Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/02/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio

1991 dal Pretore di Napoli sul ricorso proposto da Esposito Luigi

contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza Avvocati e

Procuratori iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Esposito Luigi e della Cassa

nazionale previdenza ed assistenza Avvocati e Procuratori nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Luigi Esposito per se medesimo, Annibale Marini

per la Cassa nazionale previdenza ed assistenza Avvocati e

Procuratori e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Luigi Esposito

nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli

avvocati e procuratori legali per ottenere la pensione di anzianità,

il Pretore di Napoli, con ordinanza del 5 luglio 1991, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,

della legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense, in

riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 38,

secondo comma della Costituzione.

Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata - in quanto

subordina la corresponsione della pensione di anzianità alla

cancellazione dagli albi di avvocato e procuratore e ne stabilisce

l'incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o

elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro

dipendente - violerebbe anzitutto il principio di eguaglianza,

discriminando oltre misura il trattamento della pensione di

anzianità rispetto al trattamento della pensione di vecchiaia. La

discriminazione, legittima entro limiti di ragionevolezza data la

diversità delle due forme di pensione, non sarebbe più contenuta

entro tali limiti dopo la sentenza n. 1008 del 1988 di questa Corte,

che ha cancellato nell'art. 2 della legge n. 576 le norme destinate a

disincentivare la prosecuzione oltre i settant'anni dell'attività

professionale da parte degli avvocati beneficiari della pensione di

vecchiaia. Poiché la norma impugnata persegue, in termini più

drastici, la medesima finalità nei confronti dei pensionati per

anzianità, tale disincentivo non appare più giustificato, essendo

ormai privo di corrispondenza nella disciplina della pensione di

vecchiaia.

Se poi da un confronto interno alla categoria forense si passa a

un confronto col regime generale dell'assicurazione invalidità e

vecchiaia, la violazione dell'art. 3 si manifesta ancor più

gravemente, atteso che a tale regime sono soggette anche categorie di

lavoratori autonomi, come gli artigiani e i commercianti, i quali

possono ottenere la pensione di anzianità pur continuando la loro

attività, essendo ad essi vietato soltanto il lavoro dipendente.

Considerato il modesto ammontare della pensione di anzianità

corrisposta dalla Cassa, il divieto di iscrizione a qualsiasi altro

albo professionale e di svolgere qualsiasi attività di lavoro

dipendente violerebbe anche l'art. 38, secondo comma, Cost.,

impedendo al pensionato di far fronte adeguatamente alle proprie

esigenze di vita. Il termine "vecchiaia", usato dalla citata

disposizione costituzionale, "sicuramente comprende (sempre secondo

il giudice a quo) anche il concetto di anzianità".

Sarebbero infine violati il diritto al lavoro e l'obbligo di

promuovere le condizioni per il suo effettivo esercizio, sanciti

dagli artt. 4 e 35 Cost., almeno nella misura in cui la norma

impugnata non prevede, anziché la cancellazione dall'albo, una

sospensione temporanea fino al conseguimento dei requisiti per la

pensione di vecchiaia.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione,

che ha poi sviluppato in una memoria difensiva insistendo soprattutto

sull'ingiustificatezza della norma impugnata ai fini della tutela

dell'"interesse di entrata" dei giovani nella professione, e

sull'inadeguatezza dell'ammontare della pensione alle esigenze di

vita del pensionato.

Si è pure costituita la Cassa di previdenza per gli avvocati

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Osserva la Cassa che la diversità tra le due figure di pensione,

riconosciuta dallo stesso giudice remittente, è una diversità

radicale di ratio. Solo la pensione di vecchiaia presuppone lo stato

di bisogno dipendente dall'età, tutelato dall'art. 38, secondo

comma, Cost., mentre la pensione di anzianità, fondata

esclusivamente sull'anzianità di iscrizione alla Cassa, attribuisce

all'iscritto il diritto di fruire anticipatamente del trattamento

pensionistico in alternativa alla prosecuzione dell'attività

lavorativa fino al conseguimento delle condizioni della pensione di

vecchiaia. Sono perciò prive di consistenza le ipotizzate violazioni

dei parametri costituzionali richiamati dal giudice remittente.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una

dichiarazione di infondatezza della questione con argomentazioni

analoghe a quelle svolte dalla Cassa, integrate dalla considerazione

che la pensione di anzianità mira, in sostanza, a tutelare il

soggetto dall'usura psico- fisica prodotta dall'attività protratta

nel tempo, onde anche sotto questo profilo si giustifica

l'incompatibilità con la prosecuzione dell'attività lavorativa. Considerato in diritto

1. - Dal Pretore di Napoli è sollevata questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35,

primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 3, secondo comma,

della legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense, in

quanto:

a) subordina la corresponsione della pensione di anzianità

alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore;

b) ne prevede l'incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi

albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi

attività di lavoro dipendente.

2. - In relazione alla condizione sub a) la questione non è

fondata.

Il confronto con la disciplina della pensione di vecchiaia, sul

quale insiste il giudice remittente, non è producente ai fini

dell'art. 3 Cost. La pensione di anzianità non è un ipotesi

particolare della pensione di vecchiaia, ma è una forma

previdenziale affatto diversa, indipendente dall'età e fondata

esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla

correlativa anzianità di contribuzione effettiva (cfr. sent. n. 194

del 1991). A differenza delle norme dell'art. 2, sesto e ottavo

comma, dichiarate illegittime dalla sent. n. 1008 del 1988, l'art. 3,

secondo comma, non ha una funzione di disincentivo della prosecuzione

dell'attività professionale da parte dei titolari di pensione di

anzianità: disincentivo di un'attività e divieto della medesima

sono concetti incompatibili. L'abbandono della professione,

comprovato dalla cancellazione dagli albi degli avvocati e dei

procuratori, è una condizione strettamente inerente alla ratio di

questa forma di pensione, sia che la si intenda, analogamente alla

pensione di anzianità dei lavoratori subordinati, come forma di

riconoscimento e di premio a coloro che hanno adempiuto il dovere

prescritto dall'art. 4, secondo comma, Cost. con una partecipazione

assidua a un'attività di produzione sociale durata almeno

trentacinque anni, sia che la si intenda, secondo la prospettazione

dell'Avvocatura dello Stato, come anticipo del godimento della

pensione concesso in considerazione del presumibile logoramento

psico- fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività

professionale.

Né vale osservare che per alcune categorie di lavoratori

autonomi, come i coltivatori diretti, gli artigiani e i commercianti,

la concessione della pensione di anzianità non è subordinata alla

cessazione dell'attività, essendo richiesto soltanto che non

prestino attività di lavoro subordinato (art. 22, primo comma, della

legge 30 aprile 1969, n. 153). La diversa disciplina si spiega

perché il trattamento pensionistico di queste categorie di

lavoratori autonomi è agganciato al sistema dell'assicurazione

generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Confrontata con la

disciplina della pensione di anzianità dei liberi professionisti,

essa può apparire un privilegio, ma, appunto perché appartenente a

un sistema previdenziale diverso da quello della previdenza forense,

non può essere addotta come criterio di valutazione ai fini del

principio di eguaglianza.

3. - La questione è fondata in relazione alle incompatibilità di

cui al punto 1, sub b), fatta salva l'incompatibilità con

l'iscrizione agli albi di avvocato e di procuratore.

La ratio sopra spiegata, mentre giustifica la condizione sub a),

non è sufficiente per fondare l'incompatibilità con l'iscrizione a

qualsiasi altro albo o elenco di lavoratori autonomi, nonché con

qualsiasi prestazione di lavoro subordinato.

La norma impugnata consente al titolare di pensione di anzianità

di svolgere un'attività di lavoro autonomo per la quale non sia

richiesta l'iscrizione a un albo o elenco di lavoratori autonomi, per

esempio, un'attività di consulenza legale, di arbitro, di

amministratore di società. Data questa possibilità, è irrazionale

vietare altre attività, eventualmente di minore impegno, solo

perché richiedono l'iscrizione a un albo o un elenco. Nemmeno si

comprende facilmente perché, mentre al titolare di pensione di

anzianità è permessa un'attività continuativa e coordinata di

consulenza in favore di un'impresa, gli sia vietato prestare la

medesima attività con un contratto di lavoro subordinato a tempo

parziale.

Il logorio psico-fisico, che si suppone essere la causa che induce

il professionista a ritirarsi dalla professione per fruire della

pensione di anzianità, non dipende esclusivamente, né per la

maggior parte, dalla durata giornaliera dell'impegno di lavoro, ma da

vari fattori (stress, preoccupazioni, responsabilità, carico di

spese di gestione, ecc.) che in altre attività non sono presenti o

lo sono in misura più attenuata.

Né varrebbe richiamare, a giustificazione dell'incompatibilità

della pensione di anzianità col lavoro subordinato, l'analoga

incompatibilità prevista, nella disciplina dell'assicurazione

generale obbligatoria, anche per i coltivatori diretti, gli artigiani

e i commercianti. Per queste categorie di lavoratori autonomi il

divieto di lavoro subordinato si giustifica in ragione della loro

equiparazione, ai fini del trattamento pensionistico, ai lavoratori

subordinati, mentre tale ratio è estranea al sistema della

previdenza forense.

4. - Oltre al principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost.,

è violato anche il principio del diritto al lavoro, di cui all'art.

4, primo comma, Cost. Mentre nel sistema dell'assicurazione generale

obbligatoria la pensione di anzianità è

pienamente equiparata alla pensione di vecchiaia quando sopraggiunge

l'età pensionabile (art. 22, sesto comma, legge n. 153 del 1969),

con conseguente cessazione dell'incompatibilità con attività di

lavoro subordinato, tale equiparazione non è ammessa nel sistema

della previdenza forense, così che la norma impugnata limita in

misura eccessivamente gravosa le possibilità di lavoro del

pensionato per tutto il resto della vita.

5. - Rimangono assorbiti i motivi di impugnativa dedotti dal

giudice a quo in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 38,

secondo comma, Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), nella parte in cui prevede l'incompatibilità

della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad

albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato

e di procuratore, e con qualsiasi attività di lavoro dipendente;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, secondo comma, della legge citata, nella parte in cui

subordina la corresponsione della pensione di anzianità alla

cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, questione

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo

comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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