1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate consente la continuazione della pena, inflitta da uno Stato, nel territorio di un altro Stato. La stessa Convenzione, tuttavia, non consente affatto che lo Stato di esecuzione e lo Stato di condanna possano pattuire un regime speciale di esecuzione della pena. Ne consegue che l'art. 3, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione, non può essere interpretato nel senso che tale disposizione autorizzi i Governi degli Stati a convenire fra loro particolari condizioni relativamente al trasferimento. In ogni caso però, ammessa questa interpretazione, il potere governativo di concordare particolari modalità di esecuzione della pena non può esercitarsi in contrasto con l'ordinamento dello Stato italiano e ciò in forza degli artt. 9 e 10 della Convenzione, i quali fanno salvo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, i suoi principi e le sue regole costituzionali. - Sui limiti all'ingresso nel nostro ordinamento di norme consuetudinarie o pattizie di altri ordinamenti, derivanti dal rispetto dei diritti inalienabili della persona e dai principi fondamentali della Costituzione, si vedano le sentenze n. 30/1971, 31/1971, 12/1972, 195/1972, 175/1973, 183/1973, 16/1978, 48/1979, 176/1981, 16/1982, 18/1982, 170/1984, 232/1989, 168/1991. - Sulla natura di legge ordinaria delle norme di diritto internazionale pattizio, si vedano le sentenze n. 32/1999, 288/1997, 323/1989. - Sulla sottoponibilità al controllo di costituzionalità dei trattati internazionali, impugnando le leggi di esecuzione, si vedano le sentenze 183/1994, 446/1990, 128/1987, 210/1986, 20/1966. M.R.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~art2 · fonte del testo
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