Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, settimo

comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in

materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali), convertito, dalla legge 14 novembre 1992, n.

438, e dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992,

n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),

convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con ordinanze

emesse il 26 febbraio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per

la Lombardia - sezione di Brescia, il 15 luglio/18 novembre 1992 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l'8 gennaio 1993 dal

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, l'11 marzo 1993 dal

Tribunale amministrativo regionale del Veneto (n. 8 ordinanze), il 26

febbraio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

- sezione di Brescia e il 25 gennaio 1993 ed il 18 dicembre 1992 (n.

2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

rispettivamente iscritte ai nn. 236, 358, 380, 382, 384, 385, 386,

395, 455, 456, 457, 583, 585, 586 e 587 del registro ordinanze 1993 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 28, 29,

36 e 41 dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Gallo Fabio Massimo, di Mammone

Giovanni ed altri, di Eramo Federico, di Romeo Maria Giovanna ed

altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Giovanni Di Gioia per Gallo Fabio Massimo,

Mammone Giovanni ed altri, l'avvocato Giuseppe De Vergottini per

Eramo Federico e l'Avvocato dello Stato Antonio Cingolo per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze del 26 febbraio 1993 (R.O. nn. 236 e 583

del 1993), il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia -

Sezione distaccata di Brescia, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, settimo comma, del decreto-legge 19

settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza,

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dove si dispone che

"l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va

interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del

predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti

di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori

all'11 luglio 1992".

La questione trae origine da due giudizi instaurati da alcuni

magistrati ordinari nei confronti del Ministero di grazia e giustizia

per richiedere il riconoscimento del loro diritto a percepire lo

stesso trattamento di altro magistrato - nominato uditore giudiziario

nel 1989 - di minore anzianità, che ha conservato il più favorevole

trattamento economico maturato nella precedente carriera di

referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica. Il

giudice remittente premette che l'istituto dell'allineamento

stipendiale, originariamente previsto per il personale militare

dall'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 869, è

stato successivamente esteso ad altre categorie del pubblico impiego

dalla giurisprudenza, che ha riconosciuto in questa disposizione un

principio di carattere generale "idoneo ad evitare un'ingiustificata

disparità di trattamento derivante dalla conservazione di

trattamenti retributivi personalizzati". Tale principio è stato

recepito anche per il personale della magistratura dalla legge 8

agosto 1991, n. 265, che ne ha, peraltro, delimitato il contenuto.

L'art. 1 di questa legge ha, infatti, escluso l'applicabilità

dell'allineamento stipendiale con trattamenti economici conseguiti in

settori diversi dalle carriere dirigenziali dello Stato o equiparate,

nonché, in caso di accesso alla magistratura mediante concorso di

primo grado, la valutazione di trattamenti già acquisiti nella

precedente carriera mediante allineamento. Ad avviso del giudice a

quo nessuna di queste limitazioni può applicarsi ai casi in esame,

dal momento che la carriera di referendario al Senato è stata

equiparata dalla giurisprudenza amministrativa a quella dirigenziale

(v. Cons. St., sez. IV, n. 64/1985) e il miglior trattamento

retributivo conservato dal magistrato già referendario al Senato non

è derivato da un allineamento stipendiale conseguito nella

precedente carriera, ma solo dalla maggiore entità del relativo

stipendio. Al riconoscimento del diritto non sarebbe neppure di

ostacolo l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.

333, emanato nelle more del giudizio e convertito dalla legge 8

agosto 1992, n. 359, che ha abrogato le disposizioni

sull'allineamento. Tale abrogazione non aveva eliminato, infatti, i

diritti sorti prima della sua entrata in vigore, dei quali si

controverte nei giudizi a quo. Il riconoscimento dell'allineamento è

stato, invece, precluso dalla norma impugnata che ha abrogato con

effetto retroattivo il diritto all'allineamento o che, comunque, ha

vietato all'amministrazione di procedere ad operazioni di

allineamento stipendiale riferite a situazioni pregresse.

Di conseguenza, secondo il giudice remittente, la norma impugnata

risulterebbe lesiva dell'art. 3 della Costituzione, dal momento che

con la sua emanazione il legislatore ha inteso bloccare ogni

ulteriore applicazione dell'istituto dell'allineamento, anche se

fondata su diritti acquisiti derivanti dalle norme abrogate. La

disposizione in questione, pur essendo formulata come

un'interpretazione autentica, avrebbe in realtà carattere

innovativo, dal momento che ha esteso la decorrenza della legge

interpretata. Nell'ordinanza si afferma anche che l'irretroattività

costituisce un principio generale dell'ordinamento, derogabile solo

per cause eccezionali, non rilevabili nel caso di specie. La norma

retroattiva in questione produrrebbe inoltre un'ingiustificata

disparità di trattamento tra coloro che, in base al medesimo

presupposto - costituito dall'accesso in magistratura del suddetto

referendario del Senato - abbiano già ottenuto l'applicazione

amministrativa dell'allineamento o una sentenza favorevole passata in

giudicato e tutti gli altri.

Infine, nelle ordinanze si riconosce che la Costituzione non pone

un divieto alle leggi retroattive (salvo che per la materia penale),

ma si ribadisce che tali leggi devono corrispondere al generale

criterio di ragionevolezza e non devono violare altri principi

costituzionali. Nel caso di specie, la norma impugnata risulterebbe

lesiva, oltre che dell'uguaglianza, dei principi di imparzialità, di

buon andamento e di pienezza della tutela giurisdizionale, in

violazione degli artt. 97 e 113 della Costituzione.

2. - Con otto ordinanze di contenuto identico a quelle del Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia sopra ricordate (R.O. nn.

382, 384, 385, 386, 395, 455, 456 e 457 del 1993), il Tribunale

amministrativo regionale del Veneto ha sollevato la medesima

questione di legittimità costituzionale già sollevata dal Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia nei confronti dell'art. 7,

settimo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla

legge n. 438 del 1992.

3. - Anche il Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia, con due ordinanze del 18 dicembre 1992, di

identico contenuto (R.O. nn. 586 e 587 del 1993), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, la

questione di costituzionalità della disposizione impugnata con le

ordinanze sopra richiamate. Condividendo i dubbi di legittimità

costituzionale avanzati dai ricorrenti - magistrati ordinari che

richiedono il riconoscimento dell'allineamento stipendiale con il

medesimo magistrato proveniente dalla carriera del Senato considerato

nelle altre ordinanze - il Tribunale remittente espone che l'intento

perseguito dal legislatore con la norma impugnata è evidentemente

quello di bloccare ogni ulteriore applicazione dell'istituto

dell'allineamento fondato su norme abrogate. Per raggiungere tale

effetto si è introdotta una disposizione formulata come

un'interpretazione autentica, ma avente in realtà carattere

innovativo, consistente nell'estensione della decorrenza retroattiva

della legge interpretata. Si osserva anche, a questo proposito, che

se la norma impugnata fosse di interpretazione autentica la sua

retroattività dovrebbe arrestarsi al momento dell'entrata in vigore

della disposizione interpretata. Anche il Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia sottolinea che l'irretroattività costituisce

un principio dell'ordinamento, derogabile solo per cause eccezionali

considerate prevalenti sui rapporti preteriti e sul principio

dell'affidamento. Nel caso di specie, non rinvenendosi tali

presupposti, si rileva la violazione di vari principi di rilevanza

costituzionale, come quelli dell'affidamento, della certezza dei

diritti maturati e della correttezza della funzione giurisdizionale

che, a causa della norma impugnata, sarebbe impedita nel suo lineare

svolgimento. Con argomentazioni analoghe a quelle svolte nelle

precedenti ordinanze, anche il Tribunale amministrativo regionale

della Sicilia censura la disparità di trattamento prodotta dalla

disposizione in questione tra coloro che, alla stregua del medesimo

presupposto verificatosi prima della sua entrata in vigore, avevano

già ottenuto il richiesto allineamento stipendiale per via

amministrativa o in base a sentenza passata in giudicato e gli altri

aventi diritto che, invece, non hanno ottenuto l'allineamento. Sotto

tali profili la disposizione di cui all'art. 7, settimo comma, del

decreto-legge n. 384 del 1992 è ritenuta lesiva dei principi di

uguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento

dell'amministrazione, nonché di pienezza della tutela

giurisdizionale.

4. - Con ordinanza 15 luglio-18 novembre 1992 (R.O. n. 358 del

1993), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 73, 97, 101, 108 e 113 della

Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt.

7, settimo comma del decreto- legge n. 384 del 1992, convertito dalla

legge n. 438 del 1992, e dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge

n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992.

Il giudice remittente premette che nel corso di un giudizio

instaurato da alcuni magistrati ordinari nei confronti del Ministero

di grazia e giustizia per richiedere l'allineamento stipendiale con

il trattamento economico riconosciuto ad altro magistrato proveniente

dalla carriera di referendario del Senato, era dapprima intervenuto

il decreto-legge n. 333 del 1992, che all'art. 2, quarto comma,

conteneva modifiche al sistema previgente di allineamento stipendiale

- basato sull'art. 4, terzo comma, della legge n. 869 del 1982 - e,

successivamente, il decreto-legge n. 384 del 1992, che, all'art. 7,

settimo comma, (mediante interpretazione autentica del citato art. 2,

quarto comma, del precedente decreto) ha disposto che dalla sua

entrata in vigore non possono più essere adottati provvedimenti di

allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori

all'entrata in vigore del decreto-legge n. 333 del 1992. Il giudice a

quo puntualizza quindi che al momento della decisione della causa non

si può prescindere dall'esame della nuova normativa, della cui

costituzionalità si dubita. Un primo profilo esaminato concerne la

violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Ad avviso del

giudice remittente la norma impugnata inibirebbe al giudice

amministrativo la pronuncia su questioni già sottoposte al suo

giudizio e lederebbe l'art. 113, secondo comma, la cui finalità

sarebbe quella di evitare che il legislatore possa sottrarre da

rapporti giuridici complessi ed articolati aree nelle quali è

esclusa la tutela giurisdizionale. In secondo luogo, si dubita della

legittimità della norma in questione in riferimento agli artt. 3,

101 e 108 della Costituzione, dal momento che essa, inibendo al

giudice di tener conto della legislazione vigente al momento della

presentazione del ricorso, lederebbe l'indipendenza, l'autonomia e la

pienezza della giurisdizione amministrativa ed avrebbe lo scopo di

elidere indirizzi giurisprudenziali consolidati. Altro aspetto

considerato nell'ordinanza è quello della incidenza sui diritti

quesiti dei ricorrenti, operata con una norma retroattiva, idonea a

determinare discriminazioni lesive degli artt. 3 e 73 della

Costituzione.

Un' ulteriore violazione del principio di ragionevolezza di cui

all'art. 3 della Costituzione consisterebbe nell'assoluta mancanza di

contenuto interpretativo della norma in esame, attraverso cui si

realizzerebbe un'ipotesi di eccesso di potere legislativo.

Infine, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita

anche della costituzionalità della disciplina sostanziale prevista

dall'art. 2, quarto comma, del decreto-legge n. 333 del 1992, dal

momento che il mantenimento di meccanismi di "trascinamento" delle

anzianità pregresse suscettibili di determinare forti differenze

retributive all'interno della magistratura, verrebbe a incidere sul

principio di unicità della giurisdizione e sulla necessità di

uniformità di trattamento economico dei magistrati a parità di

funzioni. E questo in violazione degli artt. 3, 36, 97 e 101 della

Costituzione.

5. - Con altra ordinanza del 25 gennaio 1993 (R.O. n. 585 del

1993), il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha

sollevato, nel corso di un giudizio proposto da alcuni magistrati

amministrativi, la stessa questione di costituzionalità sollevata

con le ordinanze nn. 586 e 587 del 1993, sopra richiamate al punto 3.

In questa ordinanza si premette che i ricorrenti precedono in ruolo

un loro collega che gode di un più favorevole trattamento economico

attribuitogli in relazione al servizio prestato, precedentemente

all'ingresso nella magistratura amministrativa, nel ruolo legale

della Banca d'Italia. Il giudice remittente osserva che la

limitazione al riconoscimento dell'allineamento di cui all'art. 1,

primo comma, della legge n. 265 del 1991 non rileva nel caso in

esame, dal momento che la qualifica di legale della Banca d'Italia

abilitato a patrocinare in Cassazione è da ritenere equiparata a

quella dirigenziale dello Stato, dato il carattere di "ente-organo"

che va riconosciuto alla Banca d'Italia. Inoltre, il giudice a quo

ritiene che l'art. 1 della legge n. 265 del 1991 e l'art. 2, quarto

comma, del decreto-legge n. 333 del 1992 non abbiano carattere

retroattivo ma siano innovativi, e come tali non applicabili a

situazioni in cui i presupposti per l'allineamento si erano

compiutamente realizzati in precedenza. Il giudice remittente svolge

poi argomentazioni analoghe a quelle esposte nelle sue precedenti

ordinanze concernenti la medesima norma impugnata.

6. - Con ordinanza dell'8 gennaio 1993 (R.O. n. 380 del 1993)

anche il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità nei confronti dell'art. 7, settimo comma,

del decreto-legge n. 438 del 1992.

Dopo aver sottolineato, ai fini della rilevanza, che la

disposizione impugnata sarebbe ostativa all'accoglimento del ricorso

con il quale un primo dirigente dell'amministrazione periferica del

Ministero delle finanze ha richiesto l'equiparazione stipendiale con

colleghi di pari o minore anzianità, il giudice remittente espone

che la disposizione medesima inciderebbe negativamente su posizioni

giuridiche aventi natura di diritti soggettivi perfetti. Tale

disposizione avrebbe un evidente carattere innovativo, dal momento

che nessun dubbio interpretativo emergeva dal testo dell'art. 2 del

decreto-legge n. 333 del 1992, che si limitava a sopprimere, dalla

sua entrata in vigore, l'istituto dell'allineamento stipendiale. Il

Tribunale amministrativo regionale della Liguria rileva poi che la

norma impugnata violerebbe l'art. 3 della Costituzione, comportando

una ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti

pubblici che abbiano già ottenuto un provvedimento di allineamento

stipendiale prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame

e coloro che, magari a causa di ritardi burocratici, si siano visti

negare il beneficio.

La situazione di sperequazione così realizzatasi avrebbe

conseguenze negative anche sull'efficienza della pubblica

amministrazione - con violazione dell'art. 97 della Costituzione -

poiché il rendimento del dipendente al quale non è stato

riconosciuto l'allineamento sarebbe influenzato negativamente dal

constatare che altri colleghi per ragioni casuali si sono giovati del

beneficio in questione.

7. - In tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per richiedere che le questioni siano

dichiarate inammissibili o infondate. In linea pregiudiziale

l'Avvocatura eccepisce la non rilevanza della questione nei giudizi a

quo, dal momento che le particolari disposizioni applicabili con

riferimento all'allineamento stipendiale non consentirebbero,

comunque, ai ricorrenti di ottenere il beneficio richiesto.

Riferendosi alla posizione dei magistrati ordinari la difesa dello

Stato osserva che per tale categoria trova applicazione l'art. 1

della legge n. 265 del 1991, che al primo comma esclude la

valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali

di stato, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli

trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dalle

carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate.

Poiché nel caso di specie i ricorrenti hanno richiesto

l'allineamento con lo stipendio percepito da un collega proveniente

da un settore (ruolo del Senato della Repubblica) non equiparato alle

carriere dirigenziali dello Stato, non sarebbe potuto sorgere il

diritto al beneficio invocato. Si sostiene, inoltre, che l'art. 1

della legge n. 265 del 1991 avrebbe natura retroattiva, essendo

destinato a fornire l'interpretazione corretta della normativa ivi

citata, in passato oggetto di contrastanti pronunce

giurisprudenziali. Nel merito, l'Avvocatura precisa che già l'art.

2, quarto comma, del decreto-legge n. 333 del 1992 era volto a

precludere la possibilità di procedere ulteriormente ad allineamenti

stipendiali, ma poiché tale norma ha dato luogo ad interpretazioni

difformi, si è chiarito con la disposizione impugnata il reale

contenuto del precetto, senza con questo voler minimamente incidere

sui presupposti dell'istituto che si era inteso abrogare e sull'epoca

di maturazione dei presupposti stessi. Nell'atto di intervento

relativo al giudizio di costituzionalità instaurato dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio (R.O. n. 358 del 1993), oltre

alle argomentazioni già descritte, l'Avvocatura contesta anche i

dubbi di costituzionalità concernenti l'art. 2, quarto comma, del

decreto-legge n. 333 del 1992 - impugnato solo nell'ordinanza del

Tribunale amministrativo regionale del Lazio - rilevando che la

diversificazione nel tempo di trattamenti economici non è

censurabile allorquando, come nella specie, non incida sulle esigenze

essenziali di vita del lavoratore e della sua famiglia.

8. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti alcuni

magistrati ricorrenti nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, insistendo per l'accoglimento

delle questioni sollevate. In primo luogo, le parti private rilevano

che lo strumento dell'allineamento stipendiale - introdotto dall'art.

4, terzo comma, del decreto-legge n. 681 del 1982, ma espressamente

previsto per il personale della magistratura dalla legge n. 265 del

1991 - costituisce un rimedio di carattere generale volto a far

rispettare il principio del pari trattamento a parità di funzioni.

Dopo aver ribadito le censure già svolte nell'ordinanza di

remissione, relative alla violazione del diritto di difesa ed al

principio di uguaglianza, si riafferma il carattere innovativo della

disposizione dell'art. 7, settimo comma, del decreto-legge n. 384 del

1992, dal momento che il chiaro disposto dell'art. 2, quarto comma,

del decreto-legge n. 333 del 1992 non rendeva necessario alcun

intervento interpretativo del legislatore. La disposizione

impugnata, ad avviso dei ricorrenti, modificherebbe integralmente il

dato testuale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge n. 333

allo scopo di impedire al giudice amministrativo l'accoglimento dei

ricorsi proposti dai magistrati interessati. In tal modo si sarebbe

realizzato uno "sviamento strumentale della funzione legislativa",

non conforme al sistema costituzionale. Sotto diverso profilo le

parti private affermano che il carattere retroattivo della norma

contenuta nel decreto-legge n. 384 del 1992 violerebbe il

fondamentale principio di civiltà giuridica in virtù del quale la

legge non dispone che per l'avvenire, nonché i diritti quesiti dei

magistrati interessati.

9. - Nel giudizio instaurato con l'ord. n. 385 del 1993 del

Tribunale amministrativo regionale del Veneto si è costituito il

ricorrente, per chiedere l'accoglimento della questione.

Nell'atto di costituzione si osserva in via preliminare che le

norme abrogative dell'istituto dell'allineamento stipendiale

contenute nell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge n. 333 del

1992 e nell'art. 7, settimo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992

non dovrebbero ritenersi applicabili nel giudizio a quo, dal momento

che tali disposizioni non fanno alcun riferimento esplicito alle

leggi nn. 425 del 1984 e 265 del 1991 che hanno dettato norme

speciali per i magistrati.

Ad avviso della parte privata, gli artt. 4 della legge n. 425 e 1

della legge n. 265 realizzerebbero una forma di produzione normativa

mediante rinvio materiale o recettizio all'art. 4 della legge n. 869

del 1982, del cui contenuto si sarebbero appropriati in modo

definitivo. La regolamentazione dell'allineamento stipendiale per il

settore delle carriere dei magistrati avrebbe, quindi, avuto fin

dall'emanazione della legge n. 425 un carattere di assoluta

specialità, così da non poter essere abrogato da una disposizione

successiva di carattere generale, quale quella risultante dal

combinato disposto degli artt. 2, quarto comma, del decreto-legge n.

333 e 7, settimo comma, del decreto-legge n. 384. La peculiarità del

regime giuridico della carriera dei magistrati rispetto agli altri

pubblici impiegati sarebbe, d'altro canto, giustificata dalla

necessità di garantire la loro indipendenza, assicurata dagli artt.

106, 107 e 108 della Costituzione.

Passando all'esame del merito della questione sollevata, nell'atto

di costituzione si ribadisce che la norma impugnata violerebbe il

principio di uguaglianza e che non sussisterebbe una ragionevole

giustificazione per la sua efficacia retroattiva. Se il legislatore

ha facoltà di dettare disposizioni retroattive, queste non

potrebbero, comunque, pregiudicare valori costituzionalmente

garantiti - quali quelli in tema di pari trattamento retributivo del

personale di magistratura a parità di progressione in carriera - né

l'affidamento creatosi sotto la vigenza della normativa anteriore.

La norma impugnata contrasterebbe, pertanto, in riferimento al

rapporto di impiego pubblico, con gli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione e, in relazione allo specifico settore della

magistratura, con gli artt. 101, 102 e 107 della Costituzione.

10. - Si sono, infine, costituiti alcuni magistrati ricorrenti nel

giudizio instaurato davanti al Tribunale amministrativo regionale

della Sicilia, che ha dato luogo alla questione di costituzionalità

sollevata con l'ord. n. 385 del 1993.

Nell'atto di costituzione si osserva che la norma impugnata,

avendo indubbio carattere innovativo, non potrebbe comunque

applicarsi ai giudizi in corso.

Le parti private rilevano, a questo proposito, che il legislatore,

quando ha voluto negare con effetto retroattivo il diritto

all'azione, ha esplicitamente disposto l'estinzione dei giudizi in

corso. Poiché nella specie non si è provveduto in tal senso, si

dovrebbe ritenere che la norma in questione si sia limitata a

disporre il limite temporale dopo il quale non possono più essere

proposte nuove domande in sede giurisdizionale. Per converso, però,

proprio perché nulla il legislatore ha previsto in ordine ai giudizi

in corso, non potrebbe dubitarsi che gli stessi debbano essere decisi

sulla scorta della disciplina in precedenza vigente.

11. - In prossimità dell'udienza sia l'Avvocatura generale dello

Stato sia le parti private ricorrenti nel giudizio instaurato davanti

al Tribunale amministrativo regionale del Lazio hanno presentato

memoria, dove vengono ribadite e approfondite le rispettive tesi. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze sopra richiamate sollevano questioni che sono o

identiche o connesse o analoghe. I giudizi relativi vanno, pertanto,

riuniti al fine di poter adottare un'unica pronuncia.

2. - Tutte le questioni di costituzionalità di cui è causa

investono l'art. 7, settimo comma, del decreto-legge 19 settembre

1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e

di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dove si dispone

che "l'art. 2, comma quarto, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.

333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,

va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del

predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti

di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori

all'11 luglio 1992".

In un caso (ordinanza n. 358/93, promossa dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio) l'impugnativa viene estesa anche

alla norma "interpretata" (art. 2, comma quarto, del decreto-legge n.

333 del 1992), dove è statuito che "a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto sono soppressi: il secondo

periodo del terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre

1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre

1982, n. 869 ..".

Le questioni sono state sollevate dai Tribunali amministrativi

regionali della Lombardia, del Veneto, del Lazio, della Sicilia e

della Liguria nel corso di giudizi promossi da magistrati ordinari e

amministrativi (e, in un caso, da un dirigente dell'Amministrazione

finanziaria) al fine di sentirsi riconoscere il diritto

all'allineamento stipendiale con colleghi che, pur inquadrati nella

stessa qualifica con minore o pari anzianità, godono di trattamenti

economici più favorevoli maturati in precedenti carriere (quali

quella di referendario parlamentare presso il Senato della

Repubblica, cui fanno riferimento i ricorrenti magistrati ordinari; o

di funzionario dell'ufficio legale della Banca d'Italia, cui fanno

riferimento i ricorrenti magistrati amministrativi) e conservati "ad

personam" nel nuovo inquadramento in magistratura.

4. - L'istituto dell'allineamento stipendiale - come si ricorda

nelle ordinanze di rimessione - è stato introdotto, per la prima

volta, a favore del personale militare dall'art. 4, terzo comma, del

decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 (convertito dalla legge 20

novembre 1982, n. 869), dove si disponeva che "al personale con

stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore

anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo

stipendio di quest'ultimo".

Dopo l'entrata in vigore di questa disposizione numerose pronunce

della giurisprudenza amministrativa e contabile individuavano nella

stessa un principio di carattere generale, suscettibile di valere per

l'intera sfera del pubblico impiego, in quanto idoneo ad evitare, tra

gli appartenenti alla medesima qualifica in possesso della stessa

anzianità, disparità di trattamento derivanti dalla conservazione,

a favore di alcuni, di trattamenti retributivi "personalizzati"

maturati in ruoli e qualifiche diverse. Tale principio, diversamente

interpretato e applicato nelle varie pronunce adottate in materia,

veniva, infine, per il personale di magistratura, espressamente

riconosciuto e positivamente regolato con la legge 8 agosto 1991, n.

265, dove, all'art. 1, si estendeva a questo personale l'istituto

dell'allineamento previsto dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 681 del 1982, escludendosi, di contro, "la valutazione di

elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato,

ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi

carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più

favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori

diversi dalle carriere dirigenziali dell'amministrazione dello Stato

o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979,

n. 97". Nel corso dei giudizi di cui è causa interveniva il

decreto-legge n. 333 del 1992 che, all'art. 2, quarto comma,

disponeva la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in

vigore dello stesso decreto (11 luglio 1992), dell'istituto

dell'allineamento stipendiale così come previsto dal terzo comma

dell'art. 4 del decreto-legge n. 681 del 1982. Nelle ordinanze di

rimessione si rileva che questa norma, in quanto destinata ad operare

soltanto per il futuro, non avrebbe rappresentato ostacolo

all'accoglimento delle domande dei ricorrenti, essendo le stesse

fondate su un presupposto (collocamento nello stesso ruolo di un

collega dotato di anzianità minore, ma di più favorevole

trattamento economico) verificatosi prima di questa data. Così come

- aggiungono le stesse ordinanze - non avrebbero potuto rappresentare

ostacolo all'accoglimento le condizioni poste per il personale di

magistratura dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991, dal momento che

anche questa legge è intervenuta successivamente all'evento che

avrebbe determinato nei ricorrenti la maturazione del diritto

all'allineamento e dal momento che tale evento potrebbe, comunque,

ricondursi entro i limiti tracciati per i magistrati dallo stesso

art. 1 della legge n. 265. Un ostacolo al riconoscimento del diritto

sarebbe, invece, derivato - sempre ad avviso dei giudici remittenti -

dalla norma "interpretativa" introdotta con l'art. 7, settimo comma,

del decreto legge n. 384 del 1992, che ha sanzionato un divieto

assoluto e generalizzato di adottare provvedimenti di allineamento

stipendiale "ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992".

Senonché tale norma - per il suo contenuto retroattivo (e falsamente

interpretativo) - verrebbe a violare gli artt. 3, 24, 36, 73, 97,

101, 108 e 113 della Costituzione in quanto: a) risulterebbe viziata

da irragionevolezza e da eccesso di potere legislativo, non essendo

fondata su di una adeguata causa giustificativa e risultando,

comunque, priva di natura interpretativa; b) si presenterebbe lesiva

di vari principi di rilievo costituzionale, quali quelli

dell'affidamento, della trasparenza dei rapporti tra Stato e

cittadini, della certezza dei diritti maturati, del diritto di

difesa, della sindacabilità degli atti amministrativi,

dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giurisdizionale,

dell'imparzialità e buon andamento della amministrazione; c) sarebbe

suscettibile di produrre un'ingiustificata disparità di trattamento

tra coloro che hanno già conseguito, in sede amministrativo o

giurisdizionale, l'allineamento stipendiale e coloro che, pur

trovandosi nella stessa situazione, non possono, invece, più

conseguirlo. Nell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale

del Lazio l'impugnativa viene altresì estesa all'art. 2, quarto

comma, del decreto legge n. 333 del 1992, nei cui confronti viene

contestata la violazione degli artt. 3, 36, 97 e 101 della

Costituzione, dal momento che la stessa disposizione, mediante la

soppressione dell'istituto dell'allineamento, ma non dei trattamenti

"personalizzati", avrebbe reintrodotto la possibilità, nell'ambito

della magistratura, di forti differenze retributive, lesive dei

principi di unicità della giurisdizione e di uniformità del

trattamento economico a parità di funzioni e di anzianità nella

funzione.

5. - Vanno preliminarmente prese in esame le eccezioni di

inammissibilita'per difetto di rilevanza che - con riferimento ai

ricorsi proposti da magistrati - sono state sollevate, sotto profili

diversi, sia dall'Avvocatura dello Stato che da alcune parti private.

Ad avviso dell'Avvocatura la non rilevanza delle questioni

discenderebbe dal fatto che la disciplina sanzionata, con riferimento

al personale di magistratura, dalla legge 8 agosto 1991, n. 265, non

consentirebbe ai ricorrenti di ottenere l'allineamento stipendiale

richiesto: e questo in relazione ai divieti posti nell'art. 1 di tale

legge, dove, ai fini del riconoscimento dell'allineamento, viene

esclusa la possibilità di valutare elementi retributivi derivanti da

posizioni personali di stato ovvero da più favorevoli trattamenti

economici conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali

dell'amministrazione statale (primo comma), mentre, d'altro canto, -

nel caso di accesso alla magistratura mediante concorso di primo

grado - viene preclusa anche l'applicabilità di trattamenti di

maggior favore maturati in conseguenza di allineamenti conseguiti in

precedenti carriere (terzo comma). Limiti questi che - ad avviso

dell'Avvocatura - si verrebbero tutti a manifestare in relazione alla

posizione dei ricorrenti ed a quella dei loro colleghi (già

appartenenti uno al ruolo dei referendari presso il Senato della

Repubblica e l'altro al ruolo legale presso la Banca d'Italia) il cui

trattamento stipendiale è stato assunto come parametro di

riferimento. Tali limiti - sempre ad avviso dell'Avvocatura -

verrebbero a operare nonostante che, rispetto alle domande avanzate

nei giudizi a quibus, i presupposti per l'allineamento fossero venuti

a maturare anteriormente alla data di entrata in vigore di questa

legge, dal momento che alla legge n. 265 del 1991 andrebbe, comunque,

riconosciuta una natura interpretativa e, pertanto, un'efficacia

retroattiva.

L'eccezione non può essere accolta.

In proposito, si può solo osservare che le ordinanze di

rimessione hanno adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza

delle questioni sollevate, escludendo che le limitazioni di cui

all'art. 1 della legge n. 265 del 1991 potessero applicarsi nei

giudizi a quibus: e questo in relazione sia alla possibilità di

equiparare - alla luce degli indirizzi espressi dalla giurisprudenza

amministrativa - le carriere svolte presso il Senato e la Banca

d'Italia alle carriere dirigenziali dello Stato, sia alla

legittimità del riferimento, anche per quanto concerne il personale

di magistratura, a migliori trattamenti retributivi conseguiti da

colleghi in precedenti carriere e conservati ad personam ai sensi

dell'art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 12 del

d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079. A tale rilievo va aggiunto il fatto

che le condizioni fatte valere dai ricorrenti a fondamento delle

proprie domande sono venute a maturare prima dell'entrata in vigore

della legge n. 265 del 1991, la cui disciplina - a differenza di

quanto affermato dalla difesa dello Stato - non ha assunto i

caratteri della legge interpretativa dotata di forza retroattiva.

Questa natura e questa forza risultano, infatti, escluse dagli stessi

contenuti innovativi della legge, che, nei primi tre commi dell'art.

1, ha, per la prima volta, esteso al personale di magistratura, con

una serie di limitazioni particolari, l'operatività del principio

già introdotto per il personale militare dall'art. 4, terzo comma,

del decreto-legge n. 681 del 1982 (mentre una disposizione di

contenuto interpretativo è stata, di contro, esplicitamente

enunciata soltanto nel quarto comma dello stesso articolo, con

riferimento specifico all'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425).

Alcune parti private (costituitesi nei giudizi promossi dal

Tribunale amministrativo regionale del Veneto e dal Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, rispettivamente con le

ordinanze nn. 385 e 587 del 1993) hanno, a loro volta, contestato la

rilevanza delle questioni sollevate facendo riferimento al carattere

speciale della disciplina che è stata posta, in tema di allineamento

stipendiale dei magistrati, dalla legge 6 agosto 1991, n. 265 (e,

già in precedenza, in tema di riconoscimento dell'anzianità,

dall'art. 4, nono comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425):

disciplina che, in assenza di una abrogazione esplicita, non sarebbe

stata intaccata dalle disposizioni di carattere generale

successivamente introdotte sia dall'art. 2, quarto comma, del decreto

legge n. 333 del 1992 che dall'art. 7, settimo comma, del decreto

legge n. 384 del 1992, oggetto di impugnativa.

Anche questa eccezione non può essere accolta.

Se è vero, infatti, che la legge n. 265 del 1991 ha dettato una

disciplina di carattere speciale riferita al solo personale di

magistratura, è anche vero che il primo comma dell'art. 1 di tale

legge, nell'estendere l'applicazione dell'art. 4, terzo comma, del

decreto legge n. 681 del 1982 al personale di cui alla legge 2 aprile

1979, n. 97 (magistrati ordinari e amministrativi; magistrati della

giustizia militare; avvocati dello Stato) ha operato un rinvio alla

precedente normativa che non può essere qualificato di tipo

materiale (o fisso), bensì di tipo formale (o dinamico).

Interpretazione questa che viene a trovare fondamento, oltre che

nella lettera della norma di richiamo, nei contenuti della norma

richiamata, suscettibili di essere trasposti nell'ambito della prima

non nella integralità del testo formulato con l'art. 4, terzo comma,

del decreto-legge n. 681, quanto con riferimento generale

all'istituto dell'allineamento stipendiale che in tale norma ha

trovato la sua applicazione originaria. Di conseguenza, la

soppressione di tale istituto operata dall'art. 2, quarto comma, del

decreto-legge n. 333 del 1992 (soppressione poi confermata ed

ampliata nei suoi effetti dall'art. 7, settimo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992) non può non avere inciso anche nel contenuto

della disciplina posta dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991,

determinando l'abrogazione implicita e indiretta di questa norma,

nella parte in cui a tale istituto aveva fatto riferimento.

Si deve, dunque, riconoscere che le norme della cui legittimità

costituzionale si controverte - in quanto applicabili nei confronti

delle posizioni fatte valere dai ricorrenti - assumono rilevanza ai

fini della definizione dei giudizi a quibus.

6. - Nel merito, le questioni non sono fondate.

Per quanto concerne l'art. 7, settimo comma, del decreto-legge 19

settembre 1992, n. 384, tutte le censure prospettate nelle varie

ordinanze trovano la loro premessa comune nel carattere retroattivo

della disciplina posta con tale disposizione o, più precisamente,

nel fatto che la stessa disposizione, pur utilizzando il modulo

formale proprio della norma interpretativa abbia, in realtà,

introdotto una disciplina del tutto nuova, dotata di forza

retroattiva. Tale disciplina, proprio in relazione alla sua

retroattività - oltre a incorrere in un eccesso di potere

conseguente all'uso deviato dello strumento dell'interpretazione

autentica - avrebbe operato una lesione di alcuni valori

costituzionali (affidamento e certezza dei rapporti giuridici, per

quanto concerne l'incidenza della norma su diritti già maturati;

diritto di difesa e autonomia della funzione giurisdizionale, per

quanto concerne gli effetti preclusivi prodotti dalla stessa norma

sulle controversie giudiziarie già iniziate), configurandosi

altresì viziata da irragionevolezza, anche in relazione ai principi

di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione di

cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Di tale prospettazione possono essere condivise le premesse, ma

non le conseguenze.

In realtà, nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che

l'art. 7, settimo comma, del decreto-legge n. 384 non configuri, al

di là della formula lessicale adottata, una norma di interpretazione

autentica, bensì una norma del tutto nuova destinata a svolgere i

propri effetti ex tunc, mediante un'estensione retroattiva della

sfera di efficacia dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge n.

333 del 1992. Concorrono a convalidare questa lettura tanto il

rilievo che la norma "interpretata" - molto lineare nella sua

enunciazione - non dava adito a divergenze tali da richiedere una

soluzione in via normativa, quanto la considerazione che la norma

"interpretante", anziché far emergere uno dei possibili significati

della norma "interpretata", ha aggiunto un elemento del tutto nuovo

ed estraneo alla norma "interpretata", consistente nel conferimento a

tale norma di una forza retroattiva: con la conseguenza - estranea di

massima ai caratteri propri dell'interpretazione autentica - di

estendere la propria efficacia non fino alla data di entrata in

vigore della norma "interpretata" (e cioè fino all'11 luglio 1992),

ma anche ai rapporti insorti anteriormente a tale data. Da tale

natura, innovativa e retroattiva, della norma impugnata non possono,

peraltro, farsi discendere le conseguenze di illegittimità che le

ordinanze di rinvio hanno inteso affermare. Questa Corte ha

ripetutamente riconosciuto sia la legittimità di norme legislative

dotate di efficacia retroattiva, dal momento che il principio di

irretroattività della legge - pur riconosciuto come principio

generale dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari

del codice civile - non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo

quanto espresso nell'art. 25 della Costituzione con riferimento alla

materia penale) una garanzia specifica: di talché - come è stato

più volte sottolineato (v. sentt. n. 283 del 1993; nn. 190 e 822 del

1988; n. 36 del 1985) - la possibilità di adottare norme dotate di

efficacia retroattiva (anche indipendentemente dal loro eventuale

carattere interpretativo) non può essere esclusa, ove le norme

stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della

ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o

valori costituzionali specificamente protetti, così da evitare che

la disposizione retroattiva possa "trasmodare in un regolamento

irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali

poste in essere da leggi precedenti" (v. sentt. nn. 822 del 1988 e

349 del 1985). D'altro canto, rispetto alla fattispecie in esame,

non può assumere rilievo il fatto che la norma impugnata si sia

venuta, nella sostanza, a configurare come norma innovativa dotata di

forza retroattiva anziché come vera e propria norma interpretativa.

Questo elemento, assunto isolatamente, non appare, infatti, idoneo a

integrare un vizio della legge (sotto il profilo denunciato

dell'eccesso di potere legislativo), ove si consideri che tanto nel

caso della norma retroattivamente innovativa che in quello della

norma propriamente interpretativa (equivalenti nei loro effetti: v.

sentt. nn. 118 del 1957, 36 del 1985 e 123 del 1988), la legge è pur

sempre "soggetta al controllo di conformità al principio di

ragionevolezza secondo criteri analoghi" (v. sent. n. 402 del 1993).

E questo tanto più ove si constati - come è dato constatare

attraverso l'interpretazione logica e sistematica della norma in

questione - che, nella specie, l'impiego della formula propria

dell'interpretazione autentica è stato operato non tanto per

aggirare il principio di irretroattività della legge, quanto per

rendere più generali e incondizionati gli effetti di abrogazione in

precedenza disposti.

7. - Poste queste premesse, occorre, dunque, verificare se la

norma in esame, in relazione alla sua efficacia retroattiva, possa

aver apportato lesione ai principi e valori costituzionali richiamati

dalle ordinanze. Su questo piano, va innanzitutto escluso che l'art.

7, settimo comma, del decreto-legge n. 384 possa aver leso un

principio costituzionale di affidamento o di certezza dei rapporti

giuridici per il fatto di avere inciso su diritti già maturati o

"quesiti". Anche a voler ammettere la possibilità di configurare -

secondo taluni indirizzi emersi nella giurisprudenza - un diritto

all'allineamento stipendiale maturato prima dell'entrata in vigore

della legge n. 265 del 1991 (che, come si ricordava, ha, per la prima

volta, regolato l'istituto a favore del personale di magistratura),

resta pur sempre il fatto che dalla disciplina costituzionale in

vigore non è dato desumere, per i diritti di natura economica

connessi al rapporto di pubblico impiego, una particolare protezione

contro l'eventualità di norme retroattive: di talché, su questo piano, il vero limite nei confronti di norme di tale natura non può

essere ricercato altro che nell'esigenza del rispetto del principio

generale di ragionevolezza.

Ma va anche escluso che la norma impugnata - per quanto

suscettibile di trovare applicazione nei giudizi in corso - possa

aver violato il diritto di difesa dei ricorrenti o l'autonomia del

potere giurisdizionale. Il legislatore, nel formulare l'art. 7,

settimo comma, del decreto-legge n. 384, ha agito, infatti,

nell'ambito naturale della sua funzione di produzione normativa senza

ledere, di contro, la sfera propria del potere giurisdizionale. Basti

solo considerare che la disciplina adottata mediante tale

disposizione - oltre a non risultare lesiva di giudicati già

formatisi - non ha sottratto ai ricorrenti alcun strumento di tutela

giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica

amministrazione, né ha menomato l'autonomia riconosciuta al potere

giurisdizionale nell'applicazione del diritto oggettivo ai fini della

definizione delle singole controversie (v. sentt. nn. 39 del 1993;

455 del 1992; 155 del 1990).

Vanno, pertanto, disattese le censure formulate con riferimento

agli artt. 24, 73, 101, 108 e 113 della Costituzione.

8. - La norma impugnata non appare, d'altro canto, viziata neppure

sotto il profilo della irragionevolezza o della lesione dei principi

di eguaglianza e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

In proposito va ricordato che l'istituto dell'allineamento

stipendiale veniva introdotto con l'art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 681 del 1982 - inizialmente con riferimento ad una

particolare e limitata categoria di pubblici dipendenti - proprio al

fine di ovviare a situazioni di disparità di trattamento retributivo

determinatesi, nell'ambito di una stessa qualifica, in relazione al

riconoscimento di trattamenti "personalizzati", non collegati a

specifiche situazioni di stato del beneficiario e conseguenti al

"trascinamento" di anzianità pregresse maturate in qualifiche e

ruoli diversi. Con l'applicazione di tale istituto s'intendeva cioè

restaurare il principio di eguaglianza (individuabile, nella specie,

nella parità di retribuzione a parità di funzioni e di anzianità),

principio che si riteneva leso dal fatto che soggetti dotati nella

qualifica di anzianità pari o maggiore potessero godere di una

retribuzione inferiore a quella di fatto goduta da soggetti inseriti

nella stessa qualifica con anzianità pari o minore.

Senonché tale istituto, nella sua applicazione pratica, mentre,

da un lato, mirava a eliminare diseguaglianze insorte nell'ambito

delle singole qualifiche, dall'altro faceva emergere nuove e maggiori

diseguaglianze tra le diverse qualifiche e le diverse categorie:

diseguaglianze, per di più, determinate da fattori del tutto casuali

(oltre che imprevedibili e incontrollabili) quali quelli conseguenti

all'assunzione nell'ambito di una determinata categoria o qualifica

di soggetti dotati di trattamenti di maggiore favore conservati ad

personam. In altri termini, se il riconoscimento di trattamenti

"personalizzati", nell'ambito del pubblico impiego, può trovare

giustificazione in relazione alla giusta esigenza di evitare, nei

confronti di singoli dipendenti, arretramenti retributivi conseguenti

da sviluppi e mutamenti delle loro carriere, più difficile resta

giustificare l'estensione di un trattamento riconosciuto ad personam

ad una intera categoria di dipendenti conseguente al fatto, del tutto

accidentale, che un soggetto dotato di un trattamento

"personalizzato" più favorevole venga a inserirsi nell'ambito di

tale categoria, affiancandosi a colleghi che, se pur in possesso di

una maggiore anzianità, godono di una retribuzione minore. Questa

estensione, pur diretta a eliminare una diseguaglianza, ha finito,

infatti, per creare - come sopra si accennava - diseguaglianze

ulteriori e per alterare il principio secondo cui la progressione nel

trattamento economico deve corrispondere a criteri prefissati nella

legge o nei contratti collettivi, e collegarsi, in ogni caso, a

miglioramenti nella qualità e quantità delle prestazioni

effettuate.

9. - L'irrazionalità della situazione che si è andata

determinando a mano a mano che l'istituto dell'allineamento

stipendiale si è esteso nelle sue applicazioni pratiche - con

conseguenti difficoltà di controllo, previsione e programmazione

della spesa per il settore del pubblico impiego - inducevano, dunque,

il legislatore ad adottare la norma soppressiva di cui all'art. 2,

quarto comma, del decreto-legge n. 333 del 1992: norma collegata al

disegno generale di riforma del pubblico impiego - anche in vista del

riequilibrio della finanza pubblica - che ha condotto all'adozione

sia della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421, che del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dove, tra l'altro, è

stata disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono

"automatismi" suscettibili di influenzare il trattamento economico

fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici (art. 2, lett. o,

L. n. 421/92 e art. 72, secondo comma, d.lgs. n. 29/93).

Senonché, con l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge n. 333

del 1992, la soppressione dell'istituto dell'allineamento stipendiale

veniva prevista "a decorrere dalla data di entrata in vigore" dello

stesso decreto (e cioè dall'11 luglio 1992), con una limitazione

temporale che, riducendo la portata generale della scelta abrogativa,

rischiava, in pratica, di determinare "una parziale neutralizzazione

degli effetti" della riforma (v. Relazione al disegno di legge n.

1581 presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 19 settembre

1992). Da qui l'esigenza di intervenire nuovamente sulla norma

abrogatrice, ampliandone la portata anche alle situazioni "aventi

effetti anteriori all'11 luglio 1992".

Questa ulteriore scelta, operata con l'art. 7, settimo comma, del

decreto-legge n. 384 del 1992 - verso cui s'incentra la censura in

esame - non può, dunque, ritenersi viziata da irragionevolezza,

essendo stata determinata dall'esigenza di impedire, con il massimo

di efficacia generale, l'ulteriore applicazione di un istituto che,

nella pratica, aveva determinato inconvenienti e distorsioni maggiori

di quelle cui si intendeva ovviare. Inconvenienti e distorsioni che

l'ulteriore sopravvivenza dell'istituto - per quanto limitata alle

sole situazioni maturate prima dell'11 luglio 1992 - non avrebbe

fatto altro che estendere ed aggravare.

Né - rispetto alla particolarità della situazione che il

legislatore si è trovato a dover affrontare - può assumere rilievo

il richiamo al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione, principio che risulterebbe violato in conseguenza della

disparità di trattamento determinatasi tra coloro che hanno potuto

già acquisire l'allineamento (in conseguenza di un provvedimento

amministrativo o di una sentenza definitiva che abbia riconosciuto il

diritto) e coloro che, invece, pur trovandosi in posizione identica

ai primi, non sono più in grado di ottenere lo stesso vantaggio.

Tale disparità - oltre a fondarsi su evenienze di fatto la cui

esistenza non risulta dimostrata - non potrebbe, infatti,

giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che

si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in

relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti

sperequativi che andava determinando.

Risultano, di conseguenza, infondate anche le censure riferite

all'art. 3 (sotto i profili della ragionevolezza e dell'eguaglianza)

ed all'art. 97 della Costituzione.

10. - Si presenta, infine, infondata la questione di

costituzionalità sollevata dal Tribunale amministrativo regionale

del Lazio (R.O. n. 358/1993) nei confronti dell'art. 2, quarto comma,

del decreto-legge n. 333 del 1992, per violazione degli artt. 3, 36,

97 e 101 della Costituzione.

Ad avviso del giudice remittente, questa norma, disponendo la

soppressione dell'istituto dell'allineamento stipendiale,

risulterebbe lesiva della necessaria uniformità di trattamento dei

magistrati - conseguente dal principio di unicità della

giurisdizione - dal momento che è rimasta in vita la possibilità,

nell'ambito della magistratura, di meccanismi di "trascinamento" di

anzianità pregresse e di trattamenti economici "personalizzati"

maturati prima dell'accesso alla funzione giurisdizionale.

In proposito può valere il richiamo a quanto sopra si osservava

in ordine alla ragionevolezza delle scelte operate in materia dal

legislatore sia con il decreto-legge n. 333 che con il decreto-legge

n. 384 del 1992: e cioè al fatto che la soppressione dell'istituto

dell'allineamento, operata con tali norme, si era imposta - oltre che

per esigenze di contenimento della spesa pubblica - per la necessità

di evitare sperequazioni ancora più gravi di quelle cui, in

partenza, si voleva rimediare. Ed è proprio il rispetto del

principio di eguaglianza e di ragionevolezza a non consentire che una

particolare disparità di trattamento possa essere superata mediante

l'adozione di strumenti suscettibili di aggravare l'area della

diseguaglianza, determinando disparità ulteriori, più diffuse e

più irrazionali.

Anche rispetto alla norma in esame non possono, pertanto, valere

le censure formulate dalla ordinanza di rinvio sotto i profili sopra

richiamati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in

epigrafe nei confronti dell'art. 7, settimo comma, del decreto-legge

19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza,

di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'art. 2,

quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla

legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 73,

97, 101, 108 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari