Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1983 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 98legge 141/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 della

legge 7 marzo 1938, n. 141 (conversione in legge, con modificazioni,

del r. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per

la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia),

promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1977 dal Tribunale di

Macerata, nel procedimento penale a carico di Capitanio Enzo Emilio ed

altri, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 22 febbraio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Capitanio Enzo

Emilio, imputato del reato di cui all'art. 98 della legge 7 marzo 1938

n. 141 (conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 12 marzo

1936 n. 375, contenente disposizioni relative alla difesa del risparmio

ed alla disciplina della funzione creditizia) per avere diffuso notizie

false, esagerate e tendenziose atte a menomare la fiducia del pubblico

nella Banca popolare di Camerino, il Tribunale di Macerata, con

ordinanza del 24 ottobre 1977 (in G.U. n. 53 del 22 febbraio 1978),

sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art. 98.

I1 Tribunale, dopo aver premesso che la punizione della

divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose non contrasta

con il diritto di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 della

Costituzione, purché sia diretta alla tutela di altri interessi di

rilievo costituzionale, quale, ad es. l'ordine pubblico, ritiene che

l'art. 98 della legge n. 141 del 1938, punendo il cosiddetto

aggiotaggio bancario, protegge esclusivamente il buon nome delle

aziende di credito, certamente privo di rilevanza costituzionale, e che

perciò appare in contrasto con la citata norma della Carta

fondamentale.

Nota ancora il Tribunale come, mentre per il reato di aggiotaggio

comune l'art. 501 cod. pen. richiede il dolo specifico, punendo la

divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose solo se diretta

al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, per la

sussistenza del reato di aggiotaggio bancario è sufficiente il dolo

generico, senza che la diversa disciplina legislativa di condotte

materialmente assimilabili trovi una razionale giustificazione: ciò

può dar luogo, secondo il giudice a quo, a contrasto tra l'art. 98

cit. e l'art. 3 Cost.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, nega la

fondatezza delle questioni sia perché la norma impugnata protegge non

già il buon nome delle imprese di credito, bensì la regolarità della

funzione creditizia, rilevante ai sensi dell'art. 47, primo comma,

della Costituzione, e perciò non comprime senza giustificazione la

libertà di manifestazione del pensiero; sia perché rientra nella

discrezionalità del legislatore ordinario il potere di differenziare

l'intensità della tutela penale, sotto il profilo dell'elemento

psicologico, in relazione alle diverse, e ancorché affini, fattispecie

di reato. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Macerata dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 98 l. 7 marzo 1938 n. 141,

con la quale fu convertito in legge il r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375,

contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina

della funzione creditizia. Tale norma, che prevede il c.d. aggiotaggio

bancario, testualmente dispone: "Chiunque divulghi, in qualunque forma,

notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il

credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre

il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del

pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice

penale".

Il giudice a quo impugna la disposizione suddetta sotto duplice

profilo, ritenendo che essa contrasti: a) con l'art. 21 Cost. perché

limita la libertà di manifestazione del pensiero senza alcuna

finalità di interessi costituzionalmente protetti;

b) con l'art. 3 Cost. in quanto richiede per la sussistenza del

reato soltanto il dolo generico, a differenza dell'art. 501 cod. pen.

(che prevede il c.d. aggiotaggio comune), il quale esige il dolo

specifico, così diversificando senza razionale giustificazione le due

fattispecie.

Non è invece in discussione l'elemento materiale del delitto, di

cui quindi la Corte non deve occuparsi.

2. - Sotto il primo profilo, il giudice a quo correttamente muove

dal presupposto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la

libertà di manifestazione del pensiero, prevista nell'art. 21 della

Costituzione, trova un limite insuperabile nell'esigenza che attraverso

il suo esercizio non vengano sacrificati altri beni che la Costituzione

ha voluto pure garantire (cfr. sentt. n. 18 del 1981; n. 199 del 1972;

n. 18 del 1966; n. 19 del 1962); senonché, dopo tale enunciazione, il

detto giudice ritiene che il cit. art. 98 l. bancaria sarebbe diretto a

tutelare "il buon nome delle singole aziende di credito", che non può

essere considerato un bene giuridico costituzionalmente garantito; e

pertanto esso confliggerebbe con il ricordato precetto costituzionale.

3. - Ma tale opinione sull'oggetto della tutela penale del cit.

art. 98 non può essere condivisa. Giova ricordare come questa

Corte (sent. 20 maggio 1976 n. 123) ha ritenuto la legittimità

costituzionale della norma di cui all'art. 501 cod. penale - che, come

si è detto, prevede l'aggiotaggio comune - sulla considerazione che

tale norma è diretta alla tutela non già dei singoli operatori

economici bensì dell'economia pubblica, la quale rientra nella

previsione dell'art. 41 Cost. (cfr. su questo punto anche le sentt. nn.

5 e 54 del 1962 e 30 del 1965); in proposito aggiunse la Corte che il

cit. art. 501 cod. penale, in quanto concerne la pubblica economia,

trova il suo razionale fondamento anche nell'art. 47 Costituzione, il

quale dispone, tra l'altro, che la Repubblica "disciplina, coordina e

controlla l'esercizio del credito".

Ora, non può essere dubbio che il cit. art. 98 l.b. abbia per

oggetto proprio la tutela dell'attività delle aziende di credito, come

inequivocabilmente si evince dalla previsione normativa che esige, per

la sussistenza del reato, la divulgazione di notizie circa le stesse

aziende, tali da incidere negativamente su detta attività, in quanto

idonee a turbare il mercato dei titoli e dei valori, ovvero a

diffondere il panico nei depositanti oppure, infine, a incrinare quel

rapporto di fiducia che è indispensabile nei rapporti tra istituti

bancari e clienti.

L'oggetto della tutela penale non consiste quindi nella mera

reputazione delle singole aziende, considerata come un bene individuale

ed esclusivo di esse, ma si sostanzia nell'interesse pubblico al

normale e regolare esercizio del credito e quindi concerne

quell'interesse espressamente indicato e tutelato dall'art. 47 della

Costituzione. Interesse che, come è stato precisato nella cit. sent.

n. 123 del 1976, risulta strettamente collegato all'economia pubblica,

in quanto nel moderno sistema economico l'attività bancaria

costituisce una notevole forza d'impulso dell'economia stessa ed è

perciò che la legge la disciplina compiutamente, affidando ad organi

statali poteri non soltanto di vigilanza, ma anche di direzione in

relazione alle esigenze della contingente e sempre mutevole situazione

finanziaria nazionale.

Né intuitivamente alcun rilievo può avere al riguardo l'art. 10

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, di cui è stata autorizzata la ratifica in Italia con 1.

4 agosto 1955 n. 848, essendo evidente che nelle limitazioni indicate

nel secondo comma deve logicamente comprendersi anche la pubblica

economia, la quale costituisce un bene essenziale per tutti gli

ordinamenti statuali.

4. - I1 giudice a quo contesta poi la legittimità della norma

impugnata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto per il reato da

essa previsto è sufficiente il dolo generico, mentre per l'aggiotaggio

comune, previsto dall'art. 501 cod. penale, è richiesto quello

specifico.

In proposito, va però osservato come rientra nel potere

discrezionale del legislatore ordinario il valutare se, per la concreta

efficacia di una norma incriminatrice, debba richiedersi il dolo

generico ovvero quello specifico. Trattasi di un problema di politica

criminale che, come tale, sfugge al controllo di legittimità

costituzionale, pur se tra le varie norme incriminatrici, che

diversamente dispongono, possa riscontrarsi una certa affinità di

materia. Infatti, anche quando ciò avvenga, è pur sempre in gioco una

valutazione di merito che esorbita dall'ambito del giudizio di

legittimità costituzionale.

Peraltro è da osservare come non sia sicura la premessa da cui

muove il giudice a quo e cioè che per l'aggiotaggio comune sia

richiesto un dolo specifico. Invero è stato osservato da autorevole

dottrina (sul punto non risultano pronunce giurisprudenziali) come

l'autore di tale reato si propone in realtà di trarre un illecito

profitto mediante l'aumento o la diminuzione dei prezzi, mentre il

turbamento del mercato, che secondo il dato letterale della formula

legislativa dovrebbe integrare il fine del colpevole, non rappresenta

altro che la necessaria conseguenza della sua condotta. In base a ciò-

osserva la stessa dottrina - l'elemento psicologico si esaurisce nel

dolo generico, consistente nel volere l'aumento o la diminuzione

suddetti, sicché solo in apparenza sarebbe richiesto per l'aggiotaggio

comune il dolo specifico, essendo invece sufficiente anche per esso

quello generico (il quale analogamente è sufficiente per la terza

figura di aggiotaggio conosciuta dal nostro ordinamento e cioè per il

c.d. aggiotaggio societario previsto dall'art. 2628 cod. civile).

5. - Conclusivamente deve dirsi che, non potendosi condividere la

prospettazione del giudice a quo sotto nessuno dei due profili dedotti,

la suindicata questione risulta infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 98 l. 7 marzo 1938 n. 141, di conversione in legge del d.l.

12 marzo 1936 n. 375 (c.d. aggiotaggio bancario), sollevata dal

Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 21 della

Costituzione con l'ordinanza sopra indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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