Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1958

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1958 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato

con legge 17 maggio 1952, n. 621, contenente norme circa il massimo

impiego di lavoratori agricoli, promosso con ordinanza 22 gennaio 1957

del Tribunale di Trani nel procedimento civile tra Tondolo Pasquale e

la Commissione comunale per la massima occupazione agricola di

Minervino Murge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 104 del 20 aprile 1957 e iscritta al n. 40 del Registro ordinanze

1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi l'avvocato Antonio Putzolu per il Tondolo e il sostituto

avvocato generale dello Stato Giuseppe Malinconico per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giugno 1954 l'esattore comunale di Andria (Bari) eseguì per

delega pignoramento mobiliare a carico di Tondolo Pasquale per

morosità nel pagamento di somme dovute per mano d'opera assegnatagli

dalla Commissione comunale per la massima occupazione agricola di

Minervino Murge e non assunta.

Avverso l'esecuzione il Tondolo propose opposizione innanzi al

Pretore di Andria e chiese che il Pretore stesso sospendesse

l'esecuzione, rimettendo le parti al Tribunale competente per valore e

territorio.

Il Pretore, in accoglimento dell'istanza, ordinò la sospensione

dell'esecuzione e rimise le parti innanzi al Tribunale di Trani.

Il Tondolo, riassumendo il giudizio, convenne innanzi al detto

Tribunale la Commissione comunale per la massima occupazione agricola

di Minervino Murge, in persona del Sindaco presidente pro tempore, per

sentir dichiarare non dovuti i richiesti pagamenti di mano d'opera

agricola. Per la Commissione si costituì il Sindaco.

In corso di istruttoria, la difesa della Commissione eccepì la

nullità della citazione per difetto di legittimazione passiva del

Sindaco; quella del Tondolo sollevò eccezione di illegittimità

costituzionale del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato

16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621,

contenente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli, in

riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 44 della Costituzione,

chiedendo la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti

alla Corte costituzionale. Si oppose la Commissione, insistendo sul

difetto di legittimazione passiva del Sindaco.

Il Tribunale, con ordinanza 22 gennaio 1957, richiamata una propria

sentenza in materia del 1951 e giurisprudenza della Corte di

cassazione, ha ritenuto legittimamente istituito il contraddittorio.

Passando poi all'esame della fondatezza o meno della proposta questione

di legittimità costituzionale del decreto n. 929 del 1947, ha

considerato le norme in esso contenute in riferimento agli artt. 38,

41, 42, 44 della Costituzione.

Ha osservato che le norme del ricordato decreto pongono una

limitazione all'autonomia contrattuale nei rapporti tra datori di

lavoro e lavoratori e possono trovare non pacifico fondamento nelle

disposizioni della Costituzione.

Scopo del decreto appare principalmente quello di favorire il

massimo impiego di lavoratori agricoli, riducendo la disoccupazione;

tal fine involge invero un problema di interesse generale e sembra

dubbio che esso possa rientrare nella disciplina della proprietà

terriera quale posta dalla Costituzione. Né sembra che il diritto dei

lavoratori involontariamente disoccupati ad adeguati mezzi di

sussistenza, di cui all'art. 38 della Costituzione, possa trovare

tutela limitando l'autonomia contrattuale soltanto nel settore

dell'agricoltura; venendo in tal modo a violare il principio della

libertà di iniziativa economica fissato nell'art. 41 della

Costituzione stessa. Non sembra, infine, che obblighi e vincoli della

proprietà terriera siano dagli artt. 42 e 44 della Costituzione

previsti in funzione del problema della disoccupazione.

Il Tribunale pertanto ha sospeso il procedimento e ha disposto la

rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

La detta ordinanza, notificata alle parti il 4 marzo 1957 e il 7

successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai

Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata, per disposizione del

Presidente di questa Corte ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo

1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20

aprile 1957 e iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1957.

Nel giudizio innanzi a questa Corte il Tondolo si è costituito

depositando in cancelleria il 9 maggio 1957 le sue deduzioni, con

procura conferita agli avvocati Domenico Pastina e Aldo Dedin con

elezione di domicilio in Roma presso quest'ultimo; successivamente il

Tondolo ha associato alla propria difesa anche gli avvocati Antonio

Putzolu e Odoardo Censi del Foro di Roma.

Nelle predette deduzioni la difesa del Tondolo osserva che il

decreto n. 929 del 1947 è in contrasto con i seguenti articoli della

Costituzione:

a) con l'art. 38, che, pur riconoscendo il diritto dei lavoratori

involontariamente disoccupati a mezzi adeguati alle loro esigenze di

vita, fa a tal uopo riferimento ad organi e istituti predisposti dallo

Stato, che si concretano in quelle che sogliono qualificarsi

assicurazioni sociali; non è quindi legittimo porre a carico di

singole aziende agricole l'assistenza a lavoratori agricoli

disoccupati.

b) con l'art. 41, che proclama la libertà dell'iniziativa

economica privata purché non in contrasto con l'utilità sociale, la

sicurezza, la libertà, la dignità umana. Le norme del decreto n.

929 annullano invece ogni facoltà di iniziativa dei conduttori delle

aziende agricole in materia di assunzione di mano d'opera, perché i

criteri di massimo carico obbligatorio sono stabiliti dai Prefetti e lo

svolgimento e l'interruzione del rapporto di lavoro sono sottratti alla

volontà dei datori di lavoro.

c) con gli artt. 42 e 44, in quanto il decreto impone gravi oneri

alla proprietà terriera di alcune zone, ed anzi di quelle

economicamente più depresse, non allo scopo di assicurarne la funzione

e l'utilità sociale, di conseguire il razionale sfruttamento del suolo

e di stabilire equi rapporti sociali, ma a quello di favorire il

massimo impiego possibile di mano d'opera agricola.

d) con l'art. 23, per il quale nessuna prestazione personale o

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Il decreto

invece prevede genericamente imposizioni di oneri per effetto di

provvedimenti prefettizi e quindi praticamente lascia al criterio

discrezionale dell'Amministrazione di individuare provincie o zone di

esse nelle quali il decreto stesso deve anno per anno trovare

applicazione.

e) con l'art. 3, perché, violando il principio in esso affermato,

crea una disuguaglianza di trattamento tra gli agricoltori di varie

provincie.

Conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la illegittimità

costituzionale del decreto n. 929 del 1947.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'avvocato generale dello Stato, è intervenuto nel presente

giudizio con atto depositato in cancelleria il 25 marzo 1957.

L'Avvocatura dello Stato anzitutto solleva eccezione di

inammissibilità dell'ordinanza poiché il Tribunale di Trani non

avrebbe pregiudizialmente risolto l'eccezione sollevata nel giudizio a

quo anche sotto il profilo della legittimazione passiva ad causam del

Sindaco presidente della Commissione comunale, né avrebbe esaminato

altra eccezione relativa alla competenza del Tribunale adito ai sensi

degli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611,

delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

Nel merito l'Avvocatura deduce che:

a) il sistema di assunzione di lavoratori agricoli disoccupati, con

conseguente limitazione dell'autonomia contrattuale nei rapporti di

lavoro, risponde ad una evoluzione della concezione sociale di siffatti

rapporti. Tale sistema trova fondamento nell'interesse generale del

massimo impiego di lavoratori agricoli ed è informato al concetto di

un tipo di proprietà aperta ai bisogni della collettività per

incrementare il benessere (art. 42 della Costituzione);

b) non vale osservare che il diritto dei lavoratori,

involontariamente disoccupati, ad adeguati mezzi di sussistenza è

previsto come onere di carattere generale e che, come tale, non può

far carico soltanto su di una particolare categoria di cittadini (art.

38), poiché per risolvere tale problema non si è fatto ricorso a una

imposizione pecuniaria ad esclusivo carico dei datori di lavoro, ma ad

una prestazione di opera che logicamente deve essere retribuita;

c) né le norme contenute nel decreto n. 929 vengono a violare la

libertà dell'iniziativa economica privata (art. 41), perché tale

libertà di iniziativa è prevista appunto in funzione di utilità

sociale.

L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte, ove

ritenga di poter superare l'eccezione di inammissibilità, voglia

dichiarare non fondata la questione sulla legittimità costituzionale

delle norme contenute nel decreto n. 929 del 1947.

In replica alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, la difesa

del Tondolo, con memoria depositata il 31 ottobre 1957, rileva, per

quanto riguarda la eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura,

che nel giudizio a quo l'unica pregiudiziale posta dalla difesa della

Commissione è stata decisa dal Tribunale, che ha riconosciuto la

legittimazione passiva del Sindaco quale presidente pro tempore della

Commissione, e che in quella sede non era stata proposta alcuna

eccezione di incompetenza.

Nel merito la difesa, dopo aver insistito sul rilievo che il

decreto n. 929 ha finalità contingenti proprie dell'eccezionale

momento storico-politico nel quale fu emanato onde tende a favorire il

massimo impiego possibile di lavoratori agricoli e non a favorire la

produzione, ribadisce, con richiami giurisprudenziali, argomentazioni

in riferimento agli artt. 23, 38, 41, 44 e 3 della Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 31 ottobre

1957, si rimette al giudizio della Corte per l'eccezione pregiudiziale

e svolge le deduzioni contenute nell'atto di intervento, confermando le

sue conclusioni.

Nell'udienza del 13 novembre 1957, udita la relazione del Giudice

Cosatti, gli avvocati Aldo Dedin e Antonio Putzolu per il Tondolo e il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Malinconico per il

Presidente del Consiglio dei Ministri hanno illustrato le tesi e le

conclusioni enunciate negli scritti difensivi.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 128 del 28 novembre

1957, ha ritenuto che prima di esaminare le questioni della causa fosse

opportuno acquisire elementi circa i luoghi, i modi e i risultati della

concreta applicazione del decreto legislativo n. 929 del 1947 e ha

ordinato che tali elementi fossero forniti, con riferimento alle

rispettive competenze, dal Ministero dell'agricoltura e foreste e dal

Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I predetti Ministeri hanno rispettivamente trasmesso alla Corte le

relazioni n. 5444 del 29 marzo 1958 e n. 67264/16-371 del 1 aprile

1958 con allegati prospetti in materia; documenti che sono stati

depositati in cancelleria.

La difesa del Tondolo ha depositato il 9 ottobre 1958 deduzioni

aggiuntive, nelle quali trae dall'esame degli elementi di cui sopra

conferma dei denunziati vizi di illegittimità costituzionale delle

norme contenute nel decreto n. 929; l'imponibile di mano d'opera, a

dire della difesa, si risolverebbe essenzialmente in un aggravio per le

aziende agricole senza alcun corrispondente apporto produttivo.

L'Avvocatura dello Stato ha, a sua volta, depositato l'8 ottobre

1958 "osservazioni" con le quali sostiene che le norme del decreto sono

state in concreto applicate in conformità degli scopi che intendevano

perseguire, e cioè incrementare lo sviluppo dell'economia agricola e

alleviare la disoccupazione dei lavoratori di tale settore, e che esse

sono state applicate nei luoghi ove concorrevano i due presupposti:

possibilità di maggiore produttività dei fondi, sia pure intesa in

senso economico-sociale, ed esistenza di lavoratori agricoli

disoccupati.

Nell'udienza del 22 ottobre 1958 l'avv. Putzolu e il sostituto

avvocato generale dello Stato Malinconico si sono riportati alle

memorie scritte. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato eccezione

pregiudiziale di inammissibilità dell'ordinanza di rimessione 22

gennaio 1957 del Tribunale di Trani, deducendo che con la stessa il

Tribunale non sì è compiutamente pronunciato su due questioni

pregiudiziali relative l'una al difetto di legittimazione passiva del

Sindaco di Minervino Murge quale presidente pro timore della

Commissione comunale per la massima occupazione agricola, l'altra alla

competenza del Tribunale medesimo.

Il Tribunale ha ritenuto di risolvere con la citata ordinanza la

prima questione, espressamente pronunciando su di essa e facendo anche

riferimento ad una precedente sua sentenza. La seconda questione,

invero, non è stata in quella sede proposta dalla Commissione

comunale; comunque essa verrebbe ad essere implicitamente risolta dalla

pronuncia emessa sulla prima questione.

Pertanto la pregiudiziale - per la quale l'Avvocatura dello Stato

nella memoria depositata il 31 ottobre 1957 si è rimessa al giudizio

di questa Corte senza insistervi nella discussione orale - deve essere

disattesa.

2. - Con l'ordinanza 22 gennaio 1957 il Tribunale di Trani propone

la questione di legittimità costituzionale non già di alcune norme

contenute nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16

settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, ma

dell'intero decreto.

Ritiene questa Corte - come già in precedenti giudizi - di

impostare il suo esame sul decreto n. 929 nel suo complesso, poiché

trattasi di norme intimamente collegate le une con le altre, onde, ai

fini del presente giudizio, non è dato enucleare singole disposizioni,

ma tuttte devono essere considerate e valutate nel loro insieme in

ordine al sistema che esse pongono ed attuano.

3. - Non è anzitutto inopportuno brevemente tratteggiare il

contenuto delle norme del decreto n. 929.

Per l'art. 1, "al fine di favorire il massimo impiego possibile di

lavoratori agricoli", il Prefetto ha facoltà di prendere l'iniziativa

affinché in tutta la provincia o in singole zone o in determinati

comuni di essa, in cui particolarmente grave si manifesti la

disoccupazione, possa trovare applicazione il decreto n. 929.

A tale scopo il Prefetto, previo parere favorevole della

Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura

costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

stabilisce con proprio decreto "l'obbligo per i conduttori a qualsiasi

titolo di aziende agrarie o boschive di assumere la mano d'opera da

adibirsi nell'annata agricola o durante le singole stagioni di essa

alla coltivazione, alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei

fondi, delle vie di accesso e delle piantagioni nonché all'allevamento

di bestiame".

Il decreto prefettizio - sulla base delle proposte e dei criteri

enunciati dalla Commissione provinciale sotto indicata - precisa il

massimo carico obbligatorio di giornate lavorative per ettaro-coltura

da imporsi alle categorie suddette ed i criteri per la determinazione

del numero delle unità lavorative disoccupate da assegnare ad ogni

azienda entro il limite del carico predetto.

All'uopo nelle provincie, per le quali la Commissione centrale ha

espresso parere favorevole, vengono costituite la Commissione

provinciale, a cura del Prefetto, presso l'Ufficio provinciale del

lavoro e la Commissione comunale per iniziativa dell'Ufficio

provinciale del lavoro (ove i disoccupati agricoli superino il numero

di cinquanta).

Compiti essenziali della Commissione provinciale: stabilire i

criteri in base ai quali la Commissione comunale deve predisporre gli

elenchi qui di seguito precisati; proporre al Prefetto, sulla base

degli elenchi stessi, i provvedimenti da adottarsi a termini del

decreto n. 929.

La Commissione comunale compila gli elenchi dei lavoratori agricoli

disoccupati, ripartendoli per gruppi di specializzazione, e gli elenchi

delle aziende agricole con indicazione della superficie, qualità delle

colture, forme di conduzione e numero dei lavoratori stabilmente

occupati nelle aziende medesime.

La Commissione comunale, infine, cura l'applicazione del decreto

prefettizio, assegnando nominativamente i lavoratori disoccupati alle

varie aziende.

Per la misura delle retribuzioni dovute dai conduttori di aziende

ai lavoratori loro assegnati si applicano gli accordi sindacali o, in

in mancanza, le tariffe locali vigenti. I conduttori di aziende che si

rendano, in tutto o in parte, inadempienti all'obbligo dell'assunzione

della mano d'opera sono tenuti a versare, oltre l'equivalente delle

mancate retribuzioni, una penale pari alla metà dell'importo di esse;

la Commissione comunale compila mensilmente il ruolo dei conduttori

inadempienti, che, reso esecutivo dal Prefetto, è rimesso all'esattore

comunale per la riscossione.

4. - Come è noto l'imponibile di mano d'opera ebbe prima origine

in contratti collettivi, con i quali le associazioni sindacali degli

agricoltori, in alcune regioni, si impegnavano verso quelle dei

lavoratori all'assunzione di un certo contingente di prestatori

d'opera. In località ove più pressante e preoccupante si presentava

il problema della disoccupazione e in pari tempo mancavano relative

clausole nei contratti collettivi, intervenivano i Prefetti con

provvedimenti adottati in base all'art. 19 del T.U. della legge

comunale e provinciale; provvedimenti nella competente sede dichiarati

illegittimi.

In tale stato di cose fu predisposto ed emanato il decreto n. 929

del 1947.

5. - Osserva la Corte che il sistema attuato con le norme contenute

nel decreto si muove attraverso poteri di ampia discrezionalità

dall'iniziativa del Prefetto per provocare il parere della Commissione

centrale ai compiti della Commissione provinciale, poiché il decreto,

riferendosi con generica formulazione alle provincie o zone in cui

particolarmente grave si manifesti la disoccupazione, non pone

condizioni e criteri determinati per l'esercizio delle facoltà nelle

quali si concreta l'imponibile di mano d'opera.

Nel decreto è testualmente indicato un solo fine: "favorire il

massimo impiego possibile di lavoratori agricoli". L'incremento della

produzione può discendere come conseguenza, ma tale scopo non è

direttamente ed espressamente prospettato nelle norme in esame.

Esse - attraverso il decreto del Prefetto, le proposte e i criteri

formulati dalla Commissione provinciale, gli elenchi delle aziende e

dei lavoratori agricoli predisposti dalla Commissione comunale -

sostanzialmente impongono "l'obbligo per i conduttori a qualsiasi

titolo di aziende agrarie o boschive di assumere la mano d'opera da

adibirsi nell'annata agricola o durante le singole stagioni di essa

alla coltivazione e alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei

fondi".

Non è al riguardo superfluo rilevare che, mentre l'Avvocatura

dello Stato nelle "osservazioni" depositate l'8 ottobre 1958 pone come

presupposti per l'applicazione del decreto l'esistenza di mano d'opera

disoccupata e la possibilità di una maggiore produttività dei fondi,

intesa in senso economico- sociale e cioè proiettata anche nel futuro

in quanto sono previsti lavori di manutenzione straordinaria, la

competente Amministrazione, nel dettare direttive per l'applicazione

del decreto stesso (particolareggiata circolare dell'1 ottobre 1947 del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, acquisita agli atti

del giudizio in seguito alla richiesta di elementi di cui all'ordinanza

della Corte n. 128 del 1957) precisa che "nella dizione manutenzione

straordinaria non debbono intendersi compresi i lavori di

trasformazione o miglioramento fondiario, bensì quelli diretti a

ripristinare uno stato preesistente che il naturale deperimento o uno

straordinario evento abbiano alterato".

6. - L'ordinanza del Tribunale di Trani ha proposto la questione di

legittimità costituzionale del decreto n. 929 in riferimento agli

artt. 38, 41, 42 e 44 della Costituzione.

In primo luogo la Corte esamina la questione in riferimento

all'art. 41, poiché reputa che tale indagine fornisca argomenti

assorbenti e risolutivi.

Statuisce l'art. 41: "L'iniziativa economica privata è libera".

Nella locuzione "iniziativa economica" devono comprendersi le attività

di operatori non solo dirette a creare e costituire un'azienda, ma

anche inerenti alla vita e allo svolgimento di essa; né vi è alcuna

ragione per non comprendere nel disposto costituzionale le attività

aziendali, intese nel senso indicato, proprie del settore

dell'agricoltura.

L'iniziativa economica in questo settore tende a regolare l'azienda

in modo che - valutate, con i sussidi della scienza, della tecnica e

dell'esperienza, la natura del terreno e le possibilità di rendimento

- venga nell'azienda stessa impiegata mano d'opera che per numero,

qualità, specializzazione, operosità il conduttore ritenga necessaria

e idonea al raggiungimento dei fini economici prefissi.

Ora, il decreto viene a gravemente interferire e incidere sulla

personale iniziativa dell'operatore agricolo; la libera valutazione e

conseguente autodeterminazione in ordine a quelli che, a suo giudizio,

possono essere gli adeguati elementi per dimensionare l'azienda e

provvedere alla sua interna organizzazione sono notevolmente turbate o

sostituite da immissione, nel complesso equilibrio dell'azienda, di

elementi non richiesti, spesso non ritenuti idonei.

A prescindere da ogni indagine, che qui non appare necessaria,

sulla natura giuridica del sistema dell'imponibile di mano d'opera,

certo è che il conduttore - ancorché di azienda assai modesta - viene

obbligato all'assunzione di prestatori d'opera e all'esborso

dell'importo delle relative retribuzioni maggiorate di una penale

qualora egli non intenda usufruire dell'opera di tali lavoratori.

Né ritiene la Corte che nel secondo e nel terzo comma dell'art. 41

possa rinvenirsi giustificazione, sempre dal punto di vista della

legittimità costituzionale, del sistema attuato col decreto n. 929.

Nel secondo comma sono posti limiti di ordine negativo alla libera

iniziativa privata: essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità

sociale in senso collettivo, essa non può comunque recar danno alla

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (attività nocive alla

sanità e incolumità dei cittadini o che importino umiliazione o

sfruttamento dei lavoratori).

Dispone il terzo comma del citato articolo che siano determinati

programmi e controlli opportuni perché l'attività economica pubblica

e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Non

gioverebbe, a sostegno di tesi opposta a quella che viene dalla Corte

accolta nella presente sentenza, invocare la locuzione costituzionale

per ravvisare in essa l'ammissibilità di una compressione

dell'iniziativa economica privata così penetrante da dar fondamento al

sistema dell'imponibile di mano d'opera. Nel terzo comma, invero, la

Corte ravvisa possibilità di norme idonee a delineare, da un punto di

vista della generale utilità, programmi di retti a stimolare,

indirizzare, coordinare l'attività economica al fine di dare effettivo

incremento alla produzione, agganciandosi eventualmente anche a nuove

risorse offerte dal mercato internazionale, e di creare, come è

auspicabile, una situazione tale che possa naturalmente determinare

fruttuoso assorbimento di mano d'opera.

Non può pertanto la Corte riconoscere la legittimità di norme le

quali, anziché informate a una generale visione nelle prospettate

direzioni, siano congegnate in modo da interferire nell'attività

economica di singoli operatori, turbando e comprimendo quell'iniziativa

privata che è garantita dal primo comma dello stesso articolo.

L'obbligo imposto ad operatori di assumere prestatori d'opera anche

contro la valutazione da essi fatta della organizzazione della propria

azienda resta estraneo al disposto del terzo comma e non può

inquadrarsi nelle provvidenze di ordine generale ivi previste.

7. - Nell'ordinanza di rimessione è fatto riferimento anche agli

articoli 42 e 44 della Costituzione.

La Corte ritiene che neppure nel disposto di tali articoli il

sistema dell'imponibile di mano d'opera possa trovare fondamento.

Mentre il secondo comma dell'art. 42 prevede limiti alla proprietà

privata - riconosciuta e garantita dal comma medesimo - allo scopo di

assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti,

l'art. 44, relativo in particolare alla proprietà terriera privata,

prevede, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di

stabilire equi rapporti sociali, norme legislative che impongano

obblighi e vincoli, limiti, bonifica delle terre, trasformazione del

latifondo, ricostituzione delle unità produttive, aiuti alla piccola e

media proprietà. Razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti

sociali sono quindi i fini essenziali cui le norme legislative devono

informarsi e tendere per promuovere il massimo rendimento delle terre e

insieme disciplinare con equità i rapporti inerenti alla armonica e

solidale collaborazione tra i vari soggetti che concorrono alla

realizzazione del ciclo produttivo; onde manifesto appare che da tali

fini esula un sistema diretto a imporre obbligatoria assunzione di mano

d'opera a carico di singoli conduttori di singole aziende agricole.

8. - Nell'ordinanza del giudice a quo è fatto, infine, riferimento

all'art. 38.

Pur apparendo superfluo proseguire nell'indagine sotto altri

profili dopo i risultati cui il Collegio è pervenuto con le

argomentazioni sopra enunciate, rileva la Corte che anche dal

riferimento all'art. 38 è dato trarre conferma del suo convincimento.

Le norme in esame non possono inquadrarsi neppure nel disposto del

richiamato articolo e trovare in esso fondamento costituzionale.

L'art. 38 nell'ultimo suo comma dichiara libera l'assistenza

privata; nei precedenti commi statuisce in ordine a forme di assistenza

in favore di cittadini sprovvisti di mezzi necessari per vivere, in

quanto inabili al lavoro, e di educazione e di avviamento

professionale, in favore di inabili e minorati, e a forme di previdenza

e assicurazione in favore dei lavoratori in caso di infortunio,

malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria: "Ai

compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti

predisposti o integrati dallo Stato" (comma quarto).

Trattasi pertanto di forme di assistenza e previdenza poste quale

compito e onere della collettività e non già di singoli o di gruppi e

categorie di cittadini; anche per quanto riguarda la disoccupazione

involontaria, le provvidenze in parola devono riportarsi agli schemi di

assistenza sociale nel suo significato storico e tecnico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato;

dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nel

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947,

n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, in riferimento

agli articoli 38, 41, 42, 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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