Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1974 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, primo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre

1971 dal tribunale per i minorenni di Messina nel procedimento per la

dichiarazione dello stato di adottabilità della minore Arcidiacono

Marisa, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale per i minorenni di Messina, nel procedimento per la

dichiarazione dello stato di adottabilità della minore Arcidiacono

Marisa, dato atto che la madre di costei, unica sua parente, era

fisicamente e psichicamente minorata in modo grave e non in grado

quindi di provvedere all'assistenza della figlia, con ordinanza del 13

novembre 1971, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314/4 del codice civile (inserito nel detto codice con l'art.

4 della legge 5 giugno 1967, n. 431), nella parte in cui esclude la

dichiarazione dello stato di adottabilità quando lo stato di abbandono

del minore sia dovuto a forza maggiore.

Secondo il tribunale la norma predetta, la quale testualmente

stabilisce che "sono dichiarati in stato di adottabilità... i minori

di età inferiore agli otto anni privi di assistenza materiale e morale

da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi purché la

mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore", escluderebbe

tassativamente nella specie la dichiarazione di adottabilità,

trattandosi di una ipotesi in cui ovviamente lo stato di abbandono

dipende da forza maggiore. La situazione del minore abbandonato per

malattia certamente o probabilmente insanabile, tuttavia, in nulla

differirebbe, per quanto riguarda le conseguenze sulla di lui sfera

affettiva e psichica, da quella del minore abbandonato volontariamente

o colposamente e tratterebbesi, pertanto, di situazioni analoghe o

identiche, le quali, come tali, non potrebbero essere disciplinate in

modo antitetico, senza incorrere nella violazione del principio di

eguaglianza che, invece, impone che a situazioni diverse debba

applicarsi una disciplina diversa, onde evitare che si creino

ingiustificate ed irrazionali sperequazioni. E ciò tanto più che, se

pure nella ratio legis deve ritenersi presente anche l'esigenza di

tutelare i diritti della famiglia di origine, oltre che l'interesse del

minore, sarebbe evidente che, nel contrasto fra i due elementi, debba

prevalere quest'ultimo.

Inoltre la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 30 Cost.

secondo cui "nel caso di incapacità dei genitori la legge provvede che

siano assolti i loro compiti" senza alcuna discriminazione fra il caso

in cui l'incapacità sia dovuta a forza maggiore e quello in cui

dipenda da volontarietà o colpa.

Avanti alla Corte Costituzionale si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente

le proprie deduzioni.

L'Avvocatura afferma che l'adozione speciale di cui alla legge n.

431 del 1967, comportando il venir meno di ogni rapporto con la

famiglia di origine, ha natura implicitamente sanzionatoria nei

confronti dei genitori naturali che, non avendo adempiuto all'obbligo

loro imposto dall'art. 30 Cost. di mantenere, istruire ed educare i

figli, decadono dal corrispondente diritto. L'esclusione quindi della

adottabilità nel caso previsto dalla norma impugnata, cioè nel caso

di mancanza di qualsiasi responsabilità dei genitori naturali, sarebbe

ampiamente giustificata e non potrebbe parlarsi di violazione del

principio di eguaglianza, essendo oltretutto diversa obiettivamente la

situazione del minore abbandonato per volontà o per colpa da quella

del minore abbandonato per forza maggiore, dato che in questa seconda

ipotesi non potrebbe ritenersi estinto un vincolo quanto meno affettivo

con la famiglia di origine.

Neppure sussisterebbe il denunziato contrasto con l'art. 30 Cost.,

in quanto l'adozione speciale non costituisce l'unico strumento per

ovviare alla mancata osservanza dei doveri dei genitori verso i figli,

ben potendo giovare altri istituti, come l'adozione ordinaria,

l'affiliazione o l'assistenza pubblica all'infanzia, e l'esclusione di

alcune categorie di minori dall'adozione speciale non comporterebbe,

quindi, la violazione della detta norma costituzionale. Considerato in diritto :

1. - La censura di illegittimità dell'art. 314/4 del codice civile

in esame, essenzialmente si fonda sull'affermazione che la situazione

di bisogno del minore abbandonato per comportamento comunque imputabile

a coloro che sarebbero tenuti a prestargli assistenza non si

differenzierebbe, nella sostanza, da quella del minore abbandonato

invece per causa di forza maggiore, e sulla affermazione conseguenziale

che l'esclusione, in quest'ultima ipotesi, della applicabilità

dell'istituto della adozione speciale, concreterebbe una

discriminazione ingiustificata a danno di una categoria di minori

abbandonati, priva, anche essa, di quell'assistenza materiale e morale

che l'istituto in parola tenderebbe invece a garantire in ogni caso.

2. - Deve, peraltro, anzitutto osservarsi che la situazione del

minore abbandonato, in relazione alla applicazione dell'istituto della

adozione speciale, non può essere considerata indipendentemente da

quello che è lo stato dei suoi rapporti con la famiglia di origine,

dato che la legge 5 giugno 1967, n. 431, introduttiva dell'istituto

dell'adozione speciale, se è certamente informata all'esigenza di

sovvenire alle necessità dei minori abbandonati, ha altresì

stabilito, proprio a garanzia della continuità del vincolo istituendo

con la famiglia di adozione, una sostanziale cautela prima di

sostituire definitivamente al nucleo familiare di origine,

inefficiente, quello della famiglia adottiva. Dispone infatti l'art.

314/26 cod. civ. (inserito con la citata legge n. 431 del 1967): "con

la adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia

di origine, salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondati sul

rapporto di parentela". La presenza di questa grave conseguenza entra

indubbiamente quale elemento essenziale nella valutazione della

situazione del minore, ai fini della disciplina dell'adozione speciale,

nel senso che non può, ovviamente, venire in considerazione soltanto

la di lui necessità di assistenza, ma deve tenersi anche conto

dell'esigenza, di evidente contenuto umano e sociale, di conservare

sino al limite i legami naturali con la famiglia di origine.

Non risponde pertanto ad una necessità costante che, nel

conflitto, gli interessi del minore debbano prevalere in modo

assorbente su quelli della famiglia di origine.

Elemento determinante, ai fini della prevalenza fra l'esigenza di

intervenire a favore del minore da una parte, e quella di salvaguardare

i diritti della predetta famiglia, dall'altra, è stato razionalmente

identificato, dal legislatore, nella esistenza di constatati motivi di

forza maggiore alla base del comportamento omissivo. Motivi di tal

natura, invero, che escludono la riferibilità dell'abbandono alla

volontà degli obbligati, conferirebbero al previsto distacco

definitivo, secondo la valutazione politico - sociale del legislatore,

il carattere di un rigorismo eccessivo e, come tale, da respingere.

Tale orientamento, del resto, trova puntuale riscontro nella

disciplina penalistica dell'abbandono di persone minori degli anni

quattordici o comunque incapaci di provvedere a sé stessi, che

costituisce il reato punito dall'art. 591 c.p., nel caso in cui il

comportamento omissivo consegua a dolo, qualificando quindi

definitivamente l'animo dell'autore, mentre non è punibile, appunto,

nel caso di forza maggiore, a norma dell'art. 45 c.p., cioè quando

l'omissione è di solito contingente e legata alla durata della forza

maggiore. Tutto quanto premesso conduce sia a negare che, come si

afferma nell'ordinanza di rinvio, possano considerarsi

indiscriminatamente la situazione del minore abbandonato per forza

maggiore e gli altri casi di abbandono volontario, e quindi ad

escludere la pretesa omogeneità delle rispettive situazioni di cui

invece si censura erroneamente la differente disciplina, sia ad

affermare che questa differenziazione di situazioni ben possa essere

sorretta da appagante motivazione, che garantisca la sussistenza o meno

delle condizioni di ammissibilità o meno dell'istituto nei singoli

casi. Questa posizione garantistica è affidata alla sagacia del

giudice, ed agli strumenti indicati dalla legge per decidere cognita

causa sulla sussistenza concreta delle predette condizioni desumibili

direttamente o indirettamente anche dalle circostanze probatorie

elencate nell'art. 314/11. Tanto che per dar modo di esprimere un

ponderato giudizio, la legge prevede il ricorso a sospensioni di

procedimento ed a proroghe di termini (art. 314/10).

3. - Parimenti non fondata è la questione sollevata in relazione

al preteso contrasto della norma impugnata con l'art. 30, comma

secondo, Cost., secondo cui nei casi di incapacità dei genitori, la

legge provvede a che siano assolti i loro compiti. Ed invero, come

questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 158 del 1971, "la

norma invocata non impone una disciplina unica ed unitaria in ordine ai

doveri dei genitori verso i figli ed in ordine al caso della mancata

osservanza degli stessi. È ben possibile, infatti, che sia pure

rivolti a finalità concorrenti o comuni, coesistano istituti distinti,

quali l'affidamento e l'affiliazione, le due forme di adozione e le

norme circa l'assistenza pubblica alla infanzia abbandonata, ecc. e che

la complessiva disciplina sia variamente articolata; e che nel campo

specifico della adozione speciale, questa sia consentita alle

condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che

il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale".

Questi motivi addotti nella precitata sentenza per escludere, in

materia, che sussista violazione dell'art. 30, comma secondo, Cost.

valgono anche per escluderla nel caso qui in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314/4 del codice civile sollevata, con l'ordinanza in

epigrafe del tribunale per i minorenni di Messina, in riferimento agli

artt. 3 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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