Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1963 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 54r.d.l. 2033/1925

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art . 54 del R.D.L.

15 ottobre 1925, n. 2033, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo

1962 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di

Brancaccio Vittoria, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16

giugno 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale di appello promosso avanti al

Tribunale di Napoli contro tale Brancaccio Vittoria, imputata di

contravvenzione alla legge per la repressione delle frodi in materia di

produzione e commercio di prodotti agrari, veniva sollevata dalla

difesa eccezione di incostituzionalità dell'art. 54 del D.L. 15

ottobre 1925, n. 2033, nella considerazione che la pena pecuniaria in

misura fissa dal medesimo prevista contrasta con gli artt. 3, primo

comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

Il Tribunale con sua ordinanza del 27 marzo 1962 ha ritenuto che

tale eccezione, oltre che rilevante per la definizione del giudizio,

fosse anche non manifestamente infondata nella considerazione che la

responsabilità penale sancita nell'art. 27 deve essere intesa, oltre

che come rapportabilità del fatto-reato al suo autore, altresì come

affermazione del principio della individualizzazione della pena, ossia

della sua adeguazione, con applicazione dei criteri di cui all'art. 133

del Codice penale, non solo alla entità del fatto, ma altresì alla

personalità del colpevole, e ciò anche in considerazione dei fini di

emenda e di rieducazione che lo stesso art. 27 collega alla sanzione

penale, e del carattere retributivo che questa deve rivestire, in

applicazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata, insieme

agli atti del giudizio, trasmessa a questa Corte e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1962, n. 152.

Si è costituito avanti alla Corte solo il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha

depositato le proprie deduzioni in data 25 aprile 1962. L'Avvocatura

comincia col rilevare che le condotte illecite sanzionate in misura

fissa dall'art. 54 sono di consistenza tanto esigua e di espressione

pratica così definita da far dubitare che per la loro valutazione sia

proficuo far ricorso alla indagine sulle circostanze del reato cui ha

riguardo l'art. 133 del Codice penale. Comunque è da tener conto che,

pur nel caso di contravvenzione punita con multa in misura fissa, si

rende sempre possibile al giudice adeguare la pena all'entità della

responsabilità penale valutandola in modo diverso pure nei casi che

abbiano lo stesso contenuto materiale, mediante l'impiego dei vari

correttivi che il sistema del diritto penale all'uopo gli fornisce. Dal

che deduce che, risultando osservata l'esigenza di effettuare

trattamento diverso allorché le condizioni della responsabilità non

siano uguali, l'art. 3 della Costituzione non può ritenersi violato.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 27, fa osservare in primo

luogo come al principio della rapportabilità fisica del fatto-reato al

suo autore, che si afferma sanzionato da detto articolo, non si può

attribuire il significato dell'adeguatezza della pena in concreto alla

entità della responsabilità, ed altresì come, analogamente, una

deduzione di tal genere non può neppure trarsi dallo scopo di

rieducazione che l'articolo stesso assegna alla pena. Conclude

chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata.

Nella discussione orale il rappresentante dell'Avvocatura ha

confermato le deduzioni scritte. Considerato in diritto :

1. - Ritiene la Corte che nessuno dei tre motivi dedotti nel

l'ordinanza del Tribunale di Napoli a sostegno dell'eccezione di

incostituzionalità dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033,

che commina una pena pecuniaria in misura fissa per le infrazioni cui

esso si riferisce, abbia fondamento.

Non fondato è il primo di essi con il quale si sostiene la

violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, nel

presupposto che questo, oltre a sancire il divieto di far valere la

responsabilità penale per fatto altrui, imponga anche al legislatore

di determinare la pena in misura variabile fra un massimo ed un minimo,

così da consentire al giudice di adeguarla alle condizioni personali

del colpevole. Nessun elemento può essere invocato a suffragare tale

interpretazione, poiché la concorde volontà del Costituente,

indirizzata nel dettare la disposizione in esame (secondo risulta dai

lavori preparatori) allo scopo di riaffermare, nel campo giuridico

penale, quell'alto principio di civiltà per cui ciascuno deve portare

la pena soltanto delle proprie colpe e non anche di quelle altrui,

principio che così gravi violazioni ha subite nel recente passato, ha

trovato precisa ed univoca espressione nella formula adoperata della

"responsabilità personale", che vuole affermare il legame esclusivo ed

indissolubile fra le conseguenze penali che l'ordinamento giuridico fa

derivare dal reato e la persona che quel reato ha posto in essere, e

non investe, quindi, il rapporto di adeguazione del trattamento penale

inflitto alle condizioni proprie del soggetto.

2. - Ancor meno degno di considerazione è il motivo con cui si fa

valere un presunto contrasto della norma impugnata con il terzo comma

dello stesso art. 27, e ciò perché l'emenda del condannato, che

questo pone quale una delle finalità della pena, è affidata piuttosto

ai modi della sua esecuzione, e comunque non può riuscire compromessa

per la sola circostanza del carattere di rigidezza impresso alla pena

medesima dalla legge.

3. - Quanto, infine, alla violazione del principio di eguaglianza

che si vorrebbe far derivare da tale rigidezza, pel fatto che nel caso

in questione verrebbe meno la possibilità per il giudice di regolare

la sanzione fra un minimo e un massimo, è da osservare che, se pure è

da ammettere che lo strumento meglio idoneo al conseguimento di tale

finalità sia la mobilità della pena, cioè la predeterminazione della

medesima da parte del legislatore in modo da contenerla fra un massimo

ed un minimo, non può invece ritenersi che esso sia il solo, e che

quindi la omissione della sua adozione in singoli casi incida sulla

validità della legge che incorra in essa (secondo è stato già

statuito con la sentenza n. 15 del 1962). È tuttavia da osservare che

anche nell'ipotesi prospettata l'esigenza della adeguazione della pena

alle condizioni personali del reo rimane soddisfatta ove il sistema

penale consenta al giudice (come avviene in quello da noi vigente) di

potere valutare a tale effetto, fra le varie modalità presentate dalle

singole attività criminose, anche quelle attinenti alle condizioni

predette. Così, per limitarsi alle sanzioni pecuniarie, tale sistema

rende possibile al giudice di procedere ad una loro graduazione

attraverso l'applicazione di talune circostanze, e in particolare di

quelle generiche ex art. 62 bis, allorché egli ritenga di dover

diminuire la pena, oppure usando del potere di aumentare l'ammenda fino

al triplo (ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del Cod. pen., nel

testo modificato dal D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250) nei casi in

cui le condizioni economiche del reo facciano presumere la sua

inefficacia ove rimanesse contenuta nella misura prevista in via

generale dal primo comma dello stesso art. 26.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale

dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive

modifiche, in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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