Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo

comma, e 9 della legge 12 marzo 1968, n. 316 (disciplina della

professione di agente e rappresentante di commercio), promosso con

ordinanza emessa il 4 luglio 1973 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Ravenna Mario e la società Ars

Sutoria, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile vertente tra Mario Ravenna e la

società Ars Sutoria ed avente ad oggetto diritti relativi ad un

precorso rapporto di agenzia, l'adito tribunale di Milano, con

ordinanza 4 luglio 1973 - rilevato, in premessa, che il convenuto aveva

eccepito la nullità del dedotto contratto per violazione dell'art. 9

della legge 1968 n. 316, che vieta i rapporti di agenzia nei quali

l'agente sia (come nella specie) persona non iscritta nel ruolo di cui

all'art. 2 della stessa legge - ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata ed ha, quindi, sollevato questione di

legittimità costituzionale degli articoli, appunto, 2 e 9 della legge

1968 innanzi citata, in riferimento agli artt. 1, primo comma; 4, primo

comma; 35, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua

ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, è in questo intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso nel senso di

una declaratoria di infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :

1. - Dispone l'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 316, che "al

ruolo (per gli agenti e rappresentanti di commercio istituito presso

ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività

di agente o rappresentante di commercio...".

Correlativamente, aggiunge, poi, il successivo art. 9 che "è fatto

divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di

esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio. Sono

vietati i contratti di agenzia o rappresentanza nei quali l'agente o

rappresentante sia persona non iscritta al ruolo".

Il tribunale di Milano denunzia, come detto, questo sistema

normativo e ne prospetta il contrasto con gli artt. 1, 4, 35 della

Costituzione - che pongono il lavoro a "fondamento" della Repubblica,

lo riconoscono come "diritto di tutti i cittadini" e ne prevedono la

"tutela in tutte le sue forme ed applicazioni" - nonché con l'art. 41

della Costituzione, che, analogamente, garantisce la libertà della

"iniziativa economica privata".

Il fatto stesso dell'obbligo, imposto all'agente (ed al

rappresentante) di commercio, dell'iscrizione in apposito ruolo (a

prescindere dalla natura e dal numero delle condizioni per tale

iscrizione richieste) vulnererebbe, infatti - secondo il giudice a quo

- i precetti costituzionali richiamati, ponendo un limite sia alle

possibilità lavorative che alla privata iniziativa del soggetto.

2. - La questione non è fondata.

La normativa denunziata non ostacola, invero, né comprime in modo

alcuno la libera esplicazione dell'attività di agente o rappresentante

di commercio, bensì si limita a disciplinarne l'esercizio:

prescrivendo (al duplice fine di dare pubblica notizia dei soggetti che

svolgono la detta attività e di accertare i requisiti di idoneità

morale e tecnica degli stessi) l'"iscrizione" in un apposito ruolo

aperto a tutti coloro che "siano cittadini italiani, di uno Stato

membro della CEE o stranieri residenti, abbiano il godimento dei

diritti civili, non siano interdetti, inabilitati, falliti o incorsi in

condanne per determinati reati e siano in possesso del titolo di scuola

secondaria di primo grado".

La rispondenza di tale disciplina ad esigenze di tutela (nell'un

tempo) degli interessi professionali degli stessi agenti e

rappresentanti e degli interessi, altresì, di quanti, in genere,

partecipano ai settori della produzione e dello scambio, è evidente;

ed è stata, comunque, già ritenuta, da questa Corte, anche "in

considerazione sia del carattere fiduciario dell'attività (dagli

agenti e rappresentanti) svolta nell'interesse degli imprenditori e

della pubblica fede, sia delle esigenze del mercato internazionale, in

particolar modo di quello della Comunità economica europea, nei cui

confronti vigono per lo Stato italiano speciali impegni". (Cfr. la

sentenza della Corte costituzionale 21 maggio 1970 n. 82).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, primo comma, e 9 della legge 12 marzo 1968, n. 316

(Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio),

sollevata - in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e 41 della Costituzione

- con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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