Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma

ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, "Piano quinquennale per lo

sviluppo dell'agricoltura", promosso con ordinanza emessa il 5 novembre

1963 dal Giudice conciliatore di Pantelleria nel procedimento civile

vertente tra D'Aietti Angelo e Belvisi Pietro, iscritta al n. 212 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di D'Aietti Angelo;

udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi gli avvocati Gustavo Minervini e Giuseppe Guarino, per

D'Aietti Angelo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto

Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il notaio Angelo D'Aietti, con atto 3 ottobre 1963, citava dinanzi

al Conciliatore di Pantelleria il signor Pietro Belvisi, per il

pagamento della somma di lire 8.818, residuo di compenso a lui dovuto

per la redazione di un atto di compravendita.

Il convenuto eccepiva che per alcune prestazioni il compenso doveva

essere ridotto alla metà, a norma dell'art. 28, comma ottavo, della

legge 2 giugno 1961, n. 454, avente per oggetto il piano quinquennale

per lo sviluppo dell'agricoltura. Detta norma dispone che tutti gli

atti e documenti inerenti all'applicazione delle leggi riguardanti la

formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e dei

territori montani sono esenti dalle tasse di bollo, e gli onorari

notarili sono ridotti a metà.

Di questa norma il notaio D'Aietti contestava la legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 35 e 3 della

Costituzione.

Il Conciliatore riteneva la questione non manifestamente infondata

e rimetteva gli atti a questa Corte, con ordinanza 5 novembre 1963,

regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

Si è costituito nel presente giudizio il notaio D'Aietti,

rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Minervini e Giuseppe

Guarino, con deduzioni depositate il 21 febbraio 1964, nelle quali si

sostiene che, dovendo la tariffa professionale essere stabilita sulla

base del valore delle singole prestazioni, è palese l'illegittimità,

ai sensi degli artt. 35 e 36 della Costituzione, di una legge che

stabilisca che per dati atti tale tariffa debba essere ridotta a metà,

quando non sussiste alcuna ragione obiettiva che giustifichi detta

riduzione.

Conseguenza della violazione dei menzionati articoli è la

violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione),

sia che ci si riferisca ai professionisti, sia che ci si riferisca agli

atti, venendosi - tra l'altro - ad attuare fra i professionisti una

discriminazione ingiustificata, a seconda del settore e del distretto

nel quale svolgono la loro attività. Né, prosegue la difesa del

notaio D'Aietti, il fine di incentivazione può giustificare la

riduzione della tariffa.

Infine, il principio di eguaglianza sarebbe violato in quanto non

si hanno esempi di analoghe situazioni per le tariffe di altri

professionisti.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 17 gennaio 1964, col quale si chiede che la

questione sia dichiarata non fondata per le seguenti ragioni.

Non sussiste il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché

la norma impugnata pone una modifica alla tariffa notarile in relazione

ad alcuni atti, oggettivamente determinati, indipendentemente dai

requisiti soggettivi a cui si riferisce il detto art. 3.

Comunque, anche se, in non concessa ipotesi, ci fosse la

discriminazione affermata dall'ordinanza, essa sarebbe giustificata

dalle finalità sociali garantite dall'art. 44 della Costituzione.

Né sussiste il contrasto con l'art. 36, il quale trova

applicazione esclusivamente nell'ambito del lavoro subordinato;

comunque, se fosse applicabile ai rapporti di prestazione d'opera

professionale, dovrebbe aversi riguardo alle prestazioni complessive

del professionista.

Si ricorda, infine, la speciale disciplina della professione

notarile, la quale fornisce una completa tutela degli interessi

economici di questa categoria di professionisti.

La difesa del notaio, nella memoria difensiva, ha insistito sulla

dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, in base al quale

l'unico elemento che potrebbe servire di base per una differenziazione

dell'ammontare delle tariffe sarebbe il valore qualitativo-quantitativo

dell'atto che deve essere compiuto dal professionista: valore che è

stato fissato dall'ordine professionale nella determinazione delle

tariffe. Con la violazione del principio di eguaglianza - prosegue la

memoria - è connessa la violazione degli artt. 35 e 36, essendo stati

presi in considerazione elementi del tutto irrilevanti al fine della

determinazione della tariffa. Né per aiutare la piccola e media

proprietà il legislatore può ledere posizioni riconosciute ad altri

soggetti da norme costituzionali.

L'Avvocatura dello Stato ha sviluppato, nella sua memoria, gli

argomenti addotti nelle deduzioni. In particolare ha insistito

nell'affermare che nel caso in esame si è del tutto fuori dai

presupposti e dalla situazione ipotizzati dall'art. 36, in quanto il

reddito del lavoratore autonomo, e in particolare del prestatore

d'opera professionale, risulta dalla totalità dei suoi rapporti con i

clienti, mentre la sua attività sfugge a una valutazione diretta a

determinare se ogni compenso si adegui al minimo vitale. E che si è

fuori dell'ambito dell'art. 36 è confermato dalla particolare

disciplina della professione di notaro, caratterizzata dalla posizione

di monopolio professionale, dal numero chiuso delle sedi, e dalla

garanzia di integrazione mensile a carico dello Stato. Né la tutela

del lavoro, affermata con l'art. 35, è contraddetta dalla previsione

di onorari ridotti per il compimento di atti di speciale interesse

pubblico.

In relazione alla asserita violazione dell'art. 3 si ribadisce che

la riduzione della tariffa è fatta in relazione ad atti oggettivamente

determinati, e si osserva che l'incidenza della sede sugli onorari

complessivi rientra nella normale alea dell'attività professionale, se

di alea si può parlare nei riguardi della professione notarile, e che

comunque la disposizione impugnata non ha carattere di singolarità,

essendo la riduzione degli onorari prevista da altre leggi

pubblicistiche, anche per professionisti diversi dai notai.

Nell'udienza del 10 giugno 1964 le difese delle parti costituite

hanno confermato le loro conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454,

non contrasta, a giudizio di questa Corte, con gli artt. 35, primo

comma, 36, primo comma, e 3 della Costituzione.

In relazione alle norme di tutela del lavoro, contenute negli artt.

35 e 36, è da osservare che nel caso presente si può prescindere

dalla questione se il primo comma dell'art. 36 sia applicabile ai

rapporti di lavoro autonomo. Infatti, anche ove si dia risposta

affermativa a tale quesito, non ne deriva come conseguenza

l'illegittimità della impugnata disposizione legislativa.

La norma dell'art. 36, primo comma, è intesa ad assicurare la

tutela della persona del lavoratore e la soddisfazione dei bisogni

fondamentali suoi e della sua famiglia; non già a garantire la parità

delle prestazioni nel rapporto sinallagmatico di lavoro. Se, pertanto,

i principi contenuti nella detta norma debbono considerarsi applicabili

nel campo del lavoro autonomo, e in particolare nel campo delle

professioni intellettuali, tale applicazione non può aversi se non in

considerazione dell'attività complessiva del professionista, nei modi

e nei limiti in cui essa sia accertabile e valutabile, e non in

relazione ai singoli rapporti e alle singole prestazioni in cui si

esplica l'attività del libero professionista. Oltre tutto,

quest'ultimo criterio non varrebbe ad assicurare al professionista

l'esistenza libera e dignitosa, voluta dalla Costituzione.

Né la norma in esame può essere scomposta in precetti distinti,

con diversi campi di efficacia, isolando dal contesto della

disposizione il precetto della corrispondenza della retribuzione alla

quantità e qualità di lavoro prestato, come il solo applicabile al

lavoro autonomo. Una tale interpretazione, oltre a non corrispondere a

fondamentali esigenze di ermeneutica, contrasterebbe, come si è visto,

con la ragione storica e sociale della norma, considerata nella sua

unità. Non ha, pertanto, fondamento la tesi, sostenuta nel presente

giudizio, secondo la quale le tariffe professionali, una volta fissate

con la collaborazione degli Ordini, sarebbero inderogabili dallo stesso

legislatore, in quanto, essendo basate sulla corrispondenza della

retribuzione al lavoro prestato, ogni deroga ad esse implicherebbe

violazione dell'art. 36. A parte che, come si è detto, il senso

dell'art. 36, primo comma, non è di garantire la parità delle

contrapposte prestazioni, non è neanche esatto che le tariffe siano

stabilite con esclusivo riferimento alla quantità e qualità di lavoro

prestato. È, invece, ben noto che esse tengono conto anche di altri

elementi considerati come indici dell'importanza dell'opera, ai sensi

dell'art. 2233 del Codice civile, quali, ad esempio, il valore

dell'atto o della controversia nelle tariffe dei notai e degli avvocati

e procuratori: è chiaro che al valore economico di un atto o di una

controversia non corrisponde necessariamente la quantità e qualità di

lavoro richiesto al professionista.

Dalle esposte considerazioni deriva che non può riscontrarsi

alcuna violazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione nel

fatto che il legislatore, cui compete l'emanazione delle tariffe

notarili, abbia stabilito con la norma impugnata che per determinate

prestazioni le tariffe siano ridotte a metà.

Né tale disposizione viola il principio generale della tutela del

lavoro, sancito dall'art. 35 della Costituzione, giacché essa si

inserisce in quella disciplina legale della professione notarile, la

quale, mentre regola nell'interesse pubblico l'esercizio di tale

professione, assicura una particolare tutela degli interessi del

professionista e del decoro della categoria. Tale tutela si connette

alla situazione in cui operano i notai e al numero chiuso delle loro

sedi, e si manifesta anche nella garanzia di un assegno supplementare a

completamento degli onorari che non raggiungano un minimo determinato:

garanzia che, assicurata attraverso la Cassa del notariato, si basa

sulla particolare struttura dell'ordinamento della professione di

notaio.

Su questa tutela complessiva dell'attività notarile non incide la

riduzione degli onorari di alcuni atti, disposta dal legislatore con la

norma in esame.

2. - Ugualmente infondata è la dedotta violazione dell'art. 3

della Costituzione.

È giurisprudenza costante di questa Corte che il principio di

eguaglianza contenuto in detto articolo consente al legislatore

ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni

obiettivamente diverse.

La previsione di atti e documenti inerenti all'applicazione delle

leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola

proprietà contadina dà luogo evidentemente alla configurazione di

situazioni obiettivamente determinate e specificamente definite, le

quali ben possono essere considerate distintamente dalla formazione o

dalla stipulazione di atti di tipo diverso o aventi un diverso oggetto.

Né ha valore l'argomento che la norma impugnata è stata emanata a

scopo di incentivo dell'agricoltura, o che le misure che, come questa,

sono dirette a fini economici di utilità generale non possono essere

poste a carico di una determinata categoria di persone.

Intanto va considerato che nel nostro ordinamento sono ben numerosi

i casi in cui è prevista la riduzione degli onorari notarili, anche al

di fuori del campo degli incentivi economici (art. 34 del R. D. L. 16

settembre 1926, n. 1606, sull'Opera nazionale combattenti; art. 151 del

R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare; art. 93 del D.

L.10 aprile 1947, n. 261, sull'alloggio ai senza tetto; art. 38 del D.

L.7 maggio 1948, n. 1235, sui consorzi agrari; art. 18 della legge 3

agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti

locali; art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sulla Cassa del

Mezzogiorno; art. 8 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, sull'Ente di

gestione per il cinema, ecc. ecc.).

Queste riduzioni trovano il loro fondamento nel fatto che, com'è

ben noto, l'attività del notaio consiste nell'esercizio di una

pubblica funzione, e che la determinazione degli onorari, di competenza

del legislatore, è diretta non soltanto a stabilire la rimunerazione

del professionista, ma a fissare il prezzo del pubblico servizio svolto

dal notaio, in relazione alle esigenze del servizio stesso e agli

interessi della generalità di coloro che della attività notarile

debbono servirsi. È pertanto perfettamente legittimo che, in questa

determinazione affidata alle valutazioni del legislatore ordinario,

questi tenga conto di particolari finalità sociali, quali che esse

siano, purché non in contrasto con la Costituzione.

In tal modo il legislatore non crea arbitrariamente situazioni di

sfavore per una categoria, o per alcuni appartenenti alla categoria,

ma, nel legittimo esercizio del potere di stabilire la disciplina

dell'attività notarile, fissa il compenso per la redazione di atti

pubblici, tenendo conto, oltre che dell'interesse del professionista a

cui tale redazione è affidata, della funzione e delle finalità degli

atti stessi.

Che sull'attuazione in concreto delle differenti tariffe possa, in

alcuni casi, influire la sede in cui si esercita la professione,

rientra nella normale alea della attività professionale; alea che per

altro, come si è accennato, per la professione del notaio trova

attenuazione nella ricordata disciplina, e comunque non è tale, per le

ragioni già dette, da contrastare con alcuna norma della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa

al piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, sollevata dal

giudice conciliatore di Pantelleria con ordinanza del 5 novembre 1963,

in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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