Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1964 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo

comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla formazione della

piccola proprietà contadina, promosso con ordinanza emessa il 29

ottobre 1963 della Corte d'appello di Trento nel procedimento civile

vertente tra Forrer Pompilio e Vittorio e l'Amministrazione finanziaria

dello Stato, iscritta al n. 213 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8

febbraio 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle

finanze dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile in grado di appello vertente

fra Forrer Pompilio e Vittorio e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, avente ad oggetto la decadenza dei predetti Forrer dal beneficio

della riduzione della tassa di registro loro concessa a norma degli

artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla formazione della

piccola proprietà contadina, e il conseguente recupero dei tributi

ordinari ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, la Corte d'appello di

Trento, con ordinanza del 29 ottobre 1963, sollevava di ufficio

questione di legittimità costituzionale del penultimo comma del citato

art. 7, in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

La Corte d'appello osserva nell'ordinanza che la decadenza dai

benefici fiscali previsti dalla ricordata legge n. 604 del 1954 è

collegata al verificarsi di determinate condizioni - alienazione degli

immobili, cessazione della coltivazione diretta da parte

dell'acquirente -, il cui accertamento è demandato "in via esclusiva"

all'Ispettorato provinciale agrario, quale organo più idoneo ad

appurare i motivi di decadenza. A dire della Corte d'appello, la

esclusività della Cognizione così attribuita agli Ispettorati

vincolerebbe il giudice ed escluderebbe così ogni controllo giudiziale

circa la reale ed effettiva esistenza di dette condizioni, comprimendo

la libertà di apprezzamento del giudice stesso sul punto fondamentale

del giudizio relativo all'opposizione dell'interessato alla ingiunzione

di pagamento dei tributi ordinari ed incidendo quindi sulla tutela

giudiziale del suo diritto subiettivo alla esenzione.

Dopo aver richiamato la sentenza n. 70 del 1961 della Corte

costituzionale, che ha ritenuto incostituzionale la norma dell'art. 10

della legge 23 maggio 1950, n. 253, concernente l'attribuzione al Genio

civile dell'accertamento delle condizioni tecniche che legittimano lo

sgombero delle abitazioni locate in regime vincolistico, l'ordinanza

prosegue affermando che, anche nel caso in esame, la norma impugnata

importa un difetto di tutela che viola gli artt. 24 e 3 della

Costituzione, perché impedisce di avvalersi degli strumenti di prova

garantiti in generale a chi è parte in giudizio, ed esclude inoltre il

contraddittorio in merito all'accertamento effettuato dall'Ispettorato.

Ritenuta pertanto manifestamente fondata e rilevante la questione

così prospettata, la Corte d'appello disponeva la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale per la decisione di competenza.

L'ordinanza, notificata alla parte privata ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 10 dicembre 1963 ed all'Amministrazione

finanziaria dello Stato il 12 dicembre successivo, è stata comunicata

ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.

2. - Si è costituita dinanzi a questa Corte l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni nella

cancelleria il 26 febbraio 1964.

Osserva l'Avvocatura che, indubbiamente, se gli accertamenti di cui

alla norma impugnata dovessero considerarsi vincolanti per il giudice,

ciò comporterebbe la preclusione di ogni facoltà di prova diretta a

contrastare la sussistenza delle condizioni di fatto poste a base della

revoca del beneficio fiscale e della conseguente pretesa

dell'Amministrazione al recupero dei tributi ordinari, e concreterebbe

pertanto la violazione della garanzia giurisdizionale assicurata dalla

Costituzione, analogamente a quanto è stato ritenuto dalla Corte

costituzionale con la sentenza richiamata nella ordinanza di rinvio.

Senonché non potrebbe ravvisarsi un parallelismo fra la situazione

presa in considerazione nell'ordinanza di rinvio e quella che diede

origine alla citata sentenza della Corte costituzionale, perché,

mentre in quest'ultimo caso la consolidata interpretazione

giurisprudenziale ha ritenuto l'accertamento del Genio civile

vincolante per il giudice, altrettanto non potrebbe dirsi per

l'accertamento dell'Ispettorato di cui alla norma impugnata. E ciò

perché, innanzi tutto, la locuzione usata dalla norma in questione,

secondo cui l'accertamento delle circostanze "è fatto

dall'Ispettorato", porterebbe a ritenere che essa ha un significato del

tutto diverso da quella usata dalla legge n. 253 del 1950, che invece

adottò la formula "l'accertamento è demandato al Genio civile".

In secondo luogo, mentre l'accertamento del Genio civile avrebbe un

contenuto squisitamente tecnico, che poteva giustificare l'intenzione

del legislatore di attribuirvi efficacia vincolante, quello compiuto

dall'Ispettorato si limiterebbe ad una indagine concernente mere

circostanze di fatto, che prescindono da valutazioni di carattere

tecnico e costituiscono semplicemente i presupposti di fatto della

dichiarazione di decadenza dai benefici: onde la qualifica particolare

dell'organo cui l'indagine stessa è affidata non potrebbe

interpretarsi come volontà di esclusione del sindacato di legittimità

sulla dichiarazione di decadenza, da parte del giudice ordinario,

sindacato comprendente ovviamente l'indagine circa l'effettiva

sussistenza, in fatto, dei presupposti richiesti dalla legge. Ne

deriverebbe che, non sussistendo la lamentata limitazione della tutela

giurisdizionale, non sussisterebbe neppure il preteso contrasto della

norma impugnata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Conclude pertanto l'Avvocatura chiedendo dichiararsi non fondata la

sollevata questione. Considerato in diritto :

1. - Con decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, si

concessero benefici fiscali per la formazione della piccola proprietà

contadina.

Con l'art. 9 si fissavano i casi di decadenza dalla concessione dei

previsti benefici stabilendosi che ai fini della dichiarazione di

decadenza, spettava all'Ispettore compartimentale per l'agricoltura "di

procedere agli accertamenti necessari, il cui risultato sarà

comunicato all'Amministrazione finanziaria per gli ulteriori

adempimenti di competenza".

Con la legge 6 agosto 1954, n. 604, si apportarono modifiche al

regime fiscale ricordato e con l'art. 7 si confermarono le disposizioni

contenute nel già citato art. 9 del D. L. del 1948. Il penultimo comma

dell'art. 7 dispose che l'accertamento delle circostanze per le quali

si verificava la decadenza "è fatto su invito dell'Amministrazione

finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario,

il quale deve comunicare alla Intendenza di finanza il risultato degli

accertamenti a tale fine effettuati".

Secondo quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, questo

accertamento sarebbe attribuito dalla legge all'Ispettorato in modo

esclusivo, tanto da essere vincolante oltre che per l'Amministrazione

finanziaria, anche per il giudice ordinario, in sede di giudizio

tributario.

E da tale natura dell'accertamento deriverebbero le assunte

violazioni degli artt. 24 e 3 della Costituzione.

2. - Occorre innanzi tutto rilevare che la censura si fonda su una

presunta identità della situazione in esame con quella su cui si è

pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 1961. Ma

tale identità non sussiste.

L'accertamento, infatti, del Genio civile di cui all'art. 10 della

legge n. 253 del 1950, preso in esame con la ricordata sentenza di

questa Corte, era previsto espressamente in funzione del giudizio sulla

cessazione della proroga legale delle locazioni promosso dal locatore,

ed il suo risultato era pertanto, ex lege, inserito nella procedura

giudiziaria quale elemento probatorio del buon diritto del locatore. Ma

è da escludere che, nel caso in esame, l'accertamento dell'Ispettorato

agrario circa l'esistenza delle cause di decadenza dai benefici

tributari sia concepito nella legge come vincolante per il giudice.

L'accertamento dell'Ispettorato è un mezzo di indagine previsto in

relazione al procedimento di imposizione tributaria, che sostituisce,

entro i limiti di precise incombenze tassativamente indicate, ai

normali organi, un organo tecnico particolarmente qualificato, data la

peculiarità delle circostanze da accertare. Non per questo, può

desumersi l'intenzione del legislatore di munire l'accertamento stesso

di una particolare forza vincolante, oltre quella propria al suo

contenuto di mera ricognizione di elementi di fatto obiettivi, da

assumere a presupposto della dichiarazione di decadenza dai benefici

fiscali, dichiarazione che resta, a norma della stessa legge, e come è

stato riconosciuto dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie,

di competenza dell'Amministrazione finanziaria.

3. - L'accertamento dell'Ispettorato agrario, ai fini della

dichiarazione di decadenza dai benefici di cui si tratta, non ha,

pertanto, propria autonoma rilevanza, ma viene ad inserirsi nel

procedimento tributario previsto dalla legge, che eventualmente si

conclude con la decadenza dai benefici fiscali. Nel giudizio che si

instauri, il sindacato del giudice deve quindi ammettersi tanto circa

l'esattezza dei fatti attestati dall'Ispettorato, quanto circa la

correttezza giuridica della definizione data ai fatti stessi,

risolvendosi questo esame nell'indagine sulla sussistenza dei

presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato. In tal

senso si realizza, nella competente sede, il normale controllo di

legittimità dell'atto amministrativo.

La proposta questione è, pertanto, da dichiarare non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 29

ottobre 1963 della Corte d'appello di Trento, sulla legittimità

costituzionale del penultimo comma dell'art. 7 della legge 6 agosto

1954, n. 604, concernente "Modificazioni alle norme relative alle

agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina",

in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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