna, Chiarina e Sebastiano nei confronti

del Comune di Tempio Pausania (r.o. n. 268/77), nonché con due

ordinanze emesse il 10 giugno 1977: l'una nel giudizio di opposizione

alla determinazione della indennità di espropriazione vertente tra

Demontis Vincenzo ed altri e il Consorzio per l'area di sviluppo

industriale di Cagliari (r.o. n. 466/77); l'altra nel giudizio

promosso da Muscas Sisinnio ed altri nei confronti del Comune di

Villacidro avverso la determinazione dell'indennità di occupazione

temporanea (r.o. n. 467/77).

Con le tre ordinanze citate vengono peraltro denunciate, in

accoglimento delle eccezioni della difesa degli attori, anche le

disposizioni degli artt. 16 e 20 della legge n. 865 del 1971 in

riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, e dell'art. 20,

ultimo comma, della stessa legge in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost..

La Corte d'Appello di Cagliari riferisce - integralmente

recependolo - il contenuto delle argomentazioni svolte dagli attori a

sostegno delle prospettate questioni di legittimità costituzionale,

sintetizzabili nei seguenti salienti termini.

A) In ordine alla questione di legittimità costituzionale

dell'intera legge n. 865 del 1971, si assume che la mancata

approvazione finale del disegno di legge in questione da parte della

Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1971 travolse anche la

precedente votazione articolo per articolo;

sicché, quand'anche dovesse in ipotesi ritenersi legittima

l'inversione dell'ordine di approvazione, da parte delle due Camere, di

un disegno di legge, nella seduta del 14 ottobre 1971 avrebbero dovuto

essere quantomeno approvati singolarmente gli articoli non modificati

dal Senato. Il che, invece, non avvenne.

B) Quanto alla questione di legittimità costituzionale degli artt.

16 e 20 della legge n. 865 del 1971 rispettivamente concernenti i

criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di

quella per occupazione temporanea, si afferma che le norme denunciate

illegittimamente impongono, per la determinazione dell'indennità, di

far riferimento al valore agricolo del terreno anche se l'area abbia

natura diversa e di tener conto. per gli immobili siti nel centro

abitato, del valore agricolo corrispondente alla coltura di maggior

pregio che copra almeno il 5 % della superficie coltivata, nella

regione agraria, anziché di quello corrispondente alla coltura

effettivamente praticata, omettendo altresì di prevedere qualsiasi

forma di indennizzo per la diminuzione di valore dell'area residua in

esito ad espropriazione od occupazione parziale del fondo in violazione

degli artt. 3 e 42 Cost.. La violazione del parametro di cui agli artt.

53 e 3 Cost. viene poi fondata sulla considerazione - già svolta dalla

Corte d'Appello di Caltanissetta con richiamata ordinanza in data 20

febbraio 1975, pubblicata in G. U. n. 249 del 1975 - che "il

proprietario di immobili che subisce l'occupazione temporanea o

l'espropriazione del bene, a norma degli artt. 16 e 20 della legge n.

865 del 1971, subisce, praticamente, un trattamento tributario

(imposizione di una speciale contribuzione alla spesa Occorrente per la

costruzione dell'opera pubblica) differenziato rispetto alla

generalità dei proprietari dei beni immobili".

C) Per quanto attiene, infine, alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del medesimo testo normativo

in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., si deduce che la norma,

disponendo che contro la determinazione dell'indennità di occupazione

temporanea si può proporre opposizione davanti alla Corte d'Appello,

escluderebbe la garanzia del doppio grado di giurisdizione, così

violando il diritto alla difesa in sub jecta materia (si richiama in

proposito la motivazione dell'ordinanza di remissione della Corte

d'Appello di Bari in data 11 dicembre 1974, pubblicata in G. U. n. 202

del 1975).

3. - Nessuna delle parti private si è costituita in giudizio

innanzi a questa Corte.

È invece intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, instando per la declaratoria di infondatezza di tutte le

sollevate questioni.

Ha sostenuto in particolare l'Avvocatura, quanto alla questione di

legittimità costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971 per

addotta violazione degli artt. 64 e 72 Cost., che i giudici a quibus

sono incorsi "nell'errore decisivo di calcolare la maggioranza tenendo

conto degli astenuti", e che, essendo il risultato della votazione

quello riportato negli atti parlamentari ("presenti e votanti 319;

maggioranza 160; voti favorevoli 198; voti contrari 121; hanno

dichiarato di astenersi 154 deputati"), la sollevata questione non

meriterebbe "considerazione neanche con riferimento ad un ipotetico

contrasto del regolamento della Camera con l'art. 64 Cost.". In ordine

alla questione relativa agli artt. 16 e 20 della legge in parola, si

prospetta in primo luogo l'opportunità della restituzione degli atti

al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione alla

luce delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate dall'art. 14

della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel merito, richiamate preliminarmente le argomentazioni già

svolte in occasione dell'esame di 35 analoghe questioni di legittimità

costituzionale, discusse innanzi a questa Corte all'udienza del 25

febbraio 1976, cui aveva fatto seguito l'ordinanza n. 138 del 1976,

l'Avvocatura nega anzitutto che sussista una lesione del principio di

uguaglianza "in quanto la determinazione dell'indennità è pur sempre

ancorata ad un criterio obiettivo, razionalmente scelto dal legislatore

ordinario nella sua discrezionalità, con la conseguenza che il profilo

della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art.

3 della Costituzione non è fondato". Si afferma in particolare - e

l'osservazione attiene anche al profilo relativo all'addotta violazione

dell'art. 42 Cost. - che è "in senso obiettivo inaccettabile ritenere

simbolico (vale a dire quasi nullo) il valore di un suolo agricolo" e

del tutto erroneo continuare come fanno le ordinanze in questione, a

postulare "una edificabilità dei suoli quale elemento naturale dei

medesimi". Il legislatore, inoltre, attribuendo ad apposite commissioni

(art. 14 legge n. 10 del 1977) il potere di "determinare la stima caso

per caso" e prevedendo nuovi coefficienti di moltiplicazione del valore

agricolo in relazione alla popolazione dei Comuni nel cui territorio

sono comprese le aree espropriande, avrebbe eliminato tutte quelle

perplessità Che erano sorte in materia, "consentendo di pervenire,

attraverso tale nuovo sistema di stima, al perfetto adeguamento

dell'indennizzo", nel senso voluto dall'art. 42 Cost. e già chiarito

dalla Corte costituzionale, alla consistenza dell'immobile sottoposto a

misura ablativa.

Dalle osservazioni che precedono - sostiene ancora l'Avvocatura -

deriva anche l'insussistenza dell'addotto contrasto delle norme

denunciate con l'art. 53 Cost., non essendo neppure ipotizzabile una

lesione del principio "della capacità contributiva" laddove non

sussiste, come nella specie, alcun prelievo di ricchezza.

Del pari inconsistenti sarebbero infine le censure di

incostituzionalità rivolte all'art. 16 della legge n. 865 del 1971 in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non essendo il doppio grado di

giurisdizione costituzionalmente garantito né esistendo preclusioni di

rango costituzionale alla attribuzione alla Corte d'Appello di una

funzione diversa da quella di giudice dell'impugnazione in situazioni

per le quali il legislatore abbia ritenuto opportuna una particolare

disciplina.

Con ulteriore atto d'intervento in data 23 ottobre 1983 - correlato

alla nuova pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 12 ottobre

1983 dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari il 10

giugno 1977 nel procedimento civile promosso da Muscas Sisinnio ed

altri nei confronti del Comune di Villacidro - l'Avvocatura dello Stato

insta preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità di tutte

le sollevate questioni di legittimità costituzionale per avere il

giudice a quo omesso di effettuare un autonomo controllo in ordine alla

non manifesta infondatezza ed alla rilevanza della questione, che

risulta invece prospettata sotto la forma di un'esposizione analitica

degli assunti, delle richieste e delle conclusioni degli attori.

Ricorda poi l'Avvocatura che gli artt. 16, terzo comma, e 20 della

legge n. 865 del 1971 sono stati già espunti dall'ordinamento dalla

sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980 onde, a parte la

manifesta infondatezza delle relative questioni, potrebbe ritenersi per

altro verso inammissibile la stessa questione di legittimità

costituzionale che investe l'intera legge n. 865 del 1971, essendo

ovvio che quest'ultima è stata pur sempre sollevata in funzione

strumentale rispetto al giudizio a quo, nel quale dovrebbero applicarsi

le norme specificamente impugnate e già dichiarate costituzionalmente

illegittime. Si riconosce, peraltro, in atto d'intervento che a tale

conclusione non potrebbe giungersi in ordine alla questione concernente

l'art. 20, ultimo comma, della legge n. 865 del 1971, denunciato in

riferimento all'art. 24 Cost.; anche se del tutto infondatamente alla

luce del costante indirizzo della Corte circa l'insussistenza di una

garanzia costituzionale relativa al doppio grado di giurisdizione.

In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'intera

legge n. 865 del 1971 si sostiene in atto d'intervento che, pure alla

luce di quanto ritenuto dalla Corte con sentenza n. 9 del 1959, non

può non opinarsi che nell'ambito degli interna corporis sussista un

"nucleo irriducibile" di disposizioni, quali quelle "regolamentari che

disciplinano la fase della decisione parlamentare" che non può essere

sottratta al Parlamento senza compromettere la sua stessa posizione nel

sistema. E ciò anche nel senso che il sindacato di legittimità

costituzionale sull'iter formativo della legge "non può non incontrare

un confine nell'avvenuta approvazione da parte di ogni Camera - quale

che sia stata l'attività esplicala per giungervi - del testo della

legge inserito nell'atto promulgativo". Logico corollario di tali

osservazioni continua l'Avvocatura - è l'inammissibilità della

questione relativa al preteso contrasto della norma regolamentare della

Camera dei deputati con l'art. 64, terzo comma, Cost..

La questione sarebbe, peraltro, comunque infondata nel merito sol

che si consideri che il disposto dell'invocato parametro costituzionale

di raffronto (art. 64, terzo comma, Cost.) si ispira allo stesso

principio maggioritario che è a fondamento degli artt. 75 e 138 Cost.,

in base ai quali le proposte soggette a referendum popolare non sono

approvate se non è raggiunta la maggioranza "dei voti validamente

espressi" o "dei voti validi". In tale contesto normativo, non potendo

sicuramente negarsi che l'astensione non è un "voto espresso", ben

potrebbe interpretarsi l'art. 64, terzo comma, Cost. nel senso di

attribuire alla parola "presenti" il significato di " presenti che

abbiano validamente votato". E d'altro canto, conclude l'Avvocatura,

allo stesso criterio - derivato da quella esperienza reale che ha

sorretto storicamente questa interpretazione fin dai primi momenti

della Repubblica - si ispira ancora sostanzialmente il Senato,

nonostante la norma codificata di cui all'art. 107 del relativo

Regolamento, "secondo il quale ogni deliberazione deve essere presa a

maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione". Considerato in diritto :

1. - La legge 22 ottobre 1971, n. 865, - avente per oggetto

"programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme

sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni

alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29

settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi

straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e

convenzionata" - oltre che dettare i criteri per la determinazione, da

parte dell'ufficio tecnico erariale, dell'indennità di espropriazione,

sia per il proprietario (articolo 16), sia per il fittavolo (art. 17 in

relazione all'art. 16), nonché dell'indennità di occupazione

d'urgenza (art. 20, terzo comma, in relazione all'art. 16), prevede

altresì l'opposizione degli interessati alla stima davanti alla Corte

d'Appello competente per territorio (artt. 19 e 20, u. comma).

In attuazione della predetta legge, avendo il Presidente della

regione Sardegna, nel corso degli anni 1976 e 1977, autorizzato i

Comuni di Tempio Pausania e di Villacidro ad occupare d'urgenza alcuni

terreni, e decretato l'espropriazione di altri a favore del "Consorzio

per l'area di sviluppo industriale di Cagliari", l'ufficio tecnico

erariale procedeva alle stime delle indennità dovute. A tali stime gli

interessati proponevano opposizione dinanzi alla Corte d'Appello di

Cagliari, denunciando l'illegittimità costituzionale, in primo luogo

dell'intero testo legislativo e, comunque, dei summenzionati artt. 16 e

20. La Corte adita, facendo propri i motivi esposti dagli opponenti, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera legge in

riferimento agli artt. 64, terzo comma, e 72 Cost. (con tutte le

ordinanze in epigrafe); degli artt. 16 e 20 della stessa legge in

riferimento agli artt. 3, 42 e 53 (con le ordinanze nn. 268/1977 e

467/1977) ovvero in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., e, sotto altro

profilo, in riferimento agli artt. 3 e 53 (con l'ordinanza n.

466/1977); dell'art. 20 u. comma, in riferimento al solo art. 24 Cost.

(con l'ordinanza n. 466/1977) ovvero in riferimento agli artt. 24 e 3

Cost. (con le ordinanze nn. 268/1977 e 467/1977).

Essendo comune a tutte le quattro ordinanze, emesse tutte nel corso

del 1977, la questione che coinvolge tutto il testo normativo ed

essendo in tutte contestate le medesime norme, i relativi giudizi vanno

riuniti e decisi congiuntamente.

2. - Attraverso l'impugnativa degli artt. 16 e 20, il giudice a quo

ha denunciato l'illegittimità costituzionale dei criteri per la

determinazione dell'indennità nei casi, rispettivamente, di

espropriazione e di occupazione d'urgenza. Senonché, con sentenza n. 5

del 1980, e perciò successivamente all'emissione delle ordinanze in

epigrafe, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime le

norme impugnate. Poiché allora ne è conseguita la caclucazione dei

criteri, dei quali appunto nei giudizi d'opposizione si contesta

l'applicabilità, la difesa dello Stato ha eccepito, peraltro in

termini piuttosto dubitativi, l'inammissibilità (in un certo senso

sopravvenuta) della questione di legittimità costituzionale

dell'intera legge, in quanto era stata sollevata strumentalmente, cioè

in vista della perdita di efficacia proprio degli artt. 16 e 20. Ma la

stessa Avvocatura riconosce che la citata sentenza non copre anche la

censura di violazione dell'art. 24 Cost. - cioè dell'asserito

principio del doppio grado di giurisdizione - da parte dell'art. 20,

ultimo comma, della stessa legge, per cui l'eccezione di cui sopra non

può essere accolta. E non rileva in contrario la constatazione che la

legge 28 gennaio 1977, n. 10 (" norme per la edificabilità dei suoli")

- espressa - mente modificativa dei criteri stabiliti con gli impugnati

artt. 16 e 20 della legge n. 865 del 1971 -, benché entrata in vigore

il 30 gennaio 1977, non risulta neppure menzionata in alcuna delle

quattro ordinanze, che tuttavia sono state emesse tutte posteriormente

alla suddetta data (dall'11 marzo al 9 dicembre 1977): oltre tutto, la

norma dell'art. 20, che violerebbe il diritto di difesa, non ha subito

altro mutamento, ad opera della legge n. 10 del 1977, che la

progressione da ultimo a penultimo comma. La denuncia

dell'illegittimità costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971,

pertanto, non solo è ammissibile, ma, anzi, deve essere vagliata

preliminarmente. Ed invero, a parte la considerazione che tale censura

risulta formulata come unica nell'ordinanza n. 323/1978, e come

principale nelle altre, è indubitabile che il suo eventuale

accoglimento assorbirebbe ogni altro motivo.

3. - La legge in parola sarebbe costituzionalmente illegittima,

perché in sede di approvazione finale del testo sarebbe stata

approvata, alla Camera dei deputati, senza la maggioranza prescritta

dalla Costituzione. A riguardo di ogni disegno di legge - si osserva

nelle ordinanze - l'art. 72, primo comma, Cost. stabilisce che esso

dev'essere approvato "articolo per articolo e con votazione finale"; a

riguardo delle deliberazioni di "ciascuna" Camera, l'art. 64, terzo

comma, Cost. recita testualmente che esse "non sono valide" se non sono

adottate a maggioranza dei presenti", sempre che sia "presente la

maggioranza dei "componenti". Il disegno di legge di che trattasi,

invece, alla Camera dei deputati fu approvato regolarmente articolo per

articolo, ma nella votazione finale raccolse solo la maggioranza dei

votanti, ma non anche quella dei presenti, e tuttavia ne venne

proclamata l'approvazione. Ciò, in applicazione dell'art. 48, secondo

comma, del regolamento di quella Camera, a norma del quale, dovendosi

considerare "presenti coloro che esprimono voto favorevole o

contrario", gli astenuti non vengono computati.

Nella seduta del 26 maggio 1971, infatti - si precisa

nell'ordinanza e non viene contestato dall'Avvocatura -, quando appunto

ebbe luogo la votazione finale, "erano presenti 473 deputati, dei

quali: 198 votarono a favore dell'approvazione del testo complessivo

del disegno di legge; 191 contro e 154 si astennero", mentre il disegno

di legge, a sensi dell'art. 64, terzo comma, Cost., "per essere

approvato, avrebbe dovuto riportare 237 voti favorevoli (473: 2 + 1)".

Vero è - si soggiunge - che successivamente, in seguito alle numerose

modifiche apportate dal Senato al testo, la Camera dei deputati

approvò regolarmente gli articoli emendati dall'altro ramo del

Parlamento e riapprovò l'intero testo con nuova votazione finale, ma

vero altresì che "il disegno di legge" non avrebbe potuto essere

trasmesso al Senato".

4. - Dalla prospettazione testé compendiata emerge con tutta

nettezza che la questione in sostanza è quella del valore

dell'espressione "presenti"; più propriamente, del valore che essa

assume nella locuzione "maggioranza dei presenti".

L'art. 64, primo comma, Cost., statuisce che " ciascuna Camera

adotta il proprio regolamento". Ed è "secondo le norme del suo

regolamento" che ognuna delle due Camere esamina i disegni di legge

(art. 72, primo comma, Cost.); è ancora il regolamento di ognuna delle

due Camere che può persino stabilire "procedimenti abbreviati" (art.

72, secondo comma, Cost.); è sempre il regolamento di ognuna delle due

Camere che "può altresì stabilire", tanto i "casi", quanto le

"forme", in cui i disegni di legge possono addirittura essere approvati

in commissione, anziché nel plenum (art. 72, terzo comma, Cost.).

Dai dati testuali, la cui fedele trascrizione ne mostra

l'univocità, risultano la spettanza di autonomia normativa ad entrambi

i rami del Parlamento e la peculiarità e dimensione di tale autonomia.

È riconosciuta, infatti, a ciascuna Camera la potestà di disciplinare

il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente ed

espressamente già disciplinato dalla Costituzione. Ne consegue che

questa lascia un margine piuttosto ampio all'interpretazione ed

attuazione del pensiero del costituente in materia e che

l'interpretazione ed attuazione in parola sono di esclusiva spettanza

di ciascuna Camera. Ciò significa che, relativamente alla disciplina

del procedimento legislativo, i regolamenti di ogni Camera in quanto

diretto svolgimento della Costituzione, sono esercizio di una

competenza sottratta alla stessa legge ordinaria. Ma se l'autonomia

normativa di ognuno dei due rami del Parlamento costituisce preclusione

persino nei confronti del legislatore ordinario, si deve a maggior

ragione ritenere che il regolamento di una Camera - e, quindi,

l'interpretazione da questa data alla Costituzione - spiega eguale

efficacia nei confronti dell'altra Camera, e viceversa.

E allora, comprendere gli astenuti tra i votanti ai fini della

validità delle deliberazioni, come secondo antica e consolidata

"pratica" accade in Senato - il cui art. 107.1, peraltro, recita che

"ogni deliberazione" è presa a maggioranza dei Senatori che

partecipano alla votazione" - ovvero escluderli, come dispone il

regolamento della Camera, sono interpretazioni ed attuazioni senza

dubbio diverse dell'art. 64, terzo comma, Cost., che hanno piena

spiegazione appunto nella reciproca autonomia normativa testé

affermata. Dal constatato divario non discende, tuttavia,

necessariamente che una delle due contrasti con la Costituzione. A ben

guardare, infatti, dichiarare di astenersi (alla Camera) ed assentarsi

(al Senato) sono manifestazioni di volontà che si differenziano solo

formalmente - come una dichiarazione espressa si differenzia da un

comportamento concludente-, ma che in realtà poi si accomunano grazie

all'univocità del risultato cui entrambe mirano con piena

consapevolezza, che è quello di non concorrere all'adozione dell'atto

collegiale. In definitiva, potrebbe anche dirsi che rientrano fra i

modi di votazione. Se così è, ben può allora ognuna delle due

assemblee, nella sua discrezionale valutazione, stabilire in via

generale ed astratta quale sia, ai fini del computo della maggioranza

e, quindi, della validità delle deliberazioni, il valore dell'un modo

o dell'altro, di manifestare la volontà di non partecipare alla

votazione.

5. - Gli argomenti svolti in ordine al significato della locuzione

"maggioranza dei presenti", di cui all'art. 64, terzo comma, Cost.

comportano la dichiarazione di non fondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971.

6. - Deve poi dichiararsi manifestamente infondata la questione

sollevata dal medesimo giudice a quo a riguardo degli artt. 16 e 20

della stessa legge, e precisamente nelle parti concernenti i criteri

per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di

occupazione d'urgenza.

Non si può in proposito non rilevare nuovamente che gli articoli

impugnati dalla Corte d'Appello di Cagliari erano stati già abrogati,

al momento dell'emissione di tutte le quattro ordinanze in epigrafe, e

sostituiti con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. A parte

comunque, la denuncia di norma non più in vigore, i criteri per la

determinazione dell'indennità, quali stabiliti con i denunciati artt.

16 e 20, e quali modificati dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977,

risultano già dichiarati da questa Corte costituzionalmente

illegittimi con la sentenza n. 5 del 1980.

7. - Analoga pronuncia di infondatezza va adottata a riguardo del

medesimo art. 20, ultimo comma, della legge n. 865 del 1971, cioè

nella parte in cui è disposto che l'opposizione contro la

determinazione delle suddette indennità è proponibile direttamente

davanti alla Corte d'Appello.

In sostanza, il giudice a quo lamenta che, imponendosi agli

interessati di agire direttamente dinanzi al giudice di seconda

istanza, verrebbe violato il principio del doppio grado di

giurisdizione. Senonché, questa Corte ha più volte negato - da

ultimo, con sentenza n. 52 del corrente anno 1984 - l'esistenza nel

nostro ordinamento del suddetto principio, che il legislatore ordinario

non è pertanto tenuto ad osservare in ogni caso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 22

ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica

utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150,

18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di

spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia

residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata dalla Corte

d'Appello di Cagliari, con ordinanze emesse l'11 marzo 1977 (r.o.

268/1977), il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/77) e il 9 dicembre 1977

(r.o. 323/78), in riferimento agli artt. 64, terzo comma e 72 Cost.;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto

comma, della legge n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte

d'Appello di Cagliari, con ordinanze emesse l'11 marzo 1977 (r.o.

268/1977) ed il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/1977), in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost.;

c) dichiara manifestamente infondata:

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20,

terzo comma, della legge n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte

d'Appello di Cagliari con le ordinanze indicate sub b) in riferimento

agli artt. 3, 42 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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