Corte costituzionale

Sentenza n. 73/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/03/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul

trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il

21 marzo 1983) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 2000 dal

tribunale di sorveglianza di Roma sull'istanza promossa da S. B.,

iscritta al n. 860 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di S. B. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Grazia Volo per S. B. e l'avvocato dello Stato

Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del

24 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo

comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della

Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a

Strasburgo il 21 marzo 1983), nella parte in cui, nel dare piena ed

intera esecuzione alla Convenzione di cui al titolo, consente - ad

avviso dello stesso rimettente - che gli accordi tra lo Stato di

condanna e lo Stato di esecuzione, previsti dall'art. 3, paragrafo 1,

lettera f), della medesima Convenzione, possano derogare

all'applicazione dell'art. 147, primo comma, numero 2), del codice

penale, che prevede il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena

in presenza di condizioni di grave infermità fisica del condannato.

Nel procedimento di sorveglianza, il tribunale rimettente è

chiamato a decidere su una istanza di rinvio (obbligatorio: art. 146

cod. pen.) dell'esecuzione della pena - o, in subordine, di

applicazione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-ter,

della legge di ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354) -

formulata, per ragioni di grave infermità fisica, da persona in

espiazione di pena in carcere. L'istanza, precisa il rimettente, è

stata disattesa in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza,

che non ha ritenuto sussistente l'estremo del "grave pregiudizio" del

condannato, a norma dell'art. 684, comma 2, del codice di procedura

penale, in attesa della decisione collegiale del tribunale.

1.1. - Ai fini della questione, il giudice a quo espone tre

premesse in punto di fatto.

La prima concerne la vicenda giuridica della richiedente.

La persona detenuta - riferisce il tribunale - sta espiando in

Italia le pene inflitte: a) con una sentenza del 15 febbraio 1984

della Corte distrettuale Federale per il Distretto meridionale di New

York (condanna a quaranta anni di reclusione e 50.000 dollari

statunitensi di multa), e b) con una sentenza del 19 aprile 1984

della Corte distrettuale Federale per il Distretto orientale di New

York (tre anni di reclusione). Dette condanne sono state riconosciute

ai fini del trasferimento dell'interessata in Italia, in base alla

legge 3 luglio 1989, n. 257 (Disposizioni per l'attuazione di

convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle

sentenze penali), dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del

9 luglio 1999. Questa sentenza costituisce il titolo dell'esecuzione

in Italia delle condanne emesse dalla giurisdizione statunitense, per

la pena residua la cui conclusione è prevista in data 29 luglio

2008, alle condizioni stabilite nell'accordo concluso tra i Governi

degli Stati Uniti d'America e dell'Italia e accettate

dall'interessata all'atto della prestazione del consenso al

trasferimento.

1.2. - La seconda premessa concerne le condizioni di salute della

detenuta, che, già operata per un tumore nel 1988, durante la

detenzione presso stabilimenti statunitensi, ha sviluppato una nuova

e diversa forma tumorale, per la quale è stata sottoposta in Italia

a verifiche in struttura sanitaria esterna (in base all'art. 11,

secondo comma, della legge n. 354 del 1975) e quindi a un intervento

chirurgico; a seguito della patologia, del tipo di intervento

eseguito e dei fattori di rischio, le - esaurienti, precisa il

tribunale - consulenze mediche espletate indicano ora la necessità

di un trattamento radiante, per un ciclo di sei settimane (con

cadenza quotidiana da lunedì a venerdì) e di un successivo

trattamento chemioterapico di sei cicli per la durata di sei mesi.

1.3. - La terza premessa attiene alla impraticabilità delle

terapie complementari sopra dette nell'ambito delle strutture

penitenziarie e in regime di detenzione, secondo quanto risulta da

una nota ufficiale in data 9 novembre 2000 del Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria, che informa che la radioterapia

non è eseguibile nei centri diagnostici terapeutici

dell'amministrazione penitenziaria, mentre la chemioterapia sarebbe

eseguibile solo presso un centro che, allo stato, per circostanze di

fatto, è però inagibile.

Né - prosegue sul punto il tribunale - potrebbe nella specie

farsi ricorso alla possibilità di ricoveri, più o meno prolungati,

presso ospedali o luoghi di cura civili, su autorizzazione del

magistrato di sorveglianza e in costanza dello stato di detenzione,

in applicazione del citato art. 11 della legge n. 354 del 1975; tale

possibilità, "in astratto sussistente", deve, ad avviso del

rimettente, essere "problematicamente rapportata alla continuità

temporale e [alla] complessiva durata del trattamento, nonché ai

noti suoi [del trattamento sanitario] riflessi collaterali",

incidenti sul carattere afflittivo della pena, fino al limite di un

aggravio inutile e vessatorio.

Dunque, conclude in fatto il tribunale, si delinea - per la

serietà della patologia e la sua recidivanza, per il tipo di

terapia, e anche per i profili psicologici, così pregnanti nelle

malattie tumorali - una condizione di incompatibilità tra lo stato

di salute della persona interessata e la detenzione in ambiente

carcerario, incompatibilità che troverebbe il suo più adeguato

strumento di risoluzione nell'applicazione del rinvio (facoltativo)

dell'esecuzione della pena, a norma dell'art. 147, primo comma,

numero 2), cod. pen; un istituto, precisa il tribunale, che

appare maggiormente congruente al caso, rispetto alla richiesta di

applicazione del rinvio obbligatorio dell'esecuzione di pena

(art. 146), che postula una irreversibilità e una terminalità della

malattia che qui non sussistono.

1.4. - Ma l'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. non è

applicabile al caso in esame, in conseguenza del peculiare regime

giuridico che regola l'esecuzione in Italia delle pene irrogate nei

confronti dell'interessata.

Quest'ultima è stata infatti trasferita in Italia, in

applicazione della Convenzione di Strasburgo del 1983, per

"continuare" [secondo l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della

Convenzione] l'esecuzione delle pene irrogate negli Stati Uniti

d'America, e il consenso al trasferimento da parte

dell'amministrazione statunitense è stato espressamente subordinato

al rispetto di puntuali condizioni concernenti il regime detentivo,

condizioni che costituiscono il presupposto dell'accordo tra Stato di

condanna - gli Stati Uniti - e Stato di esecuzione - l'Italia - e che

sono state espressamente accettate dalla detenuta, cittadina

italiana, in sede di prestazione del consenso al trasferimento,

consenso che è richiesto come necessario dall'art. 3 della

Convenzione. E la Corte d'appello, nel procedere al riconoscimento

delle sentenze penali emesse negli Stati Uniti, ha affermato la

legittimità delle condizioni di detenzione concordate tra i due

Governi.

Ora, osserva il tribunale, l'accordo intergovernativo detta, al

punto 5 dell'allegato A che ne fa parte, la seguente condizione: "Che

la condanna venga eseguita senza la possibilità di permessi dallo

stabilimento penale, anche per brevi periodi. Ciò includerebbe

permessi per fine settimana, per giorni festivi, assenze di qualsiasi

tipo, permessi di lavoro, libertà provvisoria di qualsiasi tipo,

inclusa libertà vigilata oppure reclusione in strutture meno

restrittive, o qualsiasi altra forma di visite o attività al di

fuori dello stabilimento". Per quanto specificamente concerne i

profili sanitari, al successivo punto 6 si prevede, per il caso di

malattia, che la detenuta "resti reclusa in uno stabilimento

ospedaliero penale e non in altro stabilimento e che ogni altro

problema medico venga trattato nella stessa maniera in cui lo sarebbe

se [la persona] continuasse a scontare la pena negli U.S.A.". E a

tale riguardo, nell'allegato B all'accordo si precisa (punto d) che

negli Stati Uniti d'America esistono strutture ospedaliere

penitenziarie idonee a far fronte a qualunque patologia.

Ancora, il punto 7 dell'allegato A all'accordo prescrive che le

condizioni suddette vengano applicate "anche se persone in

circostanze analoghe condannate e recluse in Italia possano ricevere

un trattamento diverso o [essere] ammesse a uno o a tutti i benefici

che non potranno essere concessi" alla condannata.

Il successivo punto 11, infine, prevede che l'accordo vincoli lo

Stato italiano, e non solo l'attuale Governo, e che, nel caso del

mancato rispetto di una qualunque di dette condizioni, "l'accordo di

trasferimento sia nullo" e l'Italia e l'interessata acconsentano,

"senza appello", alla richiesta degli Stati Uniti di riportare la

persona condannata in uno stabilimento penitenziario dello Stato di

condanna per scontare la parte restante della pena, senza

possibilità da parte dell'Italia di rilascio dalla reclusione "in

pendenza di una decisione o altra risoluzione in merito a tale

richiesta".

Il quadro così delineato preclude dunque qualsiasi forma di

rilascio dalla carcerazione, sia pure come reclusione in ambiente

meno restrittivo (ad esempio attraverso la detenzione domiciliare),

indipendentemente dalla causa che possa esserne alla base e pertanto

anche in presenza di esigenze sanitarie non eludibili. Anzi, afferma

il rimettente, avrebbe potuto perfino dubitarsi della legittimità,

rispetto all'accordo, dello stesso ricorso alla misura temporanea di

cui all'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, anche se il

magistrato di sorveglianza e l'amministrazione competente hanno, sul

punto, fornito una interpretazione adeguatrice, imposta dalla totale

indisponibilità di centri clinici interni alle strutture carcerarie

idonei a svolgere gli interventi sanitari resisi indispensabili.

Ma, conclude su tale punto il rimettente, ciò che sicuramente

può escludersi a tenore dell'accordo è la possibilità di ricorrere

al differimento temporaneo dell'esecuzione di pena.

1.5. - Il tribunale di sorveglianza svolge quindi una disamina

delle finalità della Convenzione di Strasburgo, rivolta

essenzialmente a favorire il reinserimento sociale di chi sia

condannato in un Paese estero, attraverso l'espiazione della pena nel

Paese di origine; pena, si precisa, quale è stata inflitta dallo

Stato di condanna, essendo lo Stato di esecuzione vincolato alla

natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite

dal primo, pur con gli adattamenti che risultassero indispensabili

(art. 10 della Convenzione).

In tale assetto, è coerente che lo Stato di condanna - che non

è obbligato a disporre il trasferimento - voglia garantirsi

condizioni di detenzione nel Paese di esecuzione il più possibile

prossime a quelle sue proprie, escludendo gli eventuali trattamenti

penitenziari più vantaggiosi previsti nell'ordinamento dello Stato

di destinazione. In simili casi, aggiunge il tribunale, può dirsi

che comunque, nonostante la rinuncia a uno o più benefici

penitenziari, è preferibile, alla stregua della ratio della

Convenzione, effettuare un trasferimento regolato da condizioni

restrittive piuttosto che impedire, per rispetto di una uniformità

astratta, il trasferimento medesimo; e ciò, osserva, non è

contraddetto dalla disposizione dell'art. 9, paragrafo 3, della

Convenzione, secondo cui "l'esecuzione della condanna è regolata

dalla legge dello Stato di esecuzione [che] è l'unico competente a

prendere ogni decisione al riguardo", formulazione questa che, nel

quadro così delineato, deve essere intesa, restrittivamente, in

riferimento al solo regime materiale di esecuzione.

È appunto sulla base di questa ricostruzione che la Corte

d'appello, valutando la compatibilità tra le condizioni negoziate

dai due Governi e i principi dell'ordinamento giuridico italiano

(specie quanto a natura e durata della pena), ha recepito le medesime

condizioni, in quanto conformi alla finalità primaria della

Convenzione.

La conseguenza di quanto sopra detto, conclude il tribunale di

sorveglianza, è che l'esecuzione della pena in Italia nei confronti

della persona trasferita si svolge secondo le norme penitenziarie

interne così come integrate e in larga misura derogate dall'accordo

intergovernativo citato, e che la sentenza della Corte d'appello

italiana è il titolo che legittima la carcerazione secondo il quadro

delineato, titolo che non compete al tribunale di sorveglianza

sindacare.

1.6. - Tutto ciò posto, il tribunale di sorveglianza ritiene che

l'impossibilità di applicare, alla stregua dell'accordo, un istituto

del diritto interno posto a presidio della integrità personale del

detenuto, quale è il rinvio dell'esecuzione di pena ex art. 147 cod.

pen., si ponga in contrasto con diversi parametri costituzionali.

1.7. - Per un primo aspetto, il rimettente ravvisa un contrasto

con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, poiché tra i diritti

inviolabili dell'uomo, che la Repubblica riconosce e garantisce,

rientra il diritto alla salute, che riveste carattere di diritto

fondamentale e, appunto, inviolabile, connesso a un bene

indisponibile da parte del singolo.

Né potrebbe dubitarsi dell'inclusione, nell'ambito soggettivo di

tutela, della persona in stato di detenzione; la legislazione interna

appresta a tal fine diversi strumenti di garanzia, sia per la

prevenzione, sia per l'organizzazione del servizio sanitario,

assicurando gli interventi terapeutici necessari sia intrache

extra-murari; prevede poi forme diverse di esecuzione della pena,

allorché sia necessario conciliare questa con le esigenze della

salute, ad esempio con l'istituto della detenzione domiciliare per

motivi sanitari (art. 47-ter ordinamento penitenziario); infine, per

i casi limite di assoluta incompatibilità tra la detenzione e le

condizioni di salute, pone istituti come quelli di cui agli artt. 146

e 147 cod. pen., che, sospendendo temporaneamente l'esercizio della

potestà punitiva dello Stato, consentono il rinvio dell'esecuzione

della pena, a tutela del bene primario della salute individuale.

L'assoluta preclusione all'applicazione del rimedio del

differimento, che è un istituto di civiltà giuridica a tutela

dell'integrità fisica di chi sia detenuto, equivale a menomare un

diritto fondamentale, in un caso che viceversa esigerebbe una più

intensa garanzia. Né la violazione del diritto costituzionale alla

salute potrebbe essere esclusa in base al consenso espresso

dall'interessata rispetto alle condizioni contenute nell'accordo,

vertendosi in materia di diritti indisponibili.

1.8. - Sarebbe violato, in secondo luogo, il principio della

finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della

Costituzione).

Se infatti possono ammettersi deroghe all'applicazione di

istituti "premiali" dell'ordinamento, in applicazione della

Convenzione e nel quadro degli accordi intergovernativi, in vista del

raggiungimento dell'obiettivo fondamentale rappresentato dal

trasferimento del condannato, che è appunto mezzo al fine

rieducativo, ciò che non può ammettersi è la previsione di

condizioni tali da delineare un "trattamento" che, comprimendo

l'applicazione di istituti basilari di protezione della integrità

fisica, finisce per contraddire l'essenza stessa della prescrizione

costituzionale, nessuna risocializzazione essendo possibile in danno

del bene della salute dell'individuo.

1.9. - Sarebbero altresì violati gli artt. 27, terzo comma sul

divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, e 25, secondo

comma sul principio di legalità della pena, della Costituzione.

Ratio della norma di cui all'art. 147, primo comma, numero 2),

cod. pen. è proprio quella di evitare sia una esecuzione penale

contrastante con il senso di umanità e con la dignità della

persona, sia una espiazione che, per il surplus di afflittività,

finisca per trasformarsi in una sanzione qualitativamente diversa e

più grave, perché incidente non solo sulla libertà personale ma

addirittura sull'integrità fisica.

1.10. - Infine, sarebbe violato il principio di uguaglianza.

Per effetto delle condizioni definite dall'accordo, si verifica

che la persona di cui si tratta è l'unica cittadina italiana che, in

condizioni detentive, viene a essere privata della possibilità di

usufruire di uno strumento essenziale posto dalla legislazione

nazionale a tutela della salute, cioè del rinvio dell'esecuzione per

grave infermità fisica.

Né la macroscopica disparità di trattamento potrebbe

giustificarsi con la particolarità del caso, che non può costituire

un elemento di differenziazione di tale portata.

1.11. - I plurimi dubbi di costituzionalità debbono

indirizzarsi, conclude il tribunale rimettente, verso la norma

(art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334) che dà esecuzione alla

Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate,

immettendone le disposizioni nell'ordinamento interno, in quanto

queste rendono possibile (nel loro complesso e in particolare

attraverso la previsione del necessario accordo tra lo Stato di

condanna e lo Stato di esecuzione sul trasferimento: art. 3,

paragrafo 1, lettera f) la stipula di accordi che, come si verifica

nella specie, derogano all'applicazione dell'art. 147, primo comma,

numero 2), cod. pen.

La rilevanza della proposta questione, afferma infine il

tribunale, è ravvisabile nel diverso esito che il giudizio cui il

rimettente è chiamato potrebbe avere in caso di accoglimento di

essa; solo così l'accordo più volte citato sarebbe privato della

base legislativa che lo abilita a porsi come eccezione alla regola,

ripristinandosi la piena operatività di quest'ultima anche in

relazione al caso di specie.

2. - Nel giudizio costituzionale così promosso si è costituita

la parte privata. Nell'atto di costituzione, riservando a una

successiva memoria le argomentazioni a sostegno dell'accoglimento

della questione, il difensore ne ha chiesto una sollecita

trattazione, in relazione alle condizioni sanitarie dell'interessata,

precisando che la stessa, terminato il ciclo di radioterapia, ha

iniziato il trattamento di chemioterapia, che dovrebbe essere

praticato in regime di day hospital anziché in condizioni di

ricovero ospedaliero e che in pari tempo è evidentemente

incompatibile con il regime carcerario; si verifica, in concreto, una

situazione "ibrida", in attesa della decisione sul rinvio

dell'esecuzione della pena: da un lato l'interessata dovrebbe essere

dimessa dalla struttura sanitaria, che non potrebbe mantenere il

ricovero per quella specifica terapia, dall'altro non è però

possibile neppure il ripristino della detenzione, che non

consentirebbe di prestare la cura necessaria.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

3.1. - L'Avvocatura eccepisce in primo luogo l'inammissibilità

della questione, sotto il profilo della rilevanza, osservando che il

giudice chiamato a fare applicazione della disciplina censurata non

è il Tribunale di sorveglianza rimettente, ma (era) la Corte di

appello, tenuta a valutare l'accordo intergovernativo e a determinare

la pena da eseguire in Italia in sede di riconoscimento delle

sentenze penali straniere. E la Corte di appello, con la sentenza, ha

espressamente preso in considerazione la disciplina di cui si tratta,

valutando rispetto a essa l'accordo e concludendo nel senso della sua

legittimità, delibando il riconoscimento delle due sentenze di

condanna emesse negli Stati Uniti. Sotto questo primo profilo,

dunque, la questione sarebbe inammissibile perché "coperta dal

giudicato".

3.2. - In secondo luogo, ad avviso dell'Avvocatura, la eventuale

dichiarazione di incostituzionalità, così come prospettata, avrebbe

per effetto l'invalidità dell'accordo e dunque il venir meno del

titolo di legittimazione del trasferimento della persona e

dell'esecuzione in Italia della pena inflitta negli Stati Uniti,

cosicché il Tribunale di sorveglianza rimettente non potrebbe

disporre neppure in tale ipotesi il differimento dell'esecuzione in

applicazione della normativa quale risultante dalla dichiarazione di

incostituzionalità.

Dal testo dell'accordo risulta infatti che il differimento ex

art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., in quanto contrastante

con le condizioni stabilite, qualora venisse disposto in concreto,

farebbe operare la clausola espressa (non sospettata di

incostituzionalità) che sancisce la nullità dell'accordo in caso di

inosservanza delle relative prescrizioni e che impone il rientro

della detenuta negli Stati Uniti; con l'effetto, quindi, non di

sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, ma di farla

semplicemente proseguire nello Stato di condanna.

In nessun caso, quindi, il Tribunale di sorveglianza potrebbe

dirsi chiamato a fare applicazione della disciplina sul trasferimento

delle persone condannate, perché il differimento della pena che si

richiede di disporre non potrebbe avere luogo neppure a seguito della

richiesta dichiarazione di incostituzionalità della normativa

denunciata.

3.3. - Ancora, l'Avvocatura osserva che il sistema prescelto

dall'Italia in sede di adesione e ratifica delineato nella

Convenzione comporta la continuazione dell'esecuzione della pena

inflitta all'estero, e che ciò solo indipendentemente da specifici

accordi in tal senso sembra escludere il ricorso a un differimento

facoltativo dell'esecuzione di pena (diversamente da quanto

probabilmente potrebbe dirsi per il differimento obbligatorio),

specie se un corrispondente istituto non è previsto nell'ordinamento

dello Stato di condanna. Infatti il differimento interviene

sull'esecuzione non per regolarne lo svolgimento ma facendola venire

meno, sia pure temporaneamente, impedendo così in radice la

"continuazione" dell'esecuzione.

In questa prospettiva, può affermarsi che l'accordo

intergovernativo tra Stati Uniti e Italia non ha aggiunto nulla alla

disciplina generale, e anche per tale aspetto la norma interna di

esecuzione del trattato internazionale non verrebbe in rilievo.

3.4. - Ulteriore ragione di inammissibilità, secondo

l'Avvocatura dello Stato, risiederebbe nella circostanza che, se è

vero che fonti esterne all'ordinamento nazionale sono soggette a

controllo di costituzionalità attraverso la legge di esecuzione del

trattato che le prevede, è anche vero che tale principio postula che

le disposizioni attivate sul piano pattizio abbiano carattere

normativo e siano, nella scala delle fonti, equiordinate agli atti

con forza e valore di legge, come ad esempio avviene per i

regolamenti comunitari (sentenze nn. 170 del 1984 e 183 del 1973

della Corte costituzionale).

Nulla di tutto ciò è riscontrabile nella specie: il trattato

internazionale, e quindi la legge che a esso dà esecuzione,

considera non già una fonte produttiva di norme, che cioè possa

stabilire regole generali e astratte, ma una fonte convenzionale, che

produce accordi specifici su singoli casi concreti; e la regola

convenzionale che di volta in volta sia posta non potrebbe non

conformarsi all'ordinamento nel quale si inserisce la norma che la

prevede, cioè all'ordinamento italiano.

Pertanto, conclude in rito l'Avvocatura, la questione non può

avere ingresso, perché spetta al giudice ordinario e non al giudice

costituzionale il sindacato di conformità dell'accordo intercorso

tra Stati Uniti e Italia, rispetto all'ordinamento interno.

3.5. - Nel merito, l'Avvocatura deduce l'infondatezza della

questione, in riferimento a tutti i parametri invocati.

La Corte costituzionale ha di recente affrontato il tema dei

rapporti tra le convenzioni internazionali concernenti la

cooperazione giudiziaria nella materia penale e i principi

costituzionali, e ha affermato la sussistenza di alcuni principi di

carattere assoluto, coessenziali al quadro costituzionale, come il

divieto della pena di morte o il divieto di pene contrarie al senso

di umanità (sentenza n. 223 del 1996).

Ma non è questo osserva - l'Avvocatura - il caso di specie: è

anzi la finalità che ispira la Convenzione e quindi la normativa

denunciata a muoversi per rendere la pena il più possibile conforme

al senso di umanità.

Quanto al principio della finalità rieducativa della pena e al

divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, l'Avvocatura fa

rilevare che le condizioni negoziate tra gli Stati in applicazione

della Convenzione di Strasburgo sono rivolte proprio a mettere in

opera la Convenzione in casi nei quali essa resterebbe altrimenti

inoperante; come è evidente nel caso specifico, nel quale ben cinque

richieste di trasferimento erano state in precedenza respinte dagli

Stati Uniti. E proprio con riferimento alla vicenda in esame il

Comitato per i problemi criminali - che, nell'ambito del Consiglio

d'Europa, verifica il funzionamento delle convenzioni stipulate in

materia penale - ha sottolineato, in un proprio rapporto del

25-27 settembre 1995, che, mentre l'obiettivo della esecuzione della

condanna è raggiungibile a prescindere dalla Convenzione, non

altrettanto è a dirsi per il fine del reinserimento del condannato,

che dunque è la "ragion d'essere" dello strumento convenzionale

internazionale.

Tale finalità di risocializzazione è stata del resto

riconosciuta dallo stesso giudice rimettente, essendo da preferire,

nell'alternativa tra l'applicazione "condizionata" e la non

applicazione della Convenzione, in nome dell'uniformità di

trattamento, la prima possibilità.

Quando dunque le restrizioni rispetto all'ordinario regime di

detenzione dello Stato di esecuzione rappresentano condizioni

imprescindibili per l'applicazione della Convenzione, non può dirsi

violato il principio della finalità rieducativa perché, in difetto

di un accordo, il trasferimento non avrebbe luogo e la

risocializzazione del condannato ne risulterebbe compromessa in

modo maggiore, in quanto l'esecuzione della pena dovrebbe proseguire,

alle medesime condizioni, ma nel Paese estero di condanna.

Circa il principio di legalità della pena, sia inteso come

rispetto della riserva di legge sia come esigenza di tassatività,

esso sarebbe rispettato, per il recepimento della Convenzione

nell'ordinamento attraverso la legge di ratifica ed esecuzione e

perché in essa è posta una disciplina analitica sull'esecuzione

della condanna.

Quanto alla dedotta violazione del diritto fondamentale alla

salute, l'Avvocatura rileva che nel caso concreto il diritto appare

salvaguardato poiché la magistratura di sorveglianza ha disposto il

trasferimento della detenuta in struttura ospedaliera civile, a norma

dell'art. 11 ordinamento penitenziario; mentre è affidata alla

discrezionalità del giudice di merito l'eventuale valutazione di

insufficienza di detto strumento rispetto alle esigenze sanitarie

dell'interessata. Proprio per la - praticata - possibilità di

ricovero in una struttura ospedaliera esterna, pur se in regime di

detenzione, l'Avvocatura richiama l'attenzione sulla necessità di

una valutazione della disciplina che operi un bilanciamento degli

interessi in gioco, tenendo conto del fatto che è questione di

rinvio facoltativo e non di rinvio obbligatorio della esecuzione: le

restrizioni concordate rappresentano una conditio sine qua non per il

trasferimento e pertanto, se si ritenesse incostituzionale la

normativa che tali restrizioni consente, si perverrebbe al risultato,

paradossale, di negare la stessa possibilità del trasferimento,

così contrastando proprio l'attuazione dei principi di

risocializzazione e umanizzazione del trattamento di cui il tribunale

lamenta la violazione.

Ove l'accordo in questione non sussistesse, infatti, non vi

sarebbe stato luogo al trasferimento in Italia, e la condannata non

avrebbe certo fruito di condizioni di maggiore salvaguardia della

salute, giacché avrebbe ricevuto cure analoghe ma all'interno della

struttura carceraria dello Stato estero.

Quanto, infine, alla dedotta violazione del principio di

uguaglianza, a impedirne il richiamo è, per l'Avvocatura, la

singolarità del caso, che non consente di istituire utilmente un

raffronto con la generalità, per difetto di omogeneità dei due

termini.

L'Avvocatura conclude pertanto per una declaratoria di

inammissibilità o di infondatezza della questione.

4. - La difesa della parte privata ha successivamente depositato

una memoria.

4.1. - Dopo aver ripercorso sia l'iter della procedura svoltasi

dinanzi al tribunale di sorveglianza sia le argomentazioni da

quest'ultimo prospettate nel sollevare la questione di

costituzionalità, la difesa della persona condannata si sofferma

sulle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato e in particolare

sull'eccezione di inammissibilità della questione, formulata in base

all'argomento del carattere non normativo dell'accordo di cui si

tratta, dunque per l'inidoneità dell'atto a formare oggetto del

sindacato di costituzionalità.

Questa eccezione è condivisa dalla difesa della parte

costituita, che a essa si richiama per riproporre quanto già

sostenuto nell'ambito del giudizio dinanzi al tribunale di

sorveglianza e cioè che dell'accordo intergovernativo sul

trasferimento sarebbe possibile fornire una interpretazione diversa e

idonea a superare il dubbio di costituzionalità.

Non deriverebbe infatti dall'impugnato art. 2 della legge n. 334

del 1988, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo,

la lamentata impossibilità di applicare l'art. 147, primo comma,

numero 2), cod. pen., ma piuttosto ciò sarebbe esclusiva conseguenza

dell'accordo specifico con il quale è stata posta la disciplina del

regime detentivo della condannata; non si tratterebbe dunque di

valutare una disposizione generale ed astratta, che sia suscettibile

di sindacato di costituzionalità, ma semmai di considerare la

vicenda disciplinata da una "norma del caso singolo". Il rilievo

sarebbe confermato sia dal testo della Convenzione, che si limita a

stabilire nel suo art. 3, paragrafo 1, lettera f), la necessità di

un accordo per poter disporre il trasferimento, sia dalla ratio della

fonte internazionale pattizia, che è certamente orientata al

rispetto del senso di umanità nell'esecuzione della pena; il che

esclude che si possa fornire della legge nazionale che immette

nell'ordinamento le disposizioni della Convenzione una

interpretazione tale da autorizzare il Governo a stipulare accordi

contrari alla Costituzione, come invece ritiene il rimettente.

Ma se il vizio attiene al - solo - accordo, allora la valutazione

di conformità di esso ai principi fondamentali dell'ordinamento

italiano è compito del giudice ordinario, sia di quello chiamato a

delibare il riconoscimento della sentenza penale straniera, sia di

ogni altro giudice che debba definire questioni coinvolte dalla

disciplina contenuta nell'accordo medesimo.

Ora, prosegue la difesa, la Corte d'appello ha deciso nel senso

della conformità tra l'accordo e i principi fondamentali, oltre che

con lo spirito della Convenzione di Strasburgo, nonostante la

creazione di una sorta di regime singolare "di rigore"; ma la

restrizione dei benefici accordabili all'interessata non potrebbe

spingersi fino all'eliminazione di ogni tutela dei diritti

fondamentali, in primo luogo del diritto alla salute, poiché una

simile conclusione contraddirebbe proprio lo spirito della

Convenzione.

La premessa per una diversa interpretazione è individuata nel

disposto del punto 6 dell'allegato A all'accordo, che, ad avviso

della difesa, è suscettibile di una lettura contraria a quella da

cui muove il Tribunale di sorveglianza; il citato punto 6 dispone che

"nel caso di malattia", la persona "resti reclusa in uno stabilimento

ospedaliero penale e non in altro stabilimento e che ogni problema

medico venga trattato nella stessa maniera in cui lo sarebbe se la

condannata continuasse a scontare la pena negli Stati Uniti".

Questa "omologazione" del trattamento italiano a quello americano

sarebbe, secondo la memoria, sempre da riferire alle condizioni

sanitarie tenute presenti al tempo della conclusione dell'accordo e

comunque a eventuali infermità dell'interessata tali da non

richiedere determinate cure specialistiche; il Governo italiano e

l'interessata, secondo la difesa, avrebbero cioè aderito e

acconsentito alle condizioni poste dal Governo statunitense

confidando nelle buone condizioni di salute della detenuta.

A tale proposito, nella memoria si richiama quanto stabilisce la

Convenzione di Strasburgo, relativamente agli obblighi reciproci di

fornire informazioni e alla documentazione da produrre (artt. 4 e 6),

nel quadro della formazione genuina del consenso e del leale

svolgimento delle trattative in vista dell'accordo; l'art. 6, in

particolare, prescrive che lo Stato di condanna fornisca a quello di

esecuzione ogni rapporto medico concernente la persona, ogni

informazione sul trattamento nonché ogni raccomandazione sulla

prosecuzione di esso; si fa rilevare, sul punto, che dalla cartella

che accompagna la detenuta risulta che già prima del trasferimento,

e precisamente nel maggio del 1999, un esame clinico svolto negli

Stati Uniti aveva evidenziato una formazione calcificata (poi

asportata nell'intervento in Italia), tanto che era stato allora

prescritto un successivo controllo entro tre mesi. Ma, puntualizza la

difesa, la cartella clinica non è stata fornita all'Italia in sede

di trattative, né è stata allegata all'accordo.

Su tali premesse, la difesa afferma che le condizioni fisiche e

in particolare il rischio di malattie tumorali cui andava incontro la

detenuta non hanno fatto parte del contenuto delle trattative tra

Stati Uniti e Italia; ora pertanto si dovrebbe prescindere

dall'accordo, poiché si sarebbe in presenza di una condizione

totalmente nuova rispetto all'accordo medesimo, condizione da

valutare come tale in modo autonomo e in aderenza ai principi

dell'ordinamento.

Del resto, l'impossibilità di disciplinare in toto il regime

giuridico della detenuta sulla base dell'accordo sarebbe già emersa

nei fatti. Lo stesso tribunale di sorveglianza ha sottolineato

l'improrogabilità del ricovero in luogo esterno di cura, ex art. 11

ordinamento penitenziario, per gli accertamenti e per l'intervento:

neanche tale misura temporanea, a rigore, sarebbe stata concedibile,

sulla base dell'accordo, ma in definitiva ha prevalso l'esigenza di

tutela dell'integrità fisica dell'individuo, indipendentemente dalla

volontà che questi abbia manifestato nell'ambito della pregressa

procedura di trasferimento. Questo punto di vista, si rileva ancora,

non è stato contrastato dagli Stati Uniti, che, informati di tali

sviluppi, non hanno eccepito nulla né hanno chiesto l'annullamento

dell'accordo, avallando l'interpretazione garantista degli organi

giudiziari italiani. Ciò in linea - si sostiene ancora nella memoria

- con l'atteggiamento da ultimo manifestato dal Governo statunitense,

che, attraverso la concessione della "commutazione" della pena a due

persone già coimputate della cittadina italiana, avrebbe dimostrato

l'intento di definire una volta per tutte quella parentesi

politico-giudiziaria.

4.2. - Qualora le argomentazioni sopra svolte non dovessero

sfociare in una dichiarazione di inammissibilità della questione, la

difesa della parte privata chiede comunque, nel merito, una pronuncia

che sia tale da riaffermare la centralità del diritto del singolo

alla propria vita e da confermare che la tutela della salute è

posizione giuridica essenziale e imprescindibile, in linea con

l'orientamento sempre manifestato dalla giurisprudenza

costituzionale, ad alcuni passaggi della quale la difesa fa testuale

richiamo. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di sorveglianza di Roma, con riferimento agli

artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32,

primo comma, della Costituzione, solleva un dubbio di legittimità

costituzionale sull'art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334, che

dà "piena ed intera esecuzione" alla Convenzione sul trasferimento

delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Dovendosi pronunciare, a norma dell'art. 147, primo comma, numero

2), del codice penale, sul differimento dell'esecuzione della pena di

persona detenuta della quale si allega la grave infermità fisica, il

giudice rimettente osserva:

a) che la persona interessata al provvedimento è stata

condannata a pena detentiva negli Stati Uniti d'America, con due

sentenze riconosciute in Italia;

b) che, in applicazione della Convenzione di Strasburgo sul

trasferimento delle persone condannate, essa si trova attualmente in

stato di detenzione in Italia;

c) che l'accordo tra i Governi degli Stati Uniti d'America e

dell'Italia che ha consentito il trasferimento è accompagnato da un

protocollo contenente una serie di clausole che prevedono e

l'impossibilità di concedere alla persona detenuta benefici

comportanti l'allontanamento, sia pure per brevi periodi, dallo

stabilimento carcerario secondo quanto esposto in dettaglio nella

narrazione dei fatti; e l'applicabilità di tali limitazioni anche in

caso di malattia, dovendo allora le cure avvenire in uno stabilimento

ospedaliero penale e non in altro stabilimento e ogni altro problema

medico dovendo essere trattato alla stessa maniera in cui lo sarebbe

se la persona interessata continuasse a scontare la pena negli Stati

Uniti d'America;

d) che tali condizioni sono da applicare anche se altre

persone, in circostanze analoghe, siano ammesse a godere di

trattamenti e benefici esclusi nel caso in questione;

e) che l'accordo tra i Governi degli Stati Uniti d'America e

dell'Italia prevede che lo Stato italiano, e non solo il Governo, sia

vincolato al suo rispetto e che, nel caso di violazione di una

qualunque delle condizioni previste, l'accordo sul trasferimento sia

nullo; che l'Italia e la persona detenuta acconsentano, senza

appello, alla richiesta degli Stati Uniti d'America di ricondurre

questa persona in uno stabilimento penitenziario statunitense per

scontare la parte restante di pena; che non vi sia rilascio dalla

reclusione per il tempo necessario a prendere decisioni o risoluzioni

in proposito;

f) che le clausole anzidette sono state approvate sulla base

dell'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione il quale

stabilisce che il trasferimento del condannato ha luogo, tra l'altro,

a condizione che lo "Stato di condanna" e lo "Stato di esecuzione" si

siano "mis d'accord sur ce transfe'rement";

g) che, alla stregua di tali limitazioni, la possibilità di

differimento della pena in caso di grave infermità previsto

dall'art. 147 del codice penale non potrebbe trovare applicazione,

ciò che determinerebbe tuttavia una violazione dei principi

costituzionali sopra indicati.

Poiché, secondo il giudice rimettente, l'effetto ostativo

all'applicazione dell'art. 147 del codice penale deriva dalle

clausole dell'accordo tra i Governi degli Stati Uniti d'America e

dell'Italia; poiché tali clausole sempre secondo il giudice

rimettente - si basano sull'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1,

lettera f), della Convenzione di Strasburgo e poiché alla

Convenzione è stata data esecuzione nel nostro ordinamento tramite

l'art. 2 della legge n. 334 del 1988, si solleva la questione di

costituzionalità su questa disposizione nella parte in cui, dando

esecuzione all'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione,

legittima la stipula o non esclude la legittimità della stipula -

dell'accordo che impedisce di dare applicazione all'art. 147 del

codice penale.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri interveniente e la

parte privata costituitasi in giudizio prospettano alcune eccezioni

di inammissibilità della predetta questione.

2.1. - Il Presidente del Consiglio ritiene innanzitutto che

l'accordo intergovernativo, con le garanzie alle quali il Governo

degli Stati Uniti ha subordinato il suo consenso, sia già stato

definitivamente valutato dalla competente Corte d'appello con

sentenza 9 luglio 1999, pronunciata in sede di riconoscimento delle

sentenze statunitensi di condanna, a norma dell'art. 1 della legge

3 luglio 1989, n. 257 (Disposizioni per l'attuazione di convenzioni

internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali).

Poiché, a norma dell'art. 2 di questa legge, alle sentenze penali

straniere è dato riconoscimento a condizione (tra l'altro) che esse

non contengano disposizioni contrarie ai principi fondamentali

dell'ordinamento giuridico italiano, e poiché nessun rilievo è

stato mosso alla legittimità dell'accordo, in generale, o, in

particolare, di specifiche sue clausole, se ne dovrebbe trarre, ad

avviso del Presidente del Consiglio, che la pronuncia della Corte

d'appello copre con la forza della res iudicata ogni questione che,

successivamente, possa venire a porsi in proposito. Conseguentemente,

al tribunale di sorveglianza sarebbe preclusa ogni valutazione al

riguardo e la questione di legittimità costituzionale sollevata

sarebbe priva di rilevanza.

L'eccezione non può essere accolta.

La sentenza della Corte d'appello da cui deriverebbe la

preclusione afferma in generale non potersi "negare la legittimità

di un trasferimento che comporti la prosecuzione dell'esecuzione per

il tempo e secondo le condizioni stabilite dallo Stato di condanna" e

potersi ritenere legittime tali condizioni "se non siano in contrasto

con l'ordinamento giuridico dei due Stati" e "dichiara il

riconoscimento" delle sentenze statunitensi "alle condizioni

stabilite dagli USA ed accettate" dalla persona interessata. Tuttavia

- salvo che per quanto concerne la rideterminazione della durata

della pena, alla stregua degli artt. 10, paragrafo 2, della

Convenzione e 3, commi 1 e 2, della legge n. 257 del 1989 essa non ha

svolto alcuna valutazione circa la legittimità delle specifiche

clausole che accompagnano, condizionandolo, l'accordo tra Governi, in

particolare circa quelle relative ai trattamenti sanitari. Del resto,

lo stesso Ministro della giustizia, nella lettera del 28 luglio 1999

con la quale comunica al suo corrispondente dell'amministrazione

statunitense l'avvenuto riconoscimento delle sentenze da eseguire in

Italia, non riferisce di un riconoscimento giudiziario ma

esclusivamente dell'accoglimento governativo delle condizioni,

accoglimento di cui la sentenza della Corte d'appello si limita a

dare atto.

Inoltre, mancando una specifica disciplina convenzionale o

legislativa delle condizioni apposte all'accordo di trasferimento e

della loro efficacia, allo stato della legislazione vigente, non

risulta quale possa essere il significato giuridico del

riconoscimento che ha operato l'autorità giudiziaria in tale caso.

Da ultimo - quali che siano la portata e il fondamento normativo

di tale riconoscimento, accompagnato da condizioni, della sentenza

straniera l'eccezione in esame implica una concezione per la quale

esso, piuttosto che a riconoscimento di una sentenza secondo le

nostre leggi processuali, si atteggerebbe a una sorta di ordine di

esecuzione di una disciplina individuale dell'esecuzione della pena

concordata tra Governi, idoneo a farla valere nell'ordinamento e a

dotarla di forza tale da precludere ogni possibile, futura azione a

difesa dei diritti del detenuto. Il che, tanto più in quanto si

tratta di norme in materia di diritti indisponibili, il cui rispetto

non è perciò reso facoltativo nemmeno dal consenso del soggetto

interessato, dimostra, con l'assurdità della conseguenza,

l'insostenibilità della premessa.

2.2. In secondo luogo, per il Presidente del Consiglio,

l'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità

potrebbe determinare l'applicazione di una disposizione della legge

italiana in contrasto con le condizioni nell'accordo stabilite. In

tal caso varrebbe però la clausola di nullità dell'accordo stesso e

opererebbe il consenso preventivamente prestato dal Governo italiano

e dalla persona interessata alla richiesta del Governo degli Stati

Uniti di ripristinare la detenzione nello Stato di condanna per

l'esecuzione della parte restante di pena. La questione di

costituzionalità sarebbe allora irrilevante, non potendosi comunque

pervenire, in tale contesto di impegni italiani, all'applicazione

dell'art. 147 del codice penale.

Sennonché, la citata clausola dell'accordo, riguardante i

Governi sul piano dei rapporti internazionali - a parte l'incertezza

circa il vincolo che ne possa derivare nei confronti dell'autorità

giudiziaria sotto la cui giurisdizione si svolge l'esecuzione della

pena in Italia e della quale occorrerebbe comunque un provvedimento

di autorizzazione al ritrasferimento negli Stati Uniti - non esclude

affatto di per sé l'adozione di provvedimenti da parte

dell'autorità giudiziaria stessa, incompatibili con le condizioni

stabilite nell'accordo. Essa prevede invece gli effetti conseguenti

all'eventuale adozione di tali provvedimenti, effetti, oltretutto,

rimessi a una possibilità - la richiesta del Governo degli Stati

Uniti - e non dipendenti dalla necessità, ciò che conferisce

all'eccezione di irrilevanza un carattere soltanto ipotetico.

2.3. - In terzo luogo, il Presidente del Consiglio osserva che

l'inapplicabilità dell'art. 147 del codice penale, prima ancora che

dal contenuto delle clausole che accompagnano l'accordo tra i

Governi, deriva dalla stessa Convenzione o, meglio, dal meccanismo,

regolato dalla Convenzione e prescelto dall'Italia in sede di

adesione e ratifica: il meccanismo della continuazione

dell'esecuzione della pena inflitta dallo Stato estero (previsto in

alternativa a quello della conversione della condanna). La

continuazione di per sé, indipendentemente da specifici accordi,

comporterebbe, per l'evidente incompatibilità concettuale,

l'impossibilità di concepire un differimento dell'esecuzione. E

ciò, ancora, confermerebbe l'irrilevanza della questione.

L'eccezione non può essere accolta per il suo carattere

nominalistico. La continuazione, infatti, sta solo a significare,

alla stregua dell'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione, che

l'esecuzione prosegue, dopo il trasferimento, così come è stabilita

nella sentenza di condanna (salva l'eventualità dell'adattamento,

previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo 10), a differenza di

quanto accade con il sistema della conversione della condanna, il

quale comporta la sostituzione di una condanna all'altra, nel

rispetto degli accertamenti contenuti nella prima sentenza e della

natura della pena con essa disposta, secondo l'art. 11 della

Convenzione. E lo stesso art. 10, paragrafo 1, postula il

mantenimento della natura e della durata della pena, ma né l'una né

l'altra, evidentemente, sono intaccate dal mero differimento della

sua esecuzione.

2.4. - Infine, il Presidente del Consiglio subordinatamente al

mancato accoglimento delle precedenti eccezioni di inammissibilità -

concorda con la parte privata nel ritenere che non spetti alla Corte

costituzionale, ma spetti se mai al giudice ordinario, la valutazione

circa la conformità all'ordinamento italiano dell'accordo tra i

Governi degli Stati Uniti e dell'Italia, un accordo che sarebbe privo

di natura normativa e, comunque, di forza di legge.

È sufficiente peraltro osservare in contrario che la questione

di costituzionalità, per quanto dalla sua soluzione possano derivare

conseguenze circa la valutazione della legittimità dell'accordo, non

riguarda direttamente l'accordo stesso ma la legge che ha dato

esecuzione alla Convenzione, contenente una norma in base alla quale,

secondo la prospettazione del rimettente, l'accordo sarebbe stato

stipulato dalle autorità di governo dei due Paesi.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 25 luglio 1988, n. 334 ammissibile per le ragioni sopra

indicate è peraltro infondata, alla stregua delle considerazioni che

seguono.

3.1. - L'orientamento di apertura dell'ordinamento italiano nei

confronti sia delle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute, sia delle norme internazionali convenzionali incontra i

limiti necessari a garantirne l'identità e quindi, innanzitutto, i

limiti derivanti dalla Costituzione.

Ciò vale perfino nei casi in cui la Costituzione stessa offre

all'adattamento al diritto internazionale uno specifico fondamento,

idoneo a conferire alle norme introdotte nell'ordinamento italiano un

particolare valore giuridico. I "principi fondamentali

dell'ordinamento costituzionale" e i "diritti inalienabili della

persona" costituiscono infatti limite all'ingresso tanto delle norme

internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento

giuridico italiano "si conforma" secondo l'art. 10, primo comma,

della Costituzione (sentenza n. 48 del 1979); quanto delle norme

contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali

aventi gli scopi indicati dall'art. 11 della Costituzione o derivanti

da tali organizzazioni (sentenze nn. 183 del 1973; 176 del 1981; 170

del 1984; 232 del 1989 e 168 del 1991). E anche le norme bilaterali

con le quali lo Stato e la Chiesa cattolica regolano i loro rapporti,

secondo l'art. 7, secondo comma, della Costituzione, incontrano,

quali ostacoli al loro ingresso nell'ordinamento italiano, i

"principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato"

(sentenze nn. 30 e 31 del 1971; 12 e 195 del 1972; 175 del 1973; 16

del 1978; 16 e 18 del 1982). Le norme di diritto internazionale

pattizio prive di un particolare fondamento costituzionale assumono

invece nell'ordinamento nazionale il valore conferito loro dalla

forza dell'atto che ne dà esecuzione (sentenze nn. 32 del 1999; 288

del 1997; 323 del 1989). Quando tale esecuzione è disposta con

legge, il limite costituzionale vale nella sua interezza, alla stessa

stregua di quanto accade con riguardo a ogni altra legge.

Sottoponendo a controllo di costituzionalità la legge di esecuzione

del trattato, è possibile valutare la conformità alla Costituzione

di quest'ultimo (ad esempio, sentenze nn. 183 del 1994; 446 del 1990;

20 del 1966) e addivenire eventualmente alla dichiarazione

d'incostituzionalità della legge di esecuzione, qualora essa

immetta, e nella parte in cui immette, nell'ordinamento norme

incompatibili con la Costituzione (sentenze nn. 128 del 1987; 210 del

1986).

Non è però questo l'esito del controllo cui si deve pervenire

nel caso in esame.

3.2. - Il tribunale rimettente, nel sollevare la questione di

costituzionalità, ritiene che la norma legislativa impugnata, dando

"piena ed intera esecuzione" alla Convenzione, ammetta o non escluda

che il Governo italiano in applicazione dell'art. 3, paragrafo 1,

lettera f), della Convenzione - possa pattuire con il Governo di

altro Stato, firmatario della Convenzione, condizioni personali

speciali di esecuzione della pena detentiva, da applicarsi a opera

dell'autorità giudiziaria nei confronti della persona detenuta

trasferita, con preferenza non solo rispetto alle norme legislative

ma anche rispetto a quelle costituzionali, in materia di diritti dei

detenuti.

Queste proposizioni, tuttavia, prima ancora che alla stregua

della Costituzione non si giustificano alla stregua delle norme della

Convenzione e della legge che a essa ha dato esecuzione.

Le conseguenze del trasferimento sull'esecuzione della condanna

trovano la loro disciplina negli artt. da 9 a 15 della Convenzione e

nulla vi si dice circa la possibilità che i Governi abbiano di

concordare, per singoli condannati, regole di esecuzione speciali che

costituiscano eccezioni rispetto all'ordinamento dello Stato di

esecuzione.

Al contrario, l'art. 9, in tema di conseguenze del trasferimento

nello Stato di esecuzione, al paragrafo 3, stabilisce espressamente e

in generale - con riferimento tanto al sistema della continuazione

dell'esecuzione (sistema prescelto dall'Italia) quanto a quello della

conversione della condanna - che "l'exe'cution de la condamnation est

régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul

compétent pour prendre toutes les décisions appropriées". D'altro

canto, le Osservazioni intese a facilitare una risoluzione amichevole

delle difficoltà insorte fra l'Italia e gli Stati Uniti concernenti

l'applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone

condannate, formulate dal Comitato per i problemi criminali del

Consiglio d'Europa (Strasburgo, sessione 8-12 giugno 1998), in

riferimento, precisamente, al caso che ha dato origine al presente

giudizio, hanno riconosciuto che, in base alla Convenzione, "se lo

Stato di condanna può sollecitare informazioni allo Stato di

esecuzione sui differenti modi in cui la persona, se trasferita,

potrebbe essere trattata secondo le leggi e le procedure dello Stato

di esecuzione, lo Stato di condanna non è certamente legittimato a

chiedere garanzie vincolanti in proposito" e quindi, tanto meno,

garanzie circa eccezioni a tali leggi e procedure.

L'art. 10, inoltre, in riferimento al caso della continuazione

dell'esecuzione dopo aver stabilito, al paragrafo 1, che lo Stato di

esecuzione "est lié par la nature juridique et la durée de la

sanction telles qu'elles résultent de la condamnation", regola poi,

al paragrafo 2, il caso dell'adattamento quando vi sia

incompatibilità di natura giuridica o durata della sanzione rispetto

alla legislazione dello Stato di esecuzione o quando tale

legislazione l'esiga. In questa ipotesi, lo Stato di esecuzione è

abilitato ad adattare, tramite una decisione giudiziaria o

amministrativa, la sanzione (il cui concetto evidentemente abbraccia

la condizione giuridica globale del condannato, costituita dalle

situazioni soggettive che determinano il suo status di persona

assoggettata all'esecuzione della pena) alla pena o misura previste

dalla propria legge per reati della stessa natura . La pena e la

misura adattate devono corrispondere "autant que possible" a quella

inflitta con la condanna da eseguirsi.

La Convenzione è dunque univoca nel riferire l'esecuzione della

pena al regime giuridico vigente nello Stato di esecuzione e ad

assoggettarla alle misure concrete che questo prevede come

appropriate. Essa inoltre vincola lo Stato di esecuzione (nel caso

della continuazione) alla natura e alla durata della sanzione, come

stabilite dallo Stato di condanna, ma in caso di disomogeneità tra

gli ordinamenti - promuove la corrispondenza, per quanto possibile,

tra le sanzioni, quali pronunciate e quali da eseguire, dando la

preminenza a quanto è richiesto dall'ordinamento dello Stato di

esecuzione.

Nello spirito della Convenzione, lo Stato di condanna, dunque,

può potestativamente prestare o negare il suo consenso al

trasferimento del condannato, quando ritenga che il regime legale

dell'esecuzione penale nel potenziale Paese di esecuzione,

rispettivamente, sia o non sia sostanzialmente equivalente a quello

previsto dal proprio ordinamento e, perché possa prendere le proprie

determinazioni con cognizione di causa, sarà informato circa i

caratteri di tale regime nello Stato di esecuzione (nella specie,

tale conoscenza, oltre che attraverso informazioni offerte dal

Ministero della giustizia, è stata garantita dal Comitato per i

problemi criminali del Consiglio d'Europa, con analitiche

prospettazioni nelle già menzionate Osservazioni). Lo Stato di

esecuzione, a sua volta, è vincolato alla natura giuridica e alla

durata della sanzione quale è prevista nell'ordinamento dello Stato

di condanna, ma non al di là del limite superato il quale si

determinerebbe una rottura del proprio ordinamento, essendo

possibile, per evitare tale conseguenza, operare l'adattamento che la

salvaguardia di quest'ultimo rende strettamente necessario. Ciò che

chiaramente è escluso dalla Convenzione - e la ragione di tale

esclusione, alla luce dei principi dello Stato di diritto, non

necessita di spiegazioni - è l'eventualità che il soggetto

trasferito sia sottoposto a un vero e proprio regime di esecuzione

speciale e personale, concernente i diritti, oltre che i doveri, che

lo riguardano come detenuto.

3.3. - In questo contesto si colloca l'art. 3, paragrafo 1,

lettera f), della Convenzione il quale prevede, affinché il detenuto

possa essere trasferito nel suo Stato di cittadinanza, che "l'Etat de

condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur

ce transférement"; una disposizione che, anche secondo

l'interpretazione che ne dà il Rapport explicatif relatif à la

Convention sur le transférement des personnes condamnées (Conseil

de l'Europe, Strasbourg, 1983, 1/2 25), non fa che confermare il

principio-base della Convenzione, vale a dire che il trasferimento

non è obbligatorio ma necessita dell'accordo degli Stati

interessati.

Il Tribunale rimettente, tuttavia così come la Corte d'appello

nel provvedimento di riconoscimento delle sentenze statunitensi di

condanna -, ha ritenuto che tale disposizione autorizzi i Governi

degli Stati a convenire fra loro particolari condizioni relativamente

al trasferimento: come possono mettersi d'accordo o possono non

mettersi d'accordo, infatti, potrebbero altresì mettersi d'accordo a

certe condizioni. In ogni caso però, ammessa questa interpretazione,

il potere governativo di concordare particolari modalità di

esecuzione della pena deve essere accordato al sistema generale della

Convenzione in cui viene a inserirsi, sistema risultante, in

particolare, dai già esaminati artt. 9 e 10 i quali, per quanto

detto, fanno salvo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione

e, in primo luogo, evidentemente, i suoi principi e le sue regole

costituzionali.

Pertanto, l'art. 3, paragrafo 1, lettera f), non può essere

interpretato nel senso ipotizzato dal rimettente nel sollevare la

questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed

esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone

condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983) sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27,

terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di

sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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