Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 413/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

lett. a), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e

indulto) promossi con le seguenti ordinanze:

1) n.3 ordinanze emesse il 17, il 10 e il 24 gennaio 1979 dal

Pretore di Reggio Emilia rispettivamente nei procedimenti penali a

carico di Menozzi Giovanni ed altro, Repetti Sebastiano ed altri e

Oleari Benito, iscritte ai numeri 202,203 e 263 del registro ordinanze

1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102

dell'11 aprile 1979 e n. 154 del 6 giugno 1979;

2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1979 dal Pretore di Correggio

nel procedimento penale a carico di Branchetti William ed altri,

iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 20 giugno 1979;

3) ordinanza emessa il 23 settembre 1978 dal Pretore di Chieri nel

procedimento penale a carico di Vasino Giuseppe, iscritta al n. 406 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 196 del 18 luglio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con cinque ordinanze emesse dai Pretori di Reggio Emilia, di

Correggio e di Chieri, iscritte rispettivamente ai nn. 202, 203, 263,

291 e 406 del registro ordinanze del 1979, è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a) del d.P.R. 4 agosto

1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia

ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano

determinato le conseguenze previste dal primo comma n. 2 (indebolimento

permanente di un senso o di un organo) o dal secondo comma dell'art.

583 cod. pen. (lesioni personali gravissime).

Ad avviso dei giudici a quibus non si giustificherebbe il

trattamento differenziato disposto dalla norma impugnata in raffronto

alle ipotesi perfettamente corrispondenti di reato di lesioni colpose

commesse con violazione delle norme sulla disciplina stradale, per le

quali è invece concessa amnistia.

Dall'identità del bene giuridico protetto (incolumità personale),

dalla pena edittale, e dalla omogeneità di disciplina giuridica,

avrebbe dovuto conseguire, secondo le ordinanze di rimessione, una

parità di trattamento, onde la denunciata violazione del principio di

eguaglianza.

Dalla censurata esclusione del beneficio, il solo Pretore di Reggio

Emilia deduce altresì una corrispondente carenza di tutela

processuale, con violazione, altresì, dell'art. 24, secondo comma,

della Costituzione.

Nelle ordinanze di rimessione si riconosce che la scelta dei reati

da ricomprendere tra quelli amnistiabili rientra nella discrezionalità

legislativa, fatto salvo però il limite della ragionevolezza, il cui

controllo è rimesso alla Corte costituzionale.

2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, con unico atto di deduzioni, depositato il 30 aprile 1979,

chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

Osserva la difesa dello Stato che i criteri della eguale

obiettività giuridica del reato e della identità della pena edittale

non sarebbero decisivi per dimostrare l'irrazionalità della diversità

di disciplina denunziata. Invero nei delitti colposi le modalità della

condotta possono esser diverse quanto a disvalore giuridico ed il

legislatore può aver ragionevolmente ritenuto che la violazione delle

norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro meritasse un

trattamento più severo di quello riservato all'infrazione delle regole

di circolazione stradale, anche se produttiva della lesione degli

stessi beni tutelati. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione descritte in narrativa propongono

sostanzialmente la medesima questione, sicché i relativi giudizi vanno

definiti con unica sentenza.

2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti, o

meno, con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 2 lett. a) del d.P.R. 4

agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione

dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi

con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro (che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo

comma, n. 2, o dal secondo comma, dell'art. 583 c.p.), per il dubbio

che ciò realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto

allo stesso reato di lesioni colpose compiuto con violazione delle

norme sulla circolazione stradale, rientrante, invece, nell'ambito

dell'amnistia.

La norma impugnata è denunciata altresì - dal solo pretore di

Reggio Emilia - per l'ipotesi che contrasti anche con la garanzia del

diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), senza una specifica

formulazione dei profili di illegittimità da cui sarebbe affetta.

3. - La questione non è fondata.

Va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte "compete

esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione

tra reati amnistiabili e non, e che le relative valutazioni non possono

essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione

normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non

potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione" (da

ultimo sentenza 214/1975).

Nella specie risulta dai lavori preparatori della legge di

delegazione che il legislatore ha voluto consapevolmente escludere

dall'ambito dell'amnistia i reati sopra descritti. Ciò non

rappresenta, ad avviso della Corte, una scelta irrazionale, sol che si

consideri che la rilevante diffusione di certi reati in un determinato

momento ed il conseguente allarme sociale causato dai medesimi, può

costituire ragionevole motivo di discriminazione ai fini dell'amnistia

(cfr. anche sentenza n. 175 del 1971). Né va ignorato che la condotta

del datore di lavoro, il quale non abbia osservato le norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere determinata,

secondo una ragionevole presunzione, da motivi di lucro, a differenza

di quella del soggetto che abbia contravvenuto alle norme sulla

circolazione stradale, onde la possibilità che il legislatore disponga

con maggior rigore nel primo dei casi considerati.

Potrebbe infine osservarsi che dalla affermazione della Corte

secondo cui "la diversità del bene giuridico tutelato consente sempre

una diversa valutazione politico - sociale ed un diverso trattamento ai

fini della amnistia" non può dedursi automaticamente, dato il

carattere non esaustivo del principio invocato dai giudici a quibus,

che a parità dei beni giuridici protetti, dovrebbe conseguire

necessariamente, in ogni caso, una pari disciplina.

4. - Del tutto priva di motivazione è la censura mossa alla norma

impugnata per asserita violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.,

attesa l'assenza di una qualsiasi formulazione di profili di

illegittimità prospettati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lett. a) d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le

ordinanze del pretore di Reggio Emilia;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della stessa norma, indicata sub 1), sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe descritte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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