Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1979 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176 primo

cpv. del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio

1978 dal Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Nuoro,

sull'istanza proposta da Marino Luigi, iscritta al n. 299 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 257 del 13 settembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il detenuto Marino Luigi, ristretto nella Casa di lavoro di Mamone,

in espiazione di una pena complessiva di anni tre e mesi nove di

reclusione, presentava in data 1 agosto 1977 istanza di liberazione

condizionale.

Il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Nuoro,

nell'esaminare tale istanza, sollevava, con ordinanza in data 28

febbraio 1978, questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 176 del codice penale nella parte in cui prevede che al

recidivo qualificato possa essere concessa la liberazione condizionale

soltanto dopo che questi abbia scontato non meno di quattro anni e

comunque almeno i tre quarti della pena inflittagli, per preteso

contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo, premesso che il Marino era recidivo aggravato

(art. 99 cpv. n. 2 c.p.) e che non aveva scontato, al momento della

domanda, quattro anni di reclusione pur avendo scontato trenta mesi

della pena inflittagli, sicché l'istanza dello stesso Marino non era

ammissibile a termini dell'art. 176 c.p sollevava la riferita questione

di legittimità costituzionale.

Ricordava il magistrato a quo come la giurisprudenza della Corte di

cassazione fosse univoca nell'identificare in una maggiore capacità

criminale da riconoscersi iuris et de iure al recidivo aggravato o

reiterato rispetto al primario od al recidivo semplice, il motivo per

cui è richiesto, ai fini della ammissibilità della domanda di

liberazione condizionale, un maggiore periodo di osservazione in

espiazione di pena.

Preso atto di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, il

giudice a quo, a sostegno del dubbio di costituzionalità concernente

la norma denunziata, osservava che la valutazione della personalità

del detenuto, ai fini dell'accoglimento della domanda di liberazione

condizionale, è vincolata dalla legge a criteri di "assoluto rigore";

e che il periodo di trenta mesi stabilito come minimo dall'art. 176

c.p., nella prima parte, è più che sufficiente a fondare un giudizio

razionale sul ravvedimento di qualsiasi condannato. Tale considerazione

appare poi avvalorata sia dall'attuale "contesto normativo in materia

penitenziaria, che consente l'utilizzazione di molteplici strumenti di

indagine sulla personalità del detenuto e sullo sviluppo del suo

trattamento rieducativo", sia dall'attuale indirizzo legislativo che

"mostra di legare ogni giudizio sulla pericolosità sociale del reo

più al potere discrezionale del giudice che non a presunzioni legali

iuris et de iure, come sarebbe dimostrato dalla presente formulazione

degli artt. 99 e 69 del codice penale". Da tutto quanto sin qui

esposto, deriverebbe la prospettata violazione dell'art. 3 della

Costituzione, atteso che la diversità di condizioni prevista

dall'art. 176 c.p. per i recidivi qualificati si appaleserebbe in

contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla

legge, sotto il "profilo della irrazionalità ed ingiustificatezza di

tale diversificazione".

Per ciò che attiene invece all'asserita violazione dell'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, il giudice osservava che, premessa la

congruità del termine di trenta mesi al fine di formulare un

razionale giudizio sulla personalità del condannato, sussisterebbe un

diritto del condannato stesso a vedere "riesaminata la sua posizione

in ordine alla prosecuzione della pena per accertare se quella già

espiata abbia assolto il suo fine rieducativo". Tale diritto verrebbe

frustrato, pur in presenza di prova certa di avvenuto ravvedimento, in

ragione del mancato decorso di un termine di espiazione

ingiustificatamente motivato da una presunzione assoluta di maggiore

capacità criminale, peraltro già focalizzata dalla maggiore misura

della pena inflitta donde il dubbio di conformità al citato art. 27

della Costituzione.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

che le questioni di costituzionalità suesposte fossero dichiarate

infondate.

Osservava all'uopo l'Avvocatura circa la questione sollevata con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, che il determinare in

maniera differenziata il periodo minimo di pena che deve essere

espiata onde godere della liberazione condizionale in ragione delle

condizioni soggettive del condannato, risponde a valutazioni di

politica criminale, soggette a possibili mutamenti, ma comunque non

viziate da irrazionalità siccome scaturenti da differenziazioni

suassunte nell'attuale ordinamento.

Anche sotto il profilo dell'art. 27, comma terzo, della

Costituzione, sempre secondo l'Avvocatura, la valutazione compiuta dal

legislatore circa la necessità, in presenza di particolari condizioni

soggettive del condannato, di un più lungo periodo di espiazione per

poter ottenere la liberazione condizionale, risponde a ragioni di

politica criminale, non tali da determinare un problema di

legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

La Corte rileva che, nel sollevare, con riferimento agli artt. 3 e

27, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 176, 1 cpv., c.p. nella parte in cui prevede

che la liberazione condizionale non possa essere concessa al recidivo

qualificato se non previa espiazione di almeno quattro anni di

reclusione e di almeno tre quarti della pena inflitta, il giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Nuoro ha tacitamente presupposto

la propria legittimazione a sollevare la questione stessa.

Tale presupposto è errato.

La Corte ha esaminato la questione in una recentissima sentenza (n.

8 del 1979) decidendo su questioni di legittimità costituzionale

sollevate con varie ordinanze e relative alle condizioni fissate

nell'art. 176 c.p. per la concessione della libertà condizionale,

condizioni che venivano assunte come in contrasto con gli artt. 3 e 27

della Costituzione.

E la Corte, mentre ha ritenuto ammissibile (dichiarandola peraltro

infondata) la questione sollevata dalla Corte d'appello di Trento,

competente a concedere la liberazione condizionale in virtù della

legge 12 febbraio 1975, n. 6, ha dichiarato inammissibili le questioni

sollevate, anche esse, dopo la entrata in vigore della detta legge, da

vari giudici di sorveglianza.

La Corte ha rilevato che con l'entrata in vigore della citata legge

n. 6 del 1975 è venuto meno il potere-dovere del giudice di

sorveglianza (nell'esprimere il parere al Ministro della giustizia,

competente a concedere la liberazione condizionale secondo la normativa

precedente alla legge n. 6 del 1975) di dichiarare inammissibile

l'istanza del condannato quando difettavano manifestamente le

condizioni dell'art. 176 c.p. relative alla pena da scontare:

potere-dovere che si concretava in un provvedimento decisorio non

soggetto a reclamo, ritenuto di natura giurisdizionale.

La nuova normativa, infatti, ha trasferito alla Corte d'appello

l'intera attività giurisdizionale relativa alla concessione della

liberazione condizionale, abolendo ogni competenza decisoria del

giudice di sorveglianza circa l'ammissibilità della domanda e

riservandogli solo un parere che egli deve dare non più al Ministro,

ma ad una autorità giudiziaria, cioè alla Corte d'appello.

Queste considerazioni hanno portato e portano la Corte a dichiarare

la inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità

costituzionale sollevate dal giudice di sorveglianza chiamato ad

esprimere il parere di cui all'art. 2 della legge n. 6 del 1975.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 176, primo cpv., del codice penale sollevata dal giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Nuoro per contrasto con gli artt.

3 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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