Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1964 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre

1960, n. 1728, e 27 dicembre 1963, n. 1878, promosso con ordinanza

emessa il 15 gennaio 1964 dal Pretore di Montegiorgio nel procedimento

penale a carico di Vittorini Orgeas Ilda ed altri, iscritta al n. 28

del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Ai sensi della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, l'esercizio

professionale dell'insegnamento medio è subordinato al possesso di un

titolo di abilitazione, conseguibile da coloro che siano in possesso di

uno dei prescritti titoli accademici.

Il possesso di tali requisiti e richiesto anche dalla legge 19

marzo 1955, n. 160, la quale, però, nel prevedere il conferimento di

supplenze, stabilisce all'art. 4 che "gli insegnamenti non conferibili

a professori titolari o a professori incaricati ai sensi della stessa

legge, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente

indispensabile". Tali insegnamenti sono conferiti dal capo di istituto

secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica

istruzione.

Con legge 27 dicembre 1963, n. 1878, è stata data

l'interpretazione autentica di dette norme nel senso che "tra gli

insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente

indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili dai

Provveditori agli studi, perché non rientrano nelle categorie elencate

nell'art. 3 della legge del 1955, sia quelli comunque non conferiti

dagli stessi Provveditori agli studi". È stato anche chiarito che tra

i criteri da seguire nel conferimento delle supplenze s'intendono

"comprese le modalità secondo le quali i capi d'istituto,

nell'attuazione del disposto del predetto art. 4, conferiscono

supplenze, con carattere eccezionale e temporaneo (e revocano, in caso

di disponibilità di aspiranti muniti del titolo prescritto), anche a

persone munite di titolo di studio inferiore a quelli richiesti per

l'ammissione agli esami di abilitazione".

Ora, nel procedimento penale aperto dal Pretore di Montegiorgio a

carico di Vittorini Orgeas Ilda e di altri 49 imputati, quali

responsabili i primi 43 del reato di cui all'art. 348 del Codice

penale, per aver esercitato l'insegnamento in via temporanea in alcune

scuole medie statali senza essere in possesso dell'abilitazione

all'insegnamento, e gli altri (e cioè 6 capi di istituto e il

Provveditore agli studi della Provincia) per concorso nello stesso

delitto, quel giudice, con ordinanza del 15 gennaio 1964, ha sollevato

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della legge 27

dicembre 1963, n. 1878, per violazione degli artt. 3 e 33 della

Costituzione.

L'ordinanza è stata notificata agli imputati in date varie dal 20

gennaio all'8 febbraio 1964; al Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Fermo il 29 gennaio dello stesso anno; al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 1964, e comunicata ai Presidenti

delle Assemblee legislative il 27 gennaio 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.

Osserva il Pretore: l'interpretazione data dalla legge del 1963

circa gli incarichi di insegnamento da conferire non è esatta, perché

gli insegnamenti non conferibili sarebbero solo gli insegnamenti

riferibili a "corsi incompleti" e gli insegnamenti già conferiti a

professori titolari di ruolo o a professori incaricati e rimasti, nel

corso dell'anno, privi di titolari. Invece per gli insegnamenti

riferibili a "corsi completi", conferibili, in quanto tali, solo a

professori "incaricati" o non conferiti per mancanza di aspiranti,

provvede, in via di deroga tanto eccezionale, da costituire anch'essa

attività legislativa costituzionalmente illegittima, la legge 30

dicembre 1960, n. 1728, la quale autorizza il conferimento di detti

insegnamenti "dopo l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti

del prescritto titolo di abilitazione, a titolo d'incarico per

supplenza annuale, agli aspiranti forniti di titolo di studio valido

per l'ammissione agli esami di abilitazione (in genere diploma di

laurea)".

Inoltre, l'art. 6 della legge del 1955, interpretata dalla legge

del 1963, può delegare il Ministro della pubblica istruzione ad

emanare, con ordinanza, le norme necessarie a disciplinare la

valutazione dei titoli, ma solo per le nomine degli aspiranti forniti

dei prescritti titoli (accademico e di abilitazione) e non anche di

quelli forniti di titoli di studio inferiori a quelli richiesti,

perché, così facendo, il legislatore delegherebbe al potere esecutivo

una potestà legislativa ch'egli stesso non ha e che non potrebbe

arrogarsi, perché ciò sarebbe in contrasto con l'art. 33, quarto

capoverso, della Costituzione.

Ne consegue che la legge del 1963, lungi dall'essere una legge

interpretativa, è invece "innovativa" e tanto innovativa da sovvertire

totalmente taluni principi cardine dell'ordinamento scolastico. Essa

costituisce inoltre una norma di jus singulare, della specie dei

beneficia personale e, come tale, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, in base al quale tutti i cittadini sono eguali davanti

alla legge.

Si rileva infine che l'insegnamento, anche se svolto alle

dipendenze di scuole pubbliche, è pur sempre una "libera professione",

sia perché svolto in piena libertà e secondo scienza e coscienza, sia

perché la libertà di insegnamento è riconosciuta dalla stessa

Costituzione.

E proprio in attuazione del precetto costituzionale, il legislatore

del 1955 ordinò e disciplinò l'esercizio professionale

dell'insegnamento, richiedendo per il concreto esercizio di tale

attività l'esame di Stato e l'iscrizione nell'albo professionale. Né

può dirsi che l'art. 33 della Costituzione, nel parlare di "esame di

Stato" abbia inteso riferirsi ad un generico e non individuato esame, e

che toccherebbe al legislatore ordinario stabilire, fra i vari esami,

quale sia in concreto quello richiesto per l'esercizio di una

determinata professione: se così fosse, ad un certo momento il

legislatore ordinario potrebbe accontentarsi anche del semplice esame

di "compimento inferiore", il che sarebbe assurdo. Pertanto la legge 27

dicembre 1963, n. 1878, sarebbe al pari della legge 30 dicembre 1960,

n. 1728, in contrasto con l'art. 33, quarto capoverso, della

Costituzione.

Di conseguenza il Pretore, ritenuto che la questione è "rilevante

per la stessa configurabilità del reato per il quale l'ufficio

procede", ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

La parte privata non si è costituita nel giudizio davanti alla

Corte.

È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con

il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con

l'atto di intervento del 16 marzo 1964, ha chiesto che la Corte

costituzionale dichiari non fondata la questione sollevata dal Pretore

di Montegiorgio.

Al riguardo l'Avvocatura osserva:

La nozione di insegnante supplente temporaneo, di cui all'art. 4

della legge n. 160 del 1955, aveva dato luogo a qualche dubbio di

interpretazione. Secondo l'Amministrazione, per insegnamenti "non

conferibili" si intendono non solo quelli che non rientrano nelle

categorie degli insegnamenti conferibili ai professori di ruolo ed

incaricati o supplenti, ma anche quelli non potuti conferire a queste

categorie per mancanza di appartenenti ad esse. L'interpretazione

autentica data con la legge n. 1878 del 1963 ha confermato

l'interpretazione data dall'Amministrazione.

L'altro punto dubbio riguardava la nozione dei "criteri definiti

con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione" per il

conferimento degli insegnamenti.

Secondo l'Amministrazione, nel novero di tali criteri devono

intendersi comprese anche le modalità con le quali i capi di istituto

conferiscono supplenze temporanee con carattere eccezionale e

transitorio anche a persone munite di titolo di studio inferiore a

quello richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione.

L'interpretazione autentica data dalla legge n. 1878 del 1963 ha

confermato l'interpretazione come sopra data dall'Amministrazione.

Circa il carattere innovativo che, secondo il Pretore, avrebbe la

legge denunziata, l'Avvocatura osserva che non può essere, già in

astratto, considerata lesiva della sfera del potere giudiziario una

legge interpretativa che non appaia mossa dall'intento di interferire

nei giudizi in corso di cui non si conosce neppure l'esistenza.

Inoltre, anche ammesso che la legge del 1963 avesse carattere

innovativo e non interpretativo, se si accogliesse la tesi del giudice

a quo, ne conseguirebbe che non potrebbe mai legittimamente provvedersi

alla abolizione di una norma penale contenente la previsione di un

fatto come reato, mentre è normale che la legge sia mutata - ove

occorra - ed è noto che in base all'art. 2 del Codice penale, nessuno

può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non

costituisce reato. E, così facendo, il legislatore non crea

artificiosamente una categoria di persone per fare ad essa un

trattamento preferenziale ed eccezionale.

Né più fondata appare all'Avvocatura la dedotta violazione

dell'art. 33 della Costituzione.

Si deve distinguere l'attività di insegnante per così dire non

ufficiale, alla quale cioè non consegue il rilascio di titoli di

studio legalmente validi, da quella di insegnante ufficiale. Solo per

quest'ultimo occorre l'abilitazione professionale, mentre per

l'insegnamento non ufficiale basta ed è sufficiente che esso sia

esercitato con il rispetto dei limiti stabiliti dalla Carta

costituzionale, quali il rispetto del buon costume, della salute e

della pubblica incolumità. Per il resto, l'insegnamento nel suo

contenuto è libero.

Ma questo non significa che l'esercizio dell'insegnamento

costituisca, per ciò solo, una "libera professione", specie quando,

come nella specie, esso insegnamento sia esercitato alle dipendenze

dello Stato: in questo caso, non trattandosi di una professione

libera, non è necessariamente prescritto il conseguimento della

abilitazione, ma basta che la idoneità dell'insegnante sia accertata

attraverso il superamento di un esame di concorso che può avere

pratica attuazione in uno dei modi in cui esami di quel tipo si

svolgono o, anche, attraverso assunzione diretta all'impiego, purché,

ovviamente, sia osservato l'ordinamento che stabilisce i requisiti che

occorrono per l'assunzione medesima. Ed è appunto questo il caso di

specie.

E sembra perfettamente legittimo che la valutazione di tale

idoneità tecnica dell'insegnante sia fatta dal legislatore ordinario o

anche dal potere esecutivo cui sia stata attribuita tale competenza,

come nel caso che ne occupa, anche perché non è vero che nella nostra

Costituzione sia stata recepita una nozione, a denominatore comune,

dell'esame di Stato, tale per cui non possa il legislatore, per il

futuro, procedere né ad attenuazione, né ad aggravamento del suo

contenuto senza incorrere in un vizio di costituzionalità.

Pertanto l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - Per quanto dal dispositivo risulti che la legge denunziata, ai

fini del giudizio di legittimità costituzionale, sia soltanto quella

del 27 dicembre 1963, n. 1878, dal contenuto dell'intera ordinanza

emerge che il Pretore ha sollevato l'incidente di costituzionalità

anche nei riguardi della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, la quale

autorizza il conferimento degli insegnamenti agli aspiranti non

abilitati, purché forniti di titolo di studio valido per l'ammissione

agli esami di abilitazione.

La comune causa di illegittimità delle due leggi nascerebbe dal

contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione. L'insegnante

delle scuole medie, anche nell'esercizio delle sue funzioni nelle

scuole di Stato espletate in veste di pubblico impiegato, sarebbe

sempre "il più libero dei liberi professionisti"; egli, quindi, non

potrebbe mai prestare un'attività docente senza avere superato l'esame

di Stato. Le leggi che autorizzano una deroga a tale principio

sarebbero, pertanto, illegittime per violazione della richiamata norma

costituzionale.

La legge 27 dicembre 1963 sarebbe, poi, incostituzionale anche per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione. A questa legge, dal

contenuto innovativo, sarebbe stato dato un carattere di

interpretazione autentica al fine di sottrarre ai rigori della legge

penale quanti - insegnanti abusivi, presidi, provveditori agli studi,

ed altre maggiori autorità scolastiche - hanno fin qui violato la

norma dell'art. 348 del Codice penale, in relazione a quella dell'art.

1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, dettando così "una norma di

jus singulare della specie dei beneficia personae".

2. - L'esame della questione relativa alla illegittimità della

legge 27 dicembre 1963 per violazione dell'art. 3 della Costituzione

deve precedere quello della questione concernente il contrasto della

stessa legge e della legge 30 dicembre 1960 con la richiamata norma

dell'art. 33. La precedenza è fondata sul fatto che la denunziata

violazione dell'art. 3, se fosse esistente, toglierebbe la base di

legittimità alla legge interpretativa, indipendentemente dalla

violazione dell'art. 33.

L'ordinanza comincia con il contestare il carattere interpretativo

della legge del 1963, asserendo che "l'evidentissimo significato

letterale, logico e sistematico delle due norme (artt. 4 e 6 della

legge 19 marzo 1955, n. 160) è stato sempre pacifico e incontroverso",

e rispetto a cui non ci sono stati dubbi "né in dottrina né tampoco

in giurisprudenza", nel senso che: 1) gli insegnamenti di cui all'art.

4 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono soltanto quelli non

conferibili e giammai quelli non conferiti; 2) l'art. 6 della stessa

legge del 1955 delega al Ministro l'emanazione di norme necessarie a

disciplinare la valutazione dei titoli di merito e di servizio al fine

della compilazione, da parte dei capi di istituto, delle graduatorie

degli aspiranti alla supplenza temporanea.

La nuova legge avrebbe non interpretato ma profondamente innovato,

sovvertendo principi fondamentali dell'ordinamento scolastico. Essa

sarebbe stata varata con veste interpretativa unicamente per conseguire

uno scopo illegittimo.

L'Avvocatura dello Stato, nelle sue deduzioni, oppone che le

affermazioni del Pretore sarebbero, oltre che apodittiche, non

rispondenti al vero. Quando nell'ordinanza si afferma che non sarebbero

mai esistiti dubbi né in dottrina né tampoco in giurisprudenza sul

significato della formula "insegnamenti non conferibili" di cui

all'art. 4 della legge n. 160 del 1955 non si indica da quali autori

sia costituita tale dottrina e per la giurisprudenza si ritiene

esclusivamente quella dello stesso Pretore in un precedente processo a

termine del quale (con sentenza gravata di appello) il Pretore medesimo

ha ritenuto un ex direttore generale del Ministero della pubblica

istruzione ed il Provveditore agli studi di Ascoli Piceno (oltre che

due Ministri sui quali non ha potuto esprimere giudizio decisivo)

responsabili, in concorso, del reato di esercizio abusivo della

professione di insegnante, per aver consentito ad uno studente

universitario di esercitare le mansioni di coordinatore di un posto

televisivo di ascolto, condannando di conseguenza tali persone.

L'Avvocatura prosegue affermando che non esiste giurisprudenza di altre

magistrature, se è vero che decine di migliaia di insegnanti, che

versano nelle stesse condizioni degli insegnanti che esplicano la loro

attività nella giurisdizione di detto Pretore, continuano

tranquillamente a svolgere le loro funzioni senza incorrere negli

interventi di tutti gli altri Pubblici Ministeri della Repubblica, che

si deve presumere sappiano esplicare e correttamente esplichino la loro

funzione.

L'Avvocatura, dopo avere richiamato le esigenze della realtà

scolastica che anticiperebbero la stessa materiale possibilità di

tempestivamente legiferare, rendendo necessario di attribuire al potere

esecutivo la competenza a provvedere, esclude che la legge

interpretativa avrebbe avuto il fine di sottrarre chicchessia ai rigori

della legge penale, in quanto il processo nel corso del quale il

Pretore ha sollevato la questione di legittimità costituzionale non

era stato ancora iniziato quando quella legge fu proposta ed approvata.

Non si potrebbe, quindi, considerare lesiva della sfera del potere

giudiziario una legge interpretativa che non appaia mossa dall'intento

di interferire in giudizi in corso.

Ma - conclude su questo punto l'Avvocatura - anche se la legge del

1963 avesse carattere innovativo, essa non cesserebbe di essere

legittima, dal momento che al legislatore non può essere inibito di

abrogare una norma penale, ponendo in essere, a favore del reo, il

principio contenuto nell'art. 2 del Codice penale, il quale dispone che

nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge

posteriore, non costituisce reato.

La Corte ritiene che queste, così contrastanti, considerazioni e

conclusioni contenute nell'ordinanza di rimessione e nelle deduzioni

dell'Avvocatura dello Stato e qui riportate in gran parte testualmente,

in quanto si riferiscono allo stato della dottrina e della

giurisprudenza sulle leggi anteriori a quella interpretativa, non

abbiano influenza sulla decisione del presente giudizio.

Anche se fosse vero che l'interpretazione delle norme precedenti

fosse stata pacifica nel senso indicato nell'ordinanza ed anche se,

quindi, la nuova legge, qualificata come interpretativa, fosse da

considerarsi come sostanzialmente innovativa, non sussisterebbe il

vizio di legittimità denunziato nell'ordinanza.

Se, disponendo per l'avvenire, la nuova legge avesse abrogato una

norma penale o una norma che, per usare una espressione del Pretore

(sull'esattezza della quale non giova pronunciarsi), era divenuta

penale solo per receptionem, la questione non sarebbe presumibilmente

sorta: non è, infatti, contestabile che il legislatore ordinario abbia

il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possano

derivare effetti nei riguardi dei procedimenti penali in corso od anche

già definiti. Queste norme potranno essere illegittime per altre

ragioni - per esempio, per gli effetti ingiustamente discriminatori che

possano derivarne -, ma non per il fatto che esse producano o possano

produrre, per la generalità, effetti sui procedimenti o sui giudicati

penali.

Nella specie, il vizio denunziato deriverebbe non dal fatto di

avere attribuito carattere interpretativo ad una legge innovativa, ma

dal fatto di avere dato, con questo espediente, efficacia retroattiva

ad una norma che arrecherebbe, per violazione del principio di

eguaglianza, illegittimo vantaggio a persone sottoposte o passibili di

essere sottoposte a procedimento penale.

La violazione non sussiste perché la norma retroattiva è fondata

sopra una base, che trascende di gran lunga la sfera degli interessi di

singole persone, siano poche, molte o moltissime. Dalla relazione dei

proponenti del progetto di legge e dalla discussione nei due rami del

Parlamento risulta come tra le preoccupazioni del legislatore sia stata

minima quella della responsabilità penale di un certo numero di

persone. Se mai questa preoccupazione ha fatto corpo con quelle, più

gravi e di carattere più generale, attinenti al funzionamento della

scuola, di fronte alla gravissima carenza di personale insegnante (che,

del resto, è notoria), la quale ha determinato, specialmente dopo

l'estensione del periodo di obbligo scolastico, una situazione così

drammatica da richiedere urgenti misure di emergenza.

Dai lavori preparatori della legge denunziata emerge pure che in

quella sede furono fatte recriminazioni, critiche, richieste di

provvedimenti più organici. Ma, quali che siano la consistenza e

l'esattezza di tali interventi, è certo che il legislatore non fu

spinto da motivi di carattere discriminatorio, ma si ispirò a ragioni

di ordine generale, la cui valutazione non è suscettibile di

apprezzamento nel presente giudizio in relazione alla questione

proposta, che concerne la violazione del principio di eguaglianza.

3. - Circa il contrasto con l'art. 33, quinto comma, della

Costituzione, che nascerebbe dalle due leggi sopra menzionate, giova

precisare che l'unica questione proposta con l'ordinanza, quale risulta

dall'ordinanza stessa anche in relazione alla motivata rilevanza

rispetto al giudizio a quo, è se sia legittimo ammettere

all'insegnamento nelle scuole statali persone che non siano abilitate

con l'esame di Stato previsto dalla citata norma costituzionale.

E, pertanto, devono restare fuori della presente causa altre

questioni delle quali l'ordinanza e, conseguentemente, le deduzioni

dell'Avvocatura dello Stato fanno cenno. Non si devono, quindi,

esaminare le osservazioni relative al possesso del titolo di

abilitazione conseguito con l'esame di Stato per accedere

all'insegnamento fuori delle scuole statali, né quelle relative ai

titoli di studio occorrenti per essere ammessi all'esame di Stato, né

quelle relative al contenuto degli esami di Stato, neppure quelle

relative ai titoli di studio da richiedersi per gli incarichi di

insegnamento nelle scuole di Stato da conferire a chi non sia munito

del titolo di abilitazione, né, infine, quelle concernenti i poteri

affidati al Ministro per la pubblica istruzione al fine di definire i

criteri di accertamento delle capacità degli aspiranti alle supplenze.

L'ordinanza parte da due presupposti esatti. Il primo è che

l'esame di Stato previsto dalla norma costituzionale invocata si

riferisce alle libere professioni; il secondo è che anche il

professore supplente temporaneo delle scuole statali è un pubblico

impiegato.

Ma l'ordinanza afferma che, nonostante che l'insegnante delle

scuole statali sia pubblico impiegato, egli deve sempre essere

considerato come libero professionista e pertanto non può accedere

all'insegnamento se non è munito del titolo di abilitazione conseguito

con l'esame di Stato.

Il ragionamento per giungere a questa conclusione si basa sulla

libertà di insegnamento: libero essendo l'insegnamento, libera deve

considerarsi la professione dell'insegnante. In altri termini, poiché

nella scuola dello Stato non si impartisce un insegnamento di dottrina

di Stato, ma si lascia all'insegnante piena libertà di insegnare

secondo la sua scienza e coscienza, il professore, pur avendo la veste

di impiegato statale, esercita una funzione libera per il cui

espletamento egli abbisogna di un titolo di abilitazione pari a quello

dei liberi professionisti.

Che l'esame di Stato, imposto dall'art. 33, quinto comma, della

Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale, si

riferisca alle libere professioni è principio pacifico. I dissensi e

le incertezze possono nascere in relazione alla nozione di libera

professione in generale ed in rapporto a singole professioni, rispetto

alle quali si ammetta o si neghi la rispondenza a quella nozione.

Che il professore supplente, anche se temporaneo, sia da

considerare impiegato dello Stato, è fuori contestazione.

L'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente revocabile, delle

funzioni di insegnante pone il supplente in un rapporto con lo Stato,

da cui discendono obblighi e diritti, caratteristici del pubblico

impiego. Il supplente è tenuto a fornire una prestazione continuativa,

con vincolo di collaborazione e di subordinazione ed ha diritto ad una

retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici

dipendenti.

Comunque si vogliano assumere gli aspetti in base ai quali una

professione debba considerarsi libera, la Corte ritiene che in nessun

modo il professore della scuola di Stato possa essere qualificato come

libero professionista.

Vero è che il professore è libero nella sua attività didattica,

pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza

dei programmi e dal rispetto di certi principi fondamentali dei quali

non giova far cenno ai fini della presente controversia. Ma questa

libertà non altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo

Stato, perché è un modo di essere dell'attività che l'insegnante è

tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di

fedeltà, di collaborazione ed anche di subordinazione che sono propri

dei pubblici impiegati.

Da ciò deriva, altresì, che di fronte alla sua scuola lo Stato

non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a

qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito

della propria organizzazione.

La ragione essenziale per cui l'art. 33, quinto comma, della

Costituzione prescrive l'esame di Stato per l'esercizio delle libere

professioni è data dalla esigenza che un accertamento preventivo,

fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse e della

collettività e dei committenti, che il professionista abbia i

requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto

esercizio professionale.

Nei riguardi dei pubblici dipendenti questo accertamento deve

essere fatto in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 97 della

Costituzione. Ed anche per l'assunzione dei supplenti scelte ponderate

sono disposte in base alla legge.

Nessuno contesta al legislatore la facoltà di aggiungere o

sostituire ad altri accertamenti di capacità un esame di Stato anche

per l'assunzione dei propri impiegati o di disciplinare cumulativamente

l'una cosa e l'altra. Ma non può dirsi che questo sia un dovere del

legislatore.

Per poterlo considerare tale, occorrerebbe accedere all'opinione

che l'art. 33, quinto comma, della Costituzione avrebbe cristallizzato

il sistema che vigeva in materia al tempo dell'entrata in vigore della

Costituzione. Ma una opinione siffatta sarebbe priva di fondamento.

Quando sussistano dei dubbi, uno dei criteri per identificare se

una professione debba considerarsi libera ai fini dell'applicazione

dell'art. 33' quinto comma, è quello basato sulla tradizionale

disciplina che a detta professione davano le leggi precedenti alla

Costituzione. Ma ciò non significa, anzitutto, che codeste leggi

avrebbero acquistato un carattere tale da non essere modificabili

nemmeno nei dettagli, né significa che l'esame di Stato debba essere

mantenuto anche quando, come nel caso dei professori delle scuole

secondarie statali, il relativo obbligo sia stabilito dalle leggi per

opportunità attinenti all'organizzazione amministrativa pubblica e non

per il fatto che si tratti di esercizio di libera professione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728 "Norme integrative della legge 19

marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze

annuali", e 27 dicembre 1963, n. 1878 "Interpretazione autentica degli

artt. 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in

materia di personale insegnante non di ruolo", in riferimento agli

artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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