Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi

regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13,

concernenti la ripartizione del prodotti agricoli, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1966 dal pretore di Noto nel

procedimento civile vertente tra Bruno Corradina e Rustico Salvatore,

iscritta al n. 239 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967 e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 28 gennaio 1967;

2) ordinanze emesse il 16 gennaio 1967 dal pretore di Mazara del

Vallo in tre procedimenti civili vertenti tra Adragna Nicola e Zizzo

Giovanni Battista ed altri, iscritta ai nn. 19, 20 e 21 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51 del 25 febbraio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 9 del 25 febbraio 1967;

3) ordinanza emessa il 28 novembre 1966 dal pretore di Lentini nel

procedimento civile vertente tra Paternò Ettore e Puglisi Sebastiano

Alfio, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967 e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 25 marzo 1967;

4) ordinanza emessa il 3 marzo 1967 dal giudice conciliatore di

Alcamo nel procedimento civile vertente tra Di Giovanni Giuseppe e

Impellizzeri Giuseppe, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27

maggio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21

del 6 maggio 1967;

5) ordinanza emessa il 2 aprile 1967 dal pretore di Partanna nel

procedimento civile vertente tra Adragna Agostino e Chiaramonte Andrea

ed altri, iscritta al n. 207 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967

e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 30

settembre 1967;

6) ordinanze emesse il 25 settembre 1967 dal Tribunale di Siracusa

in quattro procedimenti civili vertenti tra Consiglio Fortunata e

Carpinteri Pasquale contro Musco Gregorio, Alfio, Cirino, ed altri,

iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio

1968.

Visti gli atti di costituzione di Paternò Ettore, Consiglio

Fortunata, Carpinteri Pasquale, Puglisi Sebastiano Alfio, Musco

Gregorio, Alfio e Cirino, e gli atti di intervento del Presidente della

Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Paolo Torrisi, per Paternò, Carpinteri e Consiglio,

l'avv. Angelo Stella, per Puglisi e Musco, nonché l'avv. Camillo

Ausiello Orlando ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio promosso avanti il pretore di Noto da

Bruno Corradina vedova Modica contro Rustico Salvatore ed avente ad

oggetto la ripartizione del prodotti di un fondo dell'attrice, condotto

a colonia parziaria dal convenuto, per l'annata agraria 1963 - 64,

nonché la convalida del sequestro della percentuale di tali prodotti,

si discuteva se la causa dovesse essere decisa in base alla legge

regionale 16 marzo 1964, n. 4, oppure ai sensi dell'art. 10 della legge

statale 15 settembre 1964, n. 756.

Nell'ordinanza 27 ottobre 1966, il pretore, disposta la riunione

della causa. ad altra analoga proposta dalla stessa attrice contro tale

Mizzi Pietro, presa in considerazione la questione sollevata

dall'attrice circa la legittimità costituzionale della legge

regionale, ed in particolare del suo art. 4, con riferimento agli artt.

3, 39, 41 e 117 della Costituzione, esaminava diffusamente la rilevanza

della questione stessa per la risoluzione della controversia e

ritenutala sussistente, osservava che non fosse manifestamente

infondata. Infatti l'intera legge dovrebbe considerarsi

incostituzionale, in primo luogo perché con essa la Regione ha

legiferato in materia di rapporti di diritto privato senza che la

disciplina adottata presentasse quei requisiti di eccezionalità e di

temporaneità che soli avrebbero potuto giustificarla, sulla base della

giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 1958).

In secondo luogo, l'intera legge determinerebbe una violazione

dell'art. 3 della Costituzione perché, introducendo a tempo

indeterminato un vincolo al diritto di proprietà del concedente ed

alla sua libera iniziativa economica, cagionerebbe uno squilibrio fra

la categoria del concedenti e quella dei mezzadri e coloni. Altra

ragione di incostituzionalità dell'intera legge deriverebbe dalla

lesione del principio dell'autonomia contrattuale garantita dall'art.

41 della Costituzione. Sotto altro profilo, poi, sarebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione l'art. 4, secondo comma, della legge:

stabilendo infatti che al colono spetta in ogni caso una quota non

inferiore al 50 per cento dell'intera produzione, tale norma verrebbe a

dettare una disciplina uniforme per situazioni diverse che scaturiscono

dalla diversità delle regolamentazioni contrattuali. Altro motivo di

incostituzionalità per violazione dell'art. 39 discenderebbe dal fatto

che la legge impugnata ha disciplinato rapporti soggetti, per loro

natura, esclusivamente a regolamentazione collettiva. Finalmente la

legge sarebbe in contrasto con l'art. 117 della costituzione per il

fatto di non avere rispettato i principi generali stabiliti dalle leggi

dello Stato, che, nella specie, risulterebbero dagli artt. 2141- 2169

del Codice civile, ed in base ai quali nella mezzadria e nella colonia

parziaria gli utili vanno divisi a metà, ed in ogni caso devono essere

seguiti criteri di equilibrio e proporzionalità nella ripartizione del

guadagni.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28

gennaio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4

del medesimo giorno.

Si è costituito innanzi alla Corte costituzionale il solo

Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale, nell'atto di intervento del 16 dicembre

1966, richiama innanzi tutto le sentenze della Corte n. 6 del 1958 e n.

53 del 1962, con cui erano state dichiarate infondate analoghe

questioni sollevate nei confronti delle leggi siciliane 22 settembre

1947, n. 11, e 26 giugno 1952, n. 16, per dedurne l'infondatezza di

quelle attualmente in esame. La difesa della Regione contesta che i

limiti della competenza legislativa siano stati oltrepassati, poiché

nella specie ricorrirebbe il requisito della eccezionalità e della

temporaneità della disciplina, la quale sarebbe stata destinata a

perdere efficacia con l'intervento della legge statale di riforma del

contratti agrari (identificabile, secondo l'Avvocatura, nella legge

statale n. 756 del 1964). Né sussisterebbe la violazione dell'art. 39

della Costituzione, poiché l'art. 3 della legge impugnata fa

espressamente salve le disposizioni derivanti da contratti individuali

o collettivi più favorevoli al colono e lascia così ampio margine

all'autonomia contrattuale, individuale e sindacale, la quale peraltro

può espandersi soltanto nei limiti della legge statale e regionale

(sentenza n. 106 del 1962). Infondata sarebbe altresì la censura

attinente all'art. 3 della Costituzione, poiché la legge regionale,

mentre non senza ragione equipara le categorie del mezzadri, del coloni

e dei compartecipanti distingue invece le culture cerealicole dalle

arboree e quelle di pianura dalle montane. In particolare, attua e non

viola il principio di eguaglianza l'ultimo comma dell'art. 4 che

assicura una partecipazione minima del 50 per cento per tutte le

ipotesi di compartecipazione nelle culture arboree, ortive e

industriali. Insussistente sarebbe infine la violazione degli artt. 41

e 42 della Costituzione perché, se è vero che essa garantisce la

libertà dell'iniziativa economica privata, è anche vero che consente

e, sotto certi profili, impone al legislatore di assicurare la funzione

sociale della proprietà e dell'iniziativa economica privata medesima

(sentenze n. 7 del 1956, nn. 35, 36 e 103 del 1957, n. 6 del 1958, nn.

7, 8,34 e 53 del 1962).

In una memoria depositata il 16 gennaio 1968 l'Avvocatura ha

ulteriormente svolto tali argomenti. Circa la censura riguardante

l'incompetenza del legislatore siciliano, fa osservare, per quanto

attiene al carattere temporaneo della legge impugnata, che esso risulta

dall'espressa volontà di limitarne l'efficacia fino all'attuazione

della riforma agraria, mentre non assume rilievo al riguardo la

successiva legge regionale del 1966, dato che l'art. 1 della legge

statale n. 756 fa salve le disposizioni più favorevoli pel colono,

quali risultano appunto dalle disposizioni regionali. La mancanza del

requisito della temporaneità potrebbe affermarsi solo nell'ipotesi,

insussistente, che si accertasse l'assoluta impossibilità di

emanazione della legge di riforma, o il suo rinvio sine die.

Anche l'altro requisito della eccezionalità, cui la giurisprudenza

della Corte subordina la competenza regionale in materia, è da

ritenere sussistente, o almeno non manifestamente insussistente, ciò

che è sufficiente a sottrarre la legge alla censura di

incostituzionalità, mentre un sindacato più penetrante verrebbe ad

incidere sull'apprezzamento discrezionale del legislatore.

Circa la dedotta violazione dell'art. 3 riafferma che la disparità

di trattamento praticata alle due categorie di contraenti è

giustificata dalla esigenza, costituzionalmente sanzionata, di ridurne

ad equità i rapporti, proteggendo il contraente più debole.

Richiamati gli argomenti già svolti che inducono a far ritenere

infondati i motivi d'incostituzionalità relativi agli artt. 39 e 41,

esamina infine quello attinente alla pretesa violazione dell'art. 117,

osservando che essa non sia neppure ipotizzabile, trattandosi di norma

applicabile soltanto alle regioni a statuto ordinario. In ogni caso si

tratterebbe di vedere se sia stato violato il limite dei rapporti

privati, il che non può dirsi avvenuto.

2. - Altra questione sorgeva nel corso del giudizio, di consimile

oggetto, promosso avanti il pretore di Mazara del Vallo di Adragna

Nicola contro Zizzo Giovambattista, controvertendosi circa

l'applicabilità al rapporto della nuova legge regionale n. 13 del

1966, ed in via subordinata l'attore sollevava la questione della sua

legittimità costituzionale.

Nell'esaminare la rilevanza della dedotta eccezione il pretore

osservava che, se si fossero dovute ritenere esatte, in linea di fatto,

le deduzioni dell'attore, si sarebbe dovuto pervenire alla conclusione

che al colono dovesse spettare la quota del 55 per cento tanto ove si

applicasse la legislazione siciliana, quanto quella nazionale. Ciò

nondimeno dichiarava di non potersi pronunciare, in questa fase del

giudizio, su quelli che sono i presupposti di fatto che consentono di

accogliere o respingere tale assunto, giacché, a suo parere, una

simile decisione potrebbe essere adottata soltanto con la sentenza

definitiva. E poiché, in astratto, l'applicazione dell'una e

dell'altra legge porterebbe a ripartire il prodotto in misura diversa,

ritornava rilevante la soluzione della questione. Nel merito osservava

che la legge siciliana del 1966, emanata quando era già sopravvenuta

la legge nazionale di riforma agraria, è venuta a perdere il carattere

di transitorietà proprio delle leggi anteriori, che costituiva il

requisito necessario secondo la giurisprudenza della Corte, a

giustificare una disciplina regionale dei rapporti di diritto privato e

che altresì nella legge suddetta non è contenuto alcun accenno ad

eccezionali situazioni locali, o ad esigenze dettate da pubblici

interessi, e pertanto risulta violato l'art. 14 lett. a dello statuto

siciliano, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione. Che se

poi il legislatore regionale avesse inteso con detta legge adeguare

alle esigenze locali la legislazione nazionale in virtù di

un'interpretazione estensiva dell'art. 117, ultima parte, della

Costituzione, si sarebbe verificata, in relazione a quest'ultimo, altra

violazione dell'art. 14 dello statuto. Infatti fanno difetto i

presupposti necessari a legittimare tale interpretazione, sia pel fatto

che l'art. 15 della legge statale non contiene alcuna delega ad

adeguare alle esigenze locali la legislazione regionale, sia perché

tale legge detta disposizioni incompatibili con quelle della legge

regionale, mentre, d'altra parte, la successiva legge del 1966, ha

valore costitutivo ponendo norme nuove rispetto a quelle statali,

sicché non potrebbe trovare la sua fonte di validità nell'art. 117.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25

febbraio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9

del 25 febbraio 1967.

Avanti la Corte costituzionale si è costituito il solo Presidente

della Regione siciliana, patrocinato dall'avv. Camillo Ausiello

Orlando, il quale in data 15 marzo 1967 ha depositato deduzioni

tendenti a dimostrare pregiudizialmente l'irricevibilità derivante dal

fatto che, ove risultassero dimostrate le deduzioni dell'attore secondo

le quali la ripartizione del prodotto dovrebbe avvenire in una stessa

misura, quale che fosse la norma da applicare, verrebbe a mancare del

tutto ogni rilevanza. E poiché di ciò dà atto la stessa ordinanza di

rimessione, la Corte potrebbe constatare l'errore contenuto nel

ragionamento secondo cui non potevano essere valutati in quella sede,

della delibazione della questione di costituzionalità, la fondatezza

della menzionata deduzione in fatto per dichiarare appunto

l'irricevibilità della questione stessa per difetto di rilevanza.

In via subordinata deduce l'infondatezza della medesima in base

alla considerazione che la legislazione regionale, fissando i criteri

legali di ripartizione del prodotti agricoli, si è proposto il fine,

espressamente dichiarato, dell'adeguamento del criteri stessi alla

ricorrente necessità di soddisfare l'interesse pubblico alla

ricomposizione del turbato equilibrio del fattori essenziali all'ordine

economico, indispensabile all'economia agricola di una zona meno

favorita dalle altre. Pertanto essa risulta legittima anche sulla base

del principi affermati dalla Corte costituzionale. Si contesta in

particolare l'affermazione che la legge siciliana del 1966, pel fatto

di avere adoperato l'espressione "continuano ad applicarsi" abbia

inteso sostituire una disciplina definitiva ad una temporanea e

transitoria, trattandosi invece, ora come in precedenza, di una

regolamentazione eccezionale, giustificata dalle particolarità della

situazione siciliana. Si contesta altresì che la legge statale n. 756

abbia tolto valore alla legge regionale del 1964, così da rendere

necessaria una nuova normativa con efficacia retroattiva. Ciò si

sarebbe potuto verificare solo nell'ipotesi che essa avesse apportato

una modifica dei principi fondamentali della legislazione in materia,

ciò che non è avvenuto. Persistendo la serie delle condizioni

particolari che ebbero a richiedere un determinato regolamento del

rapporti privati, in quanto influenti sulla situazione economica

generale, sull'incremento della produzione agricola e sulla pace

sociale delle campagne, deve ritenersi legittimo l'uso del potere

normativo proprio della Regione, senza che si possano far valere, in

contrario, scadenze temporali rigide. Fuori posto è infine ritenuto il

richiamo all'ultima parte dell'art. 117 della Costituzione che non può

trovare applicazione per le regioni a statuto speciale.

3. - In altre due cause promosse dallo stesso Adragna Nicola contro

altri suoi coloni ed aventi svolgimento parallelo alla precedente, il

pretore di Mazara del Vallo ha pronunciato altre due ordinanze di

rimessione identiche a quella testé esaminata. Dopo che esse sono

state regolarmente sottoposte a notificazione, comunicazione e

pubblicazione negli stessi numeri del periodici ufficiali sopra

indicati, è intervenuto nel giudizio avanti la Corte costituzionale il

Presidente della Regione siciliana rappresentato dallo stesso avv.

Ausiello Orlando il quale ha svolto deduzioni identiche a quelle viste

in relazione alla causa predetta.

4. - Altra questione di legittimità costituzionale delle leggi

regionali è sorta nel corso di una causa promossa avanti il pretore di

Lentini da Paternò Ettore contro Puglisi Sebastiano Alfio.

Nella sua ordinanza del 28 novembre 1966, dopo avere ricordato il

suo precedente provvedimento del 31 luglio 1964, che aveva dato luogo

alla decisione della Corte costituzionale consacrata nell'ordinanza n.

20 del 1965, di restituzione degli atti per il riesame della rilevanza

alla luce dello jus superveniens costituito dalla legge statale n. 756

del 1964, il pretore osserva innanzi tutto che la rilevanza risulta ora

dalla sopraggiunta legge regionale 3 giugno 1966, n. 13, la quale ha

espressamente disposto che in Sicilia debbono continuare a valere le

norme contenute nella legge regionale che era stata allora impugnata.

Nel merito, egli indica come motivi d'incostituzionalità delle due

leggi siciliane l'incompetenza della Regione a disciplinare rapporti di

diritto privato, con conseguente violazione dell'art. 14 dello statuto

siciliano, incompetenza tanto più evidente dopo l'emanazione della

seconda, che ha disposto in via non già temporanea ma definitiva.

Allega inoltre la violazione dell'art. 39 della Costituzione che

riconosce ai sindacati il diritto di stipulare contratti collettivi,

nonché la violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata

equiparazione di situazioni diverse, quali sono quelle relative ai

contratti di mezzadria rispetto agli altri di colonia parziaria, e nel

seno stesso di questi ultimi. Ed infine la violazione dell'art. 116

della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8

aprile 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13

del 25 marzo 1967. Avanti la Corte costituzionale si sono costituite

ambedue le parti private ed è intervenuto il Presidente della Regione

siciliana.

L'avv. Paolo Torrisi, nelle deduzioni in data 7 gennaio 1967,

svolge per il Paternò i motivi d'incostituzionalità della legge

enunciati nell'ordinanza del pretore, segnalando la carenza di

situazioni di eccezionalità e temporaneità che possano giustificare

le leggi impugnate (come risulta anche dal tenore dell'ultima di esse),

la sottrazione alle associazioni sindacali di ogni potere contrattuale

relativo alla materia in questione, ed il trattamento

ingiustificatamente paritario praticato alle diverse categorie del

coloni e del mezzadri, nonché ai rapporti relativi a terreni ed a

culture notevolmente diversi. Fa osservare che la legge statale (invece

di stabilire, come fa la regionale, che la quota del colono non possa

essere mai inferiore al 50 per cento dell'intera produzione) tiene

conto della diversità delle culture e si limita a disporre solo un

aumento in relazione alle quote di riparto esistenti in precedenza.

Conclude chiedendo che venga dichiarata la illegittimità

costituzionale delle due leggi, o in subordinata quella dell'art. 4

della legge n. 4 del 1964.

A sostegno di questi argomenti produce il "Patto Generale di

Colonia Parziaria per la conduzione del fondi rustici della Provincia

di Catania", ratificato dalla Confederazione nazionale fascista degli

agricoltori il 5 maggio 1934 e dalla Confederazione nazionale sindacati

fascisti dell'agricoltura il 30 aprile 1934 e pubblicato nel Foglio

degli Annunzi Legali della Provincia di Catania n. 94 del 25 maggio

1934, nonché alcuni contratti di colonia intervenuti fra parti

diverse.

L'avv. Angelo Stella, per il Puglisi, afferma invece nelle

deduzioni presentate il 25 marzo 1967, che le questioni proposte sono

infondate. A dimostrazione di ciò ricorda che la Regione siciliana ha

potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura, ai sensi

dell'art. 14, lett. a, ed ha altresì competenza legislativa in materia

di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17,

lett. f, dello Statuto, nei quali possono farsi rientrare quelli

relativi alla colonia migliorataria; mette in rilievo che la legge

statale n. 756 del 1964 non può essere considerata legge definitiva

sui contratti agrari, per cui le leggi siciliane conserverebbero il

carattere di eccezionalità e di temporaneità che ne giustifica la

conformità alla Costituzione; osserva che le leggi regionali suddette

suppliscono alla mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione,

che avrebbe consentito la stipulazione, in via di contrattazione

collettiva, di condizioni più favorevoli ai coloni; afferma che l'art.

3 della Costituzione è attuato e non violato dall'art. 4, ultimo

comma, della legge regionale n. 4 del 1964, per effetto

dell'eliminazione delle cosiddette rendite differenziali. In linea

subordinata afferma che le leggi regionali possono essere considerate

come norme di natura regolamentare destinate ad attuare la legge

statale n. 756 del 1964, nel qual caso le une e le altre dovrebbero

essere interpretate in modo da realizzarne la reciproca integrazione.

A sostegno di questi argomenti la difesa del Puglisi produce

anch'essa il "Patto Generale" per la Provincia di Catania sopra

ricordato, nonché il "Patto Generale di colonia migliorataria per le

provincie della Sicilia", stipulato a Roma il 28 febbraio 1938 fra la

Confederazione fascista proprietari ed affittuari conduttori, la

Confederazione fascista del lavoratori dell'agricoltura e la

Federazione nazionale fascista del coloni e mezzadri.

Si è costituito anche il Presidente della Regione siciliana,

rappresentato dall'avv. Camillo Ausiello Orlando che, nelle sue

deduzioni presentate il 29 marzo 1967, conclude per l'infondatezza

della questione, sottolineando, con gli stessi argomenti già visti in

relazione alla causa precedente, l'eccezionalità della situazione

dell'agricoltura siciliana. Fa rilevare che l'art. 15 della legge n.

756 afferma il carattere generale attribuibile al criterio del favor

verso il concessionario del fondo sicché deve avere applicazione anche

quando trovi la sua fonte in leggi regionali. La legge n. 13 del 1966,

nel dichiarare il mantenimento delle norme del 1964, ne ha voluto

riaffermare il carattere eccezionale loro proprio, sicché infondate

sono le censure di violazione degli artt. 116 della Costituzione e 14

dello Statuto. Dopo avere affermato che ugualmente infondate sono le

altre violazioni dell'art. 39 (dato che esso non importa una riserva

di potestà normativa alle associazioni sindacali) e dell'art. 3 (dato

che nella specie l'assoggettamento ad un regolamento minimo

inderogabile relativo a situazioni di fatto non in tutto identiche

trova giustificazione nelle ragioni sociali connesse all'eccezionale

situazione ambientale) chiede che siano dichiarate non fondate le

questioni prospettate.

In una memoria depositata il 25 gennaio 1968 l'avv. Torrisi svolge

ulteriormente gli argomenti favorevoli alla tesi

dell'incostituzionalità, ed in particolare insiste sulla mancanza

della situazione di eccezionalità che dovrebbe giustificare la deroga

al limite dei rapporti privati, e sulla violazione dell'art. 3 della

Costituzione che sarebbe realizzata dal secondo comma dell'art. 4 della

legge n. 4 del 1964, secondo il quale a in ogni caso la quota del

colono non può essere inferiore al 50 per cento dell'intera

produzione".

Sul primo punto fa rilevare come non sussistano differenze notevoli

fra le condizioni dell'agricoltura siciliana e quella delle altre

regioni italiane, giacché le differenze sussistono, dovunque, soltanto

fra le aree montagnose, quelle collinose, quelle di pianura, ecc.

Afferma inoltre che uno stato di eccezionalità, quale richiesto per

far sorgere la competenza regionale, secondo i principi costantemente

affermati da questa Corte, con le sentenze n. 6 del 1958 e n. 53 del

1962, non può ammettersi quando ad essa si fa richiamo da oltre venti

anni, essendovi evidente contraddizione fra tale durata e l'allegata

straordinarietà della situazione. E che tale eccezionalità non

sussista risulterebbe anche dalla mancanza di ogni riferimento ad essa

nel corso del lavori preparatori. Ciò è confermato dalla legge del

1966 che si richiama alle finalità dell'art. 1 della legge nazionale

fatte consistere nel conseguimento di equi rapporti sociali, finalità

cioè uniforme in tutto il territorio dello Stato, senza che per essa

possa ricorrere alcun limite temporale di validità.

Sul secondo punto fa presente come la situazione contrattuale

relativa agli agrumeti presenti in Sicilia una notevole varietà, e

come alla diversità delle quote dei prodotti attribuite ai coloni

corrisponda una analoga diversità delle quote di spese attribuite ai

proprietari: in virtù della legge impugnata, invece, mentre le quote

coloniche sarebbero elevate tutte al 50 per cento, gli oneri

contrattualmente assunti dai concedenti, in vista della maggiore quota

ad essi spettante, rimarrebbero immutati a loro carico, con conseguente

ingiustificata discriminazione a danno di questi ultimi ed in contrasto

con quanto era disposto dai precedenti contratti collettivi del 1934 e

1938, che consentivano la revisione dell'assunzione totale del

principali oneri di gestione convenuti contrattualmente dal concedente:

mentre la legge regionale non contiene alcuna disposizione in ordine

alla ripartizione delle spese. Risulta così violato il criterio

interpretativo fissato da questa Corte, secondo cui a situazioni

diverse non può essere imposta una medesima disciplina legislativa

(sentenza n. 53 del 1958). Fa osservare come precedenti leggi in

materia disponevano con criteri meglio corrispondenti alla varietà

delle situazioni, mentre una garanzia minima in misura rigida del 50

per cento come quella ora disposta, era prevista solo nell'ipotesi di

nudo terreno.

Nella memoria depositata in data 6 aprile 1968 dalla difesa del

Puglisi si svolgono invece gli argomenti favorevoli all'affermazione

dell'infondatezza delle questioni, ed in primo luogo si dichiara di non

rinunziare alle tesi della competenza esclusiva della Regione siciliana

nella materia dell'agricoltura, intesa come comprensiva del rapporti

privati. A questo scopo viene analiticamente esaminato che cosa debba

intendersi contenuto in tale materia e si perviene alla conclusione che

i contratti agrari vi sono compresi. Si aggiunge poi che tali rapporti

sarebbero comunque compresi nella materia "legislazione sociale",

prevista nell'art. 17, lett. f, dello Statuto, ed a conclusione della

dettagliata indagine, estesa anche all'aspetto economico della

questione, si conclude che le leggi impugnate, ove considerate emanate

nell'esercizio di questa competenza, potrebbero essere ritenute

illegittime soltanto in mancanza di condizioni particolari proprie

della Sicilia che le giustificassero. Ove la Corte entrasse in questo

ordine di idee, però, dovrebbe disporre le indagini necessarie per

stabilire se tali condizioni particolari sussistano o meno.

Dopo avere argomentato per dimostrare che la legge statale n. 756

del 1964 non è la legge definitiva sui patti agrari, ma una "legge

ponte", e che pertanto non si è ancora realizzato il termine finale,

previsto per la propria efficacia dalla legge n. 4 del 1964 (come

interpretativamente chiarito con la legge n. 13 del 1966), la difesa

del Puglisi svolge un'ulteriore amplissima argomentazione per

dimostrare come siano stati comunque applicati nella specie i principi

di cui alla sentenza della Corte n. 6 del 1958.

Esclusa per questi motivi l'incostituzionalità della legge n. 4

del 1964, si afferma a questo punto che, una volta ciò stabilito, la

Corte dovrebbe decidere se tale legge continui ad avere vigore ai sensi

dell'art. 15 della legge statale: se così fosse, infatti, la legge n.

13 del 1966 potrebbe essere ritenuta superflua, ma non

incostituzionale. In contrario non potrebbe d'altronde argomentarsi

dalle ordinanze della Corte n. 19 e 20 del 1965, che non avrebbero come

loro presupposto la cessazione di efficacia della legge regionale

impugnata, ma costituirebbero un mero atto di sensibilità verso i

giudici di merito, ritenuto opportuno in seguito alla modificazione

della situazione normativa.

La memoria si conclude con le argomentazioni dirette a dimostrare

l'infondatezza delle dedotte violazioni degli artt. 3 e 39 della

Costituzione, in relazione alle quali vengono sviluppati i concetti

già enunciati nelle deduzioni.

5. - Una simile questione di legittimità costituzionale sorgeva

altresì nel corso di una controversia avanti il giudice conciliatore

di Alcamo, sezione di Bagolino, tra il proprietario Giuseppe Di

Giovanni ed il colono Giuseppe Impellizzeri. In questo giudizio, il 3

marzo 1967, il giudice conciliatore pronunciava una sentenza non

definitiva, con la quale respingeva una eccezione di incompetenza, ed

una separata ordinanza con la quale rimetteva alla Corte la questione

di legittimità costituzionale delle due leggi regionali.

L'ordinanza non contiene una vera e propria motivazione circa la

rilevanza della questione, mentre una pur succinta motivazione sul

punto si trova nella coeva sentenza non definitiva. Circa la non

manifesta infondatezza della questione, l'ordinanza denuncia la

violazione del principio di eguaglianza che conseguirebbe alla mancata

fissazione della durata dell'efficacia delle predette leggi; la

violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione derivante dalla norma

che ripartisce i prodotti in maniera diversa da quanto

convenzionalmente stabilito, e la violazione degli artt. 117 della

Costituzione e 14 dello Statuto siciliano, inerente al fatto che il

legislatore regionale ha disciplinato rapporti di diritto privato, e

per di più in modo contrastante con i principi generali stabiliti

dalle leggi dello Stato.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27

maggio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21

del 6 maggio 1967. Nessuno si è costituito, né è intervenuto nel

giudizio avanti la Corte costituzionale.

6. - Le leggi siciliane sulla ripartizione dei prodotti agricoli

venivano poi denunziate anche durante una controversia pendente tra

Adragna Agostino e Chiaromonte Andrea (ed altri) avanti il pretore di

Partanna ed avente ad oggetto la ripartizione del prodotti di un fonda

di proprietà dell'attore e coltivato dall'attore e coltivato dai

convenuti, nonché la convalida del sequestro della percentuale del

frutti dell'annata agraria 1964 - 65 che era in contestazione.

Nell'ordinanza in data 2 aprile 1967 il pretore osservava innanzi

tutto che la legge regionale n. 13 del 1966 è applicabile nella

fattispecie; ciò che vale a conferire rilevanza alla questione.

Il pretore ne illustra la non manifesta infondatezza svolgendo

l'argomento già utilizzato anche nelle ordinanze precedentemente

esaminate e relativo alla carenza di quelle condizioni particolari che

potrebbero consentire alla Regione siciliana di disciplinare rapporti

di diritto privato. Escludendo, d'altronde, che la legge n. 13 del

1966 possa essere considerata come diretta ad attuare l'art. 15 della

legge statale n.756 del 1964, il pretore solleva la questione di

legittimità di tale legge per violazione degli artt. 41 e 42 della

Costituzione, in relazione all'art. 14, lett. a, dello Statuto

siciliano.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11

novembre 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43

del 30 settembre 1967. Nessuno si è costituito avanti la Corte.

7. - Infine, nel corso di quattro cause vertenti fra Consiglio

Fortunata e Carpinteri Pasquale, da un lato, e Musco Gregorio, Cirino

ed Alfio e Santocono Cirino, dall'altro lato, ed aventi oggetti

analoghi a quelli fin qui esaminati, il Tribunale di Siracusa

pronunciava il 25 settembre 1967 quattro ordinanze identiche con le

quali denunciava le due leggi regionali per violazione degli artt. 14,

lett. a, dello Statuto siciliano e 3,42 e 44 della Costituzione.

Nel provvedimento si mette in rilievo, con argomenti analoghi a

quelli contenuti nelle ordinanze precedentemente ricordate, come la

legislazione regionale possa interferire nei rapporti privati soltanto

in circostanze di provvisorietà e di eccezionalità che non ricorrono

nel caso delle leggi n. 4 del 1964 e n. 13 del 1966, le quali sono al

tempo stesso definitive e contrastanti con la legislazione statale.

Dopo avere diffusamente motivato intorno a questa principale ragione

d'incostituzionalità delle due leggi regionali, il Tribunale accenna

altresì alla violazione degli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione che

esse realizzerebbero, quanto al primo, per il fatto di dettare una

disciplina che contrasta in modo stridente con quella stabilita dalla

legge nazionale e, quanto agli altri due, per il fatto di non essere

informate al fine di assicurare il razionale sfruttamento del suolo ed

equi rapporti sociali.

Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24

febbraio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7

del 17 febbraio 1968. In una soltanto delle quattro cause si sono

costituite davanti alla Corte le due parti private ed è intervenuto il

Presidente della Regione siciliana.

L'avv. Paolo Torrisi, per il Carpinteri e la Consiglio, richiama

nelle deduzioni presentate il 12 febbraio 1968, i termini della

questione e chiede che la Corte dichiari l'illegittimità

costituzionale delle due leggi siciliane pel difetto di competenza

della Regione, o, quanto, meno, del solo art. 4 della legge n. 4 del

1964 pel contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con gli artt. 42

e 44 della Costituzione, in difformità con la legislazione statale.

L'avv. Angelo Stella, per i convenuti, nelle deduzioni presentate

il 22 gennaio 1968, svolge argomentazioni analoghe a quelle viste in

relazione al giudizio promosso dall'ordinanza del pretore di Lentini,

aggiungendo che la legge regionale del 1964 costituisee applicazione

dell'art. 3 della legge statale n. 311 del 1944, ed estensione ai fondi

a cultura ad agrumeto o ortiva o industriale della legge regionale n.

11 del 1947. Nega poi ogni fondamento anche al motivo addotto dal

Tribunale circa la violazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione. A

sostegno delle proprie deduzioni produce copia fotostatica del

contratto stipulato fra il Carpintero ed il dante causa del convenuti

il 1 novembre 1934 e, con successiva produzione del 13 marzo 1968,

sottopone altresì alla Corte alcuni contratti analoghi stipulati fra

parti estranee alla causa, nonché una lettera del Ministero

dell'agricoltura in data 12 dicembre 1964, indirizzata a tale Cirino

Risuglia da Lentini nella quale si esprime parere favorevole alla

prevalenza della legge regionale sulla statale.

Infine l'avv. Ausiello Orlando per il Presidente della Regione

siciliana ha presentato anch'egli il 27 febbraio 1968, proprie

deduzioni, nelle quali conclude per l'infondatezza della questione e

svolge argomentazioni parzialmente identiche a quelle viste in

relazione ai giudizi promossi dalle ordinanze del pretore di Mira del

Valle e del pretore di Lentini. Sviluppando più ampiamente l'argomento

fondato sull'esistenza di una situazione di "ricorrente"

eccezionalità, la difesa della Regione osserva che l'apprezzamento

circa il perdurare dell'eccezionalità della situazione ambientale

involge una valutazione di esigenze economiche e sociali che inerisce

all'attività politica dell'organo legislativo, non sindacabile in sede

di controllo di legittimità costituzionale (sentenza n. 45 del 1966).

La legge regionale n. 13 del 1966, d'altronde, non contrasterebbe con

la legge statale n. 756 del 1964: anche quest'ultima infatti è

formata al criterio del favor verso il concessionario del fondo

(dichiarato nella relazione ministeriale e posto in rilievo

nell'articolo iniziale a guisa di preambolo della legge) il quale si

esplica nella norma contenuta nello stesso art. 1, che fa salvi i

rapporti derivanti da contratti individuali o collettivi più

favorevoli al mezzadro o colono, nonché le norme ad essi più

favorevoli risultanti dagli usi o dalle consuetudini. Ne consegue che

tale criterio deve indurre l'interprete ad escludere una applicazione

irrazionalmente restrittiva di tale norma alle sole ipotesi di

situazioni di maggior favore aventi fonte negoziale o fonte normativa

non scripta, e che il carattere generale della legge statale consente

di interpretare l'art. 15 nel senso di far salva la speciale normativa

regionale esistente, sempreché conforme ai principi fondamentali della

prima, e con la sola riserva già menzionata della salvezza delle

situazioni di maggior favore verso il concessionario del fondo. E

poiché nella specie tali condizioni si verificano, la legge regionale

n. 13 del 1966 può intendersi come diretta soltanto a chiarire la

permanenza del vigore della precedente legge n. 4 del 1964 senza per

nulla innovare sulla sua natura eccezionale, collegata alla persistenza

della situazione ambientale che aveva dato luogo alla sua emanazione.

Circa la dedotta violazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione,

infine afferma che non riesce a comprendersi il richiamo, giacché è

proprio alla instaurazione di equi rapporti sociali tra i concedenti

della terra e coloro che a diverso titolo esplicano nella terra la loro

attività che sono dirette le norme in questione (diverso risultando

perciò il caso in esame da quello deciso con la sentenza n. 78 del

1958 della Corte, richiamata nell'ordinanza). Conclude insistendo nella

richiesta di dichiarazione di infondatezza.

In data 9 aprile 1968 l'avv. Torrisi ha depositato altre note

difensive per Carpinteri Pasquale, ed in esse fa considerare come la

recente sentenza di questa Corte n. 16 del 1968, pur non avendo preso

posizione sul punto se la legge n. 756 abbia effettivamente attuata la

riforma del contratti agrari, ha tuttavia riconosciuto che essa ha

comunque posto in essere un nuovo regime del contratti medesimi. E

poiché la legge regionale del 1964 aveva dettato disposizioni valide

fino a quando non fosse intervenuta a una legge di riforma", questa non

può non essere la n. 756, definitiva o meno che sia.

Donde la conclusione che il termine di efficacia della prima legge

impugnata è scaduto e che è venuto meno, in relazione alla seconda,

il requisito della temporaneità, dato che essa è di per sé priva di

una corrispondente indicazione.

Anche la difesa del fratelli Musco ha in data 8 aprile 1968

presentato altra memoria nella quale si riporta agli argomenti esposti

nella causa promossa avanti al pretore di Lentini ed aggiunge che la

recentissima sentenza della Corte conferma che la legge n. 756 del 1964

non è quella definitiva sui contratti agrari, il che risulta altresì

da alcuni discorsi di personalità politiche e da un progetto di legge

che il Governo avrebbe intenzione di presentare all'inizio della

prossima legislatura.

Inoltre la difesa stessa confuta le argomentazioni di parte avversa

circa la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, citando

casi di applicazione per legge di un minimo garantito a favore del

mezzadri, e facendo rilevare come l'attribuzione del carico delle spese

al concedente, in misura maggiore o anche totale, non sia

ingiustificato. Considerato in diritto :

1. - Le undici cause, vertendo sullo stesso oggetto e

congiuntamente trattate nell'udienza pubblica, vanno riunite e decise

con unica sentenza.

2. - Occorre far precedere l'esame delle censure, comuni a tutte le

ordinanze, riguardanti le leggi regionali nel loro complesso, in

quanto, se esatte, assorbirebbero le altre. La prima fra esse denuncia

la violazione dell'art. 14, lett. a, della legge costituzionale n. 2

del 1948, di conversione in legge dello Statuto della Regione

siciliana, in cui la legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, sarebbe

incorsa per avere disciplinato materia relativa a rapporti di diritto

privato senza che ricorressero gli estremi della temporaneità e della

eccezionalità della situazione ambientale cui essa intese provvedere,

e la cui presenza, a tenore della giurisprudenza di questa Corte

condiziona lo spostamento della competenza legislativa dallo Stato, cui

spetta in via normale, alla Regione. La censura, se riferita al momento

dell'emanazione della legge, non è fondata dato che questa ha disposto

in via temporanea, come testualmente risulta dall'art. 1 che ne limita

in modo preciso la durata "fino a quando non sarà emanata una legge di

riforma del contratti agrari", cioè con previsione di un termine

finale identico a quello già impiegato nella precedente legge

regionale 26 giugno 1952, n. 16, che la Corte, con la sentenza n. 6

del 1958, ebbe a ritenere idoneo a conferirle il richiesto carattere di

temporaneità. Ad analoga conclusione deve giungersi anche per quanto

riguarda l'altro requisito della eccezionalità. La sentenza prima

ricordata, emessa sulla questione di legittimità costituzionale della

legge regionale n. 11 del 1947 nonché delle successive che ebbero a

prorogare la durata della prima, e che regolavano, sia pure con

modalità in parte diverse, gli stessi rapporti oggi in discussione,

relativi alla ripartizione del prodotti fra concedenti e coloni nei

contratti di colonia parziaria, statuì nel senso che la particolare

disciplina introdotta dalle leggi in parola trovava giustificazione

negli squilibri esistenti nell'Isola in ordine ai rapporti stessi, che

avrebbero reso inadeguata l'applicazione della legislazione statale,

con effetti dannosi per la situazione generale economica, per

l'incremento della produzione agricola e per la pace sociale nelle

campagne. La Corte non ha ragione di discostarsi dal precedente

orientamento e ritiene infondate tanto le deduzioni del difensore del

coloni, nelle cause promosse con le ordinanze del pretore di Lentini e

del Tribunale di Siracusa, argomentate dall'assolutezza che sarebbe da

assegnare alla competenza regionale anche in materia di contratti

agrari, quanto quelle della opposta difesa dei concedenti, nel senso

che non sarebbe da considerare temporanea una disciplina, quale quella

in oggetto, che perdura da circa un ventennio. Infatti, il requisito

della temporaneità (obiettivamente risultante dalla apposizione del

termine ricordato, certus an, anche se incertus quando) non è da

apprezzare in astratto bensì con riferimento ad un concreto stato di

cose che presenti caratteri abnormi, ritenuti tuttavia soggetti di uri

processo di trasformazione dal cui compimento se ne attende la

eliminazione (come è stato confermato dalla Corte anche con la

sentenza n. 53 del 1962). Poiché non risulta che all'atto di entrata

in vigore della legge in esame la situazione che aveva dato luogo alle

anteriori proroghe abbia subito del mutamenti apprezzabili, non può

non essere confermato il giudizio di legittimità espresso in occasione

delle precedenti statuizioni, di analogo contenuto. Non varrebbe

opporre che anche nei riguardi dell'economia agraria delle restanti

parti dello Stato sia in atto un analogo processo, poiché tale

circostanza non toglie che il suo svolgimento incontri, in via di

fatto, più gravi ostacoli in una zona, come la Sicilia, nella quale

operano fattori ritardatari, d'indole geografica, climatica,

demografica, tradizionalistica, tali da giustificare interventi più

specificamente rivolti ad attenuarne la portata.

3. - Poiché, come si è ricordato, la legge denunciata aveva

previsto, quale evento risolutore della propria efficacia, l'emanazione

di una legge di riforma del contratti agrari, è da ritenere che il

sopravvenire della legge statale 15 settembre 1964 abbia determinato la

cessazione del suo vigore. Non vale, per giungere a diversa

conclusione, invocare la sentenza di questa Corte n. 16 del 1968

secondo cui la citata legge n. 756, se ha posto in essere un nuovo

regime dei contratti agrari, non ha escluso, ed anzi ha implicitamente

ammesso la non definitività della disciplina della medesima apportata.

Infatti la legge siciliana conteneva una precisa manifestazione di

volontà intesa a subordinarne la vigenza al sopravvenire di "una legge

di riforma", e nessun dubbio può sorgere sul punto che la legge n.

756, in considerazione sia del titolo che la contrassegna e sia della

materia regolata, possegga tale carattere (secondo ha ammesso anche la

difesa della Regione, nelle sue deduzioni del dicembre 1966,

sull'ordinanza del pretore di Noto).

4. - Per potere poi valutare la fondatezza delle censure in esame

con riferimento alla situazione successiva al 7 ottobre 1964, data di

entrata in vigore della legge n. 756, che assume rilievo per le cause

nelle quali vengono in considerazione rapporti relativi ad annate

agrarie successive all'autunno del 1964, si deve accertare quale

normazione sia ad essa applicabile.

Con l'emanazione della menzionata legge n. 756 il legislatore

nazionale, pur riservandosi una più compiuta disciplina del limiti

entro cui contenere l'autonomia privata in materia di contratti agrari,

ha tuttavia dato vita ad un'ampia riforma rivolta al fine di elevare le

condizioni di vita del mezzadri e coloni, realizzando così più equi

rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura. L'intento di

conferire la massima ampiezza alla riforma stessa, e nello stesso tempo

di adeguarne le modalità alle situazioni particolari che fossero state

in passato oggetto di apposita disciplina ha evidentemente ispirato la

disposizione dell'art. 15, che, con formulazione ampia, ha disposto

l'applicabilità ai contratti agrari delle disposizioni legislative

vigenti in materia, in quanto non incompatibili con le nuove norme che

venivano emanate, né interamente regolate da queste. Non sembra dubbio

che fra tali disposizioni siano da includere anche quelle della legge

regionale, che appunto vigeva al momento in cui l'art. 15 è

sopravvenuto. Sarebbe infatti del tutto ingiustificato non comprendervi

proprio quelle in essa contenute, le quali costituivano, fra tutte le

altre, il gruppo più rilevante, ed in ordine alle quali si presentava

più pressante l'esigenza di decidere circa la loro sorte, dipendente

com'era dall'intervento della nuova disciplina statale. Appare chiaro

dalla sua stessa formulazione che funzione dell'art. 15 non è stata

quella di operare una recezione delle disposizioni della legge

regionale n. 4 del 1964 (sicché si può prescindere da ogni indagine

circa la ammissibilità nella specie di tale figura) bensì solo di

consentire la loro permanenza nel tempo pur dopo la sua emanazione. La

manifestazione di volontà del legislatore ordinario in questo senso in

tanto può ritenersi valida, in quanto risulti contenuta nell'ambito

della Costituzione, tale quindi da non determinare alcuno spostamento

nell'ordine delle competenze rispettive, dello Stato e della Regione,

il che si sarebbe verificato se il citato articolo avesse inteso

mantenere in vita sine die e incondizionatamente le norme regionali in

materia di rapporti fra privati. In realtà il prolungamento della

vigenza della legge regionale n. 4 deve intendersi effettuata nel

presupposto del mantenimento del caratteri che originariamente la

contrassegnavano e la rendevano valida, non solo di eccezionalità, ma

anche di temporaneità, nel senso cioè di condizionarne la durata in

limiti analoghi a quelli stabiliti dall'art. 14 per la proroga del

contratti in corso, e cioè "fino a nuova disposizione"; limiti

ritenuti sufficientemente determinati dalla sentenza n. 16 del 1968,

già ricordata.

5. - Nessun mutamento in ordine alla situazione normativa così

voluta realizzare allo scopo di mantenere in vita, senza soluzione di

continuità, le speciali disposizioni di maggior favore per i

lavoratori, ha sopportato la Regione, con la legge n. 13, sopravvenuta

dopo più di un anno e mezzo dalla n. 756, con cui si dispone la

continuazione del vigore, nel suo territorio, della precedente legge n.

4 del 1964 "in applicazione dell'art. 15, ed in relazione alle

finalità ed ai principi stabiliti nell'art. 1" (della stessa legge n.

756). Nessun altro carattere le si può attribuire che non sia quello

meramente dichiarativo di effetti già verificatisi all'infuori di

essa, e ad essa in nessun modo collegati. Mancando quindi alla legge

una sua propria operatività, non sorge neppure la questione della

efficacia retroattiva di tale operatività, sicché non occorre

indagare se un'efficacia di tal genere possa essere assunta dalle leggi

regionali.

Non vale, a contestare l'esattezza dell'interpretazione così data

all'art. 15, l'obiezione che la difesa del concedenti crede poter

desumere dalla parte di detta disposizione che limita la prevista

applicazione delle leggi vigenti solo "per quanto non espressamente

previsto dalla presente legge" e che pertanto non potrebbe effettuarsi

nei confronti degli artt. 2 e 4 della legge regionale n. 4, dato che la

legge n. 756 ha già, negli artt. 9 e 10, regolato la materia stessa.

In contrario, è da osservare che un'espressa previsione quest'ultima

legge non contiene per quanto riguarda il punto che è oggetto

specifico di uno dei motivi di impugnativa, che sarà appresso

esaminato, ossia l'assicurazione alla quota del colono di un minimo

irriducibile (disponendo la legge statale solo per quanto riguarda il

massimo attribuibile alla quota stessa). Tanto meno esatta deve poi

ritenersi la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 15 per il difetto

dell'altra condizione da esso posta, dell'essere le disposizioni

suscettibili di venire mantenute in vigore solo se non incompatibili

con la legge statale. Se l'articolo stesso si interpreti, come si deve,

in armonia con le finalità generali della legge di cui fa parte,

enunciate dal citato art. 1 (che, del resto, non fa che riprodurre il

principio del maggior favore per il contraente meno favorito, che è

comune a tutto il diritto riguardante i rapporti di lavoro), appare

evidente che esso, lungi dal risultare incompatibile con le norme

statali, ne svolge il motivo ispiratore, adeguandolo alle situazioni

particolari dell'Isola.

La considerazione enunciata per ultimo induce a ritenere che la

conclusione dell'infondatezza dei motivo esaminato, alla quale si è

prima pervenuti, potrebbe essere raggiunta anche all'infuori della

applicazione dell'art. 15, prescindendo cioè dalla sua presenza,

bastando muovere dalla considerazione dell'art. 1 della legge n. 756

ora richiamato, nella parte in cui fa salvi i rapporti derivanti da

contratti collettivi, e da norme consuetudinarie, in quanto dispongano

in modo più favorevole pel colono. Infatti, posto che alla legge è

consentito, oltreché fissare i limiti dell'autonomia collettiva

mediante l'emanazione di norme inderogabili, supplire in via temporanea

ed eccezionale alla attuale carenza della contrattazione ad opera delle

contrapposte categorie dei datori di lavoro e del lavoratori, dovuta

alla mancata applicazione dell'art. 39 della Costituzione (secondo ha

ritenuto la Corte con la sentenza n. 106 del 1962) può attribuirsi

alla disciplina regionale del rapporti di colonia parziaria, in quanto

ispirata a maggior favore per i coloni, efficacia equiparabile a quella

delle altre fonti menzionate dall'art. 1.

6. - Si devono ora prendere in esame le altre questioni di

legittimità costituzionale, le quali, come le precedenti, attengono

alla legge nel suo complesso. In ordine a quelle fra esse con cui si

denuncia la violazione dell'art. 39 della Costituzione, è sufficiente,

a mostrarne l'infondatezza, richiamare le considerazioni poco prima

enunciate, per quanto riguarda non solo la non avvenuta attuazione

dell'ordinamento sindacale, al quale, secondo l'articolo stesso, è

collegata la contrattazione collettiva di diritto pubblico, efficace

erga omnes, ma soprattutto la potestà, propria della legge, al fine

della tutela di superiori interessi generali, affidata alla valutazione

degli organi politici, di limitare l'ambito della contrattazione stessa

con norme da questa non derogabili.

Infondate, altresì, devono ritenersi le censure di violazione

dell'art. 41 (formulate dai pretori di Noto e di Mazara del Vallo, e

dal conciliatore di Alcamo), e dell'art. 42 (risultanti dalle ordinanze

del predetti pretore di Noto e conciliatore di Alcamo, nonché del

Tribunale di Siracusa) ed altresì dell'art. 44 (denunciate da

quest'ultimo giudice). Infatti la Corte ha ripetutamente avuto

occasione di affermare che non sono in contrasto con il principio

dell'autonomia contrattuale, quale può farsi discendere dall'art. 41,

primo comma, i limiti che ad essa la legge apponga allo scopo di

eliminarne le manifestazioni contrastanti con l'utilità sociale

(sentenza n. 4 e 7 del 1962, n. 30 del 1965); utilità cui, nella

specie, devono ritenersi corrispondenti le statuizioni impugnate,

secondo quanto si è in precedenza fatto rilevare. Ad analoga

conclusione deve giungersi in confronto alla dedotta violazione

dell'art. 42, il cui secondo comma consente alla legge di disciplinare

il godimento della proprietà dei privati in modo da assicurarne la

funzione sociale. Anche in ordine all'art. 44 è da rilevare come

esso, oltre a riaffermare, in confronto alla proprietà terriera, i

limiti già previsti in modo più generale dai due precedenti articoli,

ammette che a carico della medesima siano imposti vincoli ed obblighi

con lo specifico scopo di ricondurre ad equità i rapporti fra le parti

che intervengono nell'attività produttiva, ed altresì prevede

l'adeguamento della sua disciplina alle esigenze particolari delle

varie "regioni agrarie"; adeguamento che, se pure specificamente

riferito ai limiti di estensione delle proprietà, sembra altresì

effettuabile allorché sussistano situazioni d'ordine locale atte a

giustificare differenziazioni di disciplina contrattuale.

Ancora minore fondamento hanno poi i motivi dedotti dall'art. 116

della Costituzione, richiamato dal pretore di Lentini, riguardante il

conferimento di forme speciali di autonomia ad alcune Regioni, e quindi

del tutto estraneo alla presente fattispecie, e dall'art. 117 della

Costituzione, che riguarda solo le Regioni a statuto ordinario e non

trova applicazione nei confronti della Regione siciliana, né delle

altre a statuto speciale (vedi sentenza n. 24 del 1958 e n. 11 del

1959).

Le ordinanze del pretore di Noto e del conciliatore di Alcamo

denunciano la illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale

anche sotto l'aspetto della violazione dell'art. 3 della Costituzione,

ma in termini estremamente generici (mettendo in rilievo l'incidenza

che la incertezza circa la durata della legge regionale esercita sullo

svolgimento dell'iniziativa economica privata e sul godimento della

proprietà, ed altresì lo squilibrio, non meglio precisato, che si

verrebbe a determinare fra le due categorie, dei concedenti e del

coloni): in termini tali cioè da ricondurre il motivo stesso o a

quelli già esaminati, riguardanti la violazione degli artt. 41 e 42,

oppure all'altro, che sarà oggetto di successivo esame, con cui si fa

valere il contrasto con il principio di eguaglianza in modo specifico,

con riferimento cioè a singole disposizioni regolanti i rapporti

controversi.

7. - Di tal fatta è la censura che si rivolge all'art. 4, secondo

comma, della legge del 1964, ritenuto contrastante con l'art. 3 della

Costituzione dalle ordinanze del pretori di Noto e di Lentini, del

conciliatore di Alcamo e del Tribunale di Siracusa, tutte relative a

controversie aventi ad oggetto ripartizione di prodotti di fondi a

culture arboree o arbustive. L'articolo predetto, innovando agli artt.

11 legge regionale n. 4 e n. 11 del 1947; 1 legge regionale n. 44 del

1949; 1 legge regionale n. 44 del 1950; 1 e 2 legge regionale n. 43 del

1951; 3 legge regionale n. 16 del 1952; 1 legge regionale n. 13 del

1963, ha stabilito per i rapporti di colonia relativi a tali culture,

oltre all'aumento del 5 per cento della quota pattuita a favore del

colono, l'obbligo, in ogni caso, di determinare quest'ultima in misura

non inferiore al 50 per cento dell'intera produzione; estendendo così

alle culture ad agrumi lo stesso minimo già previsto per le altre

culture arboree dalla menzionata legge regionale n. 11 del 1947. La

violazione del principio di eguaglianza è fatta consistere

nell'uniformità del trattamento disposto per situazioni fra loro

diseguali, quali deriverebbero dalla diversità delle condizioni

stabilite con i singoli contratti individuali, in base ai quali l'onere

delle spese di cultura è diversamente distribuito fra le parti

contraenti, dalla differente feracità delle zone agrarie, e la

differente misura degli investimenti pel miglioramento della

produzione. La censura non è fondata. Infatti la disposizione in

oggetto, mentre ha tenuto conto della diversità delle situazioni

statuendo un aumento del 5 per cento della misura di ripartizione

stabilita contrattualmente, ha poi voluto eliminare quelle fra le

situazioni stesse caratterizzate da una ripartizione della quota del

colono manifestamente inadeguata (come per es. quella risultante dal

rapporto Carpinteri - Musco, portato avanti al Tribunale di Siracusa,

che prevede pel colono la quota solo di un terzo del prodotto, pur

risultando addossate a questi alcune delle spese). Il fatto che il

colono meno avvantaggiato, in conseguenza di pattuizioni per lui

particolarmente sfavorevoli, ottenga un trattamento superiore a quello

dell'altro, originariamente più favorito, non contrasta ma anzi fa

applicazione del principio di eguaglianza. Né a diverso avviso può

giungersi in considerazione della circostanza, fatta valere dai

ricorrenti, della diversa feracità del suolo perché essa non è, di

per sé sola, in quanto dovuta a fatti naturali, sufficiente a

giustificare la diversità nella ripartizione del prodotto, che se ne

vorrebbe far derivare. Neppure decisivo è l'argomento desunto dalla

distribuzione dell'onere delle spese, nel senso che l'elevamento della

quota del colono è fonte di sperequazioni perché è determinato in

misura sempre eguale, anche quando l'onere predetto grava solo sul

concedente. A parte la considerazione che alcuni di tali oneri sono

contrattualmente addossati al colono, o in tutto o in parti

proporzionali alle rispettive quote, è da osservare che non è

irragionevole attribuire al colono la metà del prodotto a titolo di

retribuzione delle sue prestazioni lavorative, che, specie per gli

agrumeti, assumono carattere di notevole impegno, per la loro

continuità e per l'accuratezza che richiedono. Risulta del resto

provato che i contratti collettivi che vigevano in Sicilia, o nelle sue

parti più feraci, prevedevano, come criterio normale di ripartizione,

il 50 per cento, pur addossandosi al colono oneri diversi da quelli

della pure prestazione di attività lavorativa; sicché la legge che ne

riafferma ed estende l'applicazione, lungi dal ritenersi aberrante,

come sostiene la difesa del concedenti, appare contenuta nei limiti

della ragionevolezza; limiti al cui rispetto deve essere circoscritto

il sindacato di legittimità costituzionale (v. la più recente

sentenza n. 30 del 1966). È stato opportunamente osservato che l'art.

10 della legge n. 756, di cui pure si lamenta la non applicazione alla

Sicilia, per effetto della deroga ad essa apportata dal secondo comma

dell'art. 4 in esame, se non contiene prescrizione di minimi a favore

del coloni, tiene conto di pattuizioni così favorevoli per costoro da

esigere l'apposizione, nei loro confronti, di un limite inverso, cioè

di un massimo non sorpassabile, fissato nella misura del 90 per cento.

Esigenza evidentemente non verificabile in Sicilia, per la presenza

delle menzionate particolarità ambientali, che importano una minore

valorizzazione della mano d'opera. Nessun elemento di dubbio sulla

pronuncia di infondatezza può trarsi poi dalla sentenza di questa

Corte n. 53 del 1958, richiamata dalla difesa del concedenti, poiché

la violazione dell'art. 3, nel caso allora deciso, venne fatta

consistere nel contrasto risultante dallo stesso testo della legge,

che, mentre presupponeva una diversa determinazione del canoni, pel

fatto che alcuni erano stati sottoposti all'accertamento della loro

equità ed altri non lo erano stati, disponeva poi,

contraddittoriamente, una loro riduzione in misura uguale per tutti;

ipotesi che nella specie non ricorre.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

delle leggi della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno

1966, n. 13, concernenti ripartizione di prodotti agricoli, proposta

con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 14,

lett. a, dello Statuto regionale siciliano convertito con legge

costituzionale n. 2 del 1948, ed agli artt. 3, 39, 41, 42, 44, 116 e

117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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