Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della

legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di

accusa) promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1976 dal Tribunale di

Roma, nel procedimento penale a carico di De Martino Renato ed altri,

iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977.

Visti l'atto di costituzione di De Martino Renato ed altri - l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avv. Nino Gaeta e l'avv. Paolo Genazzini per De Martino

Renato ed altri e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Renato De

Martino ed altri, rinviati a giudizio per rispondere - fra l'altro - di

concorso nei reati continuati di interesse privato in atti di ufficio e

di peculato, che sarebbero stati commessi dal Ministro delle finanze

pro-tempore, il Tribunale di Roma ha sollevato - con ordinanza emessa

l'8 luglio 1976 - questione di legittimità costituzionale dell'art.

15 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, in riferimento agli artt. 90,

96, 134, 25, primo comma, 102, 112, 3, 101 e 104 della Costituzione.

Il giudice a quo premette che, relativamente al Ministro delle

finanze pro-tempore, la Commissione inquirente deliberava di "non

doversi procedere in ordine ai fatti oggetto dell'inchiesta"; e tale

deliberazione diveniva definitiva, non essendosi raggiunta - entro il

Parlamento in seduta comune - la maggioranza necessaria per la messa in

stato di accusa. Con ciò, per effetto della norma impugnata, si

sarebbe tuttavia determinata una preclusione processuale, "operativa

... anche nei confronti di soggetti non ancora giudicati e, quindi,

anche per imputati diversi da quelli esaminati" in sede parlamentare.

Il Tribunale non condivide, infatti, la tesi del giudice

istruttore, per cui la preclusione non opererebbe se non "nei confronti

delle persone sottoposte ad inchiesta da parte del Parlamento, per gli

stessi fatti già esaminati": ivi compresi gli imputati "laici", ma

solo in quanto il Parlamento avesse disposto, "nella sua insindacabile

valutazione politica", la riunione dei procedimenti connessi per

ragioni soggettive. In quest'ultima ipotesi - obietta l'ordinanza di

rimessione - la preclusione sarebbe "conseguenza ovvia" della pronuncia

adottata dal Parlamento medesimo, "in applicazione del principio del ne

bis in idem"; laddove l'art. 15 della legge n. 20 del 1962 tenderebbe

invece ad "evitare, per ragioni di convenienza politica, più che per

assicurare la certezza del diritto, il contrasto di giudicati emessi

sugli stessi fatti, dal Parlamento nei confronti di imputati politici e

dalla magistratura ordinaria nei confronti degli imputati laici".

Ciò posto, però, la norma impugnata contrasterebbe anzitutto con

gli artt. 90, 96 e 134 Cost., poiché - sostanzialmente - essa

estenderebbe "la sfera soggettiva della giurisdizione penale degli

organi di giustizia politica", al di là dei reati politici

addebitabili a persone aventi la qualità di Presidente della

Repubblica o di Ministro. Per le stesse ragioni, l'art. 15 violerebbe

inoltre gli artt. 25, primo comma, 102 e 112 Cost., in quanto

sottrarrebbe l'imputato "laico" alla giurisdizione ordinaria (a

vantaggio di un giudice che, per questi aspetti, dovrebbe considerarsi

speciale), lo distoglierebbe dunque dal giudice naturale e impedirebbe

l'inizio ed il proseguimento dell'azione penale.

Del pari, si profilerebbe sotto un duplice aspetto la violazione

dell'art. 3 Cost., poiché da una parte - osserva il giudice a quo -

"l'estensione soggettiva della giurisdizione costituzionale penale

pregiudica i diritti dell'imputato laico che, per effetto delle norme

sulla connessione, si vede privare dei tre gradi della giurisdizione

ordinaria"; e d'altra parte "il soggetto, per effetto dell'art. 15 e

dell'estensione soggettiva della preclusione, viene a trarre giovamento

dalla pronuncia politica della Commissione Inquirente, vede estinguersi

l'azione penale esercitata nei suoi confronti davanti all'autorità

giudiziaria ordinaria e viene a trovarsi in una posizione di privilegio

rispetto agli altri cittadini che, per analoghi reati, si vedono

sottoposti a procedimento penale".

Infine, la norma in esame contrasterebbe anche con gli artt. 101 e

104 Cost., poiché la preclusione da essa sancita, "importando

l'estinzione od impedendo il proseguimento dell'azione penale" -

afferma ancora il giudice a quo - "costringe il magistrato,

sostanzialmente, a far proprio il giudizio politico della Commissione

Inquirente". E, quanto alla natura politica di quest'organo e delle sue

decisioni, il Tribunale si richiama al testo dell'art. 20 del relativo

regolamento parlamentare, considerato alla luce dei lavori preparatori

che sottolineano appunto "il carattere non obbligatorio, ma di

opportunità, della prosecuzione dell'azione punitiva costituzionale".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti gli

imputati, i quali eccepiscono, in via preliminare, l'irrilevanza delle

sollevate questioni. I reati di peculato e d'interesse privato,

compresi fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione, sono infatti - si osserva - "reati propri del pubblico

ufficiale": con la conseguenza che, una volta prosciolto il Ministro,

anche senza far applicazione dell'impugnato art. 15, la preclusione in

esame avrebbe comunque "la sua radice naturale in ovvi principi

giuridici di diritto sostanziale e procedurale".

In ogni caso, le sollevate questioni sarebbero manifestamente

infondate, non essendo violato nessuno dei precetti costituzionali

invocati nella specie: non l'art. 25, primo comma, "poiché nel

procedimento d'accusa si osservano le norme dei codici penale e di

procedura penale e, giusta tali norme, la disciplina degli effetti

della connessione dei procedimenti sulla competenza dei giudici è

inerente al sistema ed è perfettamente attinente alla

predeterminazione legale del giudice naturale"; non gli artt. 101, 102

e 104, "poiché la funzione giurisdizionale è attribuita al Parlamento

dalla Costituzione ed alla Commissione Interparlamentare inquirente

dall'art. 12 della legge costituzionale n. 1/1953"; non l'art. 112,

"poiché nel Parlamento sono cumulate funzioni istruttorie ed

accusatorie che possono dar luogo alla messa in stato di accusa come al

proscioglimento"; e neppure l'art. 3 Cost., poiché la norma che

attribuisce alla definizione del procedimento d'accusa efficacia

preclusiva, "oltre a corrispondere a rilevantissimo interesse

costituzionale, è coerente" - si aggiunge - "con i principi che

reggono l'istituto della cosa giudicata penale".

3. - È inoltre intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, che "si rimette interamente" all'interpretazione della Corte,

per ciò che riguarda la controversa portata della preclusione in

esame.

Nondimento, nell'atto di costituzione si aggiunge che sono di certo

irrilevanti le questioni sollevate in riferimento agli artt. 90 (sulle

accuse nei riguardi del Presidente della Repubblica) e 134 Cost. (sui

poteri della Corte costituzionale). Comunque infondate sarebbero invece

le altre impugnative. Quanto all'art. 96 Cost., la competenza

istruttoria ed accusatoria del Parlamento sarebbe comprensiva dei

"reati connessi", essendo stata istituita "ratione materiae e non già

ratione personae per creare in favore dei ministri un foro

privilegiato".

Quanto all'art. 25 Cost., basterebbe considerare che il giudice in

questione e la sua competenza sono stati precostituiti dalla legge in

esame. Quanto all'art. 102, non si potrebbe parlare di giudici

straordinari o speciali a proposito delle Camere riunite e della Corte

costituzionale, entrambi direttamente previsti dalla Costituzione. Né

sussisterebbe violazione del principio di eguaglianza - osserva

l'Avvocatura dello Stato - "dato che la norma si applica

indiscriminatamente ed oggettivamente a tutti coloro che siano imputati

di reati connessi a reati ministeriali".

Del resto, il Presidente del Consiglio contesta la premessa

dell'ordinanza di rimessione per cui la messa in accusa deriverebbe da

una valutazione essenzialmente politica e non giuridica. Sia dal

raffronto fra l'art. 47 dello Statuto albertino e l'art. 96 Cost. (in

cui si afferma che i ministri "sono" posti in stato d'accusa dal

Parlamento in seduta comune), sia dagli atti della Costituente, sia

dalla sentenza n. 259/1974 di questa Corte risulterebbe, infatti,

"applicabile anche al Parlamento il principio dell'obbligatorietà

dell'azione penale".

Ma, anche se così non fosse, la questione rimarrebbe infondata,

poiché i pretesi vizi "deriverebbero non già dalla norma impugnata o

da qualsiasi altra norma di legge ordinaria o regolamentare, bensì

dalla stessa Costituzione". E, fermo restando che la Costituzione non

abbia inteso stabilire in materia un privilegio personale, sarebbe pur

sempre "giusto che la valutazione favorevole compiuta dal Parlamento

estenda i suoi effetti anche a vantaggio dei laici che abbiano concorso

o collaborato con il ministro". In entrambe le ipotesi interpretative,

la norma impugnata troverebbe cioè la propria giustificazione

nell'"evitare che alla valutazione del fatto, compiuta dal Parlamento

nell'esercizio di una competenza ad esso espressamente conferita dalla

Costituzione, possa sovrapporsi una difforme valutazione del fatto

medesimo compiuta dall'autorità giudiziaria".

4. - In prossimità della pubblica udienza, la difesa degli

imputati ha depositato una memoria, per ribadire le conclusioni

dell'inammissibilità o della manifesta infondatezza. Nel primo senso,

la memoria riafferma che la proposta impugnativa "non ha rilevanza al

riguardo dei reati propri (del Ministro), mentre astrattamente potrebbe

averne per quanto concerne i reati comuni". Nel secondo senso, premesso

che sarebbe "apodittica" l'interpretazione dell'art. 15 assunta dal

giudice a quo, la memoria osserva che comunque non potrebbe dirsi

costituzionalmente imposta "la limitazione soggettiva della cosa

giudicata" (come verrebbe tra l'altro dimostrato dalle varie ipotesi di

"efficacia riflessa" del giudicato stesso).

La difesa degli imputati richiama infine l'attenzione della Corte

sulle seguenti circostanze della vicenda processuale: primo, che

relativamente ai reati di peculato e di interesse privato la

definizione del procedimento d'accusa fu operata dalla Commissione

inquirente e non dal Parlamento in seduta comune; secondo, che in

ordine alle imputazioni delle quali si tratta nel giudizio a quo il

pubblico ministero aveva chiesto la cancellazione delle frasi aventi

specifico riguardo al Ministro delle finanze pro-tempore: il che invece

non fu fatto dalla sentenza di rinvio a giudizio.

5. - Alla pubblica udienza, tanto la difesa degli imputati quanto

l'Avvocatura dello Stato hanno dedotto l'infondatezza dell'impugnativa,

chiedendosi - per altro - se la sopravvenuta legge n. 170 del 1978, in

forza della quale è stato abrogato l'art. 15 della legge n. 20 del

1962, non importi un riesame della rilevanza da parte del giudice a

quo. Considerato in diritto :

1. - Va preliminarmente respinta la richiesta di restituzione degli

atti al giudice a quo, avanzata in udienza dall'Avvocatura dello Stato.

La preclusione già frapposta all'inizio od al proseguimento

dell'azione penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o

militare, "per gli stessi fatti" in ordine ai quali la Commissione

inquirente o il Parlamento in seduta comune avessero deliberato di non

doversi procedere, non sussiste più dal momento che l'art. 9 della

legge 10 maggio 1978, n. 170, ha espressamente abrogato l'art. 15 della

legge 25 gennaio 1962, n. 20 (come pure l'intero complesso degli artt.

1-16). Ma ciò non significa che sia venuta meno la rilevanza della

questione sollevata dal Tribunale di Roma. È chiaro, al contrario, che

l'effetto abrogativo così determinato dalle nuove norme sui

procedimenti d'accusa non opera se non per l'avvenire. Ne offre la

riprova l'art. 10 della legge n. 170 del 1978, in cui si esclude

l'applicabilità della parte essenziale della nuova disciplina

concernente la Commissione istituita ai fini delle accuse contro il

Presidente della Repubblica ed i Ministri, quanto agli stessi

"procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati

già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria": il che conferma che

la legge n. 170 non potrebbe farsi retroagire nel senso ipotizzato

dall'Avvocatura dello Stato, là dove si tratti di procedimenti ormai

esauriti, come appunto si verifica nel caso dell'"inchiesta svolta nei

confronti del senatore Giuseppe Trabucchi per alcuni atti da questi

compiuti nella sua qualità di Ministro delle finanze relativamente

alla importazione di tabacco messicano", che la Commissione inquirente

concluse in via definitiva - per la parte riguardante le imputazioni di

contrabbando, di peculato e di interesse privato in atti d'ufficio -

con la relazione comunicata alle Presidenze delle Camere il 26 giugno

1965 (mentre il Parlamento fu chiamato a pronunciarsi limitatamente

all'imputazione di "abuso di potere" del Ministro medesimo).

2. - Del pari, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità della

questione in esame, proposta dalla difesa degli imputati nel giudizio a

quo.

Nell'atto di costituzione e nella conseguente memoria di tale

difesa, si afferma in sostanza che la sorte degli imputati non

dipenderebbe dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 20 del

1962; poiché, in ogni caso, la deliberazione di non doversi procedere

contro il Ministro delle finanze pro- tempore, in ordine a reati propri

di un pubblico ufficiale come quelli di peculato e di interesse

privato, determinerebbe - secondo il vigente ordinamento penale,

sostanziale e processuale l'impossibilità di perseguire penalmente

altri soggetti, per essere concorsi nei reati medesimi. Ma l'assunto si

risolve in una petizione di principio. Il vigente ordinamento penale

non stabilisce in proposito, di massima, se non le preclusioni

risultanti dall'art. 90 cod. proc. pen.: il quale, per altro, si limita

a vietare - con riferimento a situazioni ben diverse, dalle indagini e

dalle deliberazioni della Commissione inquirente o dello stesso

Parlamento in seduta comune - un secondo giudizio, "per il medesimo

fatto", a carico di un imputato condannato o prosciolto mediante

"sentenza divenuta irrevocabile". Al di là di tale espressa

previsione, vale invece il criterio - saldamente seguito dalla

giurisprudenza - che il giudicato penale formatosi sopra un certo fatto

non vincola il giudice chiamato a rivalutare il fatto medesimo,

relativamente ad un altro imputato.

Se fosse dunque annullato l'art. 15 della legge n. 20 del 1962,

inteso nel senso di farne derivare una preclusione "assoluta ed

oggettiva" (secondo le parole adoperate nell'ordinanza di rimessione)

quanto ai fatti esaminati nei relativi procedimenti di accusa, in

diritto positivo non sarebbe dato rintracciare altre norme o principi

generali suscettibili d'impedire al giudice penale l'autonoma ricerca

della verità, per effetto di pregiudizialità del tipo descritto dalla

difesa degli imputati. In altre parole, non è sulla base dei principi

ma soltanto alla stregua di un'apposita disposizione legislativa che le

deliberazioni di non doversi procedere, adottate dalla Commissione

parlamentare inquirente, potrebbero assumere l'autorità della cosa

giudicata o dispiegare comunque un'efficacia riflessa, quanto al

concorso di altre persone imputate dei medesimi fatti già considerati

dalla Commissione stessa, che formino però l'oggetto di procedimenti

penali rimasti separati.

3. - La soluzione dei problemi prospettati dal Tribunale di Roma

presuppone, tuttavia, che si determini esattamente la portata della

preclusione derivante dall'art. 15 della legge n. 20 del 1962.

L'impugnazione di tale disposto si fonda, in effetti, sopra

un'interpretazione ben precisa, ma tutt'altro che pacifica,

dell'"intenzione del legislatore". Il Tribunale respinge, cioè,

l'impostazione del giudice istruttore, che sosteneva conclusivamente,

nella sentenza di rinvio a giudizio: "Solo nel caso in cui venga

disposta la riunione dei procedimenti, potrà ritenersi operante la

preclusione in esame anche nei confronti delle altre persone (diverse

dal Ministro) sottoposte al procedimento di accusa ... essendo

evidentemente il Parlamento stesso, nella sua insindacabile valutazione

politica, arbitro di disporre o meno una estensione dei limiti

soggettivi della inchiesta e, correlativamente, della efficacia

preclusiva dell'eventuale atto di definizione della medesima".

All'opposto, nell'ordinanza di rimessione si contesta che "il silenzio

della norma in ordine ai limiti soggettivi della preclusione" sia la

"conseguenza di una dimenticanza e, quindi, di un errore di

formulazione della dizione legislativa": per sostenere, invece, che la

norma stessa, ben lontano dal rappresentare "una inutile ripetizione

dell'art. 90 c.p.p.", risponderebbe allo scopo di evitare qualsiasi

tipo di contraddizione fra i "giudicati"politici degli organi

parlamentari e quelli altrimenti suscettibili di essere formati

dall'autorità giudiziaria ordinaria. Ed è precisamente su questa

premessa che s'innestano i dubbi sollevati dal giudice a quo, circa la

conformità dell'art. 15 rispetto ad una serie di norme costituzionali:

vale a dire, in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, 90, 96, 101,

104, 112 e 134 della Costituzione.

4. - Senonché la Corte non può fare propria la ricostruzione

della norma impugnata, dalla quale traggono origine le censure in

questione.

Per prima cosa, tale interpretazione non è affatto consolidata,

così da costituire "diritto vivente". Al contrario, dell'art. 15 della

legge n. 20 sono state fatte, sino ad ora, isolatissime e non certo

uniformi applicazioni: come stanno a dimostrare, poco dopo l'emissione

dell'ordinanza in esame, le decisioni e le motivazioni adottate dallo

stesso Tribunale e poi dalla Corte d'appello di Roma, nel procedimento

penale a carico di Chiatante Ennio ed altri. Né si ricavano elementi

conclusivi, a sostegno della tesi adottata dal giudice a quo,

ripercorrendo le argomentazioni che la Corte ha svolto, in vista di

problemi comunque diversi da quello che viene attualmente in

considerazione, con le sentenze n. 13 del 1975 e n. 125 del 1977. Nella

prima di tali decisioni, si legge anzi "che il normale corso della

giustizia penale non può essere paralizzato" se non "nel momento in

cui l'esercizio di questa verrebbe ad incidere su fatti soggettivamente

ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata

ritenuta la competenza degli organi parlamentari"; mentre nella

pronuncia più recente si rileva - tra l'altro - come "venuta a cadere

la necessarietà della connessione, o sopravvenute prevalenti esigenze

di rapida definizione del processo, venga restaurata la competenza del

giudice ordinario".

D'altra parte, non è determinante, nella direzione cui mira il

Tribunale di Roma, il ricorso ai lavori preparatori della legge n. 20.

Quanto all'art. 15 della legge stessa, la relazione alla corrispondente

proposta si risolve, infatti, nel ripetere che la delibera della

Commissione inquirente "è vincolativa per l'autorità giudiziaria

ordinaria o militare, nel senso che impedisce l'inizio o il

proseguimento dell'azione penale, da parte di questa per gli stessi

fatti"; ma non chiarisce per nulla in che senso si debbano intendere i

fatti medesimi.

In tali circostanze, non giova sforzarsi di trarre argomento da

labili e controvertibili dati testuali: a cominciare da ciò che l'art.

15 si limita a mettere in rilievo "gli stessi fatti" per cui sia

intervenuta la definizione del procedimento d'accusa, senza far

menzione di alcun requisito soggettivo. Occorre privilegiare, invece,

l'interpretazione sistematica, basata sui principi del processo penale,

che non potrebbero non riflettersi sulla cognizione dei "reati

connessi" a quelli ministeriali (come conferma il finale richiamo alle

norme dei codici penale e di procedura penale, contenuto nell'art. 34

della legge n. 20 del 1962).

Sistematicamente, dunque, l'interpretazione restrittiva dell'art.

15 non implica affatto che esso si riduca ad una "inutile ripetizione"

dell'art. 90 cod. proc. pen.: per l'evidente motivo che le

deliberazioni di non doversi procedere, adottate dalla Commissione

inquirente (o dal Parlamento in seduta comune), non hanno natura di

sentenze, né possono considerarsi irrevocabili, in nome dei soli

principi del diritto penale processuale. La legge n. 20, nel primo

comma dell'art. 3, assimila infatti la Commissione inquirente al

pubblico ministero nell'istruzione sommaria. Ed in ogni caso la regola

dell'"inammissibilità di un secondo giudizio" non coinvolge le

sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice istruttore (cui si

è voluto - secondo un orientamento dottrinale - equiparare il

Parlamento in seduta comune), data la distinta e diversa previsione

dell'art. 402 cod. proc. pen., fatta espressamente salva dallo stesso

art. 90.

Ne segue che la norma impugnata vale pur sempre a produrre una

preclusione che non avrebbe potuto desumersi, neanche a favore dei

soggetti per cui gli organi parlamentari competenti avessero reso

impossibile o formalmente negato la messa in stato di accusa, dalle

norme generali del codice di procedura penale. E ciò, sia nel senso di

vietare che i soggetti inquisiti unicamente ad un ministro, per effetto

della riunione dei procedimenti, vengano sottoposti alla giurisdizione

penale ordinaria o militare, quanto alle medesime imputazioni; sia nel

senso di mantenere immuni gli stessi ministri interessati

dall'eventualità che il giudice penale possa procedere nei loro

confronti, qualificando diversamente gli atti o i comportamenti per i

quali gli organi parlamentari avessero deliberato di non doversi

procedere, anziché dichiarare la propria incompetenza in base all'art.

14 della legge n. 20.

Né si può dire che un'opposta conclusione sia resa necessaria

dalle peculiari esigenze e caratteristiche della cosiddetta giustizia

politica, istituita per la cognizione dei reati presidenziali e

ministeriali. Da un lato, la prova del contrario è oggi fornita dalla

legge n. 170 del 1978, che ha ridisciplinato i procedimenti d'accusa,

abrogando senz'altro l'art. 15 della legge n. 20 del 1962. D'altro

lato, sarebbe contraddittorio sottolineare le ragioni di opportunità

politica, in vista delle quali gli organi parlamentari potrebbero

disporre od evitare la riunione dei procedimenti, per poi far giocare

le medesime ragioni al fine di impedire qualsiasi tipo di rivalutazione

dei medesimi fatti, oggettivamente assunti, sia che la riunione fosse

stata effettuata, sia che i procedimenti relativi ai "reati connessi"

fossero rimasti separati.

Correttamente inteso, l'art. 15 della legge n. 20 del 1962 va letto

cioè, in collegamento con l'art. 16 della legge stessa, anziché

venirne dissociato: il che significa che la preclusione non si

determina, se non nella misura in cui sia stata fatta operare, da parte

della Commissione inquirente (o del Parlamento in seduta comune), la

connessione dei procedimenti.

5. - Ciò posto, non occorre nemmeno rilevare che ad una gran

parte, se non alla totalità, delle censure proposte dal Tribunale di

Roma, questa Corte ha già in sostanza replicato, con la motivazione

della ricordata sentenza n. 125 del 1977. La questione è comunque

infondata, per l'assorbente ragione che la norma impugnata non produce

gli effetti ritenuti illegittimi dal Tribunale stesso.

Ma, prima ancora, la questione è sotto certi aspetti

inammissibile, in quanto alcuni fra i parametri cui si fa richiamo

nell'ordinanza di rimessione sono estranei al tema del giudizio a quo.

Come ha giustamente notato l'Avvocatura dello Stato, l'art. 90 Cost. si

riferisce, infatti, ai reati presidenziali, che in questa sede non

vengono in considerazione; a sua volta, l'art. 134 attiene; alla

giurisdizione penale della Corte, mentre l'art. 15 della legge n. 20

del 1962 è destinato a ricevere applicazione, da parte del giudice a

quo, relativamente alla sola definizione del procedimento d'accusa per

opera della Commissione inquirente; ed è inconferente anche il

riferimento all'art. 112, dal momento che la impugnativa in esame

risulta sollevata in una fase in cui era stata da tempo promossa

l'azione penale del pubblico ministero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, in

riferimento agli artt. 90, 112 e 134 Cost., sollevata dal Tribunale di

Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del predetto art. 15, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 96,

101, 102 e 104 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari