Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 427/1973
  • art. 1d.l. 427/1973
  • art. 2d.l. 427/1973
  • art. 10d.l. 427/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10

del d.l. 24 luglio 1973, n. 427 (Disciplina dei prezzi di beni di

largo consumo), convertito nella legge 4 agosto 1973, n.496, promosso

con ordinanza emessa il 16 ottobre 1974 dal pretore di Canicattì nel

procedimento civile vertente tra la s.p.a. Fratelli G. e R. Barilla ed

il Prefetto di Agrigento, iscritta al n. 401 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del

5 novembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Walter Prosperetti per la s.p.a. Barilla e il

sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 16 ottobre 1974 il pretore di Canicattì, nel corso

di un procedimento dinanzi a sé pendente, promosso dalla Soc. Barilla

contro il Prefetto pro- tempore di Agrigento, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 10 del

decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 (recante: Disciplina dei prezzi

di beni di largo consumo), convertito nella legge 4 agosto 1973, n.

496, (per mero errore materiale indicata col n. 486) in riferimento

all'art. 41 della Costituzione.

Si espone in detta ordinanza che con provvedimenti adottati l'8

agosto 1973 ed il 4 settembre dello stesso anno il Prefetto di

Agrigento, avendo ravvisato, sulla scorta di dati comparativi fra due

fatture emesse dalla Barilla G. e R. S.p.a. rispettivamente in data 16

e 25 luglio 1973, un aumento del prezzo unitario delle confezioni di

pasta, ebbe a comminare a detta Società la sanzione amministrativa di

lire 10 milioni, ai sensi degli artt. 1, 2 e 10 del d.l. 24 luglio

1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496. Contro la

ingiunzione di pagamento la Soc. Barilla propose l'azione prevista

dagli artt. 10 d.l. n. 427/1973 e 9, legge 3 maggio 1967, n. 317, e

convenne il Prefetto pro-tempore di Agrigento chiedendo la declaratoria

di illegittimità dei decreti suindicati, nonché l'accertamento della

inesistenza dell'infrazione. Sollevò inoltre questione di

illegittimità costituzionale del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv.

in legge 4 agosto 1973, n. 496, perché in contrasto con gli artt. 3, 4

nonché con l'art. 41 della Costituzione.

Il pretore di Canicattì, ritenuta manifestamente infondata la

questione con riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, ha

ritenuto non manifestamente infondata, per quanto attiene agli artt.

1, 2 e 10 del d.l. n. 427/1973, la questione in riferimento all'art.

41 della Costituzione.

A suo giudizio, infatti, il blocco dei prezzi per il periodo 16

luglio 1973-31 ottobre 1973, avendo svuotato di ogni significativo

contenuto il principio enunciato dal primo comma dell'art. 41 della

Costituzione, attraverso la imposizione immotivata dei prezzi senza

considerare la possibile incidenza sui costi di oneri ulteriori quali

rivendicazioni salariali, maggiori perdite, necessità di

ammortizzamenti a breve termine, ecc. e prescindendo altresì dagli

aumenti delle materie prime verificatisi in quel medesimo torno di

tempo con progressione preoccupante in tutta l'area mondiale (e con

particolare riferimento al notorio aumento del prezzo del grano già

in atto al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 427/1973), sì da

ridurre potenzialmente a valori pressoché negativi il margine di utile

delle imprese vincolate dal provvedimento e metterne in pericolo la

medesima concreta possibilità di esercizio.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata. Le norme impugnate, infatti, nel pieno

rispetto dell'art. 41 della Costituzione, avrebbero introdotto solo un

temporaneo congelamento dei prezzi, per ragioni d'interesse nazionale e

per un brevissimo periodo.

Si è costituita anche la Soc. Barilla, chiedendo che la questione

proposta sia ritenuta fondata, non ostante che su una questione

analoga la Corte costituzionale si sia già pronunciata, ritenendola

non fondata, con la sentenza n. 200 del 1975.

La Soc. Barilla ritiene che l'ordinanza del pretore di Canicattì

conterrebbe profili nuovi in quanto prospetta l'incidenza sui costi di

oneri sopravvenuti nel periodo 16 luglio-31 ottobre 1973 in

particolare dell'aumento del prezzo del grano ed aggiunge che nel

settore delle paste alimentari il blocco avrebbe escluso - a differenza

che in altri settori - la materia prima, costringendo i produttori di

pasta a vendere il prodotto a prezzi inferiori a quelli di costo. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Canicattì ha sottoposto a questa Corte

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 1 O del

d.l. 24 luglio 1973, n. 427, sostenendo che tali norme, stabilendo il

blocco dei prezzi di alcuni prodotti dal 16 luglio 1973 al 31 ottobre

dello stesso anno, avrebbero violato il disposto dell'art. 41 della

Costituzione che garantisce la libertà d'iniziativa economica.

2. - In effetti l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427,

convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1973, n. 496, al

primo comma statuiva che "i prezzi di vendita alla produzione, alla

distribuzione ed al consumo dei beni di cui al successivo art. 2 non

possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati al 16 luglio

1973".

Questa Corte, con sentenza n. 200 del 1975, rilevato che gli

articoli 1 e 2 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427 suddetto, rientravano

fra le norme emanate dal legislatore nel 1973 per frenare la forte

spinta inflazionistica esistente, ha ritenuto non fondata la questione

osservando che:

a) le variazioni in aumento che i costi di produzione delle merci

potevano subire, oltre ad essere contenute - perché il blocco

comprendeva l'intero arco del fenomeno economico, incidendo sia sulla

produzione sia sulla distribuzione e cessione al consumo - non

avevano effetto sulle merci in magazzino e su quelle non introdottevi

ma acquistate a prezzi anteriori;

b) le disposizioni impugnate trovavano base ed appoggio in quelle

del decreto di pari data n. 425, il quale poneva a monte un blocco più

generale, incidente specialmente sulle materie prime, attuato mediante

il controllo dei prezzi cui venivano sottoposte le imprese commerciali

produttrici o distributrici di beni che, nel primo semestre 1973,

avessero avuto un volume d'affari superiore ai cinque miliardi di lire;

c) per rendere meno oneroso il blocco l'AIMA (art. 7 della legge di

conversione n. 496/1973) fu incaricata di svolgere attività per la

regolamentazione del mercato interno del grano, mediante acquisto e

stoccaggio, all'interno ed all'estero, e successiva immissione nel

mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE.

In conseguenza di tali considerazioni la Corte ritenne che il

sacrificio imposto agli imprenditori dal blocco dei prezzi in

questione fosse tollerabile e ragionevole.

Non essendo stati prospettati dal pretore di Canicattì profili

nuovi che possano indurre ad un riesame della precedente decisione, la

questione sollevata con la predetta ordinanza del 16 ottobre 1974,

deve essere dichiarata manifestamente infondata per quanto attiene agli

artt. 1 e 2 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4

agosto 1973, n. 496.

3. - Il pretore di Canicattì ha sollevato questione di

legittimità costituzionale in riferimento all'art. 41 della

Costituzione, anche per l'art. 10 del d.l. n. 427/1973, convertito, con

modificazioni, nella legge n. 496 dello stesso anno, a norma del quale:

"Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono

applicate dal Prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da

9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Se sia stata emessa dal Prefetto ingiunzione per la violazione di

disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che

ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3

maggio 1967, n. 317, la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione

può essere disposta soltanto dal giudice penale, al quale il pretore

trasmette gli atti del caso in cui sia stata già proposta

opposizione".

Tale questione, peraltro, è priva di qualsiasi motivazione e nel

generico assunto dell'ordinanza di rimessione non si ravvisa alcun

elemento che possa farla ritenere fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. l e 2 del decreto- legge 24 luglio 1973, n.

427, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496,

sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 41

della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 dello stesso decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 496 del 1973, sollevata

con la medesima ordinanza, in riferimento all'art. 41 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'll luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA RELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari