Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/03/1975 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24

ottobre 1972 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico

di Capasso Ernesto ed altra, iscritta al n. 43 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del

28 marzo 1973.

Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento d'appello il tribunale di Napoli ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui

esclude l'appello dell'imputato avverso la sentenza del pretore che

l'abbia prosciolto per amnistia in conseguenza del giudizio di

equiparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (generiche), in

riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza ed al diritto di

difesa.

osserva il giudice a quo che la sentenza di proscioglimento per

amnistia pronunciata a seguito del giudizio di comparazione previsto

dall'art. 69 c.p., implicando il riconoscimento della responsabilità

dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli, gli reca pregiudizio sia

sotto il profilo morale, sia sotto quello giuridico per gli effetti del

giudicato penale nel giudizio di danno o in altri giudizi civili o

amministrativi (artt. 27 e 28 c.p.p.).

La violazione dell'art. 3 Cost. risulterebbe dalla diversa

disciplina apprestata nei confronti dell'analoga situazione in cui

versa il minore prosciolto per concessione del perdono giudiziale, cui

è riconosciuto il diritto d'appello, mentre la privazione di tale

impugnativa, e per giunta nei confronti della sola parte privata,

lederebbe l'inviolabilità del diritto alla difesa.

Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :

La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il

principio d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, Cost.) l'art. 512, n. 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto del solo

imputato di appellare contro la sentenza del pretore che l'abbia

prosciolto per amnistia in conseguenza del giudizio di comparazione tra

circostanze aggravanti ed attenuanti, anche in raffronto alla diversa

disciplina vigente per colui cui sia stato concesso il perdono

giudiziale, ed ai maggiori poteri attribuiti all'accusa.

La questione è fondata.

Va innanzitutto precisato che oggetto del presente giudizio non è

la disposizione escludente il diritto di appellare ogni sentenza che in

dibattimento abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta

amnistia, bensì la più limitata norma che impedisce l'appello

dell'imputato prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di

comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Mentre di regola, ove non sussistano le condizioni previste

dall'art. 152 c.p.p., l'applicazione dell'amnistia postula il

riconoscimento, da parte dell'organo giudicante, che le ipotesi di

reato addebitate agli imputati rientrino, astrattamente considerate,

tra quelle per le quali è stata concessa amnistia, sicché alla

relativa applicazione può procedersi anche in istruttoria, nei casi in

esame, occorre procedere al dibattimento. Invero non è sufficiente un

giudizio ipotetico, formulato allo stato degli atti, ma occorre

valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine di accertare in

quella sede se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia commesso e se

sia previsto dalla legge come reato; è soltanto sul presupposto di un

giudizio affermativo di colpevolezza che potranno aver luogo la

concessione delle attenuanti generiche ed il proscioglimento

dell'imputato per estinzione del reato. Da ciò discende la

possibilità che le sentenze di proscioglimento per amnistia arrechino,

a seconda dei casi, un diverso pregiudizio morale e giuridico al

soggetto prosciolto. Può corrispondentemente giustificarsi, a favore

dello stesso, una maggiore o minore tutela, pur nella imprescindibile

rinunciabilità all'amnistia (sent. n. 175 del 1971).

La norma in esame concerne dunque un proscioglimento caratterizzato

da un riconoscimento di colpevolezza, idoneo a produrre effetti

negativi in altri giudizi civili e amministrativi. Essa quindi

sopprime ingiustificatamente taluni modi generali d'esercizio della

difesa, escludendo il solo imputato dal diritto di appellare la

sentenza di primo grado.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato di appellare la sentenza del pretore che l'abbia

prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra

circostanze aggravanti ed attenuanti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA VINCENZO - MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari