Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1963 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

del T. U. delle leggi di p. s., 18 giugno 1931, n. 773, che conferisce

all'autorità di p. s. la facoltà di sottoporre a rilievi segnaletici

determinate categorie di persone, promosso con ordinanza emessa il 28

luglio 1961 dal Pretore di Siderno nel procedimento penale a carico di

Prochilo Giuseppe, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30

settembre 1961.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 28 luglio 1961, emessa nel procedimento penale a

carico di Prochilo Giuseppe, il Pretore di Siderno ha promosso la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del

T. U. delle leggi di p. s., 18 giugno 1931, n. 773, che conferisce

all'autorità di p. s. la facoltà di sottoporre a rilievi segnalatici

determinate categorie di persone, in riferimento agli artt. 3 e 13

della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30

settembre 1961, n. 245, notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 3 agosto dello stesso anno e comunicata ai Presidenti dei

due rami del Parlamento il 31 luglio dell'anno medesimo.

Per quanto concerne il contrasto con l'art. 13 della Costituzione,

nell'ordinanza si osserva che " rilevamento segnaletico "ed " ispezione

personale "sono due operazioni che si trovano tra di loro in rapporto

strumentale e funzionale in quanto indispensabile e preliminare ad ogni

rilevamento segnaletico è la ispezione del corpo umano. E ciò, a

norma della Costituzione, non può essere disposto se non

dall'autorità giudiziaria, nei casi consentiti dalla legge e con

provvedimento motivato. Comunque, il rilevamento segnaletico importa

una forma di restrizione della libertà personale, che la Costituzione

egualmente tutela e circonda di idonee garanzie.

In ordine al prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

il giudice a quo rileva che solo all'autorità giudiziaria parrebbe

potersi affidare la valutazione di quelle condizioni personali, quali

la sospettabilità e la pericolosità, che, per l'art. 3 della

Costituzione, non dovrebbero valere a turbare il principio

dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, mentre la facoltà

consentita all'autorità di pubblica sicurezza potrebbe creare una

discriminazione fra cittadino e cittadino.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel giudizio

a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, osserva, nelle deduzioni

depositate il 16 agosto 1961, che i rilievi segnaletici di cui al

citato art. 4, nelle loro varie forme di rilievi fotografici,

descrittivi, dattiloscopici, ecc. non comportano una ispezione

corporale del soggetto sottoposto ai rilievi, secondo il significato

che alla nozione di ispezione corporale è da attribuirsi ai sensi

dell'art. 310 del Codice di procedura penale. E l'ispezione "personale"

di cui parla la Costituzione non è altro che l'ispezione che dal

Codice di procedura penale viene definita corporale.

Il problema va ricondotto, in pratica, entro questi limiti: il

sottoporre a rilievi segnaletici non si risolve sempre e

necessariamente in una ispezione corporale ai sensi dell'art. 310 del

Codice di procedura penale; e se ciò eccezionalmente avviene, trattasi

di condotta abusiva del pubblico ufficiale, penalmente illecita, con

conseguente responsabilità a norma dell'art. 509 del Codice penale.

Quanto poi al prospettato contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, l'Avvocatura dello Stato, premesso che l'istituto del

rilevamento segnaletico mira a soddisfare gli interessi non solo della

collettività, ma anche degli stessi segnalati (come nei casi di

persone che non siano in grado, per demenza o altra causa, di provare

la propria identità), osserva che la Costituzione non ha, né

direttamente né indirettamente, posto vincoli all'attività di

prevenzione da esplicare a fini di polizia giudiziaria, attività nella

quale si inquadra quella che tende alla identificazione personale. Per

cui non sembra che si possa invocare l'art. 3 della Costituzione per

dedurre la incostituzionalità della disposizione denunziata.

Comunque, se distinzione c'è tra persone e persone, essa non trova

origine in ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, ma in situazioni

particolari nelle quali versano coloro nei cui confronti ci si avvale

della facoltà prevista dall'art. 4 del T. U. delle leggi di pubblica

sicurezza. Ed è costituzionalmente legittimo che a situazioni

giuridicamente diverse corrispondano disposizioni giuridiche diverse.

L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la questione

sollevata dal Pretore di Siderno sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - La questione relativa al contrasto tra l'art. 4 della legge di

pubblica sicurezza e l'art. 13 della Costituzione è stata definita da

questa Corte con la sentenza n. 30 del 22 marzo 1962, con la quale la

disposizione denunziata è stata dichiarata illegittima nella parte in

cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai

sensi dell'art. 13 della Costituzione.

Le osservazioni esposte nell'ordinanza in esame rispetto al

contrasto con l'art. 13, conformi sostanzialmente a quelle

dell'ordinanza che diede luogo al precedente giudizio, sono state tutte

vagliate dalla dichiarata sentenza ed accolte per quanto di ragione;

onde la disposizione denunziata fu ritenuta illegittima, in quanto essa

ammetteva la possibilità di limitazioni alla libertà personale. Nello

stesso tempo la decisione dichiarava che non potevano considerarsi

limitazioni alla libertà personale, ai sensi dell'art. 13 della

Costituzione, quei rilievi segnaletici che riguardano l'aspetto

esteriore della persona e lasciano integra la sfera di libertà della

persona stessa.

In riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione ora

riproposta è, pertanto, manifestamente infondata sotto duplice

aspetto. In quanto ha per oggetto la parte della norma dichiarata

illegittima, la questione è manifestamente infondata perché si

riferisce ad una disposizione già eliminata dall'ordinamento. In

quanto ha per oggetto la parte della norma dello stesso art. 4 rispetto

alla quale la questione di legittimità è stata dichiarata infondata,

l'ordinanza in esame non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli

già esaminati dalla Corte, la quale non ha ragione di discostarsi

dalla precedente decisione.

2. - È nuova e deve essere esaminata la questione relativa al

dedotto contrasto fra l'art. 4, nel significato che esso ha dopo la

parziale dichiarazione di illegittimità contenuta nella precedente

sentenza della Corte, e l'art. 3 della Costituzione.

Il contrasto non sussiste.

Se si fosse trattato di limitazioni alla libertà personale,

sarebbe stato certamente necessario che l'ordine di sottoporre una

persona a rilievi segnaletici provenisse dal magistrato o fosse

convalidato dal magistrato ai sensi dell'art. 13 della Costituzione. Ma

dal momento che l'unica forma di identificazione di una persona,

consentita dall'art. 4, è quella che non comporta limitazioni alla

libertà personale, non si può sostenere, come sembra faccia il

Pretore nella sua ordinanza, che, se non si applica l'art. 13 mediante

l'intervento preventivo o immediatamente successivo del magistrato,

resti violato l'art. 3 della Costituzione.

Le varie situazioni alle quali l'art. 4 si riferisce sono quelle

che possono determinare la necessità dell'accertamento della identità

di una persona.

Che a seguito di una riforma della legge di pubblica sicurezza i

poteri degli organi di polizia in questa materia possano essere meglio

regolati e delimitati, anche nell'intento di distinguere e precisare i

poteri della polizia di sicurezza rispetto a quelli della polizia

giudiziaria, è cosa auspicabile; ma, per quanto concerne la dedotta

violazione del principio di eguaglianza, la norma attualmente contenuta

nell'art. 4 non è censurabile. Essa non appare come fonte di

irragionevoli discriminazioni se, senza permettere restrizioni della

libertà personale, attribuisce i poteri occorrenti per acquisire,

assicurare e conservare gli elementi necessari al fine della

prevenzione dei reati e della ricerca di chi li ha commessi o al fine

della protezione delle persone che, a causa di malattia, infortunio o

deficienza mentale, non siano in grado di provare la propria identità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) manifestamente infondata, rispetto all'art. 13 della

Costituzione, la questione di legittimità della norma contenuta

nell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte rimasta

vigente dopo la precedente sentenza del 22 marzo 1962, n. 30;

b) non fondata la questione di legittimità della norma contenuta

nello stesso art. 4 , in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, a

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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