Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1963 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

regionale siciliana 4 aprile 1956, n. 23, promosso con ordinanza emessa

il 31 agosto 1961 dal Pretore di Calatafimi nel procedimento penale a

carico di Rizzo Francesco e Vincenzo, iscritta al n. 1 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 31 del 3 febbraio 1962 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 7 del 10 febbraio 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito l'avv. Aldo Dedin, per il Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 31 agosto 1961 il Pretore di Calatafimi, nel

corso di un procedimento penale a carico dei fratelli Rizzo Francesco e

Vincenzo, imputati di infrazione alla legislazione mineraria, ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art.

16 della legge regionale siciliana 4 aprile 1956, n. 23, in relazione

all'art. 25 della Costituzione, avendo ritenuto che la questione

stessa, rilevante per la decisione della causa, non può ritenersi

manifestamente infondata, nella considerazione che la sanzione

comminata per l'infrazione contestata agli imputati non riveste

carattere di pena amministrativa, sia per la qualifica di ammenda che

il predetto articolo le attribuisce, sia per l'analogia con quella

prevista dalla legge statale in materia di polizia mineraria, sia

ancora per la genericità della previsione che essa fa dell'oblazione,

e che quindi non poteva essere disposta dalla Regione. Che comunque,

anche a volere ritenere diversamente, resterebbe sempre dubbia la

legittimità costituzionale della sostituzione di una norma penale

statale con altra regionale non penale.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1962, n. 31.

Innanzi alla Corte si è costituito solo il Presidente della

Regione siciliana, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Dedin e

Enrico Restivo, depositando le proprie deduzioni in cancelleria il 21

febbraio 1962. Si afferma nelle deduzioni che la sanzione comminata

dalla legge impugnata ha senza dubbio carattere amministrativo, secondo

risulta dalla distinzione che la legge stessa all'art. 15 fa fra

l'ipotesi di infrazione più grave, per cui rinvia all'azione penale

prevista dall'art. 650 del Codice penale, e quella più lieve dell'art.

16, per la quale dispone l'ammenda. Ciò sarebbe confermato dal fatto

che l'ammontare stabilito per quest'ultima in lire 500.000 è superiore

a quella tipica dell'ammenda, qual'è prevista dal Codice penale. Si

aggiunge che se pure la sanzione de qua rivestisse indole penale, non

sussisterebbe illegittimità, dato che la norma regionale nel disporla

non ha fatto altro che riprodurre quella dell'art. 17 della legge 30

marzo 1893, n. 184, sulla polizia mineraria, che prevede sanzioni

pecuniarie fino a lire 1.000, cioè per un ammontare che risulta

equivalente all'altra, ove lo si adegui al mutato valore della moneta.

Quanto poi alla tesi enunciata nell'ordinanza, in via sub ordinata ,

che prospetta l'illegittimità sotto l'aspetto della indebita

sostituzione alla sanzione penale statale di una regionale non penale,

fa osservare come in realtà tale sostituzione non sia avvenuta,

secondo risulta dall'art. 17 della legge mineraria statale il quale,

pel fatto di avere previsto, oltre all'ipotesi di inosservanza delle

prescrizioni prefettizie punita con l'ammenda da lire 50 a 1.000, anche

la possibilità di applicare la pena di cui all'art. 434 del Codice

penale allora vigente per trasgressione all'ordine dell'autorità, non

ha potuto far riferimento a due diverse sanzioni penali per lo stesso

fatto delittuoso, ma ha inteso stabilire la coesistenza di una sanzione

penale e di altra amministrativa. A ciò non contrasta la denominazione

di ammenda in quanto prima dell'entrata in vigore del Codice penale del

1930 non vi era univocità di terminologia in ordine alle sanzioni

pecuniarie. Osserva infine che, comunque, non può ritenersi inibito

alla Regione, che ha introdotto una disciplina nuova in materia di

polizia mineraria, diversa da quella ormai inadeguata del 1893, di

porre al posto di una sanzione penale un'altra che tale non è.

Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Nella discussione orale il difensore della Regione ha insistito

nell'invocare il rigetto dell'eccezione. Considerato in diritto :

La tesi sostenuta dalla difesa della Regione secondo cui

l'ordinanza ha inesattamente attribuito all'ammenda prevista nell'art.

16 della legge regionale siciliana 4 aprile 1956, n. 23, natura di

pena, mentre essa invece avrebbe in realtà indole di sanzione

amministrativa, non può essere seguita.

La Corte ha già fin dalla sentenza n. 6 del 1956 (poi confermata,

fra le altre, dalle sentenze nn. 23 e 58 del 1957, n. 90 del 1962)

statuito che la distinzione fra norme penali e norme contenenti

sanzioni amministrative va riportata non tanto alla materia cui la

norma si riferisce nel comminare una determinata sanzione, bensì al

carattere intrinseco di quest'ultima, carattere che è da desumere

dalla stessa qualificazione con cui viene designata, allorché tale

qualificazione trovi corrispondenza in una di quelle usate dal Codice

penale per contraddistinguere le varie pene. E poiché l'ammenda è

tassativamente considerata dall'art. 17 del Codice penale come una

delle "pene principali" comminabili per le contravvenzioni, non può

sorgere dubbio sulla illegittimità costituzionale della norma

regionale impugnata, che, prevedendo appunto tale tipo di sanzione, è

incorsa nella violazione dell'art. 25 della Costituzione che sancisce

la riserva della legge statale in materia.

L'esattezza della conclusione cui si è giunti in ordine alla

natura da attribuire alla disposizione in esame riceve conferma dalla

facoltà che questa dà al colpevole di procedere ad oblazione. Infatti

tale facoltà, se considerata secondo la sua specifica natura, quale

risulta dalla disciplina che ne fa l'art. 162 del Codice penale con

riguardo alle contravvenzioni punibili con ammenda, rispetto alle quali

produce effetto estintivo del reato, non può essere in nessun modo

riferita alle sanzioni amministrative. Emerge del resto dall'art. 400

dello stesso regolamento esecutivo della legge regionale, approvato con

decreto del Presidente regionale del 15 luglio 1958, n. 7, che

l'oblazione è consentita prima dell'invio degli atti al Pretore,

prevedendosi con ciò un iter del procedimento provocato

dall'infrazione del tutto incompatibile con le sanzioni non penali.

Quanto ora si è osservato sulla disciplina che il regolamento

detta in ordine alla repressione delle infrazioni alla legge regionale

mineraria (completata dalle altre norme di cui agli artt. 398 e 399 che

si riferiscono proprio alle stesse infrazioni previste dall'art. 16

impugnato) dispensa (anche se si volesse prescindere dal carattere

assorbente e preclusivo che hanno le considerazioni prima svolte) dal

confutare le argomentazioni con le quali la difesa regionale, muovendo

dal confronto fra gli artt. 15 e 16 della legge in esame, vorrebbe

trovare una conferma della sua tesi.

Ugualmente prive di pregio sono le deduzioni, enunciate in via

subordinata, secondo cui anche se la sanzione prevista fosse da

considerare penale, essa costituirebbe la riproduzione di una norma

dettata dallo Stato nella stessa materia e pertanto sarebbe da ritenere

legittima. Come ha infatti già statuito questa Corte in altra

occasione, è precluso alle Regioni non soltanto stabilire nuove figure

di reato ma anche richiamare sanzioni comminate dalle leggi dello

Stato. L'eventuale applicazione di una pena statale nell'ipotesi di

violazione di norme regionali, è questione che deve essere risoluta

dal giudice penale, non già definita con norma imperativa, dal

legislatore regionale (sentenza 13 del 1961).

Si deve, pertanto, dichiarare la illegittimità costituzionale

della norma impugnata. Spetterà poi al giudice di merito, secondo

quanto sopra si è detto, lo stabilire se al fatto che ha dato luogo al

procedimento contro Rizzo Francesco e Rizzo Vincenzo non possa

eventualmente applicarsi una vigente norma penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

regionale siciliana 4 aprile 1956, n. 23, in relazione all'art. 25

della Costituzione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, l'8 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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