Art. 233 c.p. — Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie

[1]Al colpevole di un delitto contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, puo' essere imposto il divieto di soggiornare in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie, designati dal giudice.

[2]Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

[3]Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 358/1987

    Parametro
    29 ottobre 1987

    Spetta al giudice a quo - cui vanno, pertanto, restituiti gli atti - verificare, alla stregua dello jus superveniens,la persistenza della rilevanza della questione (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - degli artt. 635 e seguenti codice procedura penale, nella parte in cui riservano al Magistrato di sorveglianza la competenza a sostituire una misura di sicurezza con altra in relazione agli artt. 231, 233, 234 ultimi commi codice penale; in considerazione della sopravvenuta legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale, da un lato elenca i provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza concernenti le misure - art. 21, quarto comma - dall'altro attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere in appello avverso detti provvedimenti - art. 22, secondo comma).

    Art. 231 c.p. · Art. 233 c.p. · Art. 234 c.p. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza (art. 228). La Commissione parlamentare m'invitò ad esaminare se e in quali limiti sia invece da affidare tale sorveglianza ai Comitati di patronato. Non credo che si possa lasciare ai privati l'esercizio di questa pubblica funzione delicatissima e gelosissima, fuori dei casi in cui, limitatamente ai minorenni, provvedano leggi speciali. Anche ragioni d'ordine pratico, che è superfluo rammentare, mi confortano in questa convinzione. La stessa Commissione propose di dare potestà, o, meglio, di fare obbligo al giudice di sorveglianza di controllare il modo con il quale viene eseguita la sottoposizione alla libertà vigilata. È praticamente impossibile che il giudice faccia questo controllo. L'effettiva sorveglianza, perchè l'individuo non trasgredisca agli obblighi cui è soggetto, non può essere esercitata che dall'Autorità di pubblica sicurezza, la quale dispone di tutti i mezzi necessari. Se poi si verificheranno trasgressioni, il magistrato provvederà. Non si può affidare al giudice un potere di controllo sull'attività dell'Autorità di pubblica sicurezza; ciò potrebbe diminuire l'efficacia dell'opera di questa Autorità, creando conflitti e producendo altri inconvenienti. Nell'Autorità di pubblica sicurezza, come in ogni altra Autorità dello Stato, si deve avere fiducia. L'antica diffidenza verso l'Autorità non può trovare ricetto nelle leggi del nuovo Stato Italiano. La Commissione predetta vorrebbe poi che la libertà vigilata non si applicasse ai colpevoli di delitti politici, perchè, a suo avviso, in questo caso tale misura non avrebbe scopo, tenuto conto che fine ultimo di essa è il riadattamento mediante il lavoro, così che sarebbe più idoneo il divieto di soggiorno e il confino. Senonchè sarebbe contrario ai criteri, con i quali il codice considera i delitti politici, accogliere la proposta della Commissione. Nè deve dimenticarsi che il delitto politico può non differenziarsi dal delitto comune, che per il fatto d'essere stato determinato da motivi politici. È vero che lo scopo ultimo della libertà vigilata è il riadattamento; ma non è detto che il delinquente politico non possa essere riadattato: anzi, tale riadattamento lo si è veduto abbastanza spesso in questi ultimi tempi. Aggiungasi che, insieme col detto scopo, la libertà vigilata ha anche quello, più immediato, di prevenire nuovi reati, e tale prevenzione è necessaria per i delinquenti politici non meno che per i delinquenti comuni. Non è del resto escluso che il divieto di soggiorno possa essere applicato ai delinquenti politici; anzi l'articolo 233, relativo a tale misura di sicurezza, menziona espressamente i più caratteristici delitti politici. Quanto poi al confino, esso non è tra le misure di sicurezza prevedute dal codice penale. Il progetto, nell'articolo 236 (230 del codice), stabiliva che, agli effetti dell'applicazione della libertà vigilata, nel caso in cui una persona sia giudicata per più delitti, si dovesse tener conto della pena complessiva, inflitta secondo le norme riguardanti il concorso di reati. Ho soppresso questa disposizione, perchè l'ho trovata superflua. Il caso, invero, è regolato dall'articolo 76, per il quale le pene cumulate si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, se la legge non dispone diversamente. E questa norma, naturalmente, si applica tanto se le varie pene sono inflitte con unica sentenza, quanto se sono applicate con sentenze separate.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 112

  • Nell'applicazione di quella particolare misura di sicurezza, che è il divieto di soggiorno, il giudice deve indicare il Comune o i Comuni, ovvero la Provincia o le Provincie, in cui l'individuo non deve soggiornare (art. 233). La Commissione parlamentare propose di aggiungere il divieto di soggiorno nel luogo di residenza della parte lesa. Conviene tuttavia considerare che il divieto di soggiorno è applicabile ai colpevoli di delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di delitti commessi per motivi politici od occasionati da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo. È difficile quindi che, in simili ipotesi, ci sia una «parte lesa» nel senso presupposto dalla Commissione, cioè una persona privata offesa dal reato. Se ci fosse, nulla vieterebbe al giudice di inibire al colpevole il soggiorno nel Comune o nella Provincia in cui abita questa persona.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 113

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art233 · fonte del testo

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